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I nuovi criteri del Tribunale di Verona per la liquidazione del danno non patrimoniale
Materia: Attualità - Fonte: Valore Prassi - 16.07.2009 Condividi su Facebook ![]() |
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1.1 DANNO DA INVALIDITA’ PERMANENTE
Si propone il sistema della liquidazione a punto secondo la tabella di seguito riportata, elaborata sulla scorta di un’analisi statistica comparata, effettuata nel 1999, degli importi risarcitori liquidati in tutti i Tribunali del Triveneto, i cui valori sono stati aggiornati, partendo dall’ultimo aggiornamento del 30/4/08 curato dal Tribunale di Venezia ed operando una rivalutazione del 2,60 %, pari alla media del tasso BCE (misuratore attendibile delle variazioni del mercato monetario) nell’ultimo anno.
In particolare, le percentuali di invalidità ed i corrispondenti importi economici esprimono il valore della lesione anatonomo-funzionale in sé e dei pregiudizi dinamico-relazionali normalmente conseguenti a quella lesione.
La liquidazione può essere ulteriormente personalizzata, tenuto conto delle sofferenze morali, non solo transeunti, subite in conseguenza della lesione, purché siano allegate e provate. Questa personalizzazione deve essere effettuata senza automatismi, caso per caso, tenendo presente, quali semplici elementi di riferimento, il criterio tradizionale delle percentuali (da un terzo alla metà) della somma liquidata nei termini su esposti ed il fatto notorio del tendenziale aumento progressivo della sofferenza dalle percentuali di invalidità più basse a quelle più alte.
Nella prospettiva della personalizzazione della liquidazione, al fine di evitare duplicazioni, si raccomanda ai medici legali di specificare nella CTU i criteri seguiti e gli eventuali pregiudizi considerati nella determinazione della percentuale.
In particolare, per la perdita del rapporto parentale, recependo le tendenze della giurisprudenza locale e tenuto conto delle tabelle in uso presso altri Tribunali, si propone un aumento dei valori tradizionalmente riconosciuti a titolo di danno morale dalle tabelle (che facevano riferimento solo all’elemento della sofferenza e non anche alla lesione del diritto in sé) e una forbice più ampia, al fine di consentire una liquidazione “personalizzata”, tenuto conto della natura del rapporto leso, dell’intensità della lesione e delle conseguenze che abbia determinato in termini di sofferenza.
Più precisamente, per la morte del figlio (a favore di ciascun genitore), del genitore (a favore del figlio), del coniuge non separato e del convivente (a favore del coniuge o stabile convivente sopravvissuto) si propone una liquidazione da € 100.000 ad € 300.000, mentre per la morte di un fratello (a favore di ciascun fratello) si propone una liquidazione da € 20.000 ad € 120.000.
Il risarcimento del danno deve essere riconosciuto anche nelle ipotesi di compromissione del rapporto parentale, pur in assenza di morte, come nel caso di lesioni gravissime causate al congiunto. In queste ipotesi la liquidazione del danno deve essere effettuata caso per caso, tenendo presente i parametri economici su indicati, quali semplici elementi di riferimento."