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Il limite di massimale? Vale solo per l'assicurazione, non per il responsabile (Cassazione 23057/09)

Materia: Sentenze - Fonte: Cassazione - 09.12.2009
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Abstract: Oltre il massimale persiste la responsabilità illimitata del danneggiante.

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Nel caso in cui il massimale di polizza sia inferiore al danno cagionato, l'assicurato-responsabile sarà tenuto a versare la differenza tra il totale e il predetto limite

 

Infatti, per quanto riguarda la quota di danno eccedente il massimale, questa costituisce un debito (illimitato), di cui il solo responsabile è il danneggiante.

 

Questo il principio di diritto sancito nella sentenza sottoriportata:

 

la transazione stipulata tra l'assicuratore della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e il terzo danneggiato giova all'assicurato soltanto nei limiti del massimale di polizza, di modo che, se in essa nulla si dice in merito al danno eccedente tale limite, il danneggiante resta tenuto al risarcimento di quest'ultimo.

 

* * *

 

Cass. civ. Sez. III, 30-10-2009, n. 23057

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SENESE Salvatore - Presidente

Dott. FINOCCHIARO Mario - Consigliere

Dott. MASSERA Maurizio - Consigliere

Dott. CHIARINI Maria Margherita - Consigliere

Dott. AMENDOLA Adelaide - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 8933/2005 proposto da:

*****, *****, quest'ultima erede del Sig. *****, elettivamente domiciliati in ROMA, *****, presso la Cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE rappresentati e difesi dagli avvocati *****, ***** giusta delega a margine del ricorso; - ricorrenti -

contro

***** SPA, in persona del suo Procuratore speciale Avvocato ***** elettivamente domiciliata in ROMA, ***** presso lo studio dell'avvocato *****, che lo rappresenta e difende giusta delega in calce al controricorso;

*****, *****, elettivamente domiciliati in ROMA, *****, presso lo studio dell'avvocato *****,che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato ***** in virtù di delega a margine del controricorso; - controricorrenti -

e contro

***** SPA IN LICA; - intimati -

avverso il provvedimento n. 855/2004 della CORTE D'APPELLO di ROMA, Sezione Quarta Civile, emessa il 23/12/2003; depositata il 18/02/2004; R.G.N. 2981/1997;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 30/09/2009 dal Consigliere Dott. ADELAIDE AMENDOLA;

udito l'Avvocato *****;

udito l'Avvocato ***** per delega Avvocato *****;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARINELLI Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

Con citazione notificata il 28 e il 30 settembre 1989 ***** e ***** convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Roma ***** e ***** s.p.a. chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti dal figlio ***** nell'incidente verificatosi in data *****, allorchè il minore era stato travolto e ucciso da un autocarro condotto da *****, assicurato con ***** s.p.a..

Disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di *****, proprietario del mezzo, il processo veniva dichiarato interrotto a seguito della sottoposizione della società assicuratrice alla procedura di liquidazione coatta amministrativa e successivamente riassunto con la chiamata in causa del Commissario Liquidatore e di ***** s.p.a., impresa cessionaria.

Con sentenza depositata l'11 luglio 1996 il Tribunale di Roma, in accoglimento della domanda, condannava in solido ***** e ***** al pagamento, in favore del *****, della somma di L. 124.000.000 e, in favore della *****, di quella di L. 119.000.000, oltre accessori, espressamente statuendo l'opponibilità della sentenza, che, nei confronti di ***** sp.a. aveva valore di mero accertamento del debito, all'impresa designata ***** s.p.a. tenuta all'adempimento.

Proposto gravame da ***** s.p.a., la Corte d'appello di Roma, con sentenza depositata il 18 febbraio 2004, dichiarava cessata la materia del contendere tra s.p.a. ***** e ***** e *****, confermando nel resto l'impugnata sentenza e compensando integralmente tra le parti le spese del grado.

Avverso detta pronuncia propongono ricorso per cassazione ***** ed *****, quale erede di *****, articolando due motivi.

Resistono con controricorso ***** s.p.a. di Assicurazioni, Riassicurazioni e Capitalizzazioni, nonchè ***** e *****.

Gli intimati hanno altresì depositato memoria.

Motivi della decisione

1. Preliminarmente va esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata in memoria da *****e *****, per essere stata l'impugnazione proposta da ***** nella qualità di erede di *****, deceduto in *****, senza peraltro che siffatto evento fosse suffragato da documentazione alcuna.

