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I soggetti che devono partecipare ad una azione di annullamento di testamento (Cassazione 24710/09)

Materia: Sentenze - Fonte: Cassazione - 15.01.2010
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Abstract: Orientamento consolidato



Pur dovendo l’azione tesa all’annullamento di un testamento svolgersi con la partecipazione di tutti gli eredi che succederebbero "ex lege" ove ne venisse accertata l’invalidità, la parte che deduce la non integrità del contraddittorio deve indicare quali siano i litisconsorzi pretermessi dimostrandone la qualità di eredi "ex lege", conformemente all’orientamento consolidato.

 

* * *

 

 

Cass. civ. Sez. II, 24-11-2009, n. 24710

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ELEFANTE Antonino - Presidente

Dott. MALZONE Ennio - Consigliere

Dott. PICCIALLI Luigi - Consigliere

Dott. ATRIPALDI Umberto - Consigliere

Dott. MAZZACANE Vincenzo - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

*****, elettivamente domiciliato in ROMA, *****, presso lo studio dell’avvocato *****, rappresentato o difeso dall’avvocato *****; - ricorrente -

contro

*****, elettivamente domiciliata in ROMA, *****, presso lo studio dell’avvocato *****, rappresentata e difesa dall’avvocato *****; - controricorrente

e contro

*****, *****, *****, *****, *****, *****;- intimati -

avverso la sentenza n. 294/2004 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 31/03/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 25/06/2009 dal Consigliere Dott. MAZZACANE Vincenzo;

udite il P.M. in persona dei Sostituto Procuratore Generale Dott. PRATIS Pierfelice, che ha concluso per rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

con atto di citazione del 15.6.1993 *****, *****, ***** e ***** (quest’ultimo rappresentato da *****) convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Catania ***** esponendo che il ***** era deceduto in ***** *****, inabilitato come da sentenza del Tribunale di Catania del 26.11.1992, di cui gli esponenti erano successori "ex lege".

Gli attori, premesso che il ***** era stato pubblicato un testamento del *****, apparentemente redatto dal "de cuius", chiedevano dichiararsi la nullita’ dello stesso perche’ non scritto di pugno dal testatore ovvero perche’ la data apposta era apocrifa, ed in subordine annullarsi il testamento suddetto per incapacita’ del testatore di intendere e di volere; essi chiedevano conseguentemente dichiararsi aperta la successione "ex lege" del "de cuius", la divisione dell’asse ereditario, composto da alcuni immobili, tra gli istanti e la condanna del convenuto a corrispondere i frutti "medio tempore" percepiti.

Si costituiva in giudizio il ***** chiedendo il rigetto delle domande attrici e deducendo di volersi avvalere della scrittura contenente il suddetto testamento di cui chiedeva la verificazione.

Con sentenza del 16.6.2001 il Tribunale adito, dato atto che gli attori non avevano piu’ insistito nelle domande relative alla mancanza di autografia ed alla falsita’ della scheda testamentaria, accoglieva la domanda di annullamento del testamento per incapacita’ di intendere e di volere del "de cuius", dichiarava aperta la successione "ex lege" dichiarando eredi legittimi del ***** gli attori, condannava il convenuto a rilasciare in favore di questi ultimi gli immobili ereditari e disponeva con separata ordinanza per l’ulteriore istruttoria concernente la domanda di divisione e dei frutti.

Proposto gravame da parte del ***** resistevano in giudizio *****, *****, ***** ed *****, ed intervenivano inoltre in giudizio volontariamente ***** nonchè ***** e ***** quali eredi di *****, accettando la causa nello stato e grado in cui si trovava e chiedendo tutti la conferma dell’impugnata sentenza.

Con sentenza del 31.3.2004 la Corte di Appello di Catania ha rigettato l’impugnazione.

Per la cassazione di tale sentenza il ***** ha proposto un ricorso articolato in cinque motivi cui ***** ha resistito con controricorso; gli altri intimati non hanno svolto attivita’ difensiva in questa sede.

Motivi della decisione

Preliminarmente deve essere esaminata l’eccezione della controricorrente di nullita’ della notifica del ricorso per Cassazione effettuata dal ***** con la consegna di una sola copia dell’atto all’avvocato ***** quale procuratore costituito e domiciliatario di *****, *****, *****, *****, *****, ***** e *****.; la controricorrente sostiene che, come ritenuto dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza 10.10.1997 n. 9859, quando le parti costituite con lo stesso procuratore sono piu’ di una, ciascuna di esse ha il diritto di ottenere una copia dell’atto per poter provvedere alla tutela dei propri interessi nel modo che ritenga piu’ opportuno.

