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L'eredità e il concetto di beni mobili (Cassazione 19283/09)

Materia: Successioni - Fonte: Cassazione - 25.09.2009
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Abstract: Cosa si intende per "beni mobili". (Testo pubblicato anche sulla banca dati www.civile.it/eredita)

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La sentenza sottoriportata trae spunto da una vicenda ereditaria in cui si discute del significato da attribuire all'espressione, contenuta in un testamento, che attribuisce ad un erede

 

l'abitazione del de cuius "con i mobili in esso contenuti".

 

La Corte d'Appello di Milano ha accolto una nozione di "beni mobili" che possiamo definire "parziale", ritenendo in particolare che i quadri sarebbero "arredi", come tali non compresi nella definizione di "mobili.

 

Nella pronuncia la Corte Suprema chiarisce che

 

il concetto di beni mobili portato dall'art. 812 c.c. è infatti onnicomprensivo, includendo in sè, con carattere residuale, tutti i beni che non siano qualificabili come immobili ai sensi del primo e secondo comma dello stesso articolo.

 

Non solo:

 

l'espressione "mobili", riferita ai beni che corredano un'abitazione, non autorizza di per sè ad escludere parte di essi, qualunque ne sia il valore, essendo comprensiva, anche nel lessico comune, di quadri, oggetti e arredi in genere.

 

Riporto per comodità il testo dell'articolo 812 del codice civile:

 

Sono beni immobili il suolo, le sorgenti e i corsi d'acqua, gli alberi, gli edifici e le altre costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo.
Sono reputati immobili i mulini, i bagni e gli altri edifici galleggianti quando sono saldamente assicurati alla riva o all'alveo o sono destinati ad esserlo in modo permanente per la loro utilizzazione.
Sono mobili tutti gli altri beni.

 

In conclusione: non è possibile, ove si parli di beni mobili, escluderne taluni ove non vi sia un'indicazione in tal senso del de cuius, e a nulla rileva il fatto che si tratti di beni di rilevante valore (ciò semmai potrai rilevare per eventuali lesioni di quote, ma evidentemente è un'altra questione).
 
Renato Savoia

* * *

 

Cass. civ. Sez. II, 07-09-2009, n. 19283

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ELEFANTE Antonino - Presidente

Dott. SCHETTINO Olindo - Consigliere

Dott. MALZONE Ennio - Consigliere

Dott. PICCIALLI Luigi - Consigliere

Dott. D'ASCOLA Pasquale - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 8772/2004 proposto da:

*****, a mezzo del proprio procuratore speciale Sig. ***** elettivamente domiciliato in ROMA, *****, presso lo studio dell'avvocato *****, che l' rappresenta e difende unitamente all'avvocato *****; - ricorrente -

contro

*****, *****, *****, *****, *****, *****; quali eredi di *****, erede di *****- intimati per integrazione del contradditorio. -

e contro

*****; - intimata -

sul ricorso 11416/2004 proposto da:

*****, elettivamente domiciliata in ROMA, *****, presso lo stadio dell'avvocato *****, rappresentata e difesa dall'avvocato *****;

- ricorrente e ric. incid. -

contro

*****; - intimata -

avverso la sentenza n. 530/2003 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 21/02/2003;

udita la relazione della causa rivolta nella pubblica udienza del 25/03/2009 dal Consigliere Dott. D'ASCOLA PASQUALE;

udito l'Avvocato *****, difensore del ricorrente che si riporta agli atti;

udito l'Avvocato *****, Difensore della resistente che si riporta agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio, che ha concluso per ricorso principale accoglimento, ricorso incidentale assorbito.

Svolgimento del processo

***** in *****, rappresentata dal procuratore speciale *****, nel 1993 evocava in giudizio, avanti il tribunale di Milano, il pittore *****, ***** e *****, chiedendo la restituzione delle opere pittoriche, a firma di *****, denominate *****, *****, *****, *****, nonchè della ceramica denominata *****. Assumeva di esserne proprietaria quale erede testamentaria dello zio *****, vedovo di *****, zia del pittore.

Nel corso del giudizio di primo grado, il pittore consegnava spontaneamente le opere ancora in suo possesso *****, e veniva dichiarata nei suoi confronti la cessazione della materia del contendere. La domanda veniva respinta dal tribunale il 28 febbraio 2000 e la sentenza veniva confermata dalla corte d'appello di Milano il 21 febbraio 2003. Nelle more decedevano *****, madre degli altri due convenuti, nonchè lo stesso *****, chiamato ex lege a succederle. Il ricorso per cassazione veniva notificato dalla ***** a ***** il 2 aprile 2004 e, in seguito a rinnovazione disposta da questa Corte con ordinanza del 18 giugno 2008, agli eredi del pittore *****, che restavano intimati.

