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Come concludere, nelle cause relative a sinistri esteri in Italia
Materia: Sinistri esteri - Fonte: Renato Savoia - 28.01.2010 Condividi su Facebook |
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(Per chi è interessato, segnalo che sul numero 9/10 della rivista "Il Civilista", ed. Giuffrè, è presente un articolo del sottoscritto che tratta l'argomento dei sinistri esteri). * * * Dopo l'intervento al Convegno di Verona mi sento spesso chiedere come fare le conclusioni, nelle cause relative appunto al risarcimento del danno da sinistro avvenuti in Italia con controparte estera. La risposta è contenuta nell'art. 126, 2° comma del codice delle assicurazioni, letto unitamente all'art. 144, 3° comma. L'art. 144, 3° comma: In breve: nel caso di azione diretta l'UCI è domiciliatario del proprietario straniero, il quale deve essere chiamato nel giudizio ma solo ai fini dell'integrazione del contraddittorio. Se invece chiediamo la condanna anche personalmente del proprietario, in via solidale con UCI, ecco che non potrà essere utilizzata la notifica presso l'UCI ma occorrerà utilizzare la notifica all'estero, secondo i dettami dell'art. 142 c.p.c.. Renato Savoia
2. L’Ufficio centrale italiano, oltre ai compiti di cui all’articolo 125, svolge le seguenti attività:
a) stipula e gestisce, in nome e per conto delle imprese aderenti, l'assicurazione frontiera disciplinata nel regolamento adottato, su proposta dell’ISVAP, dal Ministro delle attività produttive e provvede alla liquidazione e al pagamento degli indennizzi dovuti;
b) assume, nelle ipotesi di cui al comma 2, lettera b), comma 3, lettere b) e c), ed al comma 4 dell'articolo 125, ai fini del risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione in Italia dei veicoli a motore e natanti, la qualità di domiciliatario dell'assicurato, del responsabile civile e della loro impresa di assicurazione;
c) è legittimato a stare in giudizio, nelle ipotesi di cui al comma 2, lettera b), al comma 3, ed al comma 4, dell’articolo 125, in nome e per conto delle imprese aderenti, nelle azioni di risarcimento che i danneggiati dalla circolazione in Italia di veicoli a motore e natanti immatricolati o registrati all'estero possono esercitare direttamente nei suoi confronti secondo quanto previsto agli articoli 145, comma 1, 146 e 147. Si applicano anche nei confronti dell’Ufficio centrale italiano le disposizioni che regolano l'azione diretta contro l'impresa di assicurazione del responsabile civile secondo quanto previsto dall’articolo 144.