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Definizione di persona danneggiata da sinistro e limite di massimale (Cass. SS.UU. 15376/09)

Materia: Sentenze - Fonte: Cassazione SS.UU. - 30.10.2009
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Abstract: ATTENZIONE: Per i sinistri ante 1/05/93




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"In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante da circolazione di veicoli e di natanti, relativamente a fatto antecedente all'1.5.1993, per persona danneggiata, ai sensi della L. n. 990 del 1969, art. 21, deve intendersi non solo la vittima diretta dell'incidente, ma anche i prossimi congiunti o gli aventi causa della stessa, così che i conseguenti danni non devono necessariamente essere soddisfatti tutti nell'ambito del massimale previsto per ogni singola persona, ma il limite del risarcimento è, distintamente per ciascun danno, quello previsto per ciascuna persona danneggiata, fermo nel complesso il massimale per singolo sinistro (c.d. massimale catastrofale)". 

 

Attualmente 

 

il testo dell'art. 128 (del d.lgs. 209/05, n.d.s.), al quale l'art. 283 rinvia per la determinazione del massimale minimo, fissa questa misura "indipendentemente dal numero delle vittime, confermando allora l'irrilevanza del problema con riguardo alla c.d. "vittima primaria" ed alle "vittime secondarie" del sinistro.

 

Rimane però importante, la definizione di "persona danneggiata" da sinistro (che infatti viene ripresa da Cassazione 16455/09).

 

Renato Savoia

 

* * *

Cass. civ. Sez. Unite, 01-07-2009, n. 15376

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARBONE Vincenzo - Primo Presidente

Dott. MATTONE Sergio - Presidente di Sezione

Dott. PAPA Enrico - Presidente di Sezione

Dott. MENSITIERI Alfredo - Consigliere

Dott. D'ALONZO Michele - Consigliere

Dott. FIORETTI Francesco Maria - Consigliere

Dott. PICONE Pasquale - Consigliere

Dott. SEGRETO Antonio - rel. Consigliere

Dott. NAPPI Aniello - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 3066/2008 proposto da:

***** S.P.A. IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, *****, presso lo studio dell'avvocato ***** rappresentata e difesa dall'avvocato *****, giusta delega a margine del ricorso; - ricorrente -

contro

*****, *****, *****, *****, elettivamente domiciliati in ROMA, *****, presso lo studio dell'avvocato *****, rappresentati e difesi dall'avvocato *****, giusta delega in calce al controricorso; - controricorrenti -

e contro

*****, *****, *****, *****, *****, *****, *****, ASSICURAZIONI ***** S.P.A.; - intimati -

avverso la sentenza n. 3804/2006 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 11/12/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/05/2009 dal Consigliere Dott. SEGRETO ANTONIO;

udito l'Avvocato *****;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARTONE Antonio, il quale chiede che il contrasto sia risolto affermando che per persone danneggiate, ai sensi della L. n. 990 del 1969, art. 21, devono intendersi non soltanto le vittime dirette dell'incidente ma anche i prossimi congiunti che agiscono per il risarcimento dei danni in proprio e non in qualità di eredi o aventi causa.

Svolgimento del processo

I coniugi ***** e *****, le figlie ***** e *****, in proprio, quali genitori e sorelle di *****, convenivano davanti al tribunale di Napoli ***** e ***** e la s.p.a. ***** Assicurazioni, chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del decesso di *****, avvenuto il ***** in *****, a seguito di sinistro automobilistico.

Il tribunale accoglieva parzialmente la domanda, liquidando il danno in L. 80 milioni per ciascun genitore ed in L. 40 milioni per ciascuna sorella.

La sentenza veniva appellata in via principale dagli attori ed in via incidentale dai convenuti e dalla s.p.a. Assicurazioni *****, quale impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada a seguito della l.c.a. della *****.

La Corte di appello di Napoli, con sentenza depositata l'11.12.2006, ritenuto il concorso di colpa della vittima nella misura del 25%, rideterminava il danno morale in Euro 75.698,01, per ciascun genitore, ed in Euro 38.049,50, per ciascuna sorella.

Riteneva la corte di merito che non ostava a tale liquidazione il massimale di L. 200 milioni per ogni persona danneggiata, previsto dal D.P.R. n. 124 del 1986 ed a cui faceva riferimento la L. n. 990 del 1969, art. 21, in quanto, giusto l'orientamento di Cass. N. 2653/2005, esso si riferiva ad ogni persona danneggiata, indipendentemente dal fatto che questa fosse stata coinvolta tisicamente nel sinistro (o meno), con la conseguenza che, in presenza di più danneggiati, come nella fattispecie, operava il massimale c.d. catastrofale di L. 500 milioni per sinistro.

Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione la ***** assicurazioni in l.c.a..

Resistono con controricorso gli attori, che hanno anche presentato memoria.

In accoglimento dell'istanza della ricorrente la questione è stata rimessa alle S.U. per la risoluzione del contrasto giurisprudenziale relativo al punto: "se per persona danneggiata o sinistrata ai sensi del L. n. 990 del 1969, art. 21, debba intendersi soltanto la vittima diretta dell'incidente o anche i prossimi congiunti e gli aventi causa di essa (c.d. vittime secondarie)".

Motivi della decisione

1.1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta l'omessa, ed insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in relazione la L. n. 990 del 1969, art. 19, lett. C e art. 21 ed al D.P.R. 9 aprile 1986, n. 124. 1.2.

Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 21, riferito alla L. n. 990 del 1969, art. 19 comma 1, lett. C), e D.P.R. n. 124 del 1986, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3.

Con entrambi i motivi la ricorrente censura l'impugnata sentenza perchè, discostandosi dalla giurisprudenza maggioritaria della S.C. e conformandosi all'orientamento espresso dall'unica sentenza n. 2653/2005, aveva affermato che, per persona danneggiata, ai sensi della L. n. 990 del 1969, art. 21, ai fini dell'individuazione del massimale, doveva intendersi non solo il soggetto coinvolto fisicamente nell'incidente, ma anche i prossimi congiunti o gli aventi causa di questi.

2.1. I due motivi essendo strettamente connessi vanno esaminati congiuntamente. Essi sono infondati.

La questione, oggetto del contrasto, si incentra sul punto se nella nozione di "persona danneggiata", ai fini del riparto del massimale di polizza assicurativa rientri solo la vittima diretta del sinistro, detta anche persona sinistrata o vittima primaria, ovvero rientrino anche i prossimi congiunti o ogni altro soggetto, avente causa dalla stessa, che dal sinistro stradale occorso a tale vittima primaria, abbia subito un danno.

Ciò è rilevante ai fini di stabilire se il limite del massimale, ove previsto anche in relazione ad ogni singolo danneggiato, debba conteggiarsi una sola volta per ogni persona sinistrata, ovvero tante volte quante sono gli aventi diritto al risarcimento, sia pure per effetto delle lesioni subite da un solo soggetto, salvo il limite del massimale cosiddetto catastrofale.

2.2. Va subito precisato che la questione oggetto di contrasto, rilevante nella fattispecie, essendo il sinistro avvenuto nel 1989, ha perso parte della sua valenza a seguito delle modifiche normative intervenute con il D.P.R. 19 gennaio 1993, a decorrere dall'1.5.1993 ed attualmente dal D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, (Codice delle assicurazioni private).

Infatti il D.P.R. del 1993 ha previsto che i minimi di garanzia per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti erano stabiliti "per ciascun sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime o dalla natura dei danni", per le somme indicate nella tabella modificata. Tale previsione era stata dettata dalla legge (di attuazione di direttiva comunitaria) 19.2.1992, n. 141, che all'art. 30, comma 1, espressamente stabiliva che "Per l'adempimento dell'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, il contratto deve essere stipulato per somme non inferiori, per ciascun sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime o dalla natura dei danni, a quelle fissate con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge".

Il problema, oggetto del presente contrasto, risulta egualmente superato dall'entrata in vigore del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni private). Infatti, sebbene l'art. 283, commi 3 e 4, continui a prevedere un limite di massimale "per persona danneggiata", tuttavia il testo dell'art. 128, al quale l'art. 283 rinvia per la determinazione del massimale minimo, fissa questa misura "indipendentemente dal numero delle vittime, confermando allora l'irrilevanza del problema con riguardo alla c.d. "vittima primaria" ed alle "vittime secondarie" del sinistro.

Attualmente tale articolo, come sostituito in attuazione della direttiva 2005/14/CE del D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 198, art. 1, comma 4, così recita per la parte che qui interessa: "Per l'adempimento dell'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, il contratto è stipulato per somme non inferiori ai seguenti importi:

a) nel caso di danni alle persone un importo minimo di copertura pari ad Euro 5.000.000, per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime;

b) nel caso di danni alle cose un importo minimo di copertura pari ad Euro 1.000.000, per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime.

