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La simulazione relativa: i limiti di prova (Cassazione 21637/09)

Materia: Attualità - Fonte: Cassazione - 27.10.2009
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Abstract: Non solo quelli previsti dall'articolo 1417 c.c.

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Parlando di simulazione, due sono le varianti possibili:

- la simulazione cd. assoluta, quando le parti simulano un contratto mentre in realtà non hanno intenzione di darvi alcun corso;

- la simulazione c.d. relativa, quando le parti fingono di porre in essere un determinato contratto e in realtà ne vogliono un altro.

 

La norma di riferimento è l'articolo 1414 del codice civile (Effetti della simulazione tra le parti):

 

Il contratto simulato non produce effetto tra le parti.

Se le parti hanno voluto concludere un contratto diverso da quello apparente, ha effetto tra esse il contratto dissimulato, purché ne sussistano i requisiti di sostanza e di forma.

Le precedenti disposizioni si applicano anche agli atti unilaterali destinati a una persona determinata, che siano simulati per accordo tra il dichiarante e il destinatario.

 

La sentenza della Cassazione  n. 21637/09, sottoriportata, affronta e ribasice i limiti di prova, testimoniale e per presunzioni, relativamente all'ipotesi in cui una parte voglia dimostrare la simulazione relativa, nel caso di specie la simulazione per interposizione fittizia di persona.

 

In particolare, infatti, i limiti alla prova testimoniale non saranno solo quelli di cui all'articolo 1417 c.c. (La prova per testimoni della simulazione è ammissibile senza limiti, se la domanda è proposta da creditori o da terzi e, qualora sia diretta a far valere l'illiceità del contratto dissimulato , anche se è proposta dalle parti), bensì quelli, più rigorosi derivanti

 

dal disposto dell'art. 1414 c.c., comma 2 e art. 2725 cod. civ..

 

Per comodità riporto il testo dell'art.  2725 (Atti per i quali è richiesta la prova per iscritto o la forma scritta):

 

Quando secondo la legge o la volontà delle parti , un contratto deve essere provato per iscritto, la prova per testimoni è ammessa soltanto nel caso indicato dal n. 3 dell'articolo precedente.

La stessa regola si applica nei casi in cui la forma scritta è richiesta sotto pena di nullità.

 

Occorre, cioè, provare documentalmente  

 

l'intento comune dei contraenti di dare vita ad un contratto soggettivamente diverso da quello apparente.

 

Per il combinato disposto degli articoli sopracitati, infatti,  l'unico caso in cui è ammissibile la prova testimoniale rimane quello, previsto per l'appunto dal n.3) dell'articolo 2724, per l'ipotesi in cui il contraente abbia senza sua colpa perduto il documento che gli forniva la prova.

 

Esclusa questa ipotesi, la prova della simulazione dovrà essere fornita esclusivamente per via documentale.

 

Renato Savoia

 

* * * * *

 

Cass. civ. Sez. II, 12-10-2009, n. 21637

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ELEFANTE Antonino - Presidente

Dott. MALZONE Ennio - rel. Consigliere

Dott. PICCIALLI Luigi - Consigliere

Dott. ATRIPALDI Umberto - Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

*****, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale in calce al ricorso, dagli Avv. *****e *****, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, *****; - ricorrente -

contro

*****, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale in calce al controricorso, dall'Avv. *****, elettivamente domiciliato nel suo studio in Roma, *****; - controricorrente -

avverso la sentenza della Corte d'appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, depositata il 26 settembre 2003.

Udita la relazione della causa svolta nell'udienza pubblica del 9 luglio 2009 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

udito, per la ricorrente, l'Avv. *****;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marinelli Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

1. - Con atto di citazione notificato il 16 dicembre 1998, ***** convenne innanzi al Tribunale di Tempio Pausania l'ex coniuge, *****, al fine di rivendicare la proprietà di un mezzo di una casa di civile abitazione edificata su un terreno fittiziamente intestato al predetto, ma in realtà acquistato in comunione da entrambi i coniugi.

Nella resistenza del convenuto, il Tribunale adito, con sentenza in data 20 agosto 2002, rigettò la domanda dell'attrice, rilevando:

che, durante il matrimonio, i coniugi erano in separazione dei beni;

che le risultanze catastali concernenti l'intestazione della casa non potevano considerarsi probanti in merito alla effettiva proprietà dell'immobile; e che la prova della simulazione dell'originario contratto di acquisto del terreno non poteva considerarsi raggiunta.

2. - La Corte d'appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 26 settembre 2003, ha rigettato il gravame della *****, confermando la pronuncia impugnata e ponendo a carico dell'appellante le spese processuali sostenute dall'appellato.

