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Valida la notifica del pignoramento agli eredi collettivamente? (Cassazione 20680/09)

Materia: Pignoramento eredi - Fonte: Cassazione - 27.11.2009
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Abstract: No, perchè l'art. 477 c.p.c. è norma eccezionale, insuscettibile di interpretazione analogica.

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L'art. 477 del codice di procedura civile prevede:

 

Il titolo esecutivo contro il defunto ha efficacia contro gli eredi, ma si puo' loro notificare il precetto soltanto dopo dieci giorni dalla notificazione del titolo.

Entro un anno dalla morte, la notificazione puo' farsi agli eredi collettivamente e impersonalmente, nell'ultimo domicilio del defunto.

 

D'altra parte l'art. 479 del codice di procedura civile recita:

 

Se la legge non dispone altrimenti, l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo in forma esecutiva e del precetto.

La notificazione del titolo esecutivo deve essere fatta alla parte personalmente a norma degli artt. 137 e seguenti.

Il precetto puo' essere redatto di seguito al titolo esecutivo ed essere notificato insieme con questo, purche' la notificazione sia fatta alla parte personalmente. 

 

E' evidente che la possibilità concessa di notificare collettivamente ai sensi dell'art 477, 2° comma, costituisce una forma di notificazione agevolata (a voler riprendere le parole utilizzate dalla stessa Corte di Cassazione, nella sentenza sotto riportata).

 

In quanto norma di natura eccezionale, la stessa 

 

non può essere utilizzata oltre il periodo stabilito dalla legge (decorso il quale tale presunzione iuris et de iure viene meno) o all'infuori dei casi in cui essa è riconosciuta dall'ordinamento.

 

In particolare, poi

 

è da escludere che la notifica impersonale e collettiva possa estendersi al pignoramento.

 

Renato Savoia

 

* * *

 

Cass. civ. Sez. III, 25-09-2009, n. 20680

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

 

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco - Presidente

Dott. FILADORO Camillo - Consigliere

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno - Consigliere

Dott. AMENDOLA Adelaide - rel. Consigliere

Dott. TRAVAGLINO Giacomo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 30954/2005 proposto da:

*****., elettivamente domiciliato in ROMA, *****, presso lo studio dell'avvocato *****, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ***** giusta delega in calce al ricorso;- ricorrente -

contro

*****;- intimata -

sul ricorso 1713/2006 proposto da:

*****, elettivamente domiciliata in ROMA, *****, presso lo studio dell'avvocato *****, che la rappresenta e difende giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale; - ricorrente -

contro

*****., elettivamente domiciliato in ROMA, *****, presso lo studio dell'avvocato *****, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ***** giusta delega in calce al ricorso principale; - controricorrente -

avverso la sentenza n. 8665/2005 del TRIBUNALE di MILANO 3^ SEZIONE CIVILE, emessa il 05/07/2005, depositata il 22/07/2005; R.G.N. 67419/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/06/2009 dal Consigliere Dott. AMENDOLA ADELAIDE;

udito l'Avvocato *****;

 

udito l'Avvocato *****;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARINELLI Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l'assorbimento del ricorso incidentale.

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 18 ottobre 2002 ***** chiedeva che venisse dichiarato nullo e inefficace l'atto di pignoramento presso terzi notificato in forza di sentenza del Tribunale di Milano con la quale *****, suo dante causa, era stato condannato a pagare ad ***** la somma di Euro 35.591,50.

 
 

Assumeva all'uopo che ella, erede con beneficio d'inventario del debitore, si era vista recapitare presso la propria abitazione, sita in *****, proveniente dall'Ufficio Unico Notificazioni della Corte d'appello di Milano, lettera raccomandata indirizzata agli eredi del signor *****, impersonalmente e collegialmente e per essi alla figlia *****, con la quale le si dava notizia dell'avvenuta notificazione, su istanza di  *****, di un pignoramento presso terzi, mediante deposito nella Casa comunale, ove tuttavia l'atto non risultava reperibile. Esponeva quindi di essere venuta successivamente a sapere, tramite Banca Intesa (terzo pignorato), del blocco del conto corrente intestato al padre, in forza di sentenza del Tribunale di Milano.

*****, costituitosi in giudizio, contestava le avverse deduzioni, eccependo preliminarmente la tardività dell'opposizione, in quanto proposta oltre il termine di cui all'art. 617 c.p.c., comma 2.

Con sentenza depositata il 22 luglio 2005 il Tribunale di Milano, in accoglimento dell'opposizione, dichiarava l'inesistenza del pignoramento presso terzi promosso da ***** nei confronti di *****, condannando l'opposto al pagamento delle spese di causa.

