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La trascrizione della vendita al P.R.A. non ha effetto costitutivo (Cassazione 22605/09)

Materia: Cassazione 22605/09 - Fonte: Cassazione - 24.11.2009
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Abstract: Podcast effettuato in "mobilità", d'altra parte si parla di compravendita di auto :-)

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Viene ribadito il valore di cd. "pubblicità notizia" della trascrizione della vendita nel pubblico registro automobilistico. Quest'ultima, infatti

 

non incide sulla validità, nè è requisito di efficacia del contratto, in cui l’effetto traslativo della proprietà si verifica a seguito del mero consenso delle parti, ma è preordinata al solo fine di regolare i conflitti tra pretese contrastanti sullo stesso veicolo da parte di coloro che abbiano causa dal medesimo autore. Fuori di tale ipotesi, le risultanze del pubblico registro automobilistico hanno il valore di presunzione semplice, che può essere vinta con ogni mezzo di prova.

 

Pertanto è possibile provare che la proprietà sia di soggetto diverso rispetto a quello che risulta al P.R.A..

 

Ciò vale sia in caso che la discrepanza riguardi il danneggiato, sia che riguardi il danneggiante.

 

Renato Savoia

 

* * * 

 

 Cass. civ. Sez. III, 26-10-2009, n. 22605

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario - Presidente

Dott. FEDERICO Giovanni - Consigliere

Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere

Dott. CHIARINI Maria Margherita - Consigliere

Dott. AMBROSIO Annamaria - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

*****, elettivamente domiciliata in ROMA, *****, presso lo studio dell’avvocato *****, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ***** giusta delega a margine del ricorso; - ricorrente

contro

***** ASSICURAZIONI SPA in persona del suo Direttore Generale,*****, elettivamente domiciliata in ROMA, *****, presso lo studio dell’avvocato *****, rappresentata e difesa dall’avvocato ***** giusta delega in calce al controricorso;- controricorrente

e contro

*****,LEASING SPA, *****; - intimati

avverso la sentenza n. 3112/2004 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, SEZIONE QUARTA CIVILE, emessa l’08/10/2004, depositata il 04/11/2004, R.G.N. 2859/2002;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 29/09/2009 da Consigliere Dott. AMBROSIO Annamaria;

udito l’Avvocato *****;

udito l’Avvocato *****;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

1.1. Con citazione notificata in data 13 e 15/2/1993 ***** conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Benevento il proprio marito ***** e la ***** Assicurazioni s.p.a.

(di seguito, brevemente, *****), per sentire - previa dichiarazione di esclusiva responsabilità del primo nell’incidente stradale verificatosi in data ***** - condannare la compagnia di assicurazione al risarcimento dei danni fisici da essa subiti in conseguenza dell’indicato sinistro. A fondamento della domanda esponeva che nell’occasione viaggiava nell’auto Lancia Thema, di proprietà e condotta da *****, quando questi aveva perso il controllo del mezzo, finendo fuori strada.

Si costituiva la *****, invocando il rigetto della domanda, mentre rimaneva contumace *****.

Anche la ***** ASSICURAZIONI s.p.a., chiamata a integrare il contraddittorio, per essere risultata intestataria al P.R.A. dell’auto Lancia Thema, rimaneva contumace.

Con sentenza in data 6/6/2002, il G.O.A. accoglieva la domanda e condannava la s.p.a. ***** al risarcimento dei danni in favore dell’attrice, nella misura di L. 225.948.000 pari a Euro 116.692,00 con gli interessi legali dall’evento al soddisfo, nonchè al pagamento delle spese di lite.

1.2. La sentenza, gravata da appello in via principale dalla ***** e in via incidentale dalla *****, era - nella contumacia delle altre parti - integralmente riformata, con il rigetto della domanda attrice e la condanna della ***** alla restituzione della complessiva somma di Euro 196.401,32 oltre interessi dalla riscossione della somma al soddisfo; spese compensate.

1.3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione ***** svolgendo sette motivi.

Ha resistito la *****, depositando controricorso.