2. I contratti dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti devono essere adeguati agli importi minimi di copertura obbligatoria per i danni alle cose e per i danni alle persone di cui al comma 1 entro l'11 giugno 2012;

5. Alla data dell'11 dicembre 2009 gli importi minimi di copertura devono essere pari ad almeno la metà degli ammontari di cui al comma 1". 2.3. Sennonchè proprio l'art. 2 della 5^ direttiva, 2005/14/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, tiene in vita, quanto meno in astratto, la questione.

Tale norma così statuisce: "Salvo importi maggiori di garanzia eventualmente prescritti dagli Stati membri, ciascuno Stato membro esige che l'assicurazione sia obbligatoria almeno per gli importi seguenti: a) nel caso di danni alle persone, un importo minimo di copertura pari a Euro 1.000,00, per vittima o a Euro 5.000,00 per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime.....".

Ne consegue che la norma in questione attribuisce a ciascuno Stato membro la facoltà di adottare uno dei due massimali alternativi: e cioè uno commisurato al danno alla persona e l'altro commisurato al sinistro.

I predetti due massimali, quindi, operano non cumulativamente, come avveniva nel nostro ordinamento fino al D.P.R. 19 gennaio 1993 e come sembrerebbe attualmente dal richiamo generico del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, art. 283, (Codice Assicurazioni), a "minimi di garanzia previsti per ogni persona danneggiata e per ogni sinistro", ma alternativamente a seguito di scelta operata dallo Stato membro. Va a tal fine osservato che il minimo di garanzia per persona comporta che per un singolo sinistro non vi sia alcun massimale, essendo indefinito il numero delle possibili persone danneggiate.

Il nostro legislatore ha ritenuto di adottare, con il D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 198, art. 1, il criterio del massimale minimo per sinistro. Tuttavia ove il legislatore ritenesse di adottare il criterio del minimo di garanzia per "vittima" (in sostituzione di quello per sinistro) egualmente conformandosi alla direttiva 2005/14/CE, si riproporrebbe la questione se tale minimo di garanzia investe solo la vittima primaria dell'incidente o anche i prossimi congiunti o gli aventi causa di essa, che siano stati egualmente danneggiati dal sinistro.

3.1. Ribadito, quindi, che allo stato la soluzione del presente contrasto ha rilevanza concreta solo per i sinistri verificatisi anteriormente al 1.5.1993, come quello oggetto del ricorso in esame, va osservato che la L. n. 990 del 1969, art. 9, (legge abrogata dal comma 1, dell'art. 354 del Codice delle assicurazioni private con i limiti e la decorrenza indicati nel comma 4 dello stesso articolo) così recita: "Per l'adempimento dell'obbligo di assicurazione il contratto deve essere stipulato per somme non inferiori a quelle stabilite nella tabella A allegata alla presente legge".

Alla legge in esame è allegata una tabella di previsione dei massimali, da adeguarsi attraverso decreti che tengano conto dell'indice generale dei prezzi e delle risultanze dell'assicurazione obbligatoria.

Il massimale, quindi, costituisce la somma "minima" di legge, oggetto della garanzia assicurativa, essendo all'autonomia privata consentito di derogare attraverso la previsione di massimali di polizza superiori.

L'inderogabilità dei limiti monetari minimi fissati dalla norma, sia pure con rinvio ai decreti ministeriali susseguentisi nel tempo, comporta che la stessa obbligazione dell'assicuratore nasce per legge limitata nel minimo, entro l'ammontare appunto del massimale o dei massimali previsti (cfr. Cass. 29.3.2 006, n. 2006).

3.2. La tabella allegata alla L. n. 990 del 1969 ed i successivi adeguamenti, ma tuttavia precedenti al D.P.R. 19 gennaio 1993, prevedevano due tipi di massimali minimi, quanto ai danni a persone:

quello relativo alla somma "per persona danneggiata" e quello relativo al "sinistro", detto anche "massimale catastrofale".

Con riferimento alla data del fatto in questione (1989), tali massimali erano stati adeguati, per effetto del D.P.R. n. 124 del 1986, come segue:" Per le autovetture ad uso privato, la somma assicurata non può essere inferiore a lire: 500.000.000 per ogni sinistro, con il limite di L. 50.000.000 per le cose e gli animali; 200.000.000, per ogni persona danneggiata.

