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Il risarcimento del danno tanatologico: it's a long way to the top (Cassazione 8360/10)
Materia: Sentenze - Fonte: Cassazione - 15.04.2010 Condividi su Facebook |
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(Sul danno tanatologico si vedano anche: Cass. 79/10, Cass. 12326/09, Cass. 24679/09, Cass. Sez Lav. 13672/10). It's a long way to the top (if you wanna rock'n'roll). Così si intitola uno dei successi più memorabili degli AC/DC. Prendendo in prestito la frase, potremmo dire che sembra ancora lunga da percorrere, la strada che porta a una situazione di quiete nel campo della responsabilità civile. Questa volta è il turno del c.d. danno tanatologico, ovverossia il danno da morte. Cassazione 458/09 aveva precisato che il danno cd. "tanatologico" o da morte immediata vada più correttamente ricondotto nella dimensione del danno morale, inteso, nella sua nuova e più ampia accezione, come sofferenza della vittima che lucidamente assiste allo spegnersi della propria vita. Sulla scia, Cassazione 12326/09: in caso di morte che segua le lesioni dopo breve tempo, la sofferenza patita dalla vittima durante l'agonia è autonomamente risarcibile non come danno biologico, ma come danno morale "jure haereditatis", a condizione però che la vittima sia stata in condizione di percepire il proprio stato, mentre va esclusa anche la risarcibilità del danno morale quando all'evento lesivo sia conseguito immediatamente lo stato di coma e la vittima non sia rimasta lucida nella fase che precede il decesso. Nel caso di cui si è occupata la Cassazione con la sentenza in commento, l'evento-morte è sopravvenuto circa mezz'ora dopo l'evento lesivo. Ebbene, in questo caso la Suprema Corte, premesso il richiamo (che mi permetto di definire "di rito") al principio per cui debbono essere evitate duplicazioni risarcitorie, mediante l'attribuzione di somme separate e diverse in relazione alle diverse voci (sofferenza morale, danno alla salute, danno estetico, ecc), afferma però in maniera molto netta che i danni non patrimoniali debbono comunque essere integralmente risarciti, nei casi in cui la legge ne ammette la riparazione: nel senso che il giudice, nel liquidare la somma spettante al danneggiato, deve tenere conto dei diversi aspetti in cui il danno si atteggia nel caso concreto. In particolare, per quel che attiene al c.d. danno tanatologico, si deve tenere conto, nel quantificare la somma dovuta in risarcimento dei danni morali, "anche della sofferenza psichica subita dalla vittima di lesioni fisiche alle quali sia seguita dopo breve tempo la morte, che sia rimasta lucida durante l'agonia, in consapevole attesa della fine";........sì da evitare "....il vuoto di tutela determinato dalla giurisprudenza di legittimità che nega.... il risarcimento del danno biologico per la perdita della vita". Per fare ciò Il giudice deve cioè personalizzare la liquidazione dell'unica somma dovuta in risarcimento dei danni morali, tenendo conto anche del c.d. tanatologico, ove i danneggiati ne facciano specifica e motivata richiesta e le circostanze del caso concreto ne giustifichino la rilevanza. Sicuramente, non finirà qui. E su questo sito cercherò di raccontare il prosieguo. * * * Altro aspetto interessante da evidenziare è quello del rapporto tra giudicato penale e giudizio civile. Infatti, da questo punto di vista viene chiarito che La sentenza penale passata in giudicato è vincolante per il giudice civile per quanto concerne l'accertamento dei fatti; non quanto alle valutazioni e qualificazioni giuridiche attinenti agli effetti civili della pronuncia, quali sono quelle che attengono all'individuazione delle conseguenze dannose che possono dare luogo a fattispecie di danno risarcibile. Renato Savoia * * * Cass. civ. Sez. III, 08-04-2010, n. 8360 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. TRIFONE Francesco - Presidente Dott. FILADORO Camillo - Consigliere Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere Dott. TRAVAGLINO Giacomo - Consigliere Dott. LANZILLO Raffaella - rel. Consigliere ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso 14055/2006 proposto da: *****, *****, *****, elettivamente domiciliate in ROMA, *****, presso lo studio dell'avvocato *****, rappresentate e difese dall'avvocato ***** giusta delega a margine del ricorso; - ricorrenti - contro ***** SPA succeduta a titolo particolare alla S.p.A. ***** in persona del suo procuratore e legale rappresentante pro tempore Ing. *****, elettivamente domiciliata in ROMA, *****, presso lo studio dell'avvocato *****, rappresentato e difeso dall'avvocato ***** giusta delega in calce al controricorso; - controricorrenti - e contro *****, *****, *****; - intimati - avverso la sentenza n. 184/2005 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, emessa il 16/9/2004, depositata il 15/03/2005, R.G.N. 1102/2002; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/02/2010 dal Consigliere Dott. RAFFAELLA LANZILLO; udito l'Avvocato ***** per delega dell'Avvocato *****; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DESTRO Carlo, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Il ***** è deceduto in ***** l'agricoltore *****, a causa di una scarica elettrica, che lo ha colpito mentre era intento al lavoro su di un albero di noce. Le fronde dell'albero, situato sotto la linea elettrica, erano cresciute, giungendo a toccare i fili dell'alta tensione. La morte non è stata immediata, ma è sopraggiunta dopo circa mezz'ora, mentre l'infortunato si trovava a cavalcionì su di un ramo, impossibilitato a muoversi per effetto dell'elettrolocuzione; benchè chiedesse aiuto, nessuno era potuto intervenire. Nel giudizio penale seguito all'infortunio sono stati ritenuti responsabili il proprietario del terreno, *****, e l'impiegato dell'*****, responsabile dell'area sulla quale passa la linea elettrica, *****. La sentenza penale di condanna, emessa dal Pretore di Nocera Inferiore e passata in giudicato, a seguito del rigetto dell'appello e del ricorso per Cassazione, ha posto a carico dei responsabili il pagamento di una provvisionale di L. 80 milioni, in risarcimento dei danni patrimoniali, biologici e morali. *****, ***** e *****, rispettivamente vedova e figlie di *****, hanno proposto al Tribunale civile di Nocera Inferiore domanda di risarcimento dei danni contro il *****, il ***** e la s.p.a. *****. L'***** e il ***** si sono costituiti, resistendo alle domande, mentre il ***** è rimasto contumace. Con sentenza n. 1098/2002 il Tribunale civile di Nocera Inferiore ha accolto le domande attrici, condannando i convenuti, in via fra loro solidale, a pagare Euro 60.456,45 complessivi, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali (già detratto da tale somma l'importo della rendita costituita dall'INAIL); Euro 100.000,00 complessivi in risarcimento dei danni non patrimoniali (di cui il 50% per la moglie ed il 25% a testa per le due figlie), ed Euro 90.000,00 in risarcimento del danno biologico; oltre alla rivalutazione monetaria, agli interessi ed alle spese processuali. Proposto appello principale dalla s.p.a. ***** e incidentale da ***** e *****, quali eredi di *****, si sono costituite le danneggiate, le quali hanno eccepito il difetto di legittimazione attiva della s.p.a. *****, essendo stata citata in primo grado l'***** s.p.a., chiedendo comunque il rigetto dell'appello. Si è costituito anche il *****, facendo propri i motivi di impugnazione dell'*****. Gli eredi ***** hanno chiesto, con l'appello incidentale, di essere assolti da ogni domanda, per avere rinunciato all'eredità del padre. Con sentenza 16 settembre 2004 - 15 marzo 2005 n. 184 la Corte di appello di Salerno, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha ridotto la somma liquidata in risarcimento dei danni patrimoniali ed ha negato il risarcimento del danno biologico iure haereditario, per il fatto che la morte era stata pressochè immediata. Con atto notificato il 28 aprile 2006 le ***** - ***** propongono sette motivi di ricorso per cassazione, illustrati da memoria. Resiste l'***** con controricorso. Motivi della decisione 1. - Con il primo e il secondo motivo le ricorrenti denunciano violazione degli artt. 99, 100 e 101 c.p.c., per non avere la Corte di appello rilevato l'inammissibilità dell'appello per difetto di legittimazione attiva e per carenza di interesse ad agire dell'appellante, s.p.a. ***** Distribuzione Campania, essendo stata la causa promossa in primo grado contro la s.p.a. ***** e la sentenza del Tribunale pronunciata nei confronti di quest'ultima società. 2.