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La distruzione di una sola copia del testamento costituisce revoca? (Cassazione 23795/09)

Materia: Testamento - Fonte: Cassazione - 20.01.2010
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Abstract: Breve commento video e testo integrale dell'art. 684 c.c. e Cassazione 23795/09




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Così il codice civile, all'art. 684 (Distruzione del testamento olografo):

 

Il testamento olografo distrutto, lacerato o cancellato, in tutto o in parte, si considera in tutto o in parte revocato, a meno che si provi che fu distrutto, lacerato o cancellato da persona diversa dal testatore, ovvero si provi che il testatore non ebbe l'intenzione di revocarlo.

 

Questo è l'articolo che è stato discusso nella vicenda che ha dato luogo alla sentenza sottoriportata.

 

Il passaggio fondamentale, fatto dalla Corte d'Appello e condiviso dalla Cassazione è questo:

 

1) il fatto materiale della distruzione di un solo esemplare non può spiegare alcuna efficacia relativamente all'altro esemplare rimasto intatto; 

 

2) non è lecito desumere dalla distruzione di uno degli esemplari una specie di distruzione virtuale degli altri

 

Renato Savoia

 

* * *

 

Cass. civ. Sez. II, 28-12-2009, n. 27395

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio - Presidente

Dott. MALZONE Ennio - Consigliere

Dott. PICCIALLI Luigi - Consigliere

Dott. MAZZACANE Vincenzo - rel. Consigliere

Dott. D'ASCOLA Pasquale - Consigliere

ha pronunciato la seguente:


sentenza

sul ricorso 6997-2005 proposto da:

*****, elettivamente domiciliata in ROMA, *****, presso lo studio dell'avvocato *****, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ***** con procura notarile del 15/9/09 Rep. n 52026 e procura notarile del 22/9/09 Rep. N 115501; - ricorrenti -

contro

*****, elettivamente domiciliata in ROMA, *****, presso lo studio dell'avvocato *****, che la rappresenta e difende per procura speciale notarile del 10/9/09 Rep. N. 52009; - controricorrente adesiva -

e contro

*****, elettivamente domiciliata in ROMA, *****, presso lo studio dell'avvocato *****, che la rappresenta e difende; - controricorrente -

e contro

***** elettivamente domiciliata in ROMA, ***** , presso lo studio dell'avvocato *****, che la rappresenta e difende con procura notarile n rep. 54025 del 22/09/09; - ricorrente adesiva con procura -

avverso la sentenza n. 5040/2004 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 23/11/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/09/2009 dal Consigliere Dott. VINCENZO MAZZACANE;

udito l'Avvocato ***** difensore della ricorrente e di ***** che si riporta agli atti;

udito l'Avvocato ***** che si riporta agli atti;

udito l'Avvocato ***** che si riporta agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

Con atto notificato il 4/7.7.2003 ****** impugnava dinanzi alla Corte di Appello di Roma la sentenza del Tribunale di Roma del 25.3.2003 che, in accoglimento della domanda ivi proposta da *****, ***** e *****, figlie ed eredi legittime della defunta *****, dichiarava revocato ai sensi dell'art. 684 c.c. il testamento olografo della predetta "de cuius" pubblicato per notaio ***** in Roma il ***** - contenente l'istituzione dell'appellante quale erede universale - per effetto dell'accertata distruzione, ad opera della *****, di uno dei due originali della scheda testamentaria (ovvero quello in proprio possesso, essendo l'altro stato da lei affidato ad una esecutrice testamentaria) nei quali erano state redatte le sue disposizioni di ultima volontà. L'appellante deduceva in particolare, a sostegno del gravame, l'erronea ed illegittima valutazione della prova riguardante la presunta volontà della ***** di revocare il suddetto testamento come desumibile dalle deposizioni testimoniali e dalle altre risultanze istruttorie, e chiedeva la riforma della sentenza impugnata mediante il rigetto della domanda proposta in primo grado dalle controparti.

Si costituivano in giudizio *****, ***** e ***** contestando il fondamento del gravame di cui chiedevano il rigetto. Con sentenza del 23.11.2004 la Corte territoriale, in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato la domanda proposta in primo grado da *****, ***** e ***** tendente alla declaratoria di revoca del testamento olografo di ***** del ***** ed ha interamente compensato tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.