In relazione a tale assetto normativo del duplice massimale si era posto il problema se ai fini del computo del massimale a ciascuno dei prossimi congiunti della vittima, che vantassero un diritto al risarcimento, il limite dovesse considerarsi tante volte quanti erano gli aventi diritto, ovvero se i danni di tutti tali soggetti dovessero essere liquidati nell'ambito del massimale previsto per una singola persona, senza che potesse impegnarsi il massimale catastrofale, in quanto una era la persona coinvolta fisicamente nel sinistro.

4.1. L'orientamento decisamente maggioritario riteneva che, poichè la L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 21, determinava la misura risarcitoria dovuta dal fondo di garanzia in funzione del pregiudizio causato alla singola vittima e non già del danno apportato a tutti coloro che comunque avessero diritto a partecipare alla ripartizione dell'importo, per "persona sinistrata o danneggiata" doveva intendersi la vittima dell'incidente stradale e non già l'erede o l'avente causa di esso (Cass. 25/01/1985, n. 373).

4.2. In particolare si osservava che il legislatore nel regolare la questione dell'assicurazione obbligatoria per la r.c.a, aveva determinato la misura risarcitoria in funzione del pregiudizio causato alla singola vittima, senza considerare il danno apportato a tutti coloro che, a vario titolo, avessero avuto diritto a partecipare alla ripartizione dell'importo.

In questo senso, quindi, riteneva che la L. n. 990 del 1969, art. 21, avesse inteso fissare un massimale per soggetto "vittima", indicato indifferentemente come sinistrato o danneggiato. Tale orientamento giungeva alla conclusione che il massimale previsto dalla L. n. 990 del 1969, art. 21, andava riferito alla "persona danneggiata o sinistrata", intendendosi con tale espressione la vittima dell'incidente e non l'erede, il prossimo congiunto o l'avente causa di essa, con la conseguenza che, qualora la persona sinistrata avesse più di un avente diritto al risarcimento dei danni conseguenti alla sua morte, la complessiva entità del risarcimento restava circoscritta nei limiti del massimale medesimo. Negli stessi termini pronunziavano: Cass. 22.2.1988, n. 1831; Cass. N. 5797 del 1998;

Cass. 4.4.2001; Cass. 28.7.2004, n. 14248; Cass. 30.1.2006, n. 1873. 4.2. Questo orientamento era stato favorevolmente accolto da una certa dottrina la quale, con riferimento al fatto che la prima fattispecie esaminata aveva avuto riguardo all'intervento del Fondo vittime della strada, tenuto conto della sua funzione sociale, aveva affermato che la differenza meramente terminologica tra "persona danneggiata" e "persona sinistrata" usata indifferentemente dal legislatore, non poteva costituire una ragionevole base per estendere il massimale per persona agli eredi o aventi causa della vittima del sinistro.

5.1. A questo orientamento restrittivo, si contrappose un diverso orientamento, definito da alcuni "possibilista", secondo il quale per definire esattamente cosa dovesse intendersi per "persona danneggiata", ai fini della determinazione del massimale, avrebbe dovuto farsi riferimento alla comune volontà dei contraenti, quale ricostruita attraverso l'ordinaria attività di ermeneutica contrattuale.

Tale soluzione fu inizialmente proposta da Cass. 1.4.1981, n. 1845.

Riteneva la Corte che in tema di assicurazione della responsabilità civile, l'indagine diretta a stabilire se, per "persona danneggiata", in relazione alla quale la polizza fissava un determinato massimale, dovesse intendersi solo quella direttamente coinvolta nel sinistro, ovvero ogni persona che per effetto del sinistro avesse subito un danno (nella specie: superstiti della vittima del sinistro), così che il massimale stesso restasse riferito a ciascuna delle pretese di detti soggetti, autonomamente considerata, andava condotta in base alla ricostruzione della comune volontà dei contraenti secondo le ordinarie regole di ermeneutica, anche quando si verteva in tema di assicurazione obbligatoria per la circolazione dei veicoli, tenuto conto che, nella disciplina introdotta dalla L. 24 dicembre 1969, n. 990, l'autonomia privata trovava limiti circa i minimi della garanzia, ma non anche per quanto riguardava una maggiore estensione della garanzia stessa, sotto il profilo oggettivo, soggettivo o causale (Cass. 01/04/1981, n. 1845).

Negli stessi termini si ponevano anche Cass. 24.9.1985, n. 4712; Cass. 11.11.2003, N. 16952. 5.2. Tuttavia in relazione a tale orientamento, parte della dottrina notava come, poichè le fattispecie affrontate dalle sentenze dette avevano riguardato casi in cui non vi era stato intervento del Fondo di garanzia per le vittime della Strada, ciò poteva aver influenzato la scelta interpretativa dissonante rispetto all'orientamento restrittivo. Nel caso di intervento del Fondo di garanzia, come nella fattispecie, un problema di interpretazione del contratto non si pone.

