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Anche l'avvocato notificatore può notificare l'ultimo giorno (Tar Veneto 2393/09)

Materia: Sentenze - Fonte: TAR Veneto - 08.10.2009
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Abstract: A distanza di 5 mesi sentenza interpretazione opposta rispetto al TAR Piemonte...

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(Aggiornamento del 6/12/2010: mi permetto di segnalare l'articolo "L'avvocato notificatore tra notifica diretta e a mezzo posta", a mia firma, uscito sul n. 11/2010 della rivista "Il Civilista").

 

Aggiornamento del 21/04/10: la sentenza del Consiglio di Stato che ha "chiuso" la partita.

 

Quando si dice la certezza del diritto!

 

A distanza di meno di 5 mesi dalla sentenza del TAR Piemonte (riportata per esteso in calce, Tar Piemonte Sentenza n. 1018 del 19 Aprile 2009) che aveva sancito: 

 

non può applicarsi alle notifiche effettuate in proprio dall’avvocato ex art. 3, l. n. 53/1994, il meccanismo anticipatorio del momento perfezionativo della notifica alla consegna del plico all’Ufficiale notificante.

 

Il TAR Veneto si pronuncia sulla medesima questione (sentenza 2393/09 del 11/09/09, anch'essa qui sotto riportata) e con interpretazione diametralmente opposta afferma che

 

la notificazione effettuata dall’avvocato a mezzo del servizio postale si perfeziona in maniera analoga a quanto avviene nella notifica a mezzo servizio postale da parte dell’ufficiale giudiziario.

Difatti, in virtù del menzionato rinvio, è da ritenere che il meccanismo anticipatorio del momento perfezionativo della notifica alla consegna del plico all’ufficiale postale, come vale per l’ufficiale giudiziario, valga anche per l’avvocato che si avvale della facoltà di cui alla legge n. 53/1994.

 

Mi pare che ogni commento sia superfluo ...

 

Renato Savoia

 

* * *

N. 02393/2009 REG.SEN.

N. 01679/2009 REG.RIC.

 REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,

Sul ricorso numero di registro generale 1679 del 2009, proposto da:

***** S.p.A., rappresentato e difeso dall'avv. *****, con domicilio eletto presso *****;

contro

Comune di Martellago in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dall'avv. *****, con domicilio legale presso la segreteria di questo Tribunale;

nei confronti di

***** S.r.l.;

per l'annullamento

- del provvedimento prot. n. 11438 dell'8/5/2009, ricevuto in data 12/5/2009, con il quale il Comune di Martellago, in persona del Responsabile del Settore Edilizia Privata, in esito all'istanza di autorizzazione presentata dalla Società, odierna ricorrente, ai sensi del D.Lgs. 259/03, art. 87, commi 2 e 3, per la realizzazione di una stazione radio base per servizi autostradali e telefonia cellulare nel Comune di Martellago, presso il passante autostradale di Mestre, ha notificato il proprio diniego della suddetta istanza;

- dei pareri espressi dalla Commissione Edilizia Comunale nelle sedute del 2/4/2009, verbale n. 4 e dell'8/5/2009 verbale n. 11 (non noti);

- "in parte qua" del Piano Comunale di localizzazione per l'installazione delle stazioni radio base per telefonia cellulare, nonchè della delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 5/2/2007 di approvazione;

- della nota 3/4/2009 prot. n. 8352 con la quale il Ciomune di Martellago, in persona del Responsabile del ettore Edilizia Privata, comunicava i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di autorizzazione de qua e la sospensione del procedimento, ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Martellago in Persona del Sindaco P.T.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10/09/2009 il dott. Marco Morgantini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Con provvedimento in data 8 Maggio 2009 prot. n° 11438 il Responsabile del Settore Edilizia Privata del Comune di Martellago ha rigettato l’istanza di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 87 del D. Lgs. n° 259 del 2003 per l’istallazione di una stazione radio-base di telefonia cellulare.

La motivazione di tale provvedimento fa riferimento alla non conformità alle previsioni del piano comunale di localizzazione delle stazioni radio base, approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 5 del 2007, il quale ammette l’istallazione di tali impianti esclusivamente nei siti puntualmente individuati.

DIRITTO

La resistente eccepisce la tardività della notifica effettuata per posta dal procuratore della ricorrente, essendo applicabile solo all’ufficiale giudiziario, e non anche al difensore che si avvalga di tale facoltà in materia di notificazione degli atti processuali concessa dalla legge n. 53/1994, il meccanismo anticipatorio del momento perfezionativo della notifica alla consegna del plico all’ufficiale postale.

L’eccezione non è meritevole di adesione.