Nessuna attivita’ difensiva e’ stata svolta dagli altri intimati, ***** e ***** LEASING.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia nullità della sentenza o del procedimento ex art. 360 c.p.c., n. 4 per difetto della procura ad litem relativamente all’atto di appello della *****. In particolare la ricorrente osserva che nel corpo della citazione in appello non era indicato il nominativo del soggetto delegante e che nel testo della procura quest’ultimo era indicato come direttore generale e non gia’ come il rappresentante legale della società.

2. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3, lamentando la tardività della produzione da parte della ***** della visura camerale attestante 1 poteri del sottoscrittore della procura. In particolare la ricorrente deduce, che la Corte di appello, a fronte della nullità della procura, avrebbe potuto assegnare termine per la regolarizzazione ai sensi del comb. disp. degli artt. 350 - 359 e 182 c.p.c. e non già consentire la produzione di certificato camerale da parte della ***** all’udienza di precisazione delle conclusioni, non essendo cio’ consentito dal “nuovo rito” introdotto dalla L. n. 353 del 1990.

3. Con il terzo motivo si denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti o rilevabile d’ufficio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5. A tal riguardo la ricorrente rileva la contraddizione che emergerebbe dal tenore della sentenza, per avere la Corte di appello ritenuto rituale la indicata produzione documentale, contestualmente rilevando che tale produzione era avvenuta “sia pure all’udienza di precisazione delle conclusioni (la seconda dopo quella di comparizione” (ossia - a parere della ricorrente - tardivamente).

4. Con il quarto motivo si denuncia nullità della sentenza o del procedimento ex art. 360 c.p.c., n. 4 lamentando che la pronuncia sia stata fondata su un documento prodotto tardivamente - e cioè il certificato camerale attinente ai poteri del direttore generale - e quindi su un documento che avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile.

4.1. I suesposti motivi si esaminano congiuntamente per la evidente interrelazione, riguardando, tutti, il punto della decisione impugnata, che ha rigettato l’eccezione preliminare di nullità della procura ad litem dell’atto di appello della *****. In particolare i giudici a quibus -precisato che la procura a margine dell’atto di appello risultava conferita all’avv. *****. da *****, nella specifica qualità di direttore generale della ***** e sottoscritta in tale qualità - hanno osservato che dal certificato della Camera del Commercio di Benevento, prodotto dall’appellante sia pure all’udienza di precisazione delle conclusioni, risultava che, in forza della delibera assembleare del 14/12/1999, il predetto ***** aveva la qualità di direttore generale della società, con i poteri di rappresentare la stessa società “dinanzi al l’autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi stato e grado”, nonchè di “proporre istanze, ricorsi, reclami davanti all’autorità giudiziaria ordinaria e speciale”. 4.2. I motivi all’esame non meritano accoglimento.


Va premesso che principio generale in tema di rappresentanza processuale delle persone giuridiche, e’ che la persona fisica che ha conferito il mandato al difensore non ha l’onere di dimostrare tale sua qualità, neppure nel caso in cui l’ente si sia costituito in giudizio per mezzo di persona diversa dal legale rappresentante e l’organo che ha conferito il potere di rappresentanza processuale derivi tale potestà dall’atto costitutivo o dallo statuto, poichè i terzi hanno la possibilità di verificare il potere rappresentativo consultando gli atti soggetti a pubblicità legale e quindi spetta a loro fornire la prova negativa. Solo nel caso in cui il potere rappresentativo abbia origine da un atto della persona giuridica non soggetto a pubblicità legale, incombe a chi agisce l’onere di riscontrare l’esistenza di tale potere a condizione, pero’, che la contestazione della relativa qualità ad opera della controparte sia tempestiva, non essendo il giudice tenuto a svolgere di sua iniziativa accertamenti in ordine all’effettiva esistenza della qualita’ spesa dal rappresentante, dovendo egli solo verificare se il soggetto che ha dichiarato di agire in nome e per conto della persona giuridica abbia anche asserito di farlo in una veste astrattamente idonea ad abilitarlo alla rappresentanza processuale della persona giuridica stessa (Cass. civ. ord., Sez. Unite, 01/10/2007, n. 20596; cfr. anche Cass. civ., Sez. 3^, 08/06/2007, n. 13381).

