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Per i sinistri in Italia con veicolo extracomunitario, entro quali massimali risponde l'UCI? (Cassazione 20667/09)

Materia: Attualità - Fonte: Cassazione - 15.10.2009
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Abstract: I massimali di legge italiana minimi, a meno che...

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(Ricordo, in tema di sinistri UCI, anche questo intervento)

 

* * *

 

Nella fattispecie di cui si è occupata la Suprema Corte con la sentenza sottoriportata, il problema posto all'attenzione è quello in cui via sia la polizza R.C.A. di un veicolo extracomunitario, circolante in Italia con carta verde, che preveda limiti di massimali superiori a quelli previsti ex lege in Italia.

 

Il danneggiato in Italia dalla circolazione di tale veicolo può avvalersi di quei maggiori massimali?

 

La risposta è che al fine di avvalersi dei limiti di massimali superiori a quelli previsti dalla normativa italiana occorre:

 

1) una espressa previsione contrattuale  in tale senso;

2) che la previsione contrattuale estera sia espressamente valida per il territorio italiano;

3) che il danneggiato provi i massimali esteri maggiori.

 

La Corte ha motivato il differente trattamento accordato all'UCI rispetto alle Compagnie di Assicurazioni sulla base dell'affermazione che

 

L'U.C.I. - diversamente dall'assicuratore nazionale il quale risponde "entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione" - non è un assicuratore, ma un garante ex lege (con la conseguenza della non applicabilità tout court, nei suoi confronti, della normativa riferibile all'assicuratore), il quale, eccezionalmente, è tenuto alla garanzia oltre il massimale minimo ex lege n. 990 del 1969, e cioè quando vi sia una copertura assicurativa estera, valida anche per il territorio italiano, per massimali maggiori rispetto a quelli minimi italiani.

 

Per l'UCI, dunque

 

Soltanto le condizioni contenute nella carta verde sono significative, e non quelle contenute nella polizza, valida soltanto nel territorio di origine.

 

Nel caso effettivamente vi sia, una polizza che prevede limiti di massimali magggiori,

 

incombe al danneggiato che lo invoca, provare il superamento ex contractu (straniero e valido anche per l'Italia) del limite della garanzia ex lege fornita dall'U.C.I..

 

* * *

Vale la pena ricordare che rispetto alla situazione di cui ha discusso la Suprema Corte, un po' di cose sono nel frattempo cambiate, e cioè:

 

- la legge 990/1969 è stata abrogata insieme a molte altre disposizioni in tema di assicuraione, per far posto al cd. codice delle assicurazioni (d. lgs 209/05). Le norme che riguardano l'UCI sono gli articoli 125 e 126;

 

 -  la Bulgaria dal 1/01/07 fa parte dell'Unione Europea.

 

Renato Savoia

 

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* * *

 

Cass. civ. Sez. III, 25-09-2009, n. 20667

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco - Presidente

Dott. PETTI G. Battista - Consigliere

Dott. MASSERA Maurizio - Consigliere

Dott. VIVALDI Roberta - rel. Consigliere

Dott. SPIRITO Angelo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 2909-2005 proposto da:

*****, elettivamente domiciliato in ROMA, *****, presso lo studio dell'avvocato *****, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ***** giusta procura a margine del ricorso; - ricorrente -

e contro

*****, *****; - intimati -

sul ricorso 5115-2005 proposto da:

UFFICIO CENTRALE ITALIANO SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, *****, presso lo studio dell'avvocato *****, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ***** per procura a margine del controricorso e ricorso incidentale subordinato; - ricorrente -

contro

*****, *****; - intimati -

avverso la sentenza n. 681/2004 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, Seconda Sezione Civile, emessa il 03/02/04, depositata il 27/04/2004; R.G.N. 1456/99;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/05/2009 dal Consigliere Dott. ROBERTA VIVALDI;

udito l'Avvocato *****;

udito l'Avvocato *****;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUCCI COSTANTINO che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.

Svolgimento del processo

***** conveniva, davanti al tribunale di Parma, *****, quale proprietario e conducente dell'autovettura Fiat 132, con targa bulgara, coperto da assicurazione "*****", e l'U.C.I. (Ufficio Centrale Italiano), al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'incidente stradale avvenuto il *****.

