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Definizione di danno differenziale (Cassazione 10035/04)

Materia: Danno differenziale - Fonte: Cassazione - 05.11.2009
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Abstract: Come operare il confronto tra la somma dovuta in ambito civilistico e quelle indennizzate da Inail, al fine di giungere al danno differenziale.



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Tale danno "differenziale" devo essere, quindi, determinato sottraendo dall'importo del danno complessivo (liquidato dal giudice secondo i principi ed i criteri di cui agli art. 1223, 2056 c.c. e ss) quello delle prestazioni liquidate dall'Inail, riconducendolo allo stesso momento cui si riconduce il primo, ossia tenendo conto dei rispettivi valori come attualizzati alla data della decisione

 

* * *

 

Cass. civ. Sez. III, 25-05-2004, n. 10035

La Corte Suprema di Cassazione

Sezione III

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Gaetano NICASTRO - Presidente

Dott. Michele LOPIANO - Consigliere

Dott. Francesco TRIFONE - Consigliere

Dott. Giovanni Battista PETTI - Consigliere

Dott. Antonio SEGRETO - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

Sentenza

Sul ricorso proposto da:

*****, *****, in proprio nonché quale madre legale rappresentante del figlio *****, elettivamente domiciliati in ROMA *****, presso lo studio dell'avvocato *****, che li difende, giusta delega in atti; - ricorrenti -

contro

***** SPA, in persona dell'Avv. *****, corrente in Roma, elettivamente domiciliata in ROMA *****, presso lo studio dell'avvocato *****, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato *****, giusta delega in atti; - controricorrente -

e contro

GIOVANNINI GIANFRANCO; - intimato -

avverso la sent. n. 535/00 della Corte d'Appello di BOLOGNA, Sezione 2° Civile, emessa 11 10 marzo 2000 e depositata il 3 maggio 2000 (R.G. 839/98);

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18 marzo 2004 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;

udito l'Avvocato *****;

udito il p.m. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARESTIA Antonietta che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

Con citazione notificata il 12 settembre 1991 *****, per la parte che qui interessa, in proprio e quale esercente la patria potestà sui figli minori ***** e *****. conveniva davanti al tribunale di Bologna ***** e l'Ente Ferrovie dello Stato, per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni subiti a seguito della morte del proprio coniuge e padre dei minori, il 22 dicembre 1985, per un incidente ferroviario di cui era stato ritenuto responsabile nel procedimento penale per omicidio colposo, il ***** quale dipendente dell'Ente Ferrovie dello Stato, con la condanna in solido di entrambi questi ultimi al risarcimento del danno.

Nel corso del giudizio si costituiva la s.p.a. Ferrovie dello Stato, succeduta al predetto Ente e resisteva alla domanda. Il Tribunale, con sentenza depositata il 9 luglio 1997, condannava i convenuti in solido al pagamento nei confronti dell'attrice, in proprio e nella qualità di genitrice dei figli minori, della somma di L. 400 milioni, oltre rivalutazione ed interessi sulla somma rivalutata dal 22 dicembre 1985.

Avverso questa sentenza proponeva appello la **** in proprio e nella predetta qualità, assumendo l'incongrua liquidazione del danno morale nella misura globale di L. 125 milioni.

Proponeva appello incidentale la s.p.a. Ferrovie dello Stato, richiedendo, tra l'altro, che si tenesse conto della rendita che la ***** aveva ottenuto dall'Inail per l'infortunio mortale del marito, decurtandolo dal risarcimento del danno patrimoniale.

La corte di appello di Bologna, con sentenza depositata il 3 maggio 2000, in accoglimento parziale di entrambi gli appelli, condannava i convenuti in solido al pagamento nei confronti dell'attrice della somma di L. 326.054.379, oltre interessi e rivalutazione, come stabiliti dal primo giudice, in assenza di impugnazione sul punto.

Riteneva la Corte di merito che la somma complessiva di L. 125 milioni, liquidata dal primo giudice era palesemente incongrua; che andavano applicate le tabelle utilizzate dal Tribunale di Bologna al dicembre 1990, per cui il danno morale alla ***** veniva liquidato in L. 120 milioni, mentre a ciascuno dei due figli in L. 130 milioni, devalutando poi detta somma al 22 dicembre 1985.