6. In contrasto con i suddetti orientamenti si è posta Cass. 9.2.2005, n. 2653.

Essa ha statuito che gli stretti congiunti, che agiscono jure proprio per il risarcimento del danno derivato a loro stessi dalla morte (o dalle gravi menomazioni) della vittima primaria in ragione dello stretto rapporto parentale che alla stessa li lega(va), prospettano la lesione di un diritto proprio (al rapporto parentale) derivato dallo stesso fatto che ha provocato la morte dello stretto congiunto e ad esso casualmente collegato, ex art. 1223 c.c., in applicazione del principio di regolarità causale. In questo caso, il limite del risarcimento non è, cumulativamente per tutti, quello previsto per una sola persona danneggiata, ma è, distintamente per ognuno di loro, quello previsto per ciascuna persona danneggiata (Cass. 09/02/2005, n. 2653).

Assume la predetta sentenza che quando gli eredi agiscono iure successionis per il risarcimento del danno subito dal loro dante causa nel caso di morte non istantanea, il limite del massimale da considerare è effettivamente quello previsto per ogni persona danneggiata.

Quando, invece, gli stretti congiunti agiscono iure proprio per il risarcimento del danno loro derivato, in ragione dello stretto rapporto parentale che li legava alla vittima, essi prospettano la lesione di un diritto proprio (al rapporto parentale), derivato dallo stesso fatto che ha provocato la morte del congiunto e ad esso causalmente collegato, ex art. 1223 c.c., in applicazione del principio di regolarità causale.

In questo caso il limite del risarcimento non è cumulativamente per tutti, quello previsto per una sola persona danneggiata; ma distintamente per ognuno di loro, quello previsto per ciascuna persona danneggiata". 7.1. Ritengono queste S.U. che il contrasto vada risolto nel senso prospettato da quest'ultimo orientamento e cioè nel senso che il limite del risarcimento opera distintamente e non cumulativamente per ciascuna persona danneggiata, anche se non sia la vittima primaria del danno.

Occorre, infatti, tener conto da una parte del trend evolutivo del concetto di "persona danneggiata", sia nella legislazione comunitaria che nella giurisprudenza nazionale.

Quanto alla prima si è già detto della 5^ direttiva, 2005/14/CE. Va solo ribadito il principio, affermato da queste S.U. 16.3.2009, n. 6316, sempre in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile da circolazione dei veicoli secondo cui il giudice ha l'obbligo di individuare un'interpretazione della norma interna che possa essere compatibile con la norma comunitaria, privilegiando, fra le contrapposte soluzioni interpretative (abbiano esse dato luogo o meno ad un contrasto giurisprudenziale), quella coerente con i canoni comunitari.

Quanto alla giurisprudenza nazionale, fino al revirement operato da Cass. 23.4.1998, n. 4186, i prossimi congiunti di persona offesa dal reato di lesioni personali, non avevano diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, ciò che al contrario avveniva in caso di decesso della vittima. Tale esclusione veniva fatta derivare dal presunto difetto di nesso causale, ai sensi dell'art. 1223 c.c., assumendosi la mancanza di un danno diretto ed immediato, operante anche in materia di illecito extracontrattuale ex art. 2056 c.c., per cui si riteneva che il risarcimento spettasse solo a chi aveva subito direttamente ed immediatamente la sofferenza, e cioè il soggetto leso.

La predetta sentenza, invece, sulla base dell'esperienza francese relativa ai "dommages par ricochet" (danni da rimbalzo) riteneva possibile" il risarcimento del danno conseguente alla lesione di diritti di cui siano portatori soggetti diversi dall'originario danneggiato, ma in rapporto significativo con la vittima primaria.

Riteneva la corte che il nesso di causalità potesse essere anche indiretto e mediato, essendo sufficiente che il danno si presentasse come un effetto normale, secondo il principio della regolarità causale.