Alle due censure proposte dalla ricorrente, ***** resisteva con controricorso e ricorso incidentale relativo alla compensazione delle spese di lite.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso la ***** lamenta violazione dell'art. 812 c.c. e vizio di motivazione, lamentando che la Corte ambrosiana abbia escluso che il testamento ***** costituisca valido titolo di acquisto dei quadri. La corte è pervenuta a tale affermazione, sebbene il testamento destini alla ***** l'abitazione del de cuius "con i mobili in esso contenuti", assumendo che le opere ***** sarebbero "arredi", come tali non compresi tra i "mobili" oggetto del lascito. Per sostenere questa interpretazione, la Corte trae spunto da due elementi: a) il fatto che dai mobili sia stata esclusa, in quanto destinata ad altro nipote, la libreria del corridoio; B) l'esistenza di una lettera del pittore, datata 6 settembre 1983 , nella quale questi faceva riferimento ai quadri regalati dalla mamma alla zia *****, che la propria sorella ***** stava "ritirando a nome della mamma".

Fondatamente il ricorso censura questo punto della sentenza: il concetto di beni mobili portato dall'art. 812 c.c. è infatti onnicomprensivo, includendo in sè, con carattere residuale, tutti i beni che non siano qualificabili come immobili ai sensi del primo e secondo comma dello stesso articolo. Pertanto l'espressione "mobili", riferita ai beni che corredano un'abitazione, non autorizza di per sè ad escludere parte di essi, qualunque ne sia il valore, essendo comprensiva, anche nel lessico comune, di quadri, oggetti e arredi in genere. La diversa ipotesi affacciata dalla Corte territoriale è quindi smentita sia dal testo normativo, sia dal senso proprio delle parole usate. Incoerente e fallace è l'argomento desunto dal fatto che dai mobili destinati alla erede sia stata esclusa una libreria: ciò non può significare che i beni lasciati alla ***** fossero costituiti solo da mobilia e che nella mobilia non siano compresi i quadri. I quadri, invece, costituiscono parte sostanziale dei mobili di una casa, che sono composti da elementi funzionali ed elementi decorativi, la cui integrazione costituisce l'insieme che correda un' abitazione. Nè conferisce pregio all'interpretazione del testamento, accolta dalla sentenza impugnata, il riferimento a una lettera proveniente da persona diversa dal testatore e scritta dopo la morte del de cuius e prima della pubblicazione del testamento (avvenuta, stando alla sentenza, il 30 settembre).

L'argomento, attaccato nel secondo motivo di ricorso, a proposito della appartenenza dei beni al *****, è stato illogicamente riferito dai giudici d'appello alla insolita nozione di mobilia da essi adottata. Esso è infatti inidoneo a chiarire la volontà del testatore tramite incerti riferimenti contenuti da altro soggetto, per giunta ignaro del testamento, alla condotta (il ritiro dei quadri) adottata dai congiunti dopo la morte del de cuius.

Viene così meno la prima ratio decidendi della sentenza, che, per espressa affermazione della stessa, sarebbe stata "sufficiente a dirimere la controversia".

La seconda parte della sentenza accoglie la tesi di parte resistente circa l'avvenuta restituzione dei quadri ai *****- ***** a causa dell'assenza di un fondato titolo di acquisto della *****. A tal fine i giudici d'appello valorizzano una deposizione testimoniale circa un colloquio avvenuto tra la resistente e la *****, nel corso del quale la *****, assistendo allo sgombero dell'appartamento dopo la morte del *****, avrebbe osservato che quei quadri erano stati dati dal fratello alla zia ***** e che non avevano valore economico ma solo affettivo, ottenendo la risposta del figlio del l'attrice, che avrebbe detto "si, puoi portarli via", cosa eseguita il giorno dopo. Viene inoltre disattesa la tesi della richiesta in via precaria, per esigenze di catalogazione, sulla scorta del già avvenuto inserimento in catalogo ***** e del valore economico attribuito all'epoca ai quadri, valore di cui l'attrice si sarebbe resa conto dieci anni dopo, alla vigilia della instaurazione della lite.

Il secondo motivo censura questa motivazione e ripropone la tesi della restituzione in via temporanea e precaria, criticando vari punti della decisione e sollecitando nuova valutazione di essi.

Giova chiarire che il disposto dell'art. 360 c.p.c., n. 5, non conferisce alla Corte di cassazione il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, bensì solo quello di controllare, sotto il profilo logico e formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione compiuti dal giudice del merito, cui è riservato l'apprezzamento dei fatti.

Conseguentemente, alla cassazione della sentenza per vizi di motivazione si può giungere solo quando tale vizio emerga dall'esame del ragionamento svolto dal giudice, quale risulta dalla sentenza, che si riveli incompleto, incoerente e illogico, non già quando il giudice abbia semplicemente attribuito agli elementi valutati un valore e un significato difformi dalle aspettative e dalle deduzioni di parte. (Cass. 15805/05; 9243/07).

Inoltre qualora una determinata questione giuridica che implichi accertamenti di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità, per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass. 7981/07; 22540/06).

