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Che valore ha, il modello CID incompleto? (Cassazione 7781/10)

Materia: Sentenze - Fonte: Cassazione - 14.05.2010
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Abstract: Mero argomento di prova, anche per il sottoscrittore

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Aggiornamento del 24/01/11: in tema di valore da attribuire alle dichiarazioni contenute nel modulo c.a.i. ricordo anche Cassazione 16376/10 e SS.UU. 10311/06, nonchè Cassazione 739/11.

 

* * *

 

Nonostante sia in vigore oramai da molti anni, il modello CID ancor oggi fornisce argomenti per sentenze interpretative da parte della Corte di Cassazione.

 

In particolare con la pronuncia sottoriportata, si stabilisce il principio per cui tale modello che

 

cessa di avere efficacia di prova legale sulla dinamica del sinistro tra autore e destinatario della dichiarazione allorchè esso non è compilato in tutte le sue parti (Cass. 10304/2007). In tal caso pertanto le dichiarazioni ivi contenute assumono il valore di argomento di prova in ordine ai fatti relativi al sinistro non soltanto nei confronti degli altri coobbligati solidali, secondo il principio in tema di obbligazioni solidali per il quale un fatto sfavorevole ad un condebitore non è opponibile agli altri, ma anche nei confronti dello stesso autore delle dichiarazioni.

 

* * *

 

Altro principio, certo non nuovo ma sempre interessante, e quello per cui in tema di concorso di colpa previsto dall'articolo 2054 , 2° commma, c.c. tale presunzione

 

può essere superata unicamente dalla duplice prova, posta a carico del danneggiato, che lo scontro è dipeso dal solo comportamento colposo dell'altra parte e che il danneggiato medesimo ha fatto tutto il possibile per evitare il verificarsi dell'evento dannoso.

 

* * * 

 

Terzo aspetto che  merita considerazione è la ri-affermazione del principio (e sul punto rimando alla sentenza n. 1688/10) in tema di fermo tecnico, che

 

può esser liquidato anche in via equitativa (Cass. 23916/2006).

 

Renato Savoia

 

* * * 

 

 

Cass. civ. Sez. III, 31-03-2010, n. 7781

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto - Presidente

Dott. UCCELLA Fulvio - Consigliere

Dott. CHIARINI Maria Margherita - rel. Consigliere

Dott. LANZILLO Raffaella - Consigliere

Dott. D'AMICO Paolo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

*****, *****, considerati domiciliati "ex lege" in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato ****** giusta delega in atti; - ricorrenti -

contro

***** SPA, *****; - intimati -

avverso la sentenza n. 1623/2004 del TRIBUNALE di LATINA, 2^ SEZIONE CIVILE, emessa il 9/3/2004, depositata il 31/05/2004, R.G.N. 2526/1997;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 15/01/2010 dal Consigliere Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DESTRO Carlo, che ha concluso per l'accoglimento del 1^ motivo, assorbiti gli altri.

Svolgimento del processo

Con citazione dell'aprile 1996 ***** e ***** convenivano dinanzi al Giudice di Pace di Latina ***** e la s.p.a. ***** deducendo che il 2 ottobre 1994 questi, in sosta, rimetteva improvvisamente in moto la macchina a marcia indietro andando ad urtare contro la parte anteriore dell'auto di proprietà di *****, condotta da *****, che restava ferito. Pertanto questi chiedeva il risarcimento dei danni - personali e ***** il risarcimento dei danni materiali all'auto.

La *****contestava la dinamica del sinistro perchè, come emergeva dal CID, e come potevano confermare i testimoni, l'auto condotta dal ***** aveva tamponato l'auto del ***** mentre questi era in sosta sul margine destro della strada, tant'è che l'assicurazione del ***** aveva risarcito i danni.

Il giudice di Pace, dato atto che il modulo CID era stato contestato dal conducente ***** adducendo di averlo sottoscritto in bianco ed in stato confusionale ragion per cui poi era stato impugnato di falso; ritenuto che il documento era incompleto perchè mancante dell'indicazione delle persone rimaste ferite e quindi, non essendo vincolante per la decisione della causa, la querela non era da ammettere; esaminate le fotografie prodotte dal ***** che rappresentavano i danni alla fiancata sinistra posteriore dell'auto, attribuiva il tamponamento alla manovra di costui in retromarcia in violazione dell'art. 154 C.d.S. e perciò attribuiva al ***** la responsabilità nella maggior misura - 75% - ed escludeva la risarcibilità del danno morale richiesto da *****.

