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Il comportamento colposo del minore incide sul risarcimento del danno per fatto altrui (Cassazione 14548/09)

Materia: Sentenze - Fonte: Cassazione - 28.07.2009
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Abstract: Non può attribuirsi al colpevole una responsabilità maggiore di quella derivante dalla obiettiva efficienza causale del suo comportamento



Tre domande cui risponde la sentenza in commento, pubblicata qui sotto per esteso:

 

A) Come incide il comportamento del minore che contribuisca alla produzione del danno sul risarcimento?

 

In tema di eventi dannosi derivati dalla circolazione stradale, il fatto del minore danneggiato che con il suo comportamento abbia contribuito alla produzione del danno è valutabile dal giudice al fine di stabilire il concorso delle colpe e la loro compensazione, con la conseguente riduzione proporzionale del danno da risarcire.

 

B) Che cosa deve essere attribuito al responsabile?

 

Non può attribuirsi al colpevole una responsabilità maggiore di quella derivante dalla obiettiva efficienza causale del suo comportamento.

 

C) Che cosa si intende per "fatto colposo", di cui all'art. 1227 c.c.?

 

Dato che l'art. 1227 c.c., parla comunque di "fatto colposo" del creditore, deve intendersi come tale il comportamento umano obiettivamente in contrasto con le norme positive o di comune prudenza e non il comportamento connotato da colpa non potendosi parlare di colpa per l'incapace

 

Renato Savoia

 * * *

Cass. civ. Sez. III, 22-06-2009, n. 14548

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista - Presidente

Dott. CALABRESE Donato - rel. Consigliere

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno - Consigliere

Dott. CHIARINI Maria Margherita - Consigliere

Dott. SPIRITO Angelo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 9716/2006 proposto da:

*****c.f. *****, ***** c.f.***** in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà sul minore *****, elettivamente domiciliati in ROMA, *****, presso lo studio dell'avvocato *****, rappresentati e difesi dall'avvocato ***** giusta delega a margine del ricorso;- ricorrenti -

contro

***** SPA IN LCA, in persona del Comm. Liquidatore p.t., *****, elettivamente domiciliato in ROMA, *****, presso lo studio dell'avvocato *****, rappresentato e difeso dall'avvocato ***** giusta delega a margine del controricorso; - controricorrente -

e contro

*****, ***** SPA; - intimati -

avverso la sentenza n. 414/2005 del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE, Sezione Prima Civile emessa il 18/2/2005, depositata il 01/03/2005, RG. 1423/00;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 07/05/2009 dal Consigliere Dott. DONATO CALABRESE;

udito il P.M., in persona dell'Avvocato Generale Dott. IANNELLI Domenico, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Il Giudice di pace di Capua, pronunciando sulla domanda risarcitoria proposta da ***** e *****, in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà sul minore *****, che il giorno ***** in ***** quale trasportato sul sedile anteriore dell'autovettura tg. *****, condotta da ***** e assicurata con la compagnia *****Ass.ni spa in l.c.a., aveva riportato lesioni a seguito di urto della predetta autovettura contro un marciapiede della strada, con sentenza del 30.4.1999 dichiarava la responsabilità al 50% sia del conducente dell'auto che del trasportato e nella corrispondente misura condannava la ***** Ass.ni in l.c.a. al pagamento della somma di L. 7.800.000, oltre alle spese come liquidate. Dichiarava la sentenza opponibile alle ***** Ass.ni spa quale impresa designata.

Investito dell'appello proposto da ***** e *****, in proprio e nella qualità, il Tribunale di S. Maria Capua Vetere con sentenza 1.5.2005 rigettava l'appello e provvedeva in ordine alle spese come da relativo dispositivo.

Avverso questa sentenza ***** e *****, in proprio e nella detta qualità, hanno proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Ha resistito la ***** - Società assicuratrice dei rischi delle persone spa in l.c.a. con controricorso. ***** e ***** Ass.ni spa non hanno svolto attività difensiva.

Ciò posto, nel primo motivo i ricorrenti denunciano violazione dell'art. 2697 c.c. e art. 116 c.p.c., nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione circa il punto che il Tribunale, giudice d'appello, avrebbe dichiarato erroneamente non provata la presenza del minore (*****, figlio dei ricorrenti) sul veicolo del vettore *****.

Il motivo è da disattendere, giacchè il giudice d'appello ha inteso solo significare che, ai fini di un giudizio di esclusiva responsabilità del conducente, non poteva fondarsi sulle dichiarazioni rese dal teste *****, dal momento che lo stesso non era stato, in sostanza, in grado di fornire una esatta identificazione dell'autovettura e del minore trasportato sulla stessa, sicchè, trattandosi di valutazione di merito, essa non è sindacabile dal giudice di legittimità.

Nel secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione dell'art. 172 C.d.S., artt. 2043 e 2046 c.c., errore e falsa applicazione dell'art. 1227 c.c., e contraddittoria motivazione circa il punto in cui il Tribunale ha ritenuto il minore di anni sei, trasportato, responsabile concorrente del danno da lui subito e di aver omesso la pronuncia sul motivo di gravame.

Tale motivo non può ricevere accoglimento.