Riteneva poi la corte di merito che dal danno patrimoniale, liquidato dal tribunale in L. 375 milioni, andasse detratta la rendita costituita dall'Inail, capitalizzata in L. 238.973.226.

Avverso questa sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione ***** e *****, in proprio e nella qualità di legale rappresentante del figlio minore *****.

Resiste con controricorso la s.p.a. Ferrovie dello Stato. Entrambe le parti hanno presentato memorie.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano La violazione dell'art. 185 c.p., in relazione agli artt. 2043 e 2059 c.c., nonché il vizio palese di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 3 e 5).

Secondo i ricorrenti la sentenza impugnata nella liquidazione del danno morale si è limitata a riportarsi alle tabelle del tribunale di Bologna, senza fare alcun riferimento alle circostanze del caso concreto, e cioè all'età del deceduto, a quella dei superstiti (la **** aveva 37 anni, un figlio 4 anni e l'altro in gestazione); che la loro esistenza era stata sconvolta definitivamente da quell'incidente; che era venuto meno l'unico effettivo sostegno economico e morale; che i minori hanno dovuto crescere senza l'appoggio ed il riferimento della figura paterna, riportando anche un gravissimo shock; che nessuna considerazione era stata effettuata sulla gravità del reato; che non erano state valutate le sofferenze morali gravissime e durature.

2.1. Ritiene questa Corte che il motivo è fondato e che lo stesso vada accolto.

Osserva questa Corte che nella liquidazione equitativa del danno non patrimoniale derivante da fatto illecito il giudice di merito deve tener conto delle effettive sofferenze patite dall'offeso, della gravità dell'illecito di rilievo penale e di tutti gli elementi della fattispecie concreta, in modo da rendere la somma liquidata adeguata al particolare caso concreto (Cass. 6 ottobre 1994, n. 8177).

2.2. La giurisprudenza di merito utilizza in modo prevalente il criterio di determinazione della somma dovuta a titolo di risarcimento del danno morale in una frazione dell'importo riconosciuto per il risarcimento del danno biologico. Ciò è stato ritenuto non di per sé illegittimo, se il giudice abbia tenuto conto delle peculiarità del caso concreto, effettuando la necessaria "personalizzazione" del criterio detto al caso concreto ed apportando, se del caso gli eventuali consequenziali correttivi in aumento o in diminuzione.

Il criterio, infatti, è ispirato alle stesse esigenze che giustificano la liquidazione del danno alla salute in base al sistema cosiddetto del "valore del punto di invalidità" ed è quindi volto proprio ad evitare che la salutazione inevitabilmente equitativa del danno non patrimoniale assuma connotazioni ogni volta diverse, imprevedibili, suscettibili di apparire arbitrarie anche in ragione dell'insopprimibile difficoltà di offrire appaganti e controllabili ragioni giustificative di una determinazione quantitativa che ha funzione meramente surrogante e compensativa delle sofferenze indotte dal fatto lesivo costituente reato.

Il dichiarato ricorso a tale criterio è pertanto legittimo solo ove il giudice abbia mostrato, per quanto con motivazione sintetica, di aver tenuto adeguato conto delle particolarità del caso concreto (essendo questo specifico l'oggetto della sua valutazione e del sua giudizio) e di non aver rimesso la liquidazione del danno ad un puro automatismo (Cass. 19 gennaio 1999, n. 475; Cass. 18 febbraio 2000, n. 10725; Cass. 29 maggio 1998, n. 5366; Cass. 20 ottobre 1998, n. 10405). Nulla impedisce, ovviamente, che il giudice constati che il risultato tabellare si adegua perfettamente alle peculiarità del caso concreto, senza necessità di aumenti o diminuzioni.