La *****, condannata al risarcimento dei danni nella predetta misura, interponeva appello invocando la prova della dinamica del sinistro secondo quanto confessato da ***** nel modello CID e perciò chiedeva il rigetto delle domande. *****, con appello incidentale, riproponevano la querela di falso avverso il predetto modello e contestavano la misura della responsabilità attribuita al conducente ***** e la valutazione dei danni.

Con sentenza del 31 maggio 2004 il Tribunale di Latina rigettava la querela di falso ideologico perchè non era provato con certezza l'abusivo riempimento del modulo sottoscritto da ***** avendo il teste ***** soltanto presunto che esso fosse in bianco non avendo visto le parti compilarlo, e conseguentemente rigettava l'appello proposto da ***** ritenendo, nei suoi confronti, accertata la sua esclusiva responsabilità in base ai fatti dal medesimo dichiarati nel modello CID; invece, nei confronti dell'obbligato solidale *****, tale documento era un argomento di prova da valutare unitamente ad altri, e poichè l'istruttoria svolta non consentiva di superare la presunzione di concorso di colpa ai sensi dell'art. 2054 cod. civ., comma 2, di ***** e del *****, accogliendo l'appello della *****, a cui aveva aderito l'assicurato *****, riduceva la responsabilità di questi al 50% ed in tale misura il risarcimento dei danni all'auto di *****.

Ricorrono per cassazione *****e ed *****.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

1.- Pregiudizialità logico - giuridica va riconosciuta al secondo e al terzo motivo di ricorso con i quali i ***** deducono:

"Insufficiente e contraddittoria motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti, nonchè violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione all'art. 116 c.p.c.".

I giudici di appello ritengono che non sia stata provata la mancata autorizzazione al riempimento del modulo firmato da ***** in bianco, bensì la difformità tra quanto in esso dichiarato e la dinamica dell'incidente e quindi il riempimento contra pacta, in tal modo erroneamente interpretando la querela proposta fin dal primo grado per abusivo riempimento del modulo ed infatti il teste ***** ha affermato che era stata soltanto firmato dal ***** allorchè era sceso dall'auto in stato confusionale per aver battuto la testa, come confermato dalla restante istruttoria, e quindi erroneamente è stata ritenuta non provata la querela di falso.

Inoltre il giudice di primo grado aveva ritenuto incompleto il modello CID perchè privo di indicazioni sulle persone rimaste ferite e perciò aveva accertato la dinamica del sinistro in modo difforme da quanto indicato nel precitato modulo.

Con il terzo motivo deducono: "Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione all'art. 2702, 2735 e 2054 c.c., nonchè all'art. 116 c.p.c.".

Il modello CID ha valore di confessione ai sensi dell'art. 2735 cod. civ., nei confronti di colui che lo rilascia soltanto se è riempito concordemente e non anche nel caso in cui sia stato riempito contra pacta essendo stato rilasciato in bianco da uno dei sottoscrittori.

Peraltro i giudici di appello si contraddicono là dove attribuiscono, per effetto del modello CID, la responsabilità esclusiva del sinistro ad *****, mentre nei confronti di *****, coobbligato solidale in qualità di responsabile, soltanto nella misura del 50%.

