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Azione di simulazione e azione di riduzione (Corte App. Roma, Sez. II, 10/09/2009)

Materia: Sentenze - Fonte: Corte d'Appello Roma - 03.11.2009
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Abstract: La giurisprudenza costante ribadisce la necessità di uno stretto collegamento tra le due, pena l'inammissibilità della sola azione di simulazione



Recentemente abbiamo visto  due sentenze della Cassazione, n.19284/09 e 26262/08, in tema di limiti di prova nell'azione di simulazione.

 

Questa volte è un giudice di merito, la Corte di Appello di Roma, a ribadire la necessità che all'azione di simulazione si accompagni la domanda di riduzione della donazione dissimulata.

 

Questo il passaggio centrale della sentenza sottoriportata per esteso

 

tale azione [di simulazione] è ammissibile solo se lo stesso erede faccia valere, rispetto all'atto impugnato, la lesione del suo diritto di legittimario, proponendo espressamente una domanda di riduzione della donazione per lesione di legittima, azione che trova la sua "causa petendi" nella deduzione della qualità di legittimario e nella asserzione che la disposizione impugnata lede la quota di riserva.

 

Renato Savoia

 

* * *

 

App. Roma Sez. II, 10-09-2009

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE D'APPELLO DI ROMA

SECONDA SEZIONE CIVILE

Composta dai sigg. Magistrati:

Aldo Modugno - Presidente -

Giuseppe D'Auria - Giudice -

Maria Gurrieri - Giudice rel. -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di secondo grado inscritta al n. 3042/2006 del ruolo generale contenzioso, posta in decisione all'udienza collegiale del 4 febbraio 2009 e vertente tra:

***** elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell'avv. ***** che la rappresenta e difende per mandato in atto d'appello; Appellante

e

***** elettivamente domiciliato in Sabaudia presso lo studio degli avv.ti ***** e ***** che lo rappresentano e difendono per mandato in comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria il 9 novembre 2006; Appellato

nonché

***** residente in *****, ***** residente in *****, **** residente in ******, Appellate contumaci

OGGETTO: impugnazione della sentenza del Tribunale di Latina n. 445/06, pubblicata il 21 febbraio 2006, per atto d'appello notificato il 5 maggio 2006.

Svolgimento del processo e motivi della decisione

1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Latina ha rigettata la domanda proposta da ***** per fare dichiarare la nullità di due atti di compravendita immobiliare, avente a oggetto un podere agricolo in ***** già assegnato a ***** dalla *****, stipulati dal proprio padre ***** e dal proprio fratello ***** quale acquirente.

Il Tribunale ha dato atto del fatto che la stessa domanda, di rivendicazione di una quota della proprietà del podere, era stata proposta da ***** una prima volta nei confronti del padre vivente, oltre che del fratello e delle sorelle, quale asserita partecipante a una comunione tacita familiare nella conduzione del fondo in questione, che il relativo giudizio era stato riunito all'altro successivamente instaurato dalla stessa attrice alla morte del padre, nei confronti dei propri germani, in qualità di erede per ottenere l'assegnazione della quota ereditaria spettantele e che la prima delle due suddette cause riunite, a seguito di una sentenza dichiarativa dell'incompetenza per materia del Tribunale adito, era stata definita dal Giudice del Lavoro di Latina con il rigetto della domanda, confermata in secondo grado e passata in giudicato.

La sentenza impugnata si è quindi definitivamente pronunciata sull'azione per simulazione assoluta esercitata dall'erede ***** nei confronti del coerede ****. Tutte le sorelle coeredi convenute in giudizio sono rimaste contumaci.

2. Avverso tale sentenza ha proposto appello l'attrice soccombente *****. L'appellato ***** resiste al gravame. Le altre coeredi ***** sono ancora una volta contumaci.

Le parti hanno concluso come in epigrafe.

3. L'appellante sostiene che il primo giudice ha errato nel ritenere che l'azione di simulazione fosse stata proposta in assenza di legittimazione attiva e dei necessari requisiti oggettivi, dopo che era intervenuto giudicato sull'inesistenza di una comunione tacita familiare nella conduzione del fondo agricolo. Assume di avere successivamente agito iure ereditario per la ricomposizione dell'asse ereditario e l'attribuzione della quota a lei spettante, così che in base a tale diversa legittimazione (prospettata nel secondo dei giudizi riuniti) il Tribunale avrebbe errato nel ritenerla non legittimata per mancata accettazione dell'eredità, allorquando avrebbe dovuto invece dichiarare, in base all'azione esercitata e a quanto allegato in giudizio, la stessa legittimata ad agire e accertare la simulazione assoluta degli atti di compravendita posti in essere dal padre e dal fratello *****.