2.3. Nella fattispecie proprio questo non ha effettuato la sentenza impugnata, la quale si è limitata a liquidare il danno morale sulla base di un'automatica applicazione delle tabelle in uso presso il tribunale di Bologna e senza dare atto di aver commisurato il risultato oggettivo di tale tabelle al caso concreto: cioè, come suoi dirsi, senza aver " personalizzato" il risultato delle tabelle.

Segnatamente, come lamentato dai ricorrenti, la sentenza impugnata non da atto di aver tenuto conto nella liquidazione del danno da sconvolgimento delle abitudini di vita del nucleo familiare e nella procurata assenza della fondamentale e necessaria figura paterna, proprio nel periodo della vita nella quale essa è più necessaria.

2.4. Né tanto introduce una questione nuova relativa al danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, che, come lesione di un diritto costituzionalmente garantito, questa Corte ha ritenuto tutelabile a norma dell'art. 2059 c.c., ma ontologicamente differente dal "danno morale soggettivo contingente" (Cass. n. 8827/2003; Cass. n. 8828/2003).

Infatti nell'accezione giurisprudenziale corrente si era giunti ad un'equiparazione tra il concetto di danno morale e danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., con la conseguenza che la richiesta di risarcimento del danno morale equivaleva alla richiesta del risarcimento di tutto il danno, previsto dall'art. 2059 c.c., sotto i diversi profili che i1 caso concreto presentava.

Conseguentemente la sola richiesta di risarcimento del "danno morale" tout-court e non del "danno morale soggettivo contingente", non va necessariamente limitata solo a quest'ultimo, ma dovrà il giudice di merito accertare, nell'interpretazione della domanda, se sussiste detta limitazione e quindi detta volontà abdicativa, ovvero se il danneggiato abbia inteso adottare la locuzione di "danno morale" come sinonimo di "danno non patrimoniale", e cioè relativo a profili di pregiudizio non limitato al mero dolore.

Ciò vale tanto più' se si considera che molte delle c.d. tabelle applicate per la liquidazione del "danno morale da morte o lesioni in favore dei congiunti" negli ultimi anni hanno aumentato i parametri base di liquidazione rispetto al passato proprio per tener conto dei pregiudizi non patrimoniali diversi dal lutto vero e proprio e quindi dalla sofferenza personale transeunte.

2.5. Sennonché proprio quest'ultima osservazione, se da una parte corrobora il punto che il danneggiato, con la richiesta di liquidazione de danno morale, possa non aver ritenuto di limitare la richiesta di risarcimento alla sola sofferenza soggettiva e transeunte, ma abbia adottato la locuzione come sinonimo di danno non patrimoniale, dall'altra comporta che il giudice di merito dovrà evitare le duplicazioni risarcitorie.

Infatti, costituendo nel contempo funzioni e limiti del risarcimento del danno alla persona la riparazione del pregiudizio effettivamente subito, se le c.d. tabelle che il giudice adotta, come parametro base per la liquidazione del danno morale da perdita o da lesione di congiunto, già hanno scontato in sede di redazione il pregiudizio non patrimoniale (o impropriamente detto morale) della perdita del rapporto parentale, ovviamente questo profilo del danno non patrimoniale non potrà essere ricalcolato in modo autonomo (salvo che non si proceda ad una precedente depurazione dello stesso dato dall'importo-base del danno morale), rimanendo fermo ed acquisito il principio che il giudice di merito non può procedere ad un'applicazione automatica del risultato tabellare, ma deve personalizzare lo stesso al caso concreto.

3. Con il secondo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 343 e 345 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 3).

Ritengono i ricorrenti che le Ferrovie dello Stato, costituendosi in giudizio si erano limitati a chiedere il rigetto della domanda; che solo in appello avevano richiesto che fosse detratta dalla somma corrisposta a titolo di danno patrimoniale la rendita capitalizzata riconosciuta dall'Inail e pari a L. 238.973.226; che tale richiesta integrava non un'eccezione, ma una domanda di compensazione, che, ampliando il tema del giudizio, poteva essere proposta solo in primo grado.

