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Il preavviso di licenziamento: natura reale o obbligatoria? (Cassazione 13959/09)

Materia: Lavoro - Fonte: Cassazione - 12.10.2009
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Abstract: Viene confermata la tesi della natura obbligatoria.



Il preavviso è finalizzato allo scopo di permettere al lavoratore di avere il tempo "necessario"  per reperire un nuovo lavoro, e al datore di lavoro di sostuire il dipendente dimissionario.

 

Si discute se il preavviso abbia efficacia reale o obbligatoria. Secondo la sentenza sotto riportata, 

 

il preavviso non ha efficacia reale, che comporta, in mancanza di accordo tra le parti circa la cessazione immediata del rapporto, il diritto alla prosecuzione del rapporto stesso e di tutte le connesse obbligazioni fino alla scadenza del termine, ma efficacia obbligatoria, con la conseguenza che nel caso in cui una delle parti eserciti la facoltà di recedere con effetto immediato, il rapporto si risolve altrettanto immediatamente, con l'unico obbligo della parte recedente di corrispondere l'indennità sostitutiva e senza che da tale momento possano avere influenza eventuali avvenimenti sopravvenuti, a meno che la parte recedente, nell'esercizio di un suo diritto potestativo, acconsenta, avendone interesse, alla continuazione del rapporto lavorativo, protraendone l'efficacia sino al termine del periodo di preavviso.

 

Ricordo il testo dell'art. 2118 del codice civile, che recita:

 

Art. 2118.Recesso dal contratto a tempo indeterminato.

Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando il preavviso nel termine e nei modi stabiliti [dalle norme corporative], dagli usi o secondo equità.

In mancanza di preavviso, il recedente è tenuto verso l'altra parte a un'indennità equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso.

La stessa indennità è dovuta dal datore di lavoro nel caso di cessazione del rapporto per morte del prestatore di lavoro.

 

Di seguito, in versione integrale,  la sentenza n. 13959/09. Per la sentenza delle Sezioni Unite n. 7914/94, richiamata nel testo, andare QUI.

 

* * *

Cass. civ. Sez. lavoro, 16-06-2009, n. 13959

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele - Presidente

Dott. LA TERZA Maura - Consigliere

Dott. CURCURUTO Filippo - Consigliere

Dott. BANDINI Gianfranco - Consigliere

Dott. NAPOLETANO Giuseppe - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati *****, *****, *****, giusta mandato in calce al ricorso; - ricorrente -

contro

*****, elettivamente domiciliata in ROMA, *****, presso lo studio dell'avvocato *****, rappresentata e difeso dall'avvocato *****, giusta mandato a margine del controricorso; - controricorrente -

avverso la sentenza n. 373/2005 della SEZ. DIST. CORTE D'APPELLO di SASSARI, depositata il 02/08/2005 R.G.N. 3/05;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 22/04/2009 dal Consigliere Dott. NAPOLETANO Giuseppe;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, rigettando l'impugnazione dell'INPS, confermava la sentenza del Tribunale di Nuoro che aveva accolto la domanda di ***** avente a oggetto la condanna dell'INPS al pagamento dell'indennità di disoccupazione a requisiti ordinari negatale dall'Istituto, che aveva invece corrisposto quella a requisiti ridotti, sul presupposto del mancato raggiungimento, alla data della cessazione del rapporto, di due anni di assicurazione per la disoccupazione.

Ritenevano i giudici di appello di poter ricomprendere il periodo di preavviso non lavorato in quello del rapporto di lavoro, sì da raggiungere i due anni dell'assicurazione e tanto sul rilievo che non era stata fornita dall'INPS la prova che vi era stata non una mera volontà della parte datoriale di non avvalersi dalla data del recesso della prestazione della *****, ma un accordo fra lavoratore e datore di lavoro, manifestato dal fatto, con valor concludente, di accettazione da parte della lavoratrice, senza riserve, dell'indennità sostitutiva del preavviso.

Avverso tale sentenza l'INPS ricorreva in Cassazione sulla base di un'unica censura,illustrata da memoria, cui resisteva l'intimata.

Motivi della decisione

Con l'unico motivo l'INPS deduce violazione e falsa applicazione del R.D.L. n. 636 del 1939, art. 19 in relazione all'art. 2118 c.c..

Richiama la vexata questio della natura reale od obbligatoria dell'indennità di preavviso e di come la stessa sia stata risolta dalle S.U. con sentenza 7914 del 1994 a favore della natura obbligatoria.

Assume che la decorrenza dell'indennità di disoccupazione dall'ottavo giorno successivo al periodo corrispondente all'indennità di mancato preavviso trova la sua ragion d'essere non nell'asserita prosecuzione del rapporto fino alla scadenza del termine di preavviso, quanto piuttosto nel fatto che durante il suddetto periodo il lavoratore non si trova in uno stato di bisogno.