L' eccezione va disattesa per le ragioni che seguono.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'onere di provare la qualità di erede, gravante sul soggetto che agisce in giudizio nella predetta veste, viene meno quando la controparte abbia sollevato eccezioni in proposito solo tardivamente, dopo avere accettato il contraddittorio, senza alcuna contestazione (confr. Cass. civ. 23 giugno 1997, n. 5576; 23 febbraio 2009, n. 4381). Del resto, da un lato, la rivelabilità d'ufficio della mancanza di prova della allegata qualità è stata funzionalmente collegata alla possibilità, per il decidente, di invitare la parte a fornire, anche in difetto di contestazioni dei contraddittori costituiti, la dimostrazione della sua sussistenza (con ciò escludendosi una pronuncia tout court di inammissibilità, senza che il preteso erede sia stato sollecitato ad effettuare le necessarie allegazioni probatorie); dall'altro, si è espressamente affermato che il giudice ben può utilizzare, ai fini del suo convincimento, come argomento di prova, ex art. 116 cod. proc. civ., il fatto che la controparte consideri l'intervenuta successione come verificata, riconoscendo, in sostanza, la qualità di erede del contraddittore costituito (confr. Cass. civ., 1, 13 giugno 2006, n. 13685).

1.2 Venendo al caso di specie, solo nella memoria ex art. 378 cod. proc. civ., gli intimati hanno lamentato che il decesso del ***** non era suffragato da documentazione alcuna, mentre nulla avevano detto nella prima risposta utile, e cioè nel controricorso.

In tale contesto l'onere di ***** di provare la sua qualità di erede deve ritenersi venuto meno (confr. Cass. n. 4381 del 2009 cit.).

2.1 Passando quindi all'esame dei motivi di ricorso, col primo gli impugnanti lamentano violazione o falsa applicazione di norme di diritto, per non avere la Corte d'appello rilevato la nullità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado nei confronti di *****, residente, all'epoca, in *****, laddove la notifica era stata eseguita in *****, domicilio dichiarato dal ***** in sede penale, senza considerare che tale dichiarazione era stata rilasciata alcuni anni prima, e segnatamente nel *****, mentre la citazione era stata notificata solo nel *****.

Rilevano in particolare che nella fattispecie la notifica era stata effettuata a mezzo del servizio postale, di modo che non era operante la presunzione di convivenza, la quale presuppone che la notificazione avvenga nella residenza del destinatario, con conseguente nullità della notifica ove eseguita nella residenza propria di un familiare, ma diversa da quella del destinatario dell'atto. Nè tale vizio sarebbe stato sanato dalla citazione in riassunzione avvenuta a giudizio avanzato, non essendosi il ***** costituito neppure a seguito di ciò, con conseguente nullità della sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma in mancanza del litisconsorte necessario.

2.2 La doglianza è infondata.

La Corte Territoriale ha respinto l'eccezione di nullità della sentenza del Tribunale, per effetto della pretesa nullità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado a *****, osservando che la citazione era stata a questi notificata in *****, e cioè nel domicilio indicato in sede di giudizio penale, mentre la successiva citazione in riassunzione era stata notificata in *****, e cioè nel luogo dichiarato come residenza anagrafica dal convenuto medesimo, di modo che nessuna nullità inficiava nè la notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, nè la sentenza del Tribunale.

A fronte di tale impianto motivazionale, il motivo di ricorso in esame, per come formulato, appare anzitutto inosservante del paradigma normativo di cui all'art. 366 cod. proc. civ., comma 1, n. 4.

Non par dubbio infatti che la denuncia di violazione o falsa applicazione di legge deve essere accompagnata dalla indicazione delle norme di diritto su cui si fonda, secondo la locuzione usata nella norma innanzi richiamata, nel testo antecedente alle modifiche introdotte, in parte qua, dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, nonchè dalla esposizione delle argomentazioni che la sorreggono, non reputandosi al riguardo sufficiente una censura meramente assertiva, non seguita da alcuna dimostrazione.

Nella fattispecie, invece, i ricorrenti lamentano genericamente violazione e falsa applicazione di norme di diritto, omettendo non solo di specificare a quali disposizioni intendano riferirsi, ma svolgendo critiche in sè criptiche e confuse.

Benchè invero la denunzia di un error in procedendo abiliti la Corte all'esame diretto degli atti di causa, sussiste pur sempre la necessità che le allegazioni del ricorrente siano chiare e intellegibili. Invece gli impugnanti, senza neppure specificare a mani di chi venne consegnato il plico, si limitano ad asserire che nella notifica a mezzo posta non sarebbe operante la presunzione di convivenza.