4. Il motivo è infondato e va rigettato.

L'elemento distintivo tra la domanda riconvenzionale (la quale rientra nel divieto dello "jus novorum" sancito dall'art. 345 c.p.c.) e l'eccezione riconvenzionale (la quale può essere, invece, proposta per la prima volta in grado di appello, secondo l'originaria formulazione della predetta norma, applicabile pacificamente nella fattispecie,) consiste nel fatto che con quest'ultima vengono avanzate richieste che, pur rimanendo nell'ambito della difesa, ampliano il tema della controversia, senza tuttavia tendere ad altro fine che non sia quello della reiezione della domanda, opponendo al diritto fatto valere dall'attore un diritto idoneo a paralizzarlo. Con la domanda riconvenzionale, invece, il convenuto, traendo occasione dalla domanda avanzata nei suoi confronti, chiede un provvedimento giudiziale a sé favorevole, che gli attribuisca beni determinati in contrapposizione a quelli richiesti con la domanda principale.

Ne consegue che la richiesta di compensazione proposta dal convenuto a fronte della domanda, integra sempre un'eccezione, che, costituendo un'eccezione in senso proprio, secondo la formulazione dell'art. 345 c.p.c., anteriore alla novella L. n. 353 del 1990, è proponibile per la prima volta anche in appello, con lo stesso atto di impugnazione che segna i limiti del giudizio di secondo grado pur se amplia l'oggetto della controversia, perché essa tende esclusivamente a paralizzare in tutto o in parte la domanda avversaria (Cass. 25 giugno 2001, n. 8663; Cass., 26 agosto 1997, n. 8007).

5. Con il terzo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la violazione dell'art. 10 D.P.R. n. 1124 del 1965, nonché vizio della motivazione (art. 360 c.p.c., n. 3 e 5).

Secondo i ricorrenti, essendo nella fattispecie intervenuta sentenza penale di condanna al risarcimento del danno, la responsabilità civile del datore di lavoro opera secondo le norme del diritto comune, con la conseguenza che questi va condannato al risarcimento dell'intero danno patrimoniale e non solo nella parte eccedente quanto corrisposto dall'Inail.

6. Ritiene questa Corte che il motivo è infondato e che lo stesso va rigettato.

Infatti la norma di cui all'art. 10 D.P.R. n. 1124 del 1965, commi 6 e 7, prevede che il risarcimento spettante all'infortunato sul lavoro o ai suoi aventi diritto sia dovuto solo nella misura differenziale derivante dal raffronto tra l'ammontare complessivo del risarcimento e quello delle indennità liquidate dall'Inail in dipendenza del l'infortunio, al fine di evitare una ingiustificata locupletazione in favore degli aventi diritto, i quali, diversamente, percepirebbero, in relazione al medesimo infortunio, sia l'intero danno, sia le indennità. Tale danno "differenziale" devo essere, quindi, determinato sottraendo dall'importo del danno complessivo (liquidato dal giudice secondo i principi ed i criteri di cui agli art. 1223, 2056 c.c. e ss) quello delle prestazioni liquidate dall'Inail, riconducendolo allo stesso momento cui si riconduce il primo, ossia tenendo conto dei rispettivi valori come attualizzati alla data della decisione. Peraltro, con riguardo al valore capitale delle rendite a carico dell'istituto, deve tenersi conto, anziché del meccanismo generale di adeguamento degli importi dovuti a titolo di danno al potere di acquisto della moneta, del meccanismo legale di rivalutazione triennale delle rendite previsto dall'art. 116, comma 7, D.P.R. n. 1124 del 1965, salva, per la parte non coperta, la rivalutazione secondo gli indici Istat (Cass. 12 dicembre 1996, n. 11073; cfr. anche Cass. 26 maggio 2001, n. 7195).

7. In definitiva va accolto il primo motivo di ricorso e vanno rigettati i restanti; va cassata, in relazione al motivo accolto, l'impugnata sentenza , con rinvio, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte di appello di Bologna, che si uniformerà ai suddetti principi di diritto e provvedere anche sulle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso e rigetta i restanti. Cassa, in relazione al motivo accolto, l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di Cassazione, ad altra sezione della Corte di Appello di Bologna.

Così deciso in Roma, il 18 marzo 2004.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2004.