Secondo il giudice di merito la norma di cui all'art. 477 c.p.c., insuscettibile di applicazione analogica, in ragione della sua eccezionaiità, era utilizzabile nei soli casi in cui si doveva procedere alla notificazione di titolo esecutivo e precetto a soggetto morto prima della notificazione stessa, non già quando si doveva notificare il pignoramento. In ogni caso, la notificazione, in base ad essa, avrebbe dovuto essere eseguita all'ultimo domicilio del defunto, ubicato in ***** e non già in via *****, e cioè all'indirizzo di una delle eredi.

Conseguentemente l'opposizione agli atti esecutivi, proposta al fine di far valere vizi propri della notificazione dell'atto di pignoramento, andava ritenuta tempestiva, in applicazione del principio della c.d. invalidità riflessa, la quale, implicando la facoltà di impugnare un atto esecutivo anche successivamente al termine di cinque giorni dal suo compimento, fino a quando l'esecuzione sia in vita, presuppone che l'esecutato sia stato impossibilitato a far valere tempestivamente il vizio procedurale per nullità della notificazione dell'atto invalido, ovvero che l'atto denunziato sia giuridicamente inesistente e quindi insuscettibile di sanatoria.

Avverso detta pronuncia propone ricorso per cassazione *****., articolando tre motivi e notificando l'atto a *****., la quale resiste con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale subordinato, a fronte del quale ***** ha a sua volta notificato controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Motivi della decisione

1.1 Col primo motivo l'impugnante lamenta violazione dell'art. 617 c.p.c. e vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia per avere la Corte territoriale dichiarato inesistente la notificazione del pignoramento, in quanto effettuata, ex art. 477 c.p.c., all'infuori dei casi consentiti, e, comunque, senza l'osservanza delle forme ivi previste.

Sostiene in particolare che il principio cd. della invalidità riflessa sarebbe stato applicato a sproposito dal giudice di merito, perchè atto giuridicamente inesistente sarebbe solo quello contrassegnato dalla mancanza di elementi indispensabili per il raggiungimento dello scopo, laddove nella fattispecie la notifica del pignoramento, con la dizione collettivamente e impersonalmente, era stata ricevuta dall'erede signora *****, di modo che lo scopo dell'atto era stato raggiunto.

In definitiva, attenendo i lamentati vizi del procedimento notificatorio alla regolarità del singolo atto esecutivo, la parte che intendeva farli valere non poteva sottrarsi all'osservanza del disposto dell'art. 617 c.p.c..

1.2 Col secondo mezzo il ricorrente denuncia violazione di norme di diritto e contraddittorietà della motivazione, per avere il giudice di merito affermato che la notifica del pignoramento non poteva avvenire secondo le modalità previste dall'art. 477 c.p.c., senza considerare che tale norma risulta formulata solo con riferimento alla notifica del titolo esecutivo e che la possibilità di avvalersene per la notifica del precetto è frutto di estensione operata in via interpretativa dal Supremo Collegio. In ogni caso la motivazione della sentenza impugnata sarebbe insanabilmente contraddittoria per avere, da un lato, escluso l'applicabilità dell'art. 477 c.p.c., e dall'altro affermato che la predetta notifica andava effettuata all'ultimo domicilio del defunto, inteso come abitazione del medesimo, al tempo del decesso.

1.3 Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e contraddittorietà della motivazione per avere il giudice di merito ritenuto non validamente eseguita la notifica, in quanto effettuata presso l'abitazione dell'erede, ancorchè nell'ambito del Comune di Milano, ove pure era indiscutibilmente ubicato l'ultimo domicilio del de cuis. Non aveva considerato il decidente che nell'esecuzione della notifica è in ogni caso necessario osservare le previsioni di cui agli artt. 139 c.p.c., e segg. donde la necessità di individuare concretamente un destinatario (rectius, consegnatario), pur quando la notifica avvenga collettivamente e impersonalmente. Osserva quindi che nella fattispecie la notifica effettuata in via della  ***** aveva raggiunto il suo scopo, laddove non avrebbe avuto senso andarla ad eseguire in via degli *****.

1.4 Con l'unico motivo del ricorso incidentale subordinato *****. sostiene invece che, ove la Corte dovesse ritenere fondate le censure formulate in ricorso, la notificazione andrebbe comunque ritenuta inesistente perchè priva di uno degli adempimenti essenziali ai fini del perfezionamento del complesso iter previsto dall'art. 140 c.p.c.. E invero il pignoramento presso terzi non era stato depositato presso la Casa Comunale, come inequivocabilmente attestato dal funzionario ***, con atto di valore e forza equivalenti a quello dell'ufficiale giudiziario. Del resto il decidente ben avrebbe potuto rilevare d'ufficio i vizi relativi alla notifica del titolo e del precetto, essendo stati notificati, il primo, presso il domicilio del procuratore costituito, benchè il mandato dovesse ritenersi estinto per morte del rappresentato, e il secondo agli eredi, collettivamente e impersonalmente in via degli *****, laddove il defunto si era da tempo trasferito in Padano, ove stabilmente viveva.