Peraltro, contrariamente a quanto dedotto nel motivo, questa Corte ha ripetutamente affermato che, in tema di notificazione a mezzo del servizio postale, la L. n. 890 del 1982, art. 7, ha introdotto una presunzione di convivenza temporanea del familiare che si sia trovato in casa del destinatario al momento della notifica e abbia preso in consegna l'atto, salva prova contraria, da fornirsi a cura dell'interessato, dell'assenza di qualsiasi, pur temporanea convivenza (Cass. civ., 1^, 20 luglio 2001, n. 9928), ulteriormente precisandosi, in tale prospettiva, che la semplice mancata indicazione della qualità di convivente della persona di famiglia che riceve il piego, sull'avviso di ricevimento della raccomandata, non comporta alcuna nullità (confr. Cass. civ., 2^, 14 novembre 2007, n. 23578)

2.3 Va poi aggiunto che, anche a prescindere dalla validità della notifica del libello introduttivo, nessuna censura hanno avanzato i ricorrenti all'esito positivo dello scrutinio sulla validità della notifica della citazione in riassunzione, salvo il rilievo che essa avvenne a giudizio già avanzato e che non fu seguita dalla costituzione del *****: deduzione non solo generica, ma affatto incongrua, ai fini della pretesa anomalia del contraddittorio, in un sistema presidiato dal rimedio della rimessione in termini.

2.1 Col secondo mezzo i ricorrenti denunciano omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio, segnatamente rilevando che, avendo la sentenza di primo grado condannato ***** s.p.a. al pagamento dell'intero danno, a prescindere dalla misura del massimale, l'accordo transattivo con la stessa concluso dagli attori, peraltro svincolato dai predetti limiti, non poteva non essere liberatorio nei confronti di tutti i debitori solidali. La sentenza impugnata sarebbe quindi completamente carente di motivazione nella parte in cui non aveva tenuto conto della portata della sentenza di primo grado e del disposto dell'art. 1304 cod. civ..

2.2 Anche tali critiche non hanno fondamento.

Questa Corte ha già avuto modo di precisare che la transazione stipulata tra l'assicuratore della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e il terzo danneggiato giova all'assicurato soltanto nei limiti del massimale di polizza, di modo che, se in essa nulla si dice in merito al danno eccedente tale limite, il danneggiante resta tenuto al risarcimento di quest'ultimo (confr. Cass. civ., 3^, 17 gennaio 2001, n. 573). Ciò in quanto tra l'assicuratore, destinatario dell'azione diretta di cui alla L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 18, e il danneggiante assicurato, destinatario dell'ordinaria azione risarcitoria prevista dall'art. 2054 c.c., il vincolo di solidarietà passiva sussiste entro il limite in cui le prestazioni sono identiche, e quindi entro la soglia del massimale assicurato, stante il principio generale della solidarietà tra condebitori sancito dall'art. 1294 c.c., non derogato in parte qua da un'espressa disposizione di legge (Cass. 1 giugno 1995 n. 6128; 10 marzo 1994 n. 2313). Attesa la caratteristica di tale solidarietà, di non riferirsi all'intera obbligazione risarcitoria ma di essere circoscritta a una parte soltanto di essa, quella corrispondente al massimale di polizza, oltre la quale sussiste, per il residuo danno, soltanto la responsabilità illimitata del danneggiante assicurato, l'effetto favorevole della transazione sul danno tra il terzo danneggiato e l'assicuratore del danneggiante nei confronti del condebitore (assicurato) che dichiari di volerne profittare, non potrà che manifestarsi negli stessi, identici limiti in cui opera la solidarietà: la liberazione, conseguentemente, non potrà mai estendersi alla quota di danno eccedente il massimale, in relazione alla quale esiste un unico e solo debito (illimitato), quello del danneggiante (confr. Cass. civ. 3^, 2 agosto 2000, n. 10115).

Nè siffatti principi possono ritenersi scalfiti dall'asserita eccedenza della somma versata ai danneggiati, in base all'accordo transattivo, rispetto ai limiti del massimale: non si vede infatti in base a quale principio giuridico da tale fatto, già indubbiamente vantaggioso per l'assicurato, dovrebbe conseguire l'esonero totale da ogni responsabilità risarcitoria dello stesso.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato.

Segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 2.700,00 (di cui Euro 200,00 per spese), oltre IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 30 settembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2009