Avverso tale sentenza ***** ha proposto un ricorso per cassazione articolato in quattro motivi cui la ***** ha resistito con controricorso. ***** ha chiesto con controricorso l'accoglimento del ricorso proposto da *****; il difensore di ***** ha partecipato alla discussione orale.

Le parti hanno successivamente depositato delle memorie.

Motivi della decisione

Con il primo motivo la ricorrente, denunciando violazione o falsa applicazione dell'art. 684 c.c., censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che, in caso di disposizione testamentaria olografa redatta in duplice originale, la distruzione di uno solo dei due originali non rientrerebbe nell'ambito di operatività dell'art. 684 c.c., non potendosi desumere da tale circostanza anche una sorta di distruzione virtuale dell'altro; inoltre erroneamente la Corte territoriale ha considerato superfluo valutare le cause che hanno di fatto determinato l'impossibilità della "de cuius" di estendere materialmente anche al secondo originale la propria volontà testamentaria, nonchè la redazione da parte della ***** di un successivo testamento olografo del *****.

***** rileva che l'ipotesi della distruzione di un solo di due originali di un testamento olografo si sottrae alla previsione dell'art. 684 c.c. solo qualora la distruzione del documento contenente la volontà testamentaria sia avvenuta inavvertitamente, ovvero senza la volontà di revocare il testamento stesso; nella fattispecie, invece, era emerso inconfutabilmente che la ***** aveva volontariamente distrutto il documento in propria presenza, e che la mancata distruzione del secondo originale era stata determinata da un impedimento materiale.

Con il secondo motivo la ricorrente, deducendo omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, afferma che erroneamente il giudice di appello ha richiamato a sostegno del suo assunto la lontana pronuncia di questa Corte del 13.12.1942 n. 431, trascurando di considerare che nella fattispecie ivi esaminata era emerso che la testatrice, che aveva distrutto uno dei due originali del proprio testamento olografo, in realtà non era affetta da alcuna grave e debilitante malattia che le impedisse di distruggere entrambi i due documenti olografi redatti; al contrario nella vicenda che aveva dato luogo alla presente controversia l'impossibilità di distruggere l'originale in possesso dell'avvocatessa *****, nominata dalla ***** sua esecutrice testamentaria, era stata determinata dalla interruzione dei rapporti tra la ***** e la "de cuius", nonchè dall'aggravarsi della malattia che aveva impedito alla ***** di ritirare il secondo originale depositato appunto presso lo studio legale della suddetta avvocatessa.

Con il terzo motivo *****, deducendo vizio di motivazione, assume che il convincimento espresso dalla Corte territoriale è comunque superato dal rilievo che la "de cuius" con un secondo testamento olografo pubblicato il ***** aveva di fatto revocato il precedente testamento del *****, cosicchè il giudice di appello avrebbe dovuto, prescindendo da ogni valutazione sulla validità formale di tale secondo documento, quantomeno confermare l'esistenza della volontà revocatoria della *****.

Con il quarto motivo la ricorrente, denunciando vizio di motivazione, evidenza il mancato apprezzamento da parte della sentenza impugnata di tutti gli elementi acquisiti nel corso del giudizio quali il definitivo ricongiungimento affettivo tra la "de cuius" e le sue figlie, l'aggravamento delle condizioni di salute della *****. nell'ultimo periodo della sua vita, la volontà di quest'ultima di revocare le proprie iniziali disposizioni, la distruzione dell'originale della prima scheda testamentaria e la redazione di un nuovo testamento da parte della ***** nel quale la stessa espressamente aveva manifestato la propria volontà di revocare ogni precedente disposizione.

Le enunciate censure, da esaminare contestualmente per ragioni di connessione, sono infondate e, sotto uno specifico profilo, in parte inammissibili.

La Corte territoriale ha ritenuto che l'ipotesi della distruzione da parte del tastatore di uno solo dei due originali di un testamento olografo da lui precedentemente redatto non rientra nell'ambito della previsione di cui all'art. 684 c.c. in quanto il fatto materiale della distruzione di un solo esemplare non può spiegare alcuna efficacia relativamente all'altro esemplare rimasto intatto; in proposito ha affermato che la presunzione di revoca contemplata dalla norma ora menzionata non può valere se non nei limiti del fatto (ovvero la distruzione del testamento), e pertanto, nel caso di pluralità di esemplari, se non per quello o per quelli effettivamente distrutti, cosicchè non è lecito desumere dalla distruzione di uno degli esemplari una specie di distruzione virtuale degli altri; ed invero, allorchè un soggetto redige il proprio testamento in più esemplari, deve presumersi che voglia che anche solo uno di essi, quantunque gli altri siano stati smarriti o distrutti, resti pienamente efficace, e ciò a maggior ragione allorchè, come nella specie, sia stato affidato in custodia uno di tali esemplari a persona di sua fiducia nominata esecutrice testamentaria.