I motivi, congiunti, sono fondati in relazione all'erronea applicazione dell'art. 2735 cod. civ. e art. 2733 c.c., comma 2, nei confronti del conducente ***** pur essendo incontestato che il modello CID non sia stato compilato in modo completo. Ed infatti detto modello - disciplinato ratione temporis dal D.L. n. 857 del 1976, art. 5, convertito nella L. n. 39 del 1977 (abrogata dal D.Lgs. n. 209 del 2005, ma il cui comma 2 è testualmente riprodotto nell'art. 143, comma 2 di detto DLGS):" Nel caso di scontro tra veicoli a motore per i quali vi sia obbligo di assicurazione i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro sono tenuti a denunciare il sinistro avvalendosi del modulo fornito dall'impresa, il cui modello è approvato con decreto del ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato. Quando il modulo sia firmato congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro si presume, salvo prova contraria da parte dell'assicuratore, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze,con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso" - cessa di avere efficacia di prova legale sulla dinamica del sinistro tra autore e destinatario della dichiarazione allorchè esso non è compilato in tutte le sue parti (Cass. 10304/2007). In tal caso pertanto le dichiarazioni ivi contenute assumono il valore di argomento di prova in ordine ai fatti relativi al sinistro non soltanto nei confronti degli altri coobbligati solidali, secondo il principio in tema di obbligazioni solidali per il quale un fatto sfavorevole ad un condebitore non è opponibile agli altri, ma anche nei confronti dello stesso autore delle dichiarazioni, ancorchè egli, se non è proprietario del veicolo, non è litisconsorte necessario nella controversia tra danneggiato, danneggiante ed assicuratore, sì che, se il modello fosse stato completo, nei suoi confronti era applicabile l'art. 2733 c.c., comma 2, e non comma 3 (Cass. 10304/2007).

E poichè nella specie, è pacifico che il giudice di primo grado ha escluso la presunzione di veridicità sulle (circostanze del sinistro come indicate nel modello CID (perchè incompleto, anche nei confronti del confitente ***** il modello CID va valutato unitamente a tutti gli altri elementi probatori, alla luce dei quali i giudici di appello hanno ritenuto non superata la presunzione di colpa di cui all'art. 2054 c.c., comma 2, nella determinazione del sinistro.

Conseguentemente è assorbito il primo motivo di ricorso con il quale egli e ***** deducono la violazione e falsa applicazione dell'art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione agli artt. 222, 225 c.p.c. e segg., per avere i giudici di appello respinto la querela di falso.

2.- Con il quarto motivo i ricorrenti deducono: " Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione agli artt. 101, 156, 292, 343 c.p.c.".

L'appello incidentale è stato dichiarato inammissibile nei confronti di ***** a cui non era stato notificato, ma questi si è costituito, come risulta dal verbale dell'udienza del 23 aprile 2002.

Il motivo è assorbito dall'accoglimento del secondo e terzo motivo che precede dovendo il giudice di merito riesaminare la causa in base alla presunzione di corresponsabilità nella determinazione del sinistro.

3.- Con il quinto motivo i medesimi deducono: "Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione all'art. 2054 c.c., comma 1 e 2, artt. 246 e 116 c.p.c., nonchè insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia ex art. 360 c.p.c., n. 5".

I giudici di appello hanno ritenuto non accertabile la colpa concreta del ***** valutando le testimonianze hic et inde dedotte. Senonchè i testi di questi erano incapaci a testimoniare perchè, essendo rimasti feriti nell'incidente, hanno interesse a partecipare al giudizio, come tempestivamente eccepito. Di conseguenza l'unico teste era quello di parti attrici secondo cui, in violazione degli artt. 140 e 154 C.d.S., il ***** si era immesso in retromarcia nella corsia percorsa da *****, come emergeva anche dal danneggiamento sulla fiancata laterale sinistra, e non nella parte posteriore, come sarebbe stato in caso di tamponamento, dell'auto condotta dal *****, come correttamente valutato dal giudice di primo grado, sì che l'appello incidentale per l'esclusione di qualsiasi responsabilità di ***** doveva esser accolto.

Il motivo è infondato.

Ed infatti la giurisprudenza di legittimità è assolutamente ferma nel ritenere che la presunzione di cui all'art. 2054 cod. civ., comma 2, può essere superata unicamente dalla duplice prova, posta a carico del danneggiato, che lo scontro è dipeso dal solo comportamento colposo dell'altra parte e che il danneggiato medesimo ha fatto tutto il possibile per evitare il verificarsi dell'evento dannoso.

Di quest' ultima prova non vi è neppure prospettazione e perciò la doglianza va respinta.

4.- Con il sesto motivo deducono: "Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti in ordine alla mancata liquidazione del danno morale, ex art. 360 c.p.c., n. 5, violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione all'art. 2059 c.c.".

Il danno morale va liquidato anche nel caso di presunzione di colpa.

Il motivo è fondato.