Alla luce di quest'ultimo principio sono privi di rilevanza i profili, non emergenti dalla sentenza, sol. levati ai punti 1 e 3 di pag. 16 del ricorso, in cui si rileva rispettivamente: 1) la circostanza che la richiesta di restituzione sia stata svolta dai *****- ***** dopo la morte del ***** e non direttamente a quest'ultimo, alla morte della moglie *****, allorquando egli acquistò dalla sorella della defunta la quota di proprietà dell'abitazione in cui risiedeva e in cui erano presenti i quadri.

2) l'avvenuto acquisto per usucapione dei quadri, ex art. 1161 c.c. in forza del possesso ultradecennale da parte del dante causa del l'attrice.

Colgono invece nel segno i rilievi relativi a due risultanze, riportate dalla sentenza (pag. 3 della motivazione, primo capoverso) e - con ineccepibile puntualità - dal ricorso (p. 13), che non sono state considerate nel ricostruire la vicenda sia ai fini di stabilire la proprietà dei beni e loro destinazione in via successoria, sia per comprendere la natura della riconsegna fattane alla convenuta *****. Si tratta: a) del passo della lettera del pittore *****, datata 6 settembre 1983 (ma come verosimilmente ricostruisce il ricorso scritta il 26 dello stesso mese) in cui si fa riferimento ai quadri come regalati alla povera ***** (moglie del *****);

b) della catalogazione delle opere contese, effettuata nel catalogo ***** con l'indicazione (tranne che per l'opera ***** pr. *****, ***** (cioè proprietà *****). La Corte d'appello, che nella seconda parte della sentenza ha preso le mosse dal presupposto dell'insussistenza di un valido riscontro probatorio in ordine alla propri età dei beni, avrebbe dovuto considerare questi due elementi, di consistentissimo peso nell'attribuzione della proprietà proprio al ***** (almeno quale erede della moglie). La portata potenzialmente decisiva di queste risultanze avrebbe dovuto costituire il presupposto per la lettura e l'esame delle risultanze (testimonianza ***** e lungo tempo trascorso dalla riconsegna alla richiesta ***** di restituzione), ritenute dal giudice d'appello sufficienti a dare un senso alla spontanea restituzione. Quest'ultima corrispondeva infatti, alla luce delle eventuale riconoscimento della proprietà *****, a un ritrasferimento di proprietà, per stabilire il quale, anche e soprattutto dopo la caduta della prima ratio decidendo, era necessario un corredo motivazionale ben più approfondito, quantomeno con riferimento al rilievo dato alla deposizione della ***** e allo scarso peso attribuito, per contro, al fatto che due delle opere non fossero rientrate in possesso della ***** o della figlia *****, ma proprio del pittore e che questi le avesse restituite all'attrice al sorgere della lite (pag. 18 ricorso).

Tra le risultanze asseritamente malvalutate il ricorso annovera anche: 1) altri passi della lettera del pittore del settembre 2003 (pag 8 e 11); 2) una lettera della signora ***** scritta asseritamente in luogo del pittore per rispondere alle sollecitazione della ***** (pag. 9); 3) la lettera di risposta (doc. 5 ricorrente) datata 6 luglio 1993 diretta ad ***** e alle parti degli atti indicati ai successivi punti B) e C) della pag. 15 del ricorso; 4) la deposizione ***** (pag. 18 del ricorso).

Su queste risultanze, di cui manca riscontro nella sentenza, non è possibile valutare in questa sede se vi sia stata illogica e incongrua motivazione, giacchè il ricorso, quanto ad esse, è viziato sotto il profilo dell'autosufficienza. Infatti, il ricorrente che deduce l'omessa o insufficiente motivazione della sentenza impugnata per l'asserita mancata valutazione di atti processuali o documentali ha l'onere di indicare - mediante l'integrale trascrizione di detti atti nel ricorso - la risultanza che egli asserisce essere decisiva e non valutata o insufficientemente considerata, atteso che, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, il controllo deve essere consentito alla Corte sulla base delle sole deduzioni contenute nell'atto, senza di indagini integrative (Cass. 11886/06; 8960/06; 7610/06).

Da quanto esposto segue l'accoglimento del primo motivo di ricorso e, in parte qua, del secondo, relativo ai vizi di motivazione nei limiti qui rilevati. La sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata per nuovo esame al giudice di merito, individuato in altra Sezione del la Corte d'appello di Milano, che provvedere, attendendosi al principio di diritto sopraenunciato, anche sulle spese di questo giudizio.

In relazione anche a quest'ultima statuizione, il ricorso incidentale, da riunire al principale ex art. 335 c.p.c., resta assorbito.

P.Q.M.

La Corte:

Accoglie il ricorso principale, assorbito l'incidentale. Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra Sezione della Corte d'appello di Milano, che provvedere anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione seconda civile, il 25 marzo 2009.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2009