L’eccezione e’ infondata alla luce del recente orientamento delle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui la notificazione dell’atto di impugnazione eseguita presso il procuratore costituito per piu’ parti mediante consegna di una sola copia (o di un numero inferiore di esse)e’ valida ed efficace in virtu’ della generale applicazione del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, alla luce del quale deve ritenersi che non solo in ordine alle notificazioni endoprocessuali, regolate dall’art, 170 c.p.c., ma anche per quelle disciplinate dall’art. 330 c.p.c., comma 1, il procuratore costituito non e’ un mero consegnatario dell’atto di impugnazione ma ne e’ il destinatario (sentenza 15.12.2008 n. 29290).

Venendo quindi all’esame del ricorso, si rileva che con il primo motivo il *****, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 102 e 354 c.p.c., censura la sentenza impugnata per non aver considerato che coloro che avevano agito nel giudizio di primo grado non erano gli unici eredi di *****, e che inoltre, a seguito del decesso in corso di causa di *****, si era costituito ***** che peraltro non era l’unico suo erede.

Il ricorrente afferma che ricorreva una ipotesi di litisconsorzio necessario sostanziale e che vi erano in atto i documenti idonei (in quanto provenienti da controparte) ad individuare i soggetti eredi legittimi pretermessi; in particolare la lettera a.r. dell’11.3.1993 inviata dall’avv. ***** (difensore degli attori), indicava tutti gli eredi legittimi di *****, cosicche’ la Corte territoriale aveva avuto la prova documentale di tale circostanza.

La censura e’ infondata.

Il Giudice di Appello ha rilevato che, pur dovendo l’azione tesa all’annullamento di un testamento svolgersi con la partecipazione di tutti gli eredi che succederebbero "ex lege" ove ne venisse accertata l’invalidita’, la parte che deduce la non integrita’ del contraddittorio deve indicare quali siano i litisconsorzi pretermessi dimostrandone la qualita’ di eredi "ex lege", conformemente all’orientamento consolidato di questa Corte (Cass. S.U. 4.12.2001 n. 15289; Cass. 1.8.2003 n. 11736); ha quindi affermato che nella specie l’appellante non aveva assolto tale onere, avendo svolto al riguardo una deduzione del tutto generica.

Tale convincimento deve essere condiviso, posto che il ricorrente con il motivo in esame si limita a sostenere che sarebbe stata possibile l’individuazione di tutti gli eredi legittimi di ***** sulla base della documentazione prodotta dalle stesse controparti, senza peraltro dedurre e tantomeno provare di aver assolto l’onere posto a suo carico - secondo l’orientamento giurisprudenziale sopra menzionato - di richiamare l’attenzione del giudicante sulla indicazione specifica dei litisconsorti pretermessi onde disporre l’integrazione del contraddittorio.

Con il secondo motivo il ricorrente, denunciando violazione e falsa interpretazione dell’art. 591 c.c. e dell’art. 91 c.p.c. nonche’ vizio di motivazione, assume che erroneamente la corte territoriale ha ritenuto ***** incapace di intendere e di volere all’atto della redazione del testamento, posto che soltanto con sentenza del 26.11.1992 il Tribunale di Catania aveva pronunciato la sua inabilitazione sulla base di una C.T.U. che aveva evidenziato un aggravamento delle condizioni mentali del "de cuius" solo nel marzo 1991, mentre il testamento era stato redatto in data *****;

comunque l’art. 591 c.c., n. 2 nell’ambito dei casi tassativi di incapacita’ legale a testare, prevede l’interdizione per infermita’ mentale e non l’inabilitazione.

Con il terzo motivo il *****, deducendo violazione o falsa applicazione dell’art. 279 c.p.c., rileva che il giudice di primo grado aveva disposto in un primo tempo una C.T.U. di natura grafologica affidandone l’incarico all’avvocato ***** il quale aveva concluso per l’autenticita’ della scrittura del *****;

aggiunge che successivamente il Tribunale in composizione collegiale con ordinanza aveva disposto il rinnovo delle indagini peritali provvedendo a tal fine alla nomina di un nuovo C.T.U. nella persona della dottoressa *****; ebbene il Giudice istruttore, nel conferire al nuovo consulente il mandato disposto dal Collegio, lo aveva ingiustificatamente modificato conferendo alla dottoressa ***** un mandato del tutto diverso da quello disposto dal Collegio.

Il ricorrente assume che illegittimamente la Corte territoriale ha ritenuto ratificato dal Tribunale in sede collegiale l’operato del Giudice Istruttore, posto che l’ordinanza collegiale e’ modificabile e revocabile soltanto dallo stesso Collegio e non gia’ dell’istruttore.