Tale convincimento è condivisibile in quanto frutto di una corretta interpretazione dell'ambito di operatività dell'art. 684 c.c..

Occorre muovere dalla premessa che il codice civile del 1865 non prevedeva una norma espressa che statuisse gli effetti conseguenti alla distruzione da parte del testatore di un testamento olografo, e che l'art. 684 c.c. introdotto con il codice civile approvato con R.D. 16 marzo 1942, n. 262 ha consentito di superare le difficoltà che si frapponevano nel configurare, nella distruzione dell'olografo, una revoca tacita, avuto riguardo al principio della tassatività dei casi di revoca che ispirava il codice civile del 1865.

Ciò posto, in base all'art. 684 c.c. il testamento olografo distrutto, in tutto o in parte, si considera in tutto o in parte revocato, a meno che si provi che fu distrutto da persona diversa dal testatore, ovvero si provi che il testatore non ebbe l'intenzione di revocarlo.

Orbene, premesso che secondo la dottrina maggioritaria ed anche la giurisprudenza (Cass. 9.1.1973 n. 10) tale previsione configura un negozio di revoca tacita o presunta al verificarsi della distruzione del testamento, occorre a tal punto analizzare i termini di tale presunzione, tenendo presente che ai sensi della norma in esame la mera irreperibilità della scheda testamentaria non consente di presumere la sua revoca; una volta quindi provata la distruzione del testamento, in base all'art. 684 c.c. opera anzitutto la presunzione della sua imputabilità al testatore e poi l'ulteriore presunzione dell'intenzione di quest'ultimo di revocarlo (la già menzionata sentenza di questa Corte 9.1.1973 n. 10 fa riferimento ad una presunzione di volontà fondata sulla considerazione che la distruzione sia normalmente riconducibile all'attività materiale ed all'intento del testatore di revocare il testamento).

In definitiva, quindi, l'art. 684 c.c. configura la distruzione del testamento come un comportamento concludente - sia sotto l'aspetto della riconducibilità della distruzione al testatore sia sotto quello della volontà negoziale di quest'ultimo - avente valore legale, salva la prova contraria in ordine all'assenza della volontà di revoca.

Alla luce della delineata struttura dell'art. 684 c.c. occorre ora esaminare la questione oggetto della presente controversia relativa alla distruzione da parte del testatore di uno solo dei due originali del testamento olografo da lui redatto.

Questo fatto, comportando la permanenza dell'originale non distrutto della scheda testamentaria, da luogo ad una fattispecie che non può essere ricondotta nell'ambito di operatività dell'art. 684 c.c.;

tale norma, infatti, conferisce rilievo alla distruzione del testamento quale comportamento idoneo a presumere l'intento di revoca della scheda testamentaria da parte del testatore per effetto del venir meno, a seguito della distruzione, dell'esistenza stessa del documento in cui è contenuto il testamento olografo; in altri termini il legislatore ha attribuito rilevanza alla distruzione della scheda testamentaria quale fatto che incide, vanificandolo, sul valore rappresentativo del documento che racchiude la volontà testamentaria, documento che, come già ritenuto da questa Corte, costituisce la forma insostituibile del negozio testamentario (vedi a tale ultimo riguardo Cass. 15.7.1965 n. 1524); nel caso in esame, invece, che prevede la sussistenza dell'altro originale non distratto del testamento olografo, manca il presupposto stesso della presunzione di revoca, ovvero il venir meno dei due documenti in originale entrambi rappresentativi, indipendentemente l'uno dall'altro, della volontà testamentaria, infatti se, come si è in precedenza affermato, la presunzione di revoca prevista dall'art. 684 c.c. per effetto della distruzione del testamento riguarda, oltre che l'imputabilità di essa al testatore, anche la sua intenzione di revocare quest'ultimo distruggendolo, è evidente che nel caso di due originali dello stesso testamento tale presunzione non può normalmente operare, essendo il testatore ben consapevole dell'esistenza dell'altro originale della scheda testamentaria, cosicchè la distruzione di uno soltanto degli originali non può di per sè configurare un comportamento inequivocabile in proposito, posto che tale distruzione può verificarsi indipendentemente da qualsiasi intento di revoca, come quando ad esempio il tastatore abbia in un secondo tempo considerato inutile lasciare integro uno dei due originali per aver ritenuto l'altro originale di per sè sufficiente a racchiudere la propria volontà testamentaria.