Nel caso di specie - ancorchè nell’atto di appello non fosse indicata la fonte del potere rappresentativo - e’ assorbente la considerazione che l’appellante, quantomeno entro l’udienza di precisazione delle conclusioni, ha non solo assolto agli oneri a suo carico di indicare gli atti giustificativi del poteri di rappresentanza in capo al soggetto che sottoscrisse la procura, ma ha, altresì, provveduto a forni re il relativo riscontro documentale, producendo, come risulta dall’impugnata sentenza, apposita certificazione camerale.

D’altra parte la ricorrente non pone in discussione l’efficacia legittimante di tali atti fondativi del potere di rappresentanza, lamentando, piuttosto, la tardività della relativa produzione documentale.

Senonchè la regolarizzazione e la integrazione degli atti mancanti o difettosi e’ oggetto di un principio generale di favor avanti ai giudici di merito, si cene anche la mera indicazione degli atti giustificativi del potere rappresentativo avrebbe legittimato (in presenza della tempestiva contestazione dell’altra parte) il ricorso al potere integrativo ufficioso di cui all’art. 182 c.p.c. anche in sede di decisione. In tale prospettiva non e’ lecito dubitare della rituale acquisizione della documentazione in parola, anche perchè (contrariamente a quanto opinato dalla ricorrente) il processo e’ soggetto ratione temporis al regime anteriore alla L. n. 353 del 1990, per il quale il termine ultimo per la produzione documentale era rappresentato dall’udienza di precisazione delle conclusioni (artt. 184, 189, 345 e 359 c.p.c. previgente).

5. Con il quinto motivo di ricorso parte ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3, lamentando che la Corte di appello abbia escluso la qualità di “terzo” ai fini della garanzia assicurativa di essa ***** in quanto ritenuta comproprietaria dell’autovettura in regime di comunione legale con il marito *****. In particolare deduce che i giudici a quibus non avrebbero potuto disattendere le risultanze del PRA, attestanti la proprietà dell’autovettura da parte della ***** LEASING s.p.a, ne’ attribuire a meri indizi il potere di inficiare le risultanze di un atto pubblico, in quanto parte appellante non aveva proposto querela di falso.

Peraltro a parere della ricorrente mancherebbero i requisiti di cui all’art. 2729 c.c. idonei a integrare la prova presuntiva in quanto:

a) l’indicazione della qualita’ di proprietario della Lancia Thema da parte dello ***** contenuta nell’originaria citazione sarebbe frutto di un errore materiale;

b) la fattura, menzionata dai giudici di appello, non costituisce idonea a provare il trasferimento di proprietà;

c) nessun valore confessorio puo’ essere assegnato alle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio libero dalle parti.

6. Con il sesto motivo la ricorrente denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, lamentando che la Corte di appello non abbia tenuto conto di un altro elemento, deponente per la proprietà del mezzo da parte della ***** LEASING s.p.a., rappresentato dalla circostanza che beneficiaria della polizza stipulata per i danni, fosse detta societa’.

6.1. Anche i suddetti motivi di ricorso sono suscettibili di trattazione unitaria, riguardando il punto della decisione impugnata che ha ritenuto la C. esclusa dai benefici dell’assicurazione ai sensi della L. n. 990 del 1969, art. 4, lett. a (nell’originaria formulazione), sul presupposto che la stessa fosse comproprietaria dell’autovettura su cui era trasportata, in regime di comunione legale con il marito e conducente ***** .In particolare la Corte di appello - pur in mancanza dell’annotazione al P.R.A. del trasferimento della proprieta’ dell’autovettura dalla ****** LEASING s.p.a. a quest’ultimo - ha ritenuto acquisita la relativa prova avuto riguardo a plurimi elementi indiziari e, segnatamente: ai chiarimenti resi all’istruttore dalla ***** e dallo stesso ***** all’udienza del 21/5/1998; all’ammissione della ***** nella citazione introduttiva (nella quale l’autovettura era indicata come di proprietà dello *****); alla fattura n. ***** emessa dalla venditrice ***** LEASING s.p.a..

6.2. Queste le rationes decidendi sul punto, rileva il Collegio, quanto all’asserita violazione di legge, che la trascrizione della vendita di autoveicolo nel pubblico registro automobilistico non incide sulla validità, nè è requisito di efficacia del contratto, in cui l’effetto traslativo della proprietà si verifica a seguito del mero consenso delle parti, ma è preordinata al solo fine di regolare i conflitti tra pretese contrastanti sullo stesso veicolo da parte di coloro che abbiano causa dal medesimo autore. Fuori di tale ipotesi, le risultanze del pubblico registro automobilistico hanno il valore di presunzione semplice, che può essere vinta con ogni mezzo di prova (Cass. civ., Sez. 1^, 28/09/2006, n. 21055).