7.2. Le S.U., con sentenza 01/07/2002, n. 9556, ribadivano che ai prossimi congiunti di una persona che abbia subito, a causa di fatto illecito costituente reato, lesioni personali, spetta anche il risarcimento del danno morale concretamente accertato in relazione ad una particolare situazione affettiva con la vittima. Tuttavia, escludendo il danno "da rimbalzo", ritenevano le S.U. che a tale riguardo, non era di ostacolo il disposto dell'art. 1223 c.c. in quanto anche tale danno trovava causa immediata e diretta nel fatto dannoso, con conseguente legittimazione del congiunto ad agire "iure proprio" contro il responsabile. Ai fini dell'individuazione dei danni risarcibili e dell'inquadramento del danno morale sofferto dai prossimi congiunti, il danno doveva presentarsi come un effetto normale del fatto illecito, secondo il principio della "regolarità causale". 7.3. Sennonchè una volta ammesso che le vittime secondarie hanno diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, non solo per la morte del congiunto, ma anche per le sue lesioni, la locuzione "persona danneggiata" ben difficilmente può essere limitata a quella di vittima diretta, dato che anche la vittima secondaria è una vittima diretta. In questa situazione optare per la tesi ermeneutica restrittiva significa in concreto, anzitutto urtare contro la lettera della norma, che fa generico riferimento limite minimo di garanzia a persona danneggiata, senza indicare se debba trattarsi della vittima primaria e cioè del soggetto sinistrato, ovvero di qualunque soggetto danneggiato e quindi anche di vittima secondaria. Inoltre significa di privare di effettiva possibilità di risarcimento soggetti che potevano aver risentito un danno anche molto grave per la lesione sofferta dal congiunto, snaturando con ciò la funzione di compensation attribuita fin dall'inizio al meccanismo dell'assicurazione obbligatoria in accordo con gli esiti del processo evolutivo che ha interessato la stessa.

Con l'ampliamento del diritto del congiunto ad agire "iure proprio" contro il responsabile, è stata resa possibile una strada di ampliamento anche della categoria di "persona danneggiata" dal sinistro, in genere, pure con riguardo alla problematica relativa al limite del massimale assicurativo. La possibilità riconosciuta anche a soggetto diverso da quello che è stato coinvolto direttamente nel sinistro stradale, di domandare iure proprio il risarcimento del danno subito comporta che anche questi vada qualificato a pieno titolo persona danneggiata direttamente dal fatto di circolazione stradale, con la conseguenza che l'eventuale massimale stabilito per persona danneggiata opererà autonomamente anche nei confronti di questo.

7.4. Va, a tal fine, considerato che proprio la funzione economico - sociale dell'assicurazione obbligatoria e della connessa costituzione del fondo di garanzia per le vittime della strada, impone di tenere in considerazione non soltanto la vittima primaria, che subisce sulla propria persona la lesione fisica, ma anche gli altri soggetti, che, per il particolare legame a tale vittima primaria, abbiano subito la lesione di un proprio diritto. Di tale approccio, come si è visto, tiene conto anche l'evoluzione normativa, che a decorrere dal 1993 ha fissato il massimale di legge, per sinistro, indipendentemente dal numero delle persone danneggiate, con esclusione di un massimale per singola persona danneggiata.

Inoltre, anche prescindendo da ogni considerazione relativa alla funzione sociale dei limiti di garanzia, merita di essere valorizzata integralmente anche la funzione negoziale del contratto di assicurazione dal lato dell'automobilista. Infatti, stipulando il contratto, l'assicurato si propone di essere messo in condizioni di far fronte alle obbligazioni che possono sorgere a suo carico nei confronti dei terzi danneggiati.

Conseguentemente un'interpretazione che tenga in maggior conto la progressiva potenziale estensione della platea delle persone danneggiate, non si risolve in una mera protezione di esse, ma anche in una maggiore considerazione dei rischi che dalla circolazione dei veicoli incombono sugli assicurati, cui il contratto di assicurazione intende far fronte.

8. Ne consegue che il presente contrasto va risolto alla luce del seguente principio: "In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante da circolazione di veicoli e di natanti, relativamente a fatto antecedente all'1.5.1993, per persona danneggiata, ai sensi della L. n. 990 del 1969, art. 21, deve intendersi non solo la vittima diretta dell'incidente, ma anche i prossimi congiunti o gli aventi causa della stessa, così che i conseguenti danni non devono necessariamente essere soddisfatti tutti nell'ambito del massimale previsto per ogni singola persona, ma il limite del risarcimento è, distintamente per ciascun danno, quello previsto per ciascuna persona danneggiata, fermo nel complesso il massimale per singolo sinistro (c.d. massimale catastrofale)".

9. Pertanto il ricorso va rigettato. L'esistenza del contrasto giurisprudenziale integra giusto motivo di compensazione delle spese di questo giudizio di cassazione.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e compensa le spese di questo giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2009.