- I motivi non sono fondati. Vero è che l'atto di citazione in primo grado è stato notificato alla s.p.a. *****, con sede in *****. Già in quella sede, tuttavia, la convenuta si è costituita come s.p.a. **** - Distribuzione Campania, Centro direzionale di Napoli ******, settore quest'ultimo che non figurava come società separata ed autonoma rispetto all'***** s.p.a., ma come un semplice compartimento della stessa. Nei confronti dell'ente così costituito, in relazione al quale le odierne ricorrenti non hanno sollevato eccezioni, è stata emessa la sentenza di primo grado L'atto di appello è stato proposto ancora dalla s.p.a. ***** - Distribuzione Campania, Centro Direzionale di Napoli, *****, che parimenti figurava come mero settore organizzativo dell'ente e non come società autonoma e distinta dalla s.p.a. *****. E' da escludere, quindi, che l'atto di appello sia stato proposto da un soggetto diverso dalla società che ha partecipato al giudizio di primo grado. Si trattava solo di stabilire se l'***** si fosse ritualmente costituita in giudizio tramite il suddetto compartimento, ed in particolare se la procura alle liti fosse stata conferita (per entrambi i gradi del giudizio, non solo per l'appello), da soggetto titolare del potere di rappresentarla. Su questi aspetti le ricorrenti non hanno dedotto e dimostrato in questa sede di avere sollevato alcuna eccezione, nei giudizi di merito ed in particolare in appello, nel quale ultimo hanno solo (ed erroneamente) eccepito che l'appello era stato proposto da società diversa da quella che era stata condannata in primo grado, mentre all'epoca, come si è detto, il centro direzionale della Campania non costituiva ancora società autonoma. In ogni caso, rileva la resistente nel controricorso che la procura conferita dal Direttore della Distribuzione Campania è da ritenere valida in virtù dell'art. 14 dello statuto dell'*****, approvato con D.P.R. 21 dicembre 1965, n. 1720, che attribuisce ai direttori di compartimento, nell'ambito della circoscrizione territoriale e per gli affari di loro competenza, la rappresentanza processuale attiva e passiva dell'ente, anche per quanto concerne la proposizione delle impugnazioni. (Cfr. anche, sul tema, Cass. Civ. Sez. 1^, 19 novembre 1993 n. 11441; Cass. Civ. 20 dicembre 2007 n. 26977). Solo nel presente giudizio di cassazione si è costituita una s.p.a. *****, come società autonoma e distinta dalla s.p.a. *****, costituita ai sensi del D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79, art. 13, comma 2, sicchè il controricorso è stato effettivamente depositato da un soggetto diverso da quello che ha partecipato ai giudizi di merito. Nella procura alle liti in calce al controricorso, tuttavia, la società specifica che l'art. 13 cit., ha disposto la sua successione a titolo particolare in tutti i beni e i rapporti giuridici già facenti capo all'*****, relativi all'attività di distribuzione e vendita dell'energia elettrica nella Regione Campania (analogamente a quanto è stato disposto per gli altri compartimenti di distribuzione). La società resistente è quindi legittimata a contraddire, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., u.c.. 3.- Parimenti infondato è il terzo motivo, con cui il ricorrente lamenta violazione dell'art. 75 c.p.c., per il fatto che il soggetto indicato come rappresentante dell'***** Distribuzione in appello, ing. *****, è diverso da quello indicato in primo grado, ing. *****, pur avendo l'***** richiamato nell'atto di appello la procura conferita al difensore con la comparsa di costituzione in primo grado. Ed invero, la rappresentanza processuale dell'ente ed il potere di conferire la procura alle liti sono inerenti alla carica di direttore compartimentale, ed è sufficiente che tale carica sia rivestita nel momento in cui la procura viene conferita. Se nel giudizio di primo grado i poteri di difesa sono stati attribuiti anche per il giudizio di appello dal soggetto che in quel momento era legittimato a concederli, l'eventuale, successiva cessazione dalla carica rimane irrilevante. 