Va, altresì, rilevato che in materia di presunzioni e’ riservata al giudice di merito la valutazione discrezionale della sussistenza sia dei presupposti per il ricorso a tale mezzo di prova, sia dei requisiti di precisione, gravita’ e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di presunzione, ovverosia come circostanze idonee a consentire illazioni che ne discendano secondo il criterio dell’id quod plerumque accidit;

l’unico sindacato riservato in proposito al giudice di legittimità e’ quello sulla congruenza della relativa motivazione. (Cass. civ., Sez. 2^, 04/05/2005, n. 9225). Inoltre la censura per vizio di motivazione in ordine all’utilizzo o meno del ragionamento presuntivo non può limitarsi ad affermare un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma deve fare emergere l’assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio, restando peraltro escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo (Cass. civ. sez. 3^, 02/04/2009 n. 8023).

6.3. Cio’ posto e considerato che, nella specie, la Corte di appello ha ritenuto che la presunzione semplice, derivante dalle risultanze del P.R.A., fosse vinta da plurimi elementi indiziari, univocamente convergenti nel senso dell’intervenuto trasferimento dell’autovettura, in favore di ***** in regime di regime di comunione legale con la moglie, odierna ricorrente, ritiene il Collegio che la censura di violazione di legge e’ priva di fondamento, mentre quelle svolte sul punto dell’apprezzamento della prova presuntiva non individuano alcun argomento con efficacia scardinante delle valutazioni espresse dai giudici di appello, posto che: A) e’ meramente assertiva l’esistenza del presunto errore materiale della citazione introduttiva; B) la fattura non e’ stata assunta, di per se’, quale prova del trasferimento dell’autovettura, ma unicamente come elemento indiziario, concorrente alla formazione della prova presuntiva; C) anche i “coincidenti chiarimenti” resi dalla ***** e dallo ***** in ordine alla proprieta’ dell’autovettura, lungi dall’essere acquisiti con valore di prova legale, costituiscono nell’iter argomentativo del la Corte di appello un elemento solo concorrente alla formazione del convincimento; D) il richiamo ai contenuti della polizza, prima ancora che rivelarsi privo di autosufficienza, risulta esclusivamente funzionale ad una inammissibile rivalutazione della prova presuntiva.

In definitiva anche i motivi di ricorso all'esame vanno rigettati.

7. Con il settimo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto (L. n. 990 del 1969, art. 4, lett. a e b) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. 7.1. Il motivo riguarda il punto della decisione impugnata che ha escluso la qualita’ di terza trasportata della *****, in ragione della ritenuta applicabilita’ della L. n. 990 del 1969, art. 4, lett. a, trattandosi di sinistro anteriore all’entrata in vigore della L. n. 142 del 1992.

In particolare la Corte di appello ha rilevato che la sentenza n. 188 del 1991 della Corte Costituzionale (dichiarativa dell’illegittimità costituzionale, per contrasto con l’art. 3 Cost., della L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 4, lett. b) trovava fondamento nell’irragionevolezza dell’esclusione della garanzia in ragione della mera esistenza di legami famigliari tra il soggetto trasportato e le persone la cui responsabilità deve essere coperta da assicurazione, lasciando cosi’ indenne il disposto della L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 4, lett. a, trattandosi di disposizione che rinveniva la sua ratio nel collegamento ontologico e naturale esistente tra l’esclusione della garanzia e il novero dei soggetti, comunque, responsabili per la circolazione dei veicoli ai sensi dell’art. 2054 c.c., comma 3. 7.2. Viceversa parte ricorrente ritiene che: A) La declaratoria di incostituzionalita’ della norma di cui alla L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 4, lett. b) (sentenza n. 188 del 1991) estenda i suoi effetti anche alla lett. a della stessa disposizione, altrimenti verificandosi “un vuoto di garanzia assicurativa per il coniuge trasportato”, operando “la scelta del regime patrimoniale come unico discrimine per stabilire la copertura o meno del coniuge trasportato”; B) anche prima della L. n. 142 del 1992, la ragionevole lettura della norma, effettuata al la luce della decisione della Corte Costituzionale, avrebbe dovuto indurre ad escludere dalla previsione normativa il coniuge in comunione legale con l’intestatario del veicolo, trattandosi di ipotesi non prefigurabile dal legislatore del 1969 (per non essere all’epoca ancora intervenuta la riforma del diritto di famiglia); C) in ogni caso, l’automatismo con cui opera il regime della comunione legale non potrebbe comportare l’assunzione dell’onere di assicurare la responsabilità civile verso terzi a carico del coniuge “magari tra l’altro anche inconsapevole e che non ha compiuto alcunché per determinare in testa, a lui obbligazioni di sorta”. 7.3. Il motivo e’ fondato nei termini che si preciseranno di seguito.

