"Se non ci fossero persone cattive non ci sarebbero buoni avvocati"

Charles Dickens

Preventivi

Newsletter

Ricevi le novità via email:
(info e privacy)

Argomenti:

Cerca:




Recapiti

Avv. Renato Savoia
Via Diaz 11
37121 Verona

NON SI EFFETTUANO CONSULENZE GRATUITE

WhatsApp

Tel +39 045 21030899
Webmail
Fax +39 045 21090404

C.F.: SVARNT75A06L781I
P.IVA: 03826270237

Polizza professionale
TOKYO MARINE HCC22-W0086360

ENGLISH SPEAKING




Decesso da infortunio in itinere: la rendita INAIL alla vedova non fa venir meno il risarcimento del danno (Cassazione 21897/09)

Materia: Cassazione - Fonte: Cassazione - 18.11.2009
Condividi su Facebook

Abstract: E' diversa la ratio, delle due corresponsioni.

Download or Play:



Aggiornamento del 3/04/11: segnalo l'uscita di un mio ebook sull'argomento "infortunio in itinere", acquistabile QUI, ove è possibile scaricare gratuitamente l'indice e l'introduzione.

 

* * *


L'ipotesi è quella di un infortunio in itinere in cui il lavoratore deceda. L'assicurazione del responsabile eccepisce in compensazione alla vedova le somme dalla stessa percepite come rendita INAIL.

 

Ebbene, specifica la pronuncia in commento, ciò non si può fare giacchè la rendita erogata dall'INAIL non costituisce un risarcimento del danno, e pertanto, trattandosi di titoli diversi, non possone essere tra loro confusi e compensati.

 

Ricordo che la rendita per il caso di morte è prevista dall'art. 85 del D.P.R. 1124 del 1965, che ho riportato per esteso QUI.

 

Renato Savoia

* * *


Cass. civ. Sez. III, 15-10-2009, n. 21897

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VARRONE Michele - Presidente

Dott. PETTI Giovanni Battista - rel. Consigliere

Dott. UCCELLA Fulvio - Consigliere

Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere

Dott. SPIRITO Angelo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

*****, in persona del legale rappresentante Dott. ***** elettivamente domiciliato in ROMA, *****, presso lo studio dell'avvocato *****, che lo rappresenta e difende in forza di procura a margine del ricorso; - ricorrente -

contro

*****, *****, elettivamente domiciliati in ROMA, *****, presso lo studio dell'avvocato *****, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati *****, ***** giusta in calce; - controricorrenti -

e contro

*****, *****;

avverso la sentenza n. 625/2005 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, Seconda Sezione Civile, emessa il 12/04/2005; depositata il 31/05/2005; R.G.N. 962/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/06/2009 dal Consigliere Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI;

udito l'Avvocato *****;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

Il giorno ***** *****, mentre percorreva a bordo della propria auto Fiat punto la via ***** nel comune di *****, si scontrava con la Opel condotta da ***** che proveniva da una via laterale sinistra con segnale di stop, non rispettato. Il ***** decedeva.

Con citazione del maggio 2001 gli eredi ***** (*****e *****) convenivano dinanzi al Tribunale di Bologna la s.l.r. ***** (proprietaria della Opel), ***** (conducente) e l'assicuratrice *****, e ne chiedevano la condanna in solido al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali derivati dalla morte del parente (figlio e fratello).

Resisteva la sola assicuratrice contestando il fondamento e l'entità delle pretese; restavano contumaci le altre parti. Nel corso dell'istruttoria l'assicuratrice versava in favore delle parti lese L. 120 milioni alla madre e L. 80 milioni al figlio (ud. 23 ottobre 2003).

1. Con sentenza del 28 gennaio 2003 il Tribunale di Bologna accertava la esclusiva responsabilità del ***** e condannava i convenuti in solido al risarcimento dei danni patrimoniali e morali (v. amplius in dispositivo).

2. Contro la decisione proponeva appello l'assicuratrice deducendo in compensazione la rendila che l'Inail aveva corrisposto alla vedova;

resistevano gli eredi e chiedevano il rigetto del gravame.

La Corte di appello di Bologna con sentenza del 31 maggio 2005 così decideva: rigetta l'appello e condanna l'appellante alle spese del grado.

3. Contro la decisione ricorre la ***** assicurazioni (già *****) deducendo unico motivo di ricorso illustrato da memoria resistono le parti lese con controricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato.

Deduce l'assicurazione ricorrente nell'unico motivo la "errata interpretazione dell'art. 1916 c.c. in relazione all'art. 1223 c.c. anche per il travisamento dei presupposti fattuali per la applicazione di tali norme".

La tesi è che la prestazione erogata dall'INAIL alla vedova *****, come risultante dalla documentazione in atti e non contestata, ha natura risarcitoria, trattandosi di infortunio in itinere del lavoratore. L'Inail avendo provveduto a costituire la rendita agisce poi in regresso nei confronti del responsabile civile.

Si verifica pertanto una duplicazione del danno e la perdita di legittimazione attiva della parte lesa, competendo il ristoro all'INAIL ai sensi dell'art. 1916 c.c.. Le memorie illustrano ulteriormente tale assunto.

In senso contrario si osserva che la Corte di appello, nel rigettare le censure dello assicuratore, ora riproposte, ha correttamente enunciato il seguente principio, che questa Corte condivide "l'erogazione della rendita INAIL alla vedova del lavoratore infortunato non esclude la risarcibilità del danno patrimoniale parentale da lucro cessante, non potendosi applicare il principio della compensatio lucri cum damno, in considerazione del diverso titolo giustificativo delle erogazioni in questione". La erogazione della rendita non toglie dunque alcuna legittimazione del parente a richiedere il danno che subisce iure proprio per la perdita, patrimoniale o non patrimoniale, per effetto della morte; e neppure legittima l'assicuratore all'inadempimento delle proprie prestazioni per l'illecito in ordine al quale vale la responsabilità civile solidale.

Non sussiste pertanto alcuna duplicazione de danno ai sensi dell'art. 1916 c.c., che concerne il diritto di surrogazione dell'assicuratore verso il responsabile, e non già il diritto del medesimo di eccepire il pagamento del terzo assicuratore sociale come fatto estintivo o compensativo del proprio debito.(cfr. Cass. 23 giugno 1994 n. 11112, Cass. 13 febbraio 1993, n. 3 e Corte Cost. 18 giugno 1979 n. 50).

Di nessun rilievo, ai fini della fattispecie in esame, assume la esatta definizione della natura previdenziale o risarcitoria dell'obbligo INAIL che deriva direttamente dalla legge e per fattispecie diversa dall'illecito civile da circolazione in ordine al quale valgono le norme codificate (in sede di illecito civile e di codice delle assicurazioni e prima, di legislazione speciale).

L'assicuratore inoltre aveva l'obbligo di tempestiva informazione dell'ente previdenziale in sede preventiva, previamente accantonando le somme recuperabili da parte dell'ente (Cass. 17 gennaio 1983 n. 352) e non risulta che tale adempimento sia stato effettuato.

Al rigetto del ricorso segue la condanna dell'assicuratore in favore di B.P. e S.D., controricorrenti unitariamente costituiti, alla rifusione delle spese di questo giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna l'***** assicurazioni s.p.a. a rifondere ai controricorrenti ***** e ***** la somma di 5.200,00 Euro di cui Euro 5.000,00 per onorari, oltre accessori e spese generali come per legge.

Così deciso in Roma, il 23 giugno 2009.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2009