Osserva il Collegio che l’art. 3, comma 3, della citata legge n. 53/1994, quanto agli effetti della notificazione effettuata dall’avvocato a mezzo del servizio postale, rinvia all’art. 4 della legge n. 890/1982, che riguarda la notificazione degli atti processuali a mezzo posta.

Ne consegue che, la notificazione effettuata dall’avvocato a mezzo del servizio postale si perfeziona in maniera analoga a quanto avviene nella notifica a mezzo servizio postale da parte dell’ufficiale giudiziario.

Difatti, in virtù del menzionato rinvio, è da ritenere che il meccanismo anticipatorio del momento perfezionativo della notifica alla consegna del plico all’ufficiale postale, come vale per l’ufficiale giudiziario, valga anche per l’avvocato che si avvale della facoltà di cui alla legge n. 53/1994.

A tal proposito, occorre tener presente che la Corte Costituzionale, con decisione n. 477 del 20.11.2002, ha dichiarato l’illegittimità del combinato disposto dell’art. 149 c.p.c. e dell’art. 4, comma 2, della legge n. 890/1982, laddove si prevedeva che la notifica si perfezionasse per il soggetto notificante con la ricezione da parte del destinatario anziché con la consegna all’ufficiale giudiziario.

E in seguito a tale pronuncia del giudice delle leggi, l’orientamento della Corte di Cassazione è nel senso che, in caso di notifica effettuata dall’avvocato a mezzo del servizio postale, la stessa si deve considerare effettuata dal notificante al momento dell’affidamento del plico alle poste (Cass., sez. trib., 5 agosto 2004, n. 15081).

Di conseguenza, il Collegio è dell’avviso che nel caso di specie la notificazione del ricorso possa ritenersi perfezionata con la consegna del plico all’ufficio postale da parte dell’avvocato nel 60° giorno dalla piena conoscenza del provvedimento impugnato e pertanto il ricorso in epigrafe non è tardivo e la relativa eccezione deve essere respinta (così TAR Lazio III Ter n° 7006 del 2009).

Nella parte in cui ha ad oggetto il provvedimento in data 8 Maggio 2009 prot. n° 11438 di cui sopra, il ricorso è fondato.

Infatti il piano comunale di localizzazione delle stazioni radio base individua dei siti prioritari per l’istallazione delle stazioni radio base e non invece esclusivi, come erroneamente presuppone il sopra richiamato provvedimento impugnato.

Le argomentazioni del Comune, tese a sostenere che in realtà e nei fatti il Comune non ha inteso affermare l’esclusività dei siti individuati nel piano comunale di localizzazione delle stazioni radio base non possono essere condivise, perché contraddette dall’inequivoca ed insuperabile lettera del provvedimento in data 8 Maggio 2009 prot. n° 11438.

L’annullamento di tale provvedimento che viene disposto con la presente sentenza rende privo di interesse il ricorso per il resto e dunque improcedibile.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese e gli onorari di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Seconda Sezione, pronunciandosi sul ricorso di cui in epigrafe, lo accoglie parzialmente, per l’effetto, annulla il provvedimento in data 8 Maggio 2009 prot. n° 11438.

Per il resto lo dichiara improcedibile.

Compensa tra le parti le spese e gli onorari di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 10/09/2009 con l'intervento dei Magistrati:

Giuseppe Di Nunzio, Presidente

Italo Franco, Consigliere

Marco Morgantini, Primo Referendario, Estensore

Depositata in Segreteria

il 11/09/2009

 

* * *

 

Tar Piemonte Sentenza n. 1018 del 19 Aprile 2009

SENTENZA

ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,

Sul ricorso numero di registro generale 304 del 2009, proposto da:

***** S.p.A., rappresentata e difesa dall'avv. *****, con domicilio eletto presso l’avv. *****;

contro

Comune di Gattico, rappresentato e difeso dall'avv. Prof. *****, con domicilio eletto presso il medesimo in Torino, *****;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