La censura è fondata.

Invero, questa Corte ha di recente ribadito, sulla base dell'indirizzo già segnato dalle S.U della Cassazione con sentenza n. 7914/94, che alla stregua di una interpretazione letterale e logico - sistematica dell'art. 2118 c.c., nel contratto di lavoro a tempo indeterminato il preavviso non ha efficacia reale, che comporta, in mancanza di accordo tra le parti circa la cessazione immediata del rapporto, il diritto alla prosecuzione del rapporto stesso e di tutte le connesse obbligazioni fino alla scadenza del termine, ma efficacia obbligatoria, con la conseguenza che nel caso in cui una delle parti eserciti la facoltà di recedere con effetto immediato, il rapporto si risolve altrettanto immediatamente, con l'unico obbligo della parte recedente di corrispondere l'indennità sostitutiva e senza che da tale momento possano avere influenza eventuali avvenimenti sopravvenuti, a meno che la parte recedente, nell'esercizio di un suo diritto potestativo, acconsenta, avendone interesse, alla continuazione del rapporto lavorativo, protraendone l'efficacia sino al termine del periodo di preavviso. Tale interpretazione corrisponde non solo all'assetto ordinamentale dell'epoca in cui è entrata in vigore la normativa codicistica, nella quale mancava un articolato sistema di tutela della stabilità del posto di lavoro, ma anche a quello attuale, caratterizzato, ogni qualvolta il legislatore ha avuto di mira l'assimilazione di un rapporto di lavoro ad un rapporto stabile ed efficace, dalla previsione di un apparato di misure idonee allo scopo (Cass. 11740/07).

Tale indirizzo, che trova conferma nella successiva giurisprudenza di legittimità (Cass. 15495/08) è stato ribadito da questa Corte, cui questo Collegio intende dare continuità giuridica essendo coerente con l'interpretazione letterale e logico - sistematica dell'art. 2118 c.c. nella consapevolezza "della contraria opinione, che ha avuto riscontro sia in dottrina che in giurisprudenza, secondo cui il preavviso ha un efficacia reale perchè durante tale periodo di tempo continuano in ogni caso a verificarsi tutti gli effetti del contratto (cfr. al riguardo tra le altre: Cass. 9 giugno 1994 n. 5596; Cass. 5 febbraio 1992 n. 1236, cui adde, Cass. 26 luglio 2002 n. 11118, che - dopo avere rimarcato che, solo dietro accordo di entrambe le parti a rinunziare alla prestazione lavorativa durante il periodo di preavviso, può essere consentita la corresponsione di una indennità sostitutiva di preavviso con effetti estintivi immediati riafferma, in mancanza di detto accordo, il principio dell'efficacia reale del preavviso, con il corollario della piena operatività del rapporto di lavoro e di tutte le obbligazioni connesse fino alla scadenza del termine di preavviso)".

Nè si è mancato di rilevare, condivisibilmente, nella citata sentenza 11740/07, che "alla stregua delle considerazioni svolte questa Corte ritiene che non occorre il consenso di entrambe le parti per impedire la prosecuzione del rapporto sino alla scadenza del termine di preavviso, potendosi pervenire a tale risultato anche unilateralmente, e cioè da parte del solo recedente (contra però in maniera espressa anche: Cass. 7 ottobre 1975 n. 3190). Ed invero, nel caso di specie si viene a configurare una obbligazione alternativa in capo alla parte recedente perchè questa - nel rispetto della lettera e della ratio dell'art. 2118 c.c. - può, nell'esercizio di un diritto potestativo, recedere dal rapporto con effetti immediati dietro l'obbligo verso la parte receduta di una indennità equivalente all'importo della prestazione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso, o può acconsentire, allorquando ne abbia interesse, alla continuazione del rapporto lavorativo protraendone l'efficacia sino al termine del periodo di preavviso".

Deve, pertanto, affermarsi che il periodo di preavviso non lavorato non può essere computato, ai fini del raggiungimento del requisito dei due anni d'iscrizione nell'AGO contro la disoccupazione involontaria per la corresponsione dell'indennità ordinaria di disoccupazione, in quanto il recesso del datore di lavoro dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato con esonero per il lavoratore dalla relativa prestazione determina l'immediata risoluzione del rapporto di lavoro a tutti gli effetti giuridici.

La sentenza impugnata, espressione di un opposto principio, va di conseguenza cassata e non essendo necessari ulteriori accertamenti, decidendo nel merito, il ricorso originario della ***** va rigettato.

La natura delle questioni tratte e le oscillazioni sul tema della giurisprudenza di legittimità, nonchè il diverso orientamento espresso dai giudici del merito giustifica la compensazione delle spese dell'intero giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta l'originario ricorso di ***** e compensa le spese dell'intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 aprile 2009.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2009

 

* * *