2.1 Va preliminarmente disposta, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., la riunione dei ricorsi proposti da ***** e da ***** avverso la stessa sentenza.

2.2 Il ricorso principale è infondato.

L'assunto di fondo dell'impugnante, segnatamente svolto nel primo motivo, circa l'insussistenza dei lamentati vizi della notifica del pignoramento o comunque della necessità di farli valere, in quanto mere irregolarità, col mezzo di cui all'art. 617 c.p.c., ed entro il relativo termine di decadenza, non può essere condiviso.

Mette conto in proposito rilevare che la notificazione agli eredi della parte defunta va, in via di principio, effettuata, ai sensi dell'art. 479 c.p.c., comma 2, personalmente a ciascuno di essi. La forma di notificazione agevolata, facoltativamente consentita da tale norma, nonchè dalle disposizioni di cui all'art. 286 c.p.c., comma 1, art. 303 c.p.c., comma 2, e art. 330 c.p.c., comma 2, sulla base della presunzione di sussistenza di un rapporto di fatto con l'ultimo domicilio del defunto, non può essere utilizzata oltre il periodo stabilito dalla legge (decorso il quale tale presunzione iuris et de iure viene meno) o all'infuori dei casi in cui essa è riconosciuta dall'ordinamento. Non par dubbio infatti che la norma, in ragione del suo carattere eccezionale, è insuscettibile di applicazione analogica (art. 14 disp. gen.).

Segnatamente è da escludere che la notifica impersonale e collettiva possa estendersi al pignoramento.

E invero questo, in quanto ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano all'espropriazione e i frutti di essi (art. 492 c.p.c.), è vero e proprio atto di esecuzione e, come tale, va indirizzato specificamente a colui che vi è soggetto. A ciò aggiungasi che siffatta previsione, e quella, speculare, di cui all'art. 543 c.p.c., relativa, specificamente, al pignoramento di crediti, vanno coordinate col disposto degli artt. 752 e 754 c.c., che, escludendo che gli eredi rispondano solidalmente dei debiti del de cuius - e onerando quello al quale venga chiesto il pagamento dell'intero di indicare al creditore, in via di eccezione, la sua condizione di coobligato passivo entro il limite della propria quota (Cass. civ., 24 ottobre 2008, n. 25764) -, comportano che il pignoramento rivolto all'erede debba, in via di principio, avere ad oggetto solo la parte di sua spettanza. Il che conferma l'impraticabilità delle modalità di notifica utilizzate dal ricorrente.

In tale contesto correttamente il giudice di merito, ritenuta la giuridica inesistenza del pignoramento, ha ignorato la possibilità di considerarne tuttavia sanate le anomalie per avvenuto raggiungimento dello scopo dell'atto (confr. Cass. civ. 2 ottobre 2008, n. 24442), e ciò tanto più che neppure è dato sapere se, oltre a *****, vi fossero altri eredi del debitore.

2.3 Quanto testè detto, per la radicalità dei vizi riscontrati, consentirebbe di ritenere assorbiti tutti gli altri motivi di ricorso, oltre che, naturalmente, il ricorso incidentale subordinato proposto dalla controparte.

Per scrupolo di completezza non è tuttavia superfluo aggiungere che le doglianze formulate nel secondo e nel terzo motivo del ricorso principale sono comunque destituite di fondamento, a sol considerare che la notifica collettivamente e impersonalmente agli eredi va sempre effettuata, in aderenza allo spirito della presunzione che la sorregge, nel domicilio reale del defunto, e cioè nel luogo che, al momento del decesso, risultava essere la sede principale dei suoi affari e interessi (confr. Cass. civ. 3, 31 maggio 2003, n. 8827).

Ne deriva che i rilievi svolti dal giudice di merito in ordine alla esorbitanza, dallo schema tipico utilizzato, della notifica eseguita all'indirizzo di una sola delle eredi, non solo sono pienamente aderenti al contesto normativo di riferimento, ma non presentano alcun profilo di contraddittorietà con le ulteriori argomentazioni svolte nella sentenza impugnata a sostegno della scelta operata in dispositivo.

Segnatamente irrilevante, ai fini che qui interessano, è la circostanza che l'art. 477 c.p.c., nella sua formulazione testuale, limiti la possibilità di avvalersi della notifica agevolata al solo titolo esecutivo, mentre le deduzioni volte a prospettare la necessità di individuare concretamente un consegnatario dell'atto pongono un problema del tutto inconferente rispetto a quello della necessità di eseguire la notifica del pignoramento individualmente nei confronti del singolo erede.

In tale contesto il ricorso principale deve essere rigettato. Resta assorbito l'esame del ricorso incidentale condizionato.

Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso principale; dichiara assorbito il ricorso incidentale. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 3.200,00, (di cui Euro 200,00, per spese).

 

Così deciso in Roma, il 11 giugno 2009.

 

Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2009