Sotto tale profilo non può essere condiviso il diverso assunto sostenuto da ***** e ***** e sviluppato anche nelle memorie illustrative secondo cui l'esistenza di un secondo originale del testamento olografo intatto non era sufficiente ad impedire l'effetto della revoca del testamento stesso, essendo altresì necessario provare che la distruzione di esso non fosse opera della ***** o che quest'ultima non avesse avuto l'intenzione di revocarlo; al contrario nella fattispecie non sussiste lo stesso fatto costitutivo idoneo a far scattare la presunzione di revoca del testamento, ovvero la sua distruzione in entrambi gli originali in cui la ***** lo aveva redatto, rilievo tanto più pertinente alla luce della circostanza che la testatrice, come osservato dalla Corte territoriale, aveva affidato l'originale del suo testamento rimasto intatto a persona di sua fiducia (ovvero l'avvocatessa *****) nominata esecutrice testamentaria. D'altra parte la stessa ricorrente, mostrandosi consapevole dell'ostacolo all'accoglimento del proprio assunto circa la revoca del testamento in questione costituito dalla presenza dell'altro originale, ha evidenziato, come si è visto nell'esposizione dei motivi, una pretesa impossibilità della ***** a distruggere l'originale in possesso dell'avvocatessa ****** dovuta al deteriorarsi dei rapporti intrattenuti con quest'ultima ed all'aggravarsi delle sue condizioni di salute; al riguardo peraltro è appena il caso di rilevare che tali circostanze, comunque estremamente generiche, non appaiono seriamente ostative all'acquisizione dell'originale in questione, non essendo stato neppure dedotto che la ***** avesse chiesto la restituzione del documento alla suddetta professionista, e che quest'ultima avesse frapposto un inequivocabile rifiuto alla riconsegna alla ***** della scheda testamentaria in suo possesso.

Nè a diverse conclusioni può giungersi richiamando la diversa ipotesi in cui, esistendo due originali dello stesso testamento, in quello rimasto in possesso del testatore figurino cancellature inesistenti nell'altro originale, e ritenendo che colui che invoca l'efficacia delle disposizioni cancellate in uno dei due originali ha l'onere di provare che le cancellature non furono opera del testatore ovvero che esse avvennero senza l'intenzione di revocarlo: in tal caso, infatti, non vi è alcuna certezza che tali cancellature possano configurarsi come manifestazioni di un intento di revoca, ben potendo essere rivelatrici di un semplice proposito di porre in essere in un secondo momento la revoca stessa, considerato che anche in questo caso il testatore che cancella alcune disposizioni testamentarie sull'originale in suo possesso è consapevole della permanenza dell'altro originale (ancora diversa è invece l'ipotesi in cui le suddette cancellature operate in epoca successiva alla redazione del testamento diano luogo ad una nuova manifestazione di volontà testamentaria, integrando i requisiti previsti per il testamento olografo dall'art. 602 c.c. configurando così una revoca espressa del precedente testamento ex art. 680 c.c.). Infine devono ritenersi inammissibili i profili di censura relativi ad una pretesa revoca espressa del testamento in questione per effetto della avvenuta redazione da parte della ***** di un successivo testamento olografo pubblicato il ; tale questione, implicante un accertamento di fatto (la cui soluzione resta comunque condizionata alla configurabilità come testamento del relativo documento, questione, come è pacifico, oggetto di altro giudizio tra le stesse parti pure pendente dinanzi a questa Corte), non risulta trattata nella sentenza impugnata, cosicchè la ricorrente aveva l'onere - in realtà non assolto - al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo avesse fatto, per dar modo a questa Corte di controllare "ex actis" la veridicità di tale assunto, prima di esaminare nel merito la questione stessa.

Il ricorso deve quindi essere rigettato; ricorrono giusti motivi, avuto riguardo alla natura complessa delle questioni oggetto della controversia, per compensare interamente tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte:

rigetta il ricorso e compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.

Così deciso in Roma, il 24 settembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2009