Rilevata innanzitutto la genericità della denuncia di omessa pronuncia sul motivo di appello, si osserva quindi che la decisione impugnata si palesa invero in linea con la giurisprudenza consolidata di legittimità.

Questa Corte ha infatti stabilito che il comportamento del danneggiato, incapace di intendere e di volere, concorrente nella produzione dell'evento dannoso, può integrare il fatto colposo del danneggiato-creditore, previsto dall'art. 1227 c.c., comma 1, applicabile in tema di responsabilità extracontrattuale per il richiamo contenuto nell'art. 2056 c.c.. Pertanto, in tema di eventi dannosi derivati dalla circolazione stradale, il fatto del minore danneggiato che con il suo comportamento abbia contribuito alla produzione del danno è valutabile dal giudice al fine di stabilire il concorso delle colpe e la loro compensazione, con la conseguente riduzione proporzionale del danno da risarcire (così, specificamente, Cass. n. 4332/1994).

A fronte d'altronde della tesi secondo cui non può il risarcimento essere diminuito a causa del comportamento del danneggiato incapace, per minore età o per altra causa, di intendere e di volere, si contrappone la precisazione che, quando un soggetto incapace per minore età o per altra causa subisce un evento di danno in conseguenza di fatto illecito altrui in concorso con il proprio fatto colposo, l'indagine deve essere limitata all'esistenza della causa concorrente, prescindendo dall'imputabilità del fatto all'incapace e dalla responsabilità di chi era tenuto a sorvegliarlo ed il risarcimento è dovuto dal terzo danneggiante solo nella misura in cui l'evento possa farsi risalire a colpa di lui (come da Cass. S.U. n. 351/1964).

Nella specie, dunque, in cui *****, conducente dell'autovettura sulla quale era trasportato il minore V. R., è stato ritenuto responsabile del danno nella misura del 50%, in uguale misura è dovuto dal ***** il risarcimento.

Nè vi sono ragioni per discostarsi da tale insegnamento, atteso che esso è coerente con il principio che non può attribuirsi al colpevole una responsabilità maggiore di quella derivante dalla obiettiva efficienza causale del suo comportamento.

Ai fini che qui rilevano, poi, dato che l'art. 1227 c.c., parla comunque di "fatto colposo" del creditore, deve intendersi come tale il comportamento umano obiettivamente in contrasto con le norme positive o di comune prudenza e non il comportamento connotato da colpa non potendosi parlare di colpa per l'incapace (v. Cass. 4332/94, cit.).

Nuova, inoltre, è , a sua volta, la deduzione in questa sede di una responsabilità negoziale da contratto di trasporto, giacchè il giudizio si muove nei confini dell'azione di responsabilità aquiliana, per cui è preclusa una pretesa da responsabilità contrattuale.

Nel terzo motivo, da ultimo, i ricorrenti denunciano violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3.

Lamentano omessa pronuncia sul motivo di gravame proposto a riguardo il difetto di motivazione riscontrato nella sentenza di 1^ grado appellata circa i criteri di valutazione del danno alla persona del minore adottati dal giudice di pace.

Questo motivo è fondato e merita, quindi, accoglimento.

Gli odierni ricorrenti avevano difatti proposto appello, per "difetto totale di motivazione", per la parte della sentenza di primo grado che aveva "ritenuto giusto liquidare (a titolo di danno) la somma di L. 7.800.000, comprensiva di interessi all'attualità", ma il giudice d'appello non si è affatto pronunciato su tale motivo di gravame relativo alla liquidazione del danno, incorrendo pertanto nel vizio di omessa pronuncia.

Vero è in proposito, peraltro, che - dolendosi gli appellanti (odierni ricorrenti) della somma quale liquidata a titolo di risarcimento per i danni alla persona subiti dal figlio minore, senza che fosse stata data motivazione alcuna, ossia, in altri termini, senza la specificazione o indicazione dei criteri seguiti per la detta quantificazione, di quali voci di danno prese in considerazione e di quali componenti escluse - all'accoglimento del motivo de quo consegue altresì l'obbligo del giudice del rinvio di fornire una liquidazione analitica e personalizzata dei danni subiti dal predetto minore.

E, d'altro canto, ancorchè vero che l'art. 1226 c.c., conferisce al giudice di merito il potere di liquidare con valutazione equitativa il danno (con riferimento, in questo caso, all'avere il Giudice di pace "ritenuto giusto" liquidare la detta somma), è ancor vero che il giudice è tenuto ad indicare le ragioni del processo logico giuridico attraverso cui è pervenuto alle sue statuizioni, ciò che non ha fatto, nella specie, il primo giudice (a volerne ritenere correlativamente assorbita la decisione da parte del giudice d'appello), il quale non ha indicato alcun criterio e i parametri adottati per la liquidazione del danno.

Conclusivamente, va accolto il terzo motivo del ricorso e rigettati gli altri. Conseguentemente la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto con rinvio, anche in ordine alle spese del presente giudizio, al Tribunale di S. Maria Capua Vetere in altra composizione.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il terzo motivo e rigetta gli altri. Cassa e rinvia, anche per le spese del giudizio di Cassazione, al Tribunale di S. Maria Capua Vetere in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 7 maggio 2009.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2009