2.1. - A tale conclusione la Corte territoriale è giunta sulla base delle seguenti argomentazioni:

certo ed incontestato che i coniugi ebbero a scegliere il regime patrimoniale della separazione dei beni, la "comunione di fatto" invocata dall'appellante non è circostanza che valga a mutare il regime degli acquisti in costanza di matrimonio;

il godimento della casa ed il pagamento di tasse attengono al regime di vita dei coniugi, per cui la moglie poteva sicuramente godere della casa e, nell'ambito del contributo economico alle esigenze familiari, anche sostenere le spese, senza che ciò importasse l'acquisto della proprietà in comunione; stante il divieto di prova orale della simulazione stabilito dall'art. 1417 cod. civ., in difetto della stessa prospettazione dell'intervenuto accordo simulatorio la mancata risposta del convenuto all'interrogatorio formale deferitogli non consente di ritenere raggiunta la prova della simulazione inter partes.

3. - Per la cassazione della sentenza della Corte d'appello la ***** ha proposto ricorso, sulla base di un unico motivo.

L'intimato ha resistito con controricorso.

In prossimità delle parti entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.

Motivi della decisione

1. - Con l'unico mezzo, la ricorrente censura omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.

Con esso si censura che la Corte d'appello abbia ritenuto che l'attrice avrebbe dovuto dimostrare, con una convenzione scritta, la simulazione o interposizione fittizia di persona all'atto di acquisto del terreno su cui poi è stata realizzata la causa.

La ricorrente osserva che, se è vero che la costruzione realizzata da entrambi i coniugi sul suolo di proprietà esclusiva di uno di essi non rientra nella comunione dei beni di cui all'art. 159 cod. civ., tuttavia il coniuge formalmente titolare esclusivo dei manufatto così realizzato ben può attribuire all'altro coniuge, con atto unilaterale risultante da scrittura privata, il diritto di proprietà sul 50% della casa, sulla base del contestuale riconoscimento dell'averlo costruito insieme.

Orbene, nel caso in esame, la dichiarazione resa in forma scritta in sede di ricorso per separazione (in cui il marito attestava e riconosceva il diritto di proprietà della moglie nella misura del 50%) ed il contegno processuale (mancata risposta all'interrogatorio formale) consentirebbero di affermare che vi è stato un riconoscimento costitutivo del diritto di proprietà dell'immobile in questione in ragione della metà.

2. - Il motivo - da esaminare nei limiti in cui è proposto nel ricorso, senza che possano avere rilievo censure ulteriori (attinenti alla dedotta instaurazione di un regime di comunione convenzionale in virtù di una intesa tacita tra i coniugi) avanzate con la memoria illustrativa - è infondato, per la parte in cui non è inammissibile.

Nel negare l'idoneità, ai fini della dimostrazione della dissimulata cointestazione ad entrambi i coniugi del terreno su cui è avvenuta la costruzione, della mancata risposta del convenuto all'interrogatorio formale deferitogli, la Corte territoriale si è attenuta al principio - costante nella giurisprudenza di questa Corte (da ultimo, Sez. 2^, 19 febbraio 2008, n. 4071) - secondo cui, nel caso di allegazione della simulazione relativa per interposizione fittizia di persona di un contratto necessitante la forma scritta ad substantiam, la dimostrazione della volontà delle parti di concludere un contratto diverso da quello apparente incontra non solo le normali limitazioni legali all'ammissibilità della prova testimoniale e per presunzioni, ma anche quella, più rigorosa, derivante dal disposto dell'art. 1414 c.c., comma 2 e art. 2725 cod. civ., di provare la sussistenza dei requisiti di sostanza e di forma del contratto diverso da quello apparentemente voluto e l'esistenza, quindi, di una controdichiarazione, dalla quale risulti l'intento comune dei contraenti di dare vita ad un contratto soggettivamente diverso da quello apparente: di conseguenza, e con riferimento alla compravendita immobiliare, la controversia tra il preteso acquirente effettivo e l'apparente compratore non può essere risolta, fatta salva l'ipotesi di smarrimento incolpevole del relativo documento (art. 2724 c.c., n. 3), con l'interrogatorio formale, non potendo la mancata comparizione della parte all'interrogatorio deferitole supplire alla mancanza dell'atto scritto.

Quanto, poi, alla censura di omessa od insufficiente motivazione, per non essersi la Corte territoriale data carico dell'esistenza di un atto unilaterale - il ricorso per separazione coniugale - nel quale il marito avrebbe attribuito alla moglie il diritto di proprietà sul 50 per cento della casa, sulla base del contestuale riconoscimento dell'averla costruita insieme, si tratta di doglianza inammissibile.

Difatti, la ricorrente è venuta meno all'onere, imposto dal principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di riportare specificamente nel motivo dell'atto di impugnazione il contenuto della risultanza - il ricorso per separazione contenente il dedotto atto negoziale a causa atipica, non liberale ma corrispettiva, dall'effetto costitutivo - asserita come decisiva e non valutata o insufficientemente valutata.

In definitiva, la sentenza impugnata si fonda su una motivazione congrua ed esente da vizi logici e giuridici; essa, pertanto, sfugge alle doglianze articolate dalla ricorrente.

3. - Il ricorso è rigettato.

Le spese del giudizio per cassazione seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dal controricorrente, liquidate in complessivi Euro 1.700, di cui Euro 1.500 per onorari, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 9 luglio 2009.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2009