Mentre l'U.C.I., costituendosi, non contestava la responsabilità dell'assicurato, ma eccepiva l'eccessività della richiesta risarcitoria, l' *****, invece, successivamente costituitosi, contestava, sia la propria responsabilità, sia l'entità dei danni.

In data 19.4.1995 era disposta una provvisionale di L. 180.000.000, integrata, con ordinanza del 25.2.1997, con la quale, all'attore, era assegnata l'ulteriore somma di L. 120.000.000.

Nel corso del giudizio l'U.C.I. precisava che l'assicuratrice *****, che aveva rilasciato all' ***** la carta verde, era stata assorbita dalla *****, e chiedeva che fosse ordinata l'acquisizione della polizza, facendo presente che, in difetto, essa non rispondeva oltre l'importo di L. 700.000.000.

Con sentenza del 6.8.1999, il tribunale, rigettando l'eccezione proposta in relazione al massimale di legge, condannava i convenuti in solido al risarcimento dei danni nella misura di L. 1.173.220.000, oltre rivalutazione ed interessi, detratti gli acconti percepiti.

L'U.C.I. proponeva appello, al quale resisteva soltanto il *****.

Con sentenza del 27.4.2004, la Corte d'Appello, in parziale accoglimento dell'impugnazione proposta, dichiarava che "nulla è dovuto dall'U.C.I., in nome e per conto di un assicuratore bulgaro, a favore di *****".

Ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi il *****.

Resiste con controricorso L'U.C.I. che ha anche proposto ricorso incidentale condizionato.

Le parti costituite hanno presentato memoria.

Motivi della decisione

Preliminarmente i ricorsi, principale ed incidentale condizionato, vanno riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c., essendo stati proposti contro la stessa sentenza.

Ricorso principale.

Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3 - L. n. 990 del 1969, art. 6, lett. a, L. 1 agosto 1991, n. 242 - art. 1341 c.c.).

Il motivo non è fondato.

La Corte di merito - con la decisione in questa sede impugnata - ha escluso che il danneggiato da veicolo extracomunitario, circolante in Italia con carta verde, possa avvalersi di quella garanzia oltre i limiti dei massimali di legge italiana minimi, a meno che non vi sia una previsione contrattuale estera - valida anche per il territorio italiano, e la cui prova incombe allo stesso danneggiato - di massimali esteri maggiori.

In tal modo, ha accolto parzialmente l'appello proposto dall'U.C.I., dichiarando che null'altro era dovuto da quest'ultimo, in nome e per conto dell'assicuratore bulgaro, in favore del *****.

La motivazione della Corte di merito è fondata sulla circostanza che la polizza contratta dall' ***** in ***** nulla disponeva in ordine ai valori dei massimali; con la conseguenza che una tale genericità non consentisse la condanna dell'Ufficio Centrale Italiano oltre i minimi di copertura vigenti in Italia alla data del sinistro.

Ha - in particolare - interpretato ed applicato il disposto della L. n. 990 del 1969, art. 6, comma 8, lett. c), "eventualmente nei limiti dei maggiori massimali previsti dalla polizza", ritenendo irrilevante la documentata illimitatezza dei massimali per la circolazione in territorio bulgaro, non estendendosi la normativa bulgara della circolazione intra moenia a quella extra moenia, e che fosse, quindi, necessaria una puntuale e specifica previsione contrattuale, vale a dire una espressa pattuizione fra autore materiale dell'illecito e proprietario del mezzo, ed il suo assicuratore della r.c.a..

Il ricorrente sostiene - con il primo motivo che la limitazione ai massimali in vigore in Italia della garanzia prestata dall'U.C.I. sia riferibile soltanto all'ipotesi in cui quest'ultimo operi quale fondo di garanzia, vale a dire nell'ipotesi di mancanza di assicurazione; come sottolineato in ricorso, nel caso "in cui non esiste un'assicurazione straniera".

La tesi non può essere seguita.

L'U.C.I. - diversamente dall'assicuratore nazionale il quale risponde "entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione" - non è un assicuratore, ma un garante ex lege (con la conseguenza della non applicabilità tout court, nei suoi confronti, della normativa riferibile all'assicuratore), il quale, eccezionalmente, è tenuto alla garanzia oltre il massimale minimo ex lege n. 990 del 1969, e cioè quando vi sia una copertura assicurativa estera, valida anche per il territorio italiano, per massimali maggiori rispetto a quelli minimi italiani.

