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Agevolazioni prima casa anche per il coniuge, in regime di comunione legale, sprovvisto dei requisiti (Cassazione, Ord. 15426/09)

Materia: Attualità - Fonte: Cassazione - 22.07.2009
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Abstract: Contrasto (l'ennesimo) tra Corte di Cassazione e Agenzia delle Entrate



Così l'Agenzia delle Entrate (Circolare n. 38/E del 2005):

 

"In definitiva, l’acquisto di un appartamento da adibire ad abitazione rincipale da parte di un coniuge che si trovi in regime di comunione legale comporta l’applicazione nella misura del 50 per cento dell’agevolazione “prima casa” qualora l’altro coniuge non sia in possesso dei requisiti necessari per fruire del predetto regime di favore."

 

In senso opposto la Corte di Cassazione, sotto riportata per esteso:

 

"nel caso di acquisto di appartamento ad uso abitativo da parte di uno dei coniugi in regime di comunione legale, l'altro ne diviene comproprietario ex art. 177 c.c., con diritto a fruire delle agevolazioni fiscali contemplate in relazione all'acquisto della "prima casa" anche se sprovvisto dei requisiti di legge, sussistenti solo in capo al coniuge acquirente (cfr. Cass. 14237/00, 8463/01);"

 

Renato Savoia

* * *

 

Cass. civ. Sez. V, Ord., 01-07-2009, n. 15426

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando - Presidente

Dott. ZANICHELLI Vittorio - Consigliere

Dott. CAPPABIANCA Aurelio - rel. Consigliere

Dott. D'ALESSANDRO Paolo - Consigliere

Dott. DI IASI Camilla - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

*****, elettivamente domiciliato in Roma, viale *****, presso lo studio dell'avv. *****, che lo rappresenta e difende unitamente agli avv.ti ***** e *****, giusta delega a margine del ricorso; - ricorrente -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che le rappresenta e difende; - controricorrente -

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, sez. 44^, n. 79, depositata il 27 luglio 2007;

Letta la relazione scritta redatta dal consigliere relatore Dott. Aurelio Cappabianca;

constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all'art. 380 bis c.p.c., comma 3.

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Premesso:

- che il contribuente propose ricorso avverso l'avviso di liquidazione, con il quale l'Agenzia aveva revocato i benefici "prima casa" (con l'aliquota iva agevolata del 4%), in relazione all'acquisto di un immobile ad uso abitativo sito nel Comune di *****, effettuato dalla moglie, in regime di comunione legale;

- che l'avviso trovava fondamento nel fatto che solo la moglie del ricorrente aveva, come prescritto al fine del godimento dell'agevolazione, trasferito la propria residenza nel Comune dell'immobile acquistato entro 18 mesi dalla data del rogito notarile;

- che l'adita commissione tributaria respinse il ricorso, con decisione confermata, in esito all'appello del contribuente, dalla commissione regionale;

rilevato:

- che, avverso la sentenza di appello, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione in quattro motivi;

- che l'Agenzia ha resistito con controricorso;

osservato:

- che, nell'ambito della giurisprudenza di questa Corte, si è venuto ad affermare il principio per cui, nel caso di acquisto di appartamento ad uso abitativo da parte di uno dei coniugi in regime di comunione legale, l'altro ne diviene comproprietario ex art. 177 c.c., con diritto a fruire delle agevolazioni fiscali contemplate in relazione all'acquisto della "prima casa" anche se sprovvisto dei requisiti di legge, sussistenti solo in capo al coniuge acquirente (cfr. Cass. 14237/00, 8463/01);

- che a tale conclusione si è, in particolare, pervenuti in base al rilievo che l'acquisto della comproprietà di un bene da parte dei coniugi in forza dell'art. 177 c.c., si differenzia ontologicamente dall'acquisto in comune del bene stesso, giacchè colui che diviene proprietario di metà del bene - che, acquistato dal coniuge (presumibilmente con denaro proprio), è da questi fatto ricadere nella comunione legale - non si rende "acquirente" del bene stesso, ma lo riceve per volontà della legge;

- che, di conseguenza, detto coniuge non è tenuto al possesso dei requisiti posti dalle disposizioni sulle agevolazioni tributarie sull'acquisto della "prima casa", tanto più in considerazione del fatto che i coniugi non sono tenuti ad una comune residenza anagrafica, ma reciprocamente alla coabitazione (art. 143 c.c.), sicchè un'interpretazione della legge tributaria (che del resto parla di residenza e non di residenza anagrafica), conforme ai principi del diritto di famiglia, porta a considerare la coabitazione con il coniuge acquirente come elemento adeguato a soddisfare il requisito della residenza ai fini tributari. ritenuto:

- che, alla luce dell'esposto principio, il ricorso del contribuente, restando assorbite tutte le altre doglianze, si rivela manifestamente fondato, sicchè va accolto nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;

- che la sentenza impugnata va, dunque, cassata e, non risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., comma 1, ult. parte, va decisa nel merito, con l'accoglimento del ricorso introduttivo del contribuente;

- che, per la natura della controversia e le pregresse incertezze interpretative, ricorrono le condizioni per disporre la compensazione delle spese dell'intero giudizio.

P.Q.M.

la Corte: accoglie il ricorso; cassa sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo del contribuente; compensa le spese dell'intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 maggio 2009.

Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2009