Con il quarto motivo il *****, deducendo violazione o falsa applicazione dell’art. 99 c.p.c., nonche’ vizio di motivazione, censura la sentenza impugnata perche’, pur ritenendo fondato il motivo di appello con il quale l’esponente aveva evidenziato che il C.T.U. dottoressa ***** si era pronunciata sulla capacita’ di intendere e di volere del “de cuius" al momento della redazione della scheda testamentaria nonostante fosse priva di cognizioni medico - legali, ha affermato che il giudice di primo grado aveva attribuito limitato rilievo a tali valutazioni che invece aveva fatto proprie.

Con il quinto motivo il ricorrente, denunciando violazione e falsa interpretazione di norme di diritto e vizio di motivazione, censura la sentenza impugnata per aver disatteso il motivo di appello con il quale il ***** aveva evidenziato l’inattendibilita’ del teste ***** il quale, nel riferire sulla asserita incapacita’ di intendere e di volere del ***** all’epoca di redazione del testamento, aveva reso dichiarazioni palesemente contrastanti con quanto dallo stesso affermato al C.T.U. nominato nell’ambito del procedimento per inabilitazione del “de cuius" instaurato a seguito di un ricorso proposto dal medesimo *****.

Le enunciate censure, da esaminare contestualmente, sono infondate.

La Corte territoriale ha rilevato che il Giudice di primo grado aveva ritenuto ***** del tutto incapace di intendere e di volere all’epoca di redazione del testamento suddetto sulla base sia delle risultanze del giudizio di inabilitazione - ivi compresa la consulenza medicolegale espletata nell’ambito di quel procedimento con riferimento gia’ al 1990, ovvero ad epoca assai prossima alla redazione del testamento - sia della istruttoria svolta nel presente giudizio, ed ha aggiunto che l’appellante non aveva formulato alcuna specifica censura avverso l’ampia motivazione del Tribunale di Catania con la quale erano stati illustrati i devastanti effetti che la malattia mentale accertata dal Consulente medico (demenza senile) aveva comportato sulle capacita’ mentali del "de cuius" gia’ all’epoca di redazione del testamento.

Alla luce di tali statuizioni, non oggetto di specifiche censure da parte del ricorrente, e’ agevole evidenziare l’infondatezza di tutti i motivi sopra enunciati.

E’ appena il caso infatti di rilevare l’inammissibilita’ del profilo di censura di mero fatto di cui al secondo motivo di ricorso riguardante l’epoca cui il C.T.U. nominato nell’ambito del procedimento di inabilitazione nei confronti del ***** ha ricollegato l’insorgenza della malattia mentale che lo aveva colpito;

del pari alcun rilievo puo’ essere attribuito alla circostanza che il Tribunale di Catania pronuncio’ l’inabilitazione del ***** e non la sua interdizione, avendo il Giudice di Appello chiarito che non era stata formulata alcuna domanda in tal senso.

Inoltre devono essere disattesi i diversi profili di censura attinenti alla C.T.U. espletata dalla dottoressa *****, posto che la Corte territoriale ha osservato anzitutto che quest’ultima aveva svolto l’indagine non su basi mediche ma in forza di teorie attinenti alla cosiddetta grafologia medica, ed aveva comunque riferito che tale scienza non consentiva di fare una diagnosi, ma solo di fornire un valido contributo al riguardo unitamente ad altri elementi accertati dalla medicina; inoltre e’ decisivo rilevare che la sentenza impugnata ha comunque evidenziato il limitato rilievo attribuito dal Giudice di primo grado alle conclusioni della dottoressa *****, avendo chiarito, come piu’ sopra gia’ riferito, che il giudizio espresso dal Tribunale in ordine alla incapacita’ di intendere e di volere del ***** era frutto dell’esito sia della Consulenza medico - legale espletata nel giudizio di inabilitazione sia delle deposizioni testimoniali assunte nella presente controversia; pertanto le argomentazioni della consulenza grafica sopra richiamate nella parte in cui era stato affrontato il problema della eventuale incidenza delle modalita’ di scritturazione sull’accertamento di uno stato di infermita’ mentale del "de cuius" costituivano un mero elemento di rafforzamento di conclusioni che trovavano compiuto fondamento negli elementi gia’ acquisiti e sopra richiamati.

E’ poi infondata infine anche la censura relativa alla valutazione della deposizione del teste *****, posto che il motivo di appello a suo tempo formulato dal ***** e’ stato ritenuto dalla Corte territoriale anzitutto generico, atteso che l’appellante non aveva neppure specificato a quale dei due testi ***** (***** e *****) si riferisse la propria doglianza, e che tale statuizione non e’ stata censurata in questa sede.

Il ricorso deve quindi essere rigettato; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento di Euro 200,00 per spese e di Euro 1500,00 per onorari di avvocato.

Cosi’ deciso in Roma, il 25 giugno 2009.


Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2009