4. - Con il quarto motivo le ricorrenti lamentano la violazione dell'art. 2909 c.c., art. 324 c.p.c., artt. 538 e 539 c.p.p., poichè la sentenza impugnata - negando loro il diritto al risarcimento del danno biologico a titolo ereditario - ha disatteso una pronuncia già coperta da giudicato, ed in particolare la sentenza del Pretore penale di Nocera Inferiore, la quale ha attribuito alle parti civili una somma a titolo di provvisionale, menzionando espressamente il diritto delle danneggiate al risarcimento del danno biologico e rigettando le eccezioni di irrisarcibilità di tale danno, con specifica motivazione. Richiamano la giurisprudenza di questa Corte secondo cui, se il giudice penale non si sia limitato a statuire sulla potenzialità dannosa del fatto addebitato, ma abbia accertato e statuito sull'esistenza in concreto del danno, la decisione produce gli effetti del giudicato (Cass. Civ. Sez. 3^, 9 luglio 2009 n. 16113). 4.1.- Il motivo non è fondato. La sentenza penale passata in giudicato è vincolante per il giudice civile per quanto concerne l'accertamento dei fatti; non quanto alle valutazioni e qualificazioni giuridiche attinenti agli effetti civili della pronuncia, quali sono quelle che attengono all'individuazione delle conseguenze dannose che possono dare luogo a fattispecie di danno risarcibile. La sentenza della Corte di cassazione n. 16113/2009, citata dalle ricorrenti a supporto della loro tesi, si riferisce infatti ad un caso in cui venivano in questione gli accertamenti svolti in sede penale circa l'esistenza in concreto del danno e la sussistenza del nesso causale fra il comportamento illecito ed il danno medesimo. Nella specie, la sentenza penale viene invocata come giudicato nella parte in cui ha svolto le ragioni per cui ha ritenuto risarcibile in favore degli eredi anche il danno subito dalla vittima per la perdita della vita, cioè in una sua parte meramente argomentativa, che quindi non vincola il giudice civile. 5.- Con il sesto ed il settimo motivo le ricorrenti lamentano vizi di motivazione e violazione degli artt. 2043, 2056, 2059, 1223 e 1226 c.c., nella parte in cui la Corte di appello ha negato loro il diritto di conseguire iure haereditario il risarcimento del danno biologico subito dal defunto per effetto dell'incidente. Le ricorrenti censurano l'interpretazione della Corte di appello, secondo cui - ove la morte sopraggiunga immediatamente o a breve distanza di tempo dall'evento lesivo - la lesione viene a colpire non il diritto alla salute, ma il diritto alla vita, del quale ultimo non può essere attribuita riparazione alcuna, qualora venga a mancare, con la morte, il soggetto che dovrebbe soffrire la perdita; e sollecitano una revisione della conforme giurisprudenza di questa Corte. 6.- I motivi sono fondati, nei termini che seguono. Va in primo luogo rilevato che l'auspicata revisione della giurisprudenza di questa Corte sul tema in oggetto vi è già stata, in data successiva a quella in cui è stata emessa la sentenza impugnata, tramite una più puntuale sistemazione giuridica e concettuale della nozione di danno non patrimoniale e delle conseguenze risarcibili a questo titolo (Cfr. Cass. civ. S.U. 11 novembre 2008 n. 26972 e n. 26973). La Corte di cassazione da un lato ha ricondotto i danni risarcibili nell'ambito della classificazione bipolare stabilita dal legislatore, riassumendoli tutti nelle due categorie dei danni patrimoniali e dei danni non patrimoniali, specificando che le distinzioni elaborate dalla dottrina e dalla prassi fra danno biologico, danno per morte, danno esistenziale, ecc, hanno funzione meramente descrittiva; dall'altro lato ha precisato che, nel procedere alla quantificazione ed alla liquidazione dell'unica voce "danno non patrimoniale", il giudice deve tenere conto di tutti gli aspetti di cui sopra. Se pertanto debbono essere evitate duplicazioni risarcitorie, mediante l'attribuzione di somme separate e diverse in relazione alle diverse voci (sofferenza morale, danno alla salute, danno estetico, ecc), i danni non patrimoniali debbono comunque essere integralmente risarciti, nei casi in cui la legge ne ammette la riparazione: nel senso che il giudice, nel liquidare la somma spettante al danneggiato, deve tenere conto dei diversi aspetti in cui il danno si atteggia nel caso concreto. Quanto al c.d. danno tanatologico, si deve tenere conto, nel quantificare la somma dovuta in risarcimento dei danni morali, "anche della sofferenza psichica subita dalla vittima di lesioni fisiche alle quali sia seguita dopo breve tempo la morte, che sia rimasta lucida durante l'agonia, in