La copertura assicurativa - ai sensi della L. n. 990 del 1969 - di un veicolo straniero, non comunitario od assimilato è realizzata in Italia attraverso il certificato internazionale di assicurazione: la cd. "carta verde"; nell'ottica, quindi, della garanzia per le vittime della strada.

L'U.C.I., quindi, quale garante ex lege, tenuto al risarcimento dei danni provocati in Italia da veicoli muniti di valida garanzia assicurativa, risponde sulla base della "carta verde", anche in mancanza dell'assicurazione estera, ma - come già detto - soltanto nei limiti dei massimali minimi vigenti al momento del sinistro.

Il rapporto fra l'U.C.I. e la compagnia di assicurazione straniera è irrilevante; ciò che rileva è soltanto la carta verde che fa scattare la garanzia dell'U.C.I. quale garante ex lege, che, in tal modo, ha azione di rivalsa nei confronti della compagnia straniera (v. anche Cass. 3.6.1996 n. 5078).

Soltanto le condizioni contenute nella carta verde sono significative, e non quelle contenute nella polizza, valida soltanto nel territorio di origine; di qui l'irrilevanza - ai fini che qui interessano - nella polizza bulgara, della mancata indicazione di massimali; sulla cui base l'odierno ricorrente invoca il principio per il quale, in tal caso, l'assicuratore straniero - nella specie bulgaro - si sarebbe impegnato a rispondere illimitatamente per la circolazione del veicolo oltre frontiera.

Per rispondere, infatti, oltre i limiti di legge, è necessaria, oltre alla carta verde, anche una polizza, la quale copra anche la maggiore somma.

E' solo una polizza valida per l'estero (rispetto alla *****) che consente al danneggiato di valersi di massimali maggiori, anche per il tramite dell'U.C.I..

E la prova dell'esistenza di questa maggiore garanzia incombe al danneggiato.

La Corte di merito ha fatto buon uso di questi principii, rilevando, in particolare, che la mancata indicazione di alcun massimale, nella polizza bulgara, non autorizzasse affatto la conclusione che pretendeva la parte appellata; e cioè che l'assicuratore estero si fosse impegnato a rispondere illimitatamente per la circolazione del veicolo oltre frontiera.

Ha, a tal fine, ritenuto che "L'espressione letterale non favorisce tale conclusione". E ciò perchè "L'art. 6 cpv., lett. b, della legge italiana sull'assicurazione obbligatoria consente, con il comma 8, lett. c che la richiama,l'azione diretta anche oltre il massimale di legge, "eventualmente anche oltre il limite dei maggiori massimali previsti dalla polizza", ma "non prevede, di per se, che addirittura la garanzia sia illimitata".

Ed ha sottolineato che "Benchè quest'ipotesi logicamente possa farsi rientrare nella prima non è possibile ritenerla voluta senza l'espressa previsione di un massimale più elevato o illimitato"; fornendone anche una spiegazione plausibile, per la circolazione in territorio *****.

Concludendo che "la circostanza che il regime dell'assicurazione obbligatoria r.c.a. prescindesse, per i rischi da circolazione entro i confini, da stipulazioni contrattuali.... non può riflettersi sul diverso rapporto assicurativo per la circolazione all'estero". In questo caso, infatti "la copertura assicurativa è funzionale a consentire al residente bulgaro di recarsi all'estero con il proprio autoveicolo, nel rispetto delle condizioni richieste nei paesi esteri".

Perciò solo un'espressa pattuizione" - non ricorrente nella specie - "dovuta a un particolare interesse dell'assicurato disposto a corrispondere premi più elevati per ottenere una più elevata copertura, potrebbe sorreggere l'esistenza di una tale previsione".

Nessuna delle violazioni contestate è, pertanto, imputabile alla Corte di merito.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti essenziali della controversia ed in ispecie circa l'onere della prova sulla rispondenza assicurativa (art. 360 c.p.c., n. 5 - art. 2691 cod. civ.).

Il motivo non è fondato.

Il ricorrente denuncia la sentenza impugnata, per avere posto a carico dell'attuale ricorrente l'onere di provare l'esistenza di una copertura da parte dell'assicuratore bulgaro, diversa e maggiore a fronte di quella fornita dalla carta verde.

