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Il modello di testimonianza scritta

Materia: Attualità - Fonte: Gazzetta Ufficiale - 02.03.2010
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Abstract: In Gazzetta Ufficiale del 3/01/10




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(per il commento a caldo sullle novità introdotte dalla l.69/09, tra cui la testimonianza scritta, cui faccio riferimento nel video, andare qui.)

 

* * *

 

Con Decreto del 17/02/10 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 49 del 1-3-2010 è stato approvato il modello da utilizzare per la testimoniza scritta, prevista dall'art. 257-bis del codice di procedura civile, introdotto dalla legge 18/06/09 n. 69, che recita:

 

Art. 257-bis. (Testimonianza scritta)

 

Il giudice, su accordo delle parti, tenuto conto della natura della causa e di ogni altra circostanza, può disporre di assumere la deposizione chiedendo al testimone, anche nelle ipotesi di cui all’articolo 203, di fornire, per iscritto e nel termine fissato, le risposte ai quesiti sui quali deve essere interrogato.

Il giudice, con il provvedimento di cui al primo comma, dispone che la parte che ha richiesto l’assunzione predisponga il modello di testimonianza in conformità agli articoli ammessi e lo faccia notificare al testimone.

Il testimone rende la deposizione compilando il modello di testimonianza in ogni sua parte, con risposta separata a ciascuno dei quesiti, e precisa quali sono quelli cui non è in grado di rispondere, indicandone la ragione.

Il testimone sottoscrive la deposizione apponendo la propria firma autenticata su ciascuna delle facciate del foglio di testimonianza, che spedisce in busta chiusa con plico raccomandato o consegna alla cancelleria del giudice.

Quando il testimone si avvale della facoltà d’astensione di cui all’articolo 249, ha l’obbligo di compilare il modello di testimonianza, indicando le complete generalità e i motivi di astensione.

Quando il testimone non spedisce o non consegna le risposte scritte nel termine stabilito, il giudice può condannarlo alla pena pecuniaria di cui all’articolo 255, primo comma.

Quando la testimonianza ha ad oggetto documenti di spesa già depositati dalle parti, essa può essere resa mediante dichiarazione sottoscritta dal testimone e trasmessa al difensore della parte nel cui interesse la prova è stata ammessa, senza il ricorso al modello di cui al secondo comma.

Il giudice, esaminate le risposte o le dichiarazioni, può sempre disporre che il testimone sia chiamato a deporre davanti a lui o davanti al giudice delegato.

 

* * *

Per il testo del provvedimento con gli allegati, andare al link della Gazzetta Ufficiale.