della nota del 24 dicembre 2008, n. 8678 prot. pervenuta alla società ricorrente il 29 dicembre 2008 del Responsabile del Servizio /Responsabile del procedimento del Comune di Gattico (Novara), con cui veniva ordinato alla ***** S.p.A. di non effettuare l'intervento oggetto della dichiarazione di inizio attività, pervenuta al protocollo comunale n. 2370 del 28.03.2008, pratica edilizia n. 36/08, per la realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici con potenza inferiore a 20 W in Gattico (No), presso terreno agricolo, individuato al NCT dello stesso Comune al Fg. 18, Mapp. n. 251, perché in contrasto con l'art. 35, 5° comma, delle N.T.A. del P.R.G.C. (adozione progetto definitivo delibera C.C. n. 22 del 30.05.06 e variante in itinere delibera C.C. n. 50 del 28/12/06, adozione definitiva controdeduzioni alle osservazioni regionali delibera C.C. n. 30 del 24.07.08) con le motivazioni di cui al parere contrario della Commissione edilizia espresso con il verbale n. 01 del 16.12.08, nonché tutti gli altri atti preparatori, preordinati, presupposti, tra cui il parere contrario espresso con il verbale n. 01 del 16.12.08 della Commissione edilizia, la delibera C.C. del 24.07.08 del Comune di Gattico (Novara), e consequenziali, comunque connessi, nonché per la condanna del Comune di Gattico (NO), in persona del Sindaco pro-tempore, e del Responsabile del procedimento al risarcimento dei danni subiti e subendi. Si impugna il provvedimento in epigrafe, unitamente a tutti gli atti preordinati, preparatori, presupposti e consequenziali, comunque connessi.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Gattico;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 09/04/2009 il Referendario Avv. ***** e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000 in ordine alla possibilità di definire il giudizio con rito immediato e sentenza succintamente motivata ex artt. 26, comma 4 e 21, comma 1°, L. n. 1034/1971;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1. La società ricorrente impugna il provvedimento del 24.12.2008 con cui il Comune intimato diffida a non eseguire i lavori oggetto di DIA presentata il 28.3.2008, relativa a lavori di installazione di un impianto di telefonia mobile.

La Sezione ritiene di dover sollevare d’ufficio la questione della ricevibilità del gravame, non eccepita dal Comune resistente.

Al riguardo evidenzia che il provvedimento impugnato è stato conosciuto dalla ricorrente società in data 29.12.2008, come ammesso dalla stessa nel ricorso introduttivo e non contestato dal Comune.

Ne consegue che il termine per la notifica del ricorso spirava il 27.2.2009, individuandosi in tale data il sessantesimo giorno dalla comunicazione del provvedimento.

Nel caso all’esame del Collegio invece la notificazione dell’atto introduttivo risulta essere stata perfezionata in data 3.3.2009, come emerge dalla cartolina recante l’avviso di ricevimento sottoscritto dall’Ente intimato.

Nessun rilievo può infatti annettersi rilievo ai fini del perfezionamento della notifica la data del 27.2. 2009 in cui è stato consegnato il plico dell’atto notificando all’Ufficio Postale.

Invero, la notifica dello stesso è stata effettata in proprio dall’avvocato, debitamente autorizzato dal Consiglio dell’Ordine di appartenenza, ex . n. 53/1994

2. Va in proposito rammentato che in caso di notifica di un atto processuale effettuata in proprio dall’avvocato ex art 3, l. 21.1.1994, n. 53, la notificazione si perfeziona, anche per il notificante, “in forza del rinvio operato dall'art. 3, comma 3, di detta legge alla disciplina della l. 20 novembre 1982 n. 890, con la consegna del plico al destinatario da parte dell'agente postale” (Cassazione Civile , sez. II, 25 settembre 2002, n. 13922).

Merita di essere ricordato che la Sezione ha recentemente attinto lo stesso principio di diritto, sulla base, peraltro, di differenti considerazioni appuntate sulla diversità del ruolo e della funzione dell’Ufficiale giudiziario rispetto all’Avvocato, e valorizzando la circostanza che è solo relativamente alle notifiche effettuate dal primo, in quanto pubblico ufficiale deputato specificamente ed istituzionalmente ad effettuare notifiche di atti giudiziari, che è intervenuta la Corte Costituzionale con la nota sentenza n. 477/2002 e che pertanto non può applicarsi alle notifiche effettuate in proprio dall’avvocato ex art. 3, l. n. 53/1994, il meccanismo anticipatorio del momento perfezionativo della notifica alla consegna del plico all’Ufficiale notificante (T.A.R. Piemonte, Sez. I, 9.4.2008, n. 604).

La Sezione ha poi più di recente ribadito il delineato indirizzo in una fattispecie identica a quella all’esame (T.A.R. Piemonte, Sez. I, 12.2.2009, n. 431).

Discende da quanto finora illustrato che il gravame in epigrafe va dichiarato irricevibile per tardività della notifica.

Le spese di giudizio possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte - Prima Sezione – definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe lo dichiara irricevibile per tardività della notifica.

Compensa integralmente le spese di lite tra le costituite parti.

Ordina che la presente Sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella Camera di Consiglio del giorno 09/04/2009 con l'intervento dei Magistrati:

Franco Bianchi, Presidente

Richard Goso, Primo Referendario

Alfonso Graziano, Referendario, Estensore