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Le trattative stragiudiziali non hanno efficacia interruttiva della prescrizione (Cassazione 1687/10)

Materia: -assicurativo - Fonte: Cassazione - 17.02.2010
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Abstract: Principio consolidato



Viene ribadito il

 

 

consolidato principio in ragione del quale le trattative per comporre bonariamente la vertenza, non avendo quale precipuo presupposto l’ammissione totale o parziale della pretesa avversaria, e non rappresentando, quindi, riconoscimento del diritto altrui ai sensi dell’art. 2944 c.c., non hanno efficacia interruttiva, nè possono importare rinuncia tacita a far valere la prescrizione medesima, perchè non costituiscono fatti incompatibili in maniera assoluta (senza, cioè, possibilità alcuna di diversa interpretazione) con la volontà di avvalersi della causa estintiva dell’altrui diritto, come richiesto dall’art. 2937 c.c., comma 3, a meno che dal comportamento di una delle parti non risulti il riconoscimento del contrapposto diritto di credito, e si accerti che la transazione è mancata solo per questioni attinenti alla liquidazione del credito e non anche all’esistenza di tale diritto

 

* * *

 

Cass. civ. Sez. III, 27-01-2010, n. 1687

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SENESE Salvatore - Presidente

Dott. FILADORO Camillo - Consigliere

Dott. CHIARINI Maria Margherita - Consigliere

Dott. SPIRITO Angelo - rel. Consigliere

Dott. D’AMICO Paolo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

*****, elettivamente domiciliato in ROMA, *****, presso lo studio dell’avvocato *****, rappresentato e difeso dall’avvocato ***** con studio in ***** 109, giusta delega a margine del ricorso;- ricorrente -

contro

***** ASSICURAZIONI SPA in persona dell’Amministratore Delegato, elettivamente domiciliata in ROMA, *****, presso lo studio dell’avvocato *****, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ***** giusta delega in calce al controricorso;- controricorrente -

avverso la sentenza n. 599/2005 della CORTE D’APPELLO di MILANO, SEZIONE QUARTA CIVILE, emessa il 22/2/2005, depositata il 02/03/2005, R.G.N. 154/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 11/11/2009 dal Consigliere Dott. SPIRITO Angelo;

udito l’Avvocato ****** per delega dell’Avvocato *****;

udito l’Avvocato ******;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

Il ***** citò in giudizio la ****** Societa’ di Ass.ni per ottenerne la condanna al pagamento dell’indennizzo assicurativo relativo ad un infortunio occorsogli mentre era a bordo di una autoambulanza in servizio d’emergenza.

Il Tribunale di Milano accolse la domanda, escludendone la prescrizione. Ritenne, in proposito, che, essendosi consolidati i postumi della malattia in data *****, l’invito della compagnia e la successiva visita medico legale espletata nel ****** avevano costituito validi atti interruttivi della prescrizione.

La Corte d’appello della stessa città respinse, invece, la domanda, ritenendo che (rispetto alla data di consolidamento dei postumi) il primo atto formale di messa in mora era costituito dal telegramma del *****, quando ormai era già maturata la prescrizione. Non potevano essere, invece, considerati atti idonei ad interrompere la prescrizione l’invito dell’infortunato a sottoporsi a visita medica ******, nè la nomina da parte della compagnia del proprio medico per la costituzione del collegio arbitrale (doc. del ***** contenente la specifica eccezione dell’intervenuta prescrizione).

Propone ricorso per Cassazione il ***** a mezzo di due motivi. Risponde con controricorso la compagnia.

Motivi della decisione

Con il primo motivo il ricorrente invoca l’applicazione della giurisprudenza secondo cui la prescrizione inizia a decorrere, quando le parti hanno previsto lo svolgimento di una perizia contrattuale per la quantificazione del danno, dal momento della conclusione della procedura. Procedura che si sarebbe conclusa il 10.7.98.

Il motivo è inammissibile in considerazione della novità della questione, concernente un fatto del tutto diverso rispetto a quello di dibattuto nel merito. Si è già visto, infatti, che in quella sede la controversia, dato per scontato che il termine iniziale per il decorso della prescrizione è quello del consolidamento dei postumi, s’è concentrata intorno all’idoneità interruttiva dell’invito (da parte della compagnia) dell’infortunato a sottoporsi a visita medica o della nomina (da parte della compagnia stessa) del proprio perito in seno al collegio arbitrale. Oggi, invece, il ricorrente sposta inammissibilmente l’indagine (che presuppone, peraltro, un accertamento di fatto non esperibile in questa sede) intorno al presupposto affatto diverso dell’inizio del termine prescrizionale non piu’ dal consolidamento dei postumi, bensì dalla conclusione della procedura arbitrale.

Infondato è il secondo motivo con il quale il ricorrente, in via subordinata, tende ad attribuire efficacia interruttiva della prescrizione all’atto con il quale la compagnia lo invitò a sottoporsi a visita medica. Sul punto, la sentenza s’è adeguata al consolidato principio in ragione del quale le trattative per comporre bonariamente la vertenza, non avendo quale precipuo presupposto l’ammissione totale o parziale della pretesa avversaria, e non rappresentando, quindi, riconoscimento del diritto altrui ai sensi dell’art. 2944 c.c., non hanno efficacia interruttiva, nè possono importare rinuncia tacita a far valere la prescrizione medesima, perchè non costituiscono fatti incompatibili in maniera assoluta (senza, cioè, possibilità alcuna di diversa interpretazione) con la volontà di avvalersi della causa estintiva dell’altrui diritto, come richiesto dall’art. 2937 c.c., comma 3, a meno che dal comportamento di una delle parti non risulti il riconoscimento del contrapposto diritto di credito, e si accerti che la transazione è mancata solo per questioni attinenti alla liquidazione del credito e non anche all’esistenza di tale diritto (tra le più recenti, cfr. Cass. 8 marzo 2007, n. 5327).

Tenendo presente tale regola, la sentenza ha spiegato, con motivazione congrua e logica, che la compagnia espresse l’invito in questione accompagnandolo con la precisa avvertenza che il diritto del ***** risultava già da tempo prescritto.

In conclusione, il ricorso deve essere respinto. Sussistono i giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso e compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Cosi’ deciso in Roma, il 11 novembre 2009.