Ma in tal modo ipotizza, piuttosto che un vizio di motivazione, una violazione della norma dell'art. 2697 c.c., che, ponendo una regola di diritto sostanziale implicante un error in iudicando, doveva essere fatto valere, non ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5, ma ai sensi del n. 3 (v. anche S.U. 14.1.2009 n. 564).

Peraltro, l'infondatezza del motivo deriva da una serie di ulteriori argomentazioni.

Come già detto, l'U.C.I. non è un assicuratore, ma un garante legale, il quale eccezionalmente garantisce, oltre il massimale minimo ex lege n. 990 del 1969, ma solo quando vi sia una valida copertura assicurativa estera - valida anche per il territorio ***** - per massimali maggiori rispetto a quelli minimi italiani.

Diversamente, per i danni cagionati in territorio italiano da veicoli esteri extracomunitari, muniti di valida carta verde, è tenuto nei limiti dei massimali minimi al momento del sinistro, o - dal 1991, a seguito di "novella" entro i maggiori limiti dell'eventuale maggiore massimale previsto dalla polizza straniera, con la partecipazione al giudizio anche dell'assicuratore straniero.

La qualità riconosciuta all'U.C.I. di garante legale fa sì che questo risponda sulla base del certificato internazionale di assicurazione, anche in assenza di un'assicurazione estera, ma sempre nei limiti di legge.

Nessuna prova in ordine alla limitazione del massimale incombe, pertanto, all'U.C.I..

L'U.C.I. non rientra fra gli assicuratori di cui alla L. n. 990 del 1969, art. 10; pertanto, non grava su di esso la prova della limitazione del massimale (italiano) che grava sull'assicuratore italiano che lo invoca; come sostenuto dal ricorrente (v. anche Cass. 31.7.2006 n. 17459; Cass. 3.10.2005 n. 19305).

Diversamente, è il rapporto assicurativo estero ed il suo eventuale maggiore massimale a concretizzare gli elementi costitutivi della garanzia prestata dall'U.C.I. ed, in conseguenza, del diritto del danneggiato il quale, ai sensi dell'art. 2697 c.c. ha, quindi, l'onere di provare i fatti costitutivi della sua maggiore pretesa creditoria.

In sostanza, si verte in una situazione assimilabile a quella del Fondo di garanzia per le vittime della strada (anch'esso garante legale), i presupposti per l'operatività del quale devono essere provati dal danneggiato (v. anche Cass. 18.4.2007 n. 9243; Cass. 23.2.2006 n. 4016).

Conclusivamente, deve affermarsi che nell'ipotesi in esame - incombe al danneggiato che lo invoca, provare il superamento ex contractu (straniero e valido anche per l'Italia) del limite della garanzia ex lege fornita dall'U.C.I..

Anche in questo caso, la decisione impugnata va, quindi, condivisa.

Con il terzo motivo denuncia la immotivata mancata liquidazione delle spese del giudizio.

Il motivo non è fondato.

Difettando il presupposto sul quale è fondata la censura - vale a dire la riforma sui precedenti punti in contestazione della sentenza impugnata - non vi è alcuna ragione che giustifichi una diversa pronuncia in ordine alla disposta compensazione delle spese del giudizio di appello.

Non possono, da ultimo, essere considerati gli ulteriori profili di censura evidenziati dal ricorrente, relativi a questioni di fatto che non hanno formato oggetto del ricorso per cassazione, per la loro novità, per essere contenuti soltanto nella memoria, la cui funzione è quella di illustrare e chiarire le ragioni giustificatrici dei motivi già debitamente enunciati nel ricorso e non già di proporre nuovi argomenti di indagine (v. anche Cass. 29.3.2006 n. 7237).

Ricorso incidentale condizionato.

Con l'unico motivo del ricorso incidentale, definito "subordinato", ma, nella sostanza, condizionato, la resistente e ricorrente incidentale denuncia la violazione della L. n. 990 del 1969, art. 6 (art. 360 c.p.c., n. 3).

Il ricorso incidentale condizionato resta assorbito dalle conclusioni raggiunte in ordine al principale.

Conclusivamente, il ricorso principale va rigettato e va dichiarato assorbito l'incidentale condizionato.

La condotta difensiva delle parti in questa sede giustifica la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi. Rigetta il principale e dichiara assorbito l'incidentale condizionato. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 27 maggio 2009.

Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2009