La giurisprudenza è ormai consolidata nel ritenere che non osta alla risarcibilità del danno non patrimoniale ai sensi dell'art. 2059 cod. civ. e art. 185 cod. pen., il mancato positivo accertamento della colpa dell'autore del danno se essa, come nel caso di cui all'art. 2054 cod. civ., debba ritenersi sussistente in base ad una presunzione di legge e se, ricorrendo la colpa, il fatto sia qualificabile come reato o comunque comporti la lesione di valori della persona costituzionalmente protetti, con la conseguenza che l'accertamento di detto concorso di colpa può incidere solo sull'entità della liquidazione del danno non patrimoniale, ma non sull'esistenza del medesimo (Cass. 23918/2007, 23734/2009).

5.- Con il settimo motivo i ***** lamentano: "Omessa o insufficiente motivazione circa punti decisivi della controversia prospettati dalla parte in sede di appello incidentale ex art. 360 c.p.c., n. 5".

Il Giudice di Pace non aveva preso in esame il preventivo di spesa per i danni all'auto del ***** nè la conferma del carrozziere di averla riparata, nè aveva pronunciato sul danno da fermo tecnico, e tali omissioni erano state denunciate in appello.

Il motivo è parzialmente fondato.

Ed infatti dall'esame degli atti risulta che il giudice di primo grado ha liquidato una somma minore del 20% di quella richiesta per le riparazioni all'auto valutando la mancanza di fattura o di scontrino fiscale comprovante l'effettività della spesa dichiarata e quindi tale statuizione doveva formare oggetto di specifico motivo di appello contestando tali ragioni con contrapposte argomentazioni, ed in mancanza è inammissibile. E' fondata invece la doglianza di omessa pronuncia sul danno da fermo tecnico che può esser liquidato anche in via equitativa (Cass. 23916/2006), sì che il giudice di rinvio provvedere sul punto in base a tale principio.

6.- Con l'ottavo motivo deducono: "Violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c. e della L. n. 39 del 1977, artt. 3 e 5, nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalla parte ex art. 360 c.p.c., n. 3".

Il CID è stato utilizzato illegittimamente dal *****, attraverso la sua assicurazione ****, di cui suo padre era dipendente, per ottenere il risarcimento dei danni richiesti benchè le lesioni personali subite nell'incidente non solo da *****., ma anche dai testi indotti dal *****, circostanze note alla *****, impedissero la procedura di liquidazione amichevole dei danni, da richiedere all'assicurazione del *****.

Il motivo, che pur richiama un corretto principio di diritto - secondo il quale le disposizioni del D.L. 23 dicembre 1976, n. 857, art. 3, conv. nella L. 26 febbraio 1977, n. 39 e del D.P.R. 16 gennaio 1981, n. 45, disciplinanti la cosiddetta procedura rapida di liquidazione, riguardano i sinistri con soli danni a cose e quelli che, con o senza danni a cose, abbiano causato lesioni personali, non aventi carattere permanente, mentre non si applicano ai sinistri che abbia determinato lesioni personali con postumi permanenti (Cass. 4/1998, 15027/2000), come nella fattispecie per ***** - è inammissibile perchè prospettato per la prima volta in questa sede senza indicare l'interesse concreto ed attuale all'applicazione del medesimo.

7.- Con il nono motivo deducono: "Omessa motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti in relazione all'art. 93 c.p.c.".

Il giudice di primo grado aveva distratto le spese a favore del procuratore degli attori, dichiaratosi antistatario per cui il relativo capo poteva esser impugnato soltanto con appello notificato direttamente a questi, diversamente essendo passato in giudicato, come rilevato in appello, ma tale punto non è stato esaminato.

Il motivo è assorbito perchè il giudice d'appello, che dovrà riesaminare la causa in relazione al secondo, terzo, sesto e settimo motivo in base alle censure accolte per le ragioni innanzi esposte, provvedere altresì ad un nuovo regolamento delle spese dell'intero giudizio, alla stregua dell'esito complessivo della lite (Cass. 26985/2009).

8.~ Concludendo la sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti e la causa va rinviata al Tribunale di Latina, in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo, terzo, sesto e settimo motivo di ricorso in relazione alle censure accolte; dichiara assorbiti il primo, il quarto ed il nono motivo, e rigetta gli altri. Cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di Cassazione, al Tribunale di Latina, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2010