Va dato atto che la decisione della Corte di appello risulta conforme a precedenti di questa sezione che, per sinistri verificatisi nel periodo antecedente all’entrata in vigore della L. n. 142 del 1992, come quello in oggetto, avevano escluso il coniuge trasportato sulla vettura assicurata, in comunione legale dei beni con i conducente, dal novero dei terzi aventi diritto al risarcimento dei danni derivanti da sinistro stradale (Cass. civ., Sez. 3^, 19/09/2003, n. 13868; Cass. civ., Sez. 3^, 04/02/2005, n. 2283; centra, pero’ cfr. Cass. civ., Sez. 3^, 31/01/2008, n. 2379).

Va, tuttavia, rilevato che, nello more del presente giudizio di cassazione le SS.UU. di questa Corte - esaminando la specifica questione della risarcibilità dei danni al terzo trasportato su veicoli destinati a trasporto di cose nella parte progettata e costruita con posti a sedere per passeggeri - hanno “rivisitato” l’intera materia e affermato un diverso principio nell’ottica, ritenuta ineludibile, del necessario coordinamento tra il microsistema giuridico dell’assicurazione obbligatoria e il macrosistema della responsabilita’ civile, quale risultante dall’elaborazione giurisprudenziale, nonche’ alla luce delle direttive comunitarie via via intervenute al fine di colmare le lacune esistenti nelle legislazioni nazionali, con riguardo alla copertura assicurativa dei passeggeri di autoveicoli.

In tale prospettiva e’ stato condiviso l’orientamento estensivo che, statuendo in esito alla c.d. miniriforma la sostanziale equiparazione del terzo trasportato su di un veicolo adibito a trasporto di cose agli altri terzi trasportati, attribuiva alla modifica apportata dal D.L. n. 857 nel 1976, art. 1, conv. nella L. n. 39 del 1977, al comma 2, della L. n. 990 del 1969, art. 1 l’effetto della estensione dell’assicurazione obbligatoria ai danni prodotti alle persone dei trasportati quale regola generale (cosi’ Cass. sez. 3^, 14 dicembre 2004, n. 23294).

Rinviando alle argomentazioni svolte dalle SS.UU. nella cit. sentenza n. 6316 del 2009 - dalle quali il Collegio non ritiene di potersi discostare - va, dunque, ribadito il principio espresso, applicabile anche al caso all’esame, secondo cui:

“In tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, la modifica apportata dal D.L. n. 857 del 1976 (convertito nella. L. n. 39 del 1977) della L. n. 990 del 1969, art. 1, comma 2, ha introdotto (in base ad un’interpretazione compatibile con le direttive comunitarie in materia e che tenga conto dell’evoluzione giurisprudenziale relativa alla disposizione dell’art. 2054 c.c.) la regola generale dell’estensione dell’assicurazione stessa ai danni prodotti alle persone dei trasportati, già prima dell’entrata in vigore dell’ulteriore modifica introdotta dalla L. n. 142 del 1992”.

Ne consegue che nel menzionato periodo risultano coperti dal l’assicuriamone obbligatoria anche i danni sofferti dal coniuge, trasportato sulla vettura assicurata, comproprietario del veicolo in regime di comunione legale di beni con il conducente.

In definitiva va accolto solo il settimo motivo; ciò comporta la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e il rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il settimo motivo di ricorso; rigetta gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese del giudizio di cassazione alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2009