consapevole attesa della fine";........sì da evitare "....il vuoto di tutela determinato dalla giurisprudenza di legittimità che nega.... il risarcimento del danno biologico per la perdita della vita" (Cass. S.U. n. 26972/2008, cit., 4.9; Cass. civ. S.U. n. 26973/2006, 2.14). Il giudice deve cioè personalizzare la liquidazione dell'unica somma dovuta in risarcimento dei danni morali, tenendo conto anche del c.d. tanatologico, ove i danneggiati ne facciano specifica e motivata richiesta e le circostanze del caso concreto ne giustifichino la rilevanza. Nella specie la Corte di appello, in contrasto con i suddetti principi, ha del tutto negato ai ricorrenti il risarcimento, a titolo ereditario, dei danni morali subiti dalla vittima, a causa delle gravi sofferenze che hanno preceduto la morte. La somma liquidata in risarcimento dei danni morali risulta infatti quantificata con esclusivo riferimento al compenso spettante ai superstiti per i danni morali subiti iure proprio, a causa della perdita del rapporto parentale. 7.- Il quinto motivo, con cui i ricorrenti lamentano che l'appello incidentale degli eredi P. avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile per carenza di legittimazione passiva degli stessi, avendo essi rinunciato all'eredità, è inammissibile per carenza di interesse, avendo la Corte di appello disposto per l'appunto in questo senso, nella motivazione (cfr. pag. 6, terza riga, della sentenza). 8.- In accoglimento del sesto e del settimo motivo di ricorso la sentenza impugnata deve essere cassata, limitatamente al capo relativo alla mancata liquidazione delle somme richieste a titolo di risarcimento del danno morale subito dal defunto (erroneamente definito come danno biologico) e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito. La domanda di risarcimento dei danni morali subiti dalla vittima nel tempo che ha preceduto la morte, proposta dagli odierni ricorrenti a titolo ereditario, deve essere accolta, sulla base delle argomentazioni e della diversa qualificazione di cui sopra (cfr. Cass. civ. Sez. 3^, 28 novembre 2008 n. 28423; Cass. civ. Sez. 3^, 30 settembre 2009 n. 20949; Cass. civ. Sez. 3^, 19 gennaio 2010 n. 702), ed alle somme già liquidate dalla Corte di appello in risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalle ricorrenti iure proprio, deve essere aggiunta una somma a compenso dei danni morali, loro spettante "iure haereditario", somma che si ritiene di quantificare nel medesimo importo di Euro 90.000,00, già liquidato dal Tribunale come danno biologico. Restano ferme le altre statuizioni della sentenza impugnata, ivi incluse quelle attinenti al diritto delle danneggiate alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali sulle somme liquidate; rivalutazione ed interessi che spettano anche sull'importo liquidato in questa sede, con la decorrenza stabilita nella sentenza di primo grado. Gli intimati debbono essere condannati al pagamento delle spese del giudizio di appello, oltre che al pagamento delle spese del presente giudizio, così come liquidate in dispositivo. P.Q.M. La Corte di cassazione accoglie il sesto ed il settimo motivo di ricorso e rigetta gli altri motivi. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito, condanna la s.p.a. ***** e *****, in via fra loro solidale, a pagare alle ricorrenti, in aggiunta alle somme determinate dalla sentenza impugnata a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, la somma complessiva di Euro 90.000,00 in risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dal defunto, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata, con la decorrenza stabilita nella sentenza di primo grado. Condanna la s.p.a. ****** e *****, in via fra loro solidale, al pagamento delle spese del giudizio di appello, liquidate complessivamente in Euro 7.500,00, di cui Euro 500,00 per esborsi, Euro 2.000,00 per diritti di procuratore ed Euro 5.000,00 per onorari di avvocato; e al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 6.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 6.000,00 per onorari. In entrambi i casi con l'aggiunta del rimborso delle spese generali e degli accessori previdenziali e fiscali di legge. Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2010. Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2010