4. Tali censure, anche se in parte giustificate dalle imprecise asserzioni del primo giudice, non possono per altro trovare accoglimento.

Per consolidato e condiviso principio in tema di azione di simulazione esercitata dall'erede deve ribadirsi che, allorquando questi agisca per la nullità del contratto di compravendita stipulato dal "de cuius" perché dissimulante una donazione e per la ricostruzione del patrimonio ereditano ai fini della divisione dello stesso, tale azione è ammissibile solo se lo stesso erede faccia valere, rispetto all'atto impugnato, la lesione del suo diritto di legittimario, proponendo espressamente una domanda di riduzione della donazione per lesione di legittima, azione che trova la sua "causa petendi" nella deduzione della qualità di legittimario e nella asserzione che la disposizione impugnata lede la quota di riserva (cfr. tra le tante Cass n. 26262/2008, 13706/2007, 1408/2007, 19468/2005, 14864/2000).

Sotto tale profilo, non poteva e non potrebbe pertanto essere accolta la domanda dell'erede ***** (che nelle deduzioni difensive richiama una giurisprudenza relativa all'ipotesi sopra considerata), tenuto conto del fatto che la stessa non ha mai proposto esplicitamente un'azione di riduzione, degli atti di vendita compiuti in vita dal suo genitore in quanto dissimulanti una donazione, per essere reintegrata nei suoi diritti di legittimaria, tanto che non ha mai nemmeno allegato quale fosse la consistenza dell'asse ereditario e quale l'entità della lesione subita rispetto alla quota spettantele come riserva per legge (ciò che tuttora escluderebbe ogni possibilità di verifica della ipotizzata domanda).

Qualora invece, in considerazione della scarsità delle deduzioni difensive in ordine alla successione ereditaria e del tenore letterale delle premesse nell'atto introduttivo del giudizio, si reputi che detta erede abbia voluto prospettare una simulazione assoluta degli atti di vendita posti in essere dal proprio de cuius, al solo scopo di ricomporre la massa ereditaria con la rivendica di beni che si assumono in realtà mai alienati, va rammentato che in tal caso l'erede, nel proporre l'azione di simulazione, non è terzo ma subentra nella stessa posizione del de cuius, con la conseguente applicazione del regime probatorio limitativo previsto dall'art. 1417 cod. civ. a carico delle parti contraenti. In tal caso, la prova della simulazione del contratto per atto pubblico stipulato dal soggetto poi deceduto, non può essere fornita dall'erede per testimoni o per presunzioni, dovendo essere invece fornita per iscritto(ex art. 2722 cod. civ.) la prova del patto contrario al contratto di compravendita impugnato (cfr. Cass. n. 10240/2007, n. 4021/2007, n. 6632/2006, n. 20868/2004).

Nella fattispecie, non è stata fornita idonea prova dell'inesistenza della compravendita, che si assume simulata, né tale prova può essere raggiunta attraverso le argomentazioni presuntive esposte dall'appellante nell'atto d'impugnazione.

5. Con le suddette integrazioni e precisazioni, la decisione impugnata va pertanto confermata. Tuttavia, va considerato che la motivazione del primo giudice è fuorviante nella parte in cui richiama la vicenda relativa alla (prima e diversa) domanda sottoposta al vaglio del Giudice del lavoro, ormai conclusa con giudicato e quindi ininfluente sotto il profilo finora esaminato, ed è errata nella parte in cui esclude la legittimazione dell'attrice per presunta mancata accettazione dell'eredità da parte della stessa, in quanto l'azione giudiziale intrapresa da ***** è da sola significativa di una volontà inequivocabilmente diretta in senso diametralmente opposto. Di conseguenza si ritiene equo compensare integralmente tra le parti le spese di questo secondo grado di giudizio.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Roma pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza del Tribunale di Latina n. 445/2006, rigetta l'appello e dichiara interamente compensate tra le parti le spese di questo grado del giudizio.

Così deciso in Roma l'8 luglio 2009.

Depositata in Cancelleria il 10 settembre 2009.