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La mancata riproprosizione in sede di precisazione delle conclusioni di una domanda già formulata (Cassazione 3593/10)

Materia: Sentenze - Fonte: Cassazione - 14.05.2010
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Abstract: Costituisce rinuncia?

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Ebbene no, come si può leggere nella sentenza sottoriportata, nel passaggio in cui si chiarisce che 

 

la mancata riproposizione, in sede di precisazione delle conclusioni, di una domanda in precedenza formulata non autorizza alcuna presunzione di rinuncia tacita in capo a colui che ebbe originariamente a proporla, non essendovi ragione per ritenere, in assenza di ulteriori, univoci elementi di fatto desumibili dal complessivo comportamento processuale tenuto dal richiedente, che il correlativo interesse sia venuto meno.

 

Renato Savoia

 

* * *

 

 

 

Cass. civ. Sez. III, 16-02-2010, n. 3593

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco - Presidente

Dott. AMATUCCI Alfonso - rel. Consigliere

Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno - Consigliere

Dott. SPIRITO Angelo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

*****, *****, *****, *****, *****, elettivamente domiciliati in ROMA, *****, presso lo studio dell'avvocato *****, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato ***** giusta delega a margine del ricorso; - ricorrenti -

contro

***** SPA, *****; - intimati -

e sul ricorso n. 9188/2006 proposto da:

***** SPA *****, elettivamente domiciliata in ROMA, *****, presso lo studio dell'avvocato *****, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ***** giusta delega in calce al controricorso e ricorso incidentale; - ricorrente

contro

*****, *****, *****, *****, *****; - intimati -

avverso la sentenza n. 3327/2004 della CORTE DAPPELLO di MILANO, SEZIONE QUARTA CIVILE, emessa il 2/11/2004, depositata il 28/12/2004, R.G.N. 3953/2002

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 21/01/2010 dal Consigliere Dott. AMATUCCI Alfonso;

udito l'Avvocato ***** per delega dell'Avvocato *****;

udito l'Avvocato *****;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso per la riunione dei ricorsi, accoglimento p.q.r. del ricorso principale e assorbimento del ricorso incidentale.

Svolgimento del processo

1.- Il ***** il ***** morì a seguito del violento scontro del motociclo Honda 900, che conduceva, con l'autovettura Volkswagen Golf condotta dal proprietario ***** che, nello svoltare a sinistra lungo un rettilineo per raggiungere il parcheggio di un bar e conseguentemente occupando la mezzeria percorsa dall'altro mezzo, aveva omesso di dargli la precedenza.

I genitori, le due sorelle ed il fratello del defunto agirono giudizialmente per il risarcimento nei confronti del ***** e dell'***** Assicurazioni s.p.a., che resistettero.

Con sentenza n. 59 del 2002 l'adito tribunale di Busto Arsizio, ravvisata la esclusiva responsabilità del *****, condanno solidalmente i convenuti a pagare agli attori Euro 9.513,00 per danno emergente, Euro 20.541,69 per lucro cessante e, per danno morale, complessivamente Euro 367.877,94 a favore dei due genitori e complessivamente Euro 183.938,97 in favore delle due sorelle e del fratello.

2.- In parziale accoglimento dell'appello dell'***** la decisione e stata riformata dalla corte d'appello di Milano che, con sentenza n. 3227 del 2004, oltre a ravvisare il concorso causale colposo della vittima per il 25% e ad operare le conseguenti diminuzioni, ha comunque ridotto rispettivamente a complessivi Euro 309.874,14 il danno morale liquidato a favore dei genitori ed a complessivi Euro 92.962,25 quello a favore delle sorelle e del fratello, in riferimento ai valori monetari della sentenza di primo grado, fermo quanto riconosciuto a titolo di danno patrimoniale. Ha dunque condannato gli attori a restituire quanto percepito in eccesso ed i convenuti al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi in relazione allesito complessivo della lite.

3.- Avverso la sentenza ricorrono per cassazione *****, *****, ***** ed *****, e *****, affidandosi a due motivi.

Resiste con controricorso l'***** Assicurazioni s.p.a., che propone anche ricorso incidentale basato su un unico motivo.

Motivi della decisione

1.- I ricorsi vanno riuniti in quanto proposti avverso la stessa sentenza.

2.- Col primo motivo del ricorso principale (illustrato tuttavia per secondo) la sentenza e censurata per ultrapetizione, assumendosi che il vizio di ultrapetizione denunciato dall'appellante società di assicurazioni per avere il giudice di primo grado riconosciuto somme maggiori di quelle richieste (vizio che si assume peraltro insussistente e dunque ingiustificatamente ravvisato dal giudice di secondo grado) era stato bensì prospettato in atto d'appello ma non anche ribadito in sede di precisazione delle conclusioni, sicche la corte dappello non avrebbe potuto pronunciarsi sul punto.

2.1.- La censura è infondata alla luce del principio secondo il quale la mancata riproposizione, in sede di precisazione delle conclusioni, di una domanda in precedenza formulata non autorizza alcuna presunzione di rinuncia tacita in capo a colui che ebbe originariamente a proporla, non essendovi ragione per ritenere, in assenza di ulteriori, univoci elementi di fatto desumibili dal complessivo comportamento processuale tenuto dal richiedente, che il correlativo interesse sia venuto meno (così Cass., n. 9462 del 1997;e v. anche Cass., sez. un., n. 6003 del 1984). E nella specie tali elementi non sono neppure prospettati.

Quanto al profilo relativo all'ingiustificato accoglimento del motivo di appello con il quale la sentenza di primo grado era stata a sua volta censurata per vizio di ultrapetizione, esso è infondato perché la rimessione della parte "alla valutazione equitativa del giudice", dopo la precisa indicazione quantitativa delle singole voci di danno, non è idonea a configurare, in difetto di un'esplicita indicazione in tal senso, una domanda di somme eventualmente maggiori, ma si atteggia univocamente come richiesta al giudice di effettuare, appunto, la "valutazione equitativa del danno" ex art. 1126 c.c., per il caso che esso non possa essere provato nel suo preciso ammontare.

3.- Col secondo motivo del ricorso principale la sentenza è censurata per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione per avere la corte d'appello ravvisato l'apporto causale colposo della vittima (conducente della moto Honda) sulla base, tra gli altri, di tre inesistenti elementi: a) la rotazione in senso antiorario di 135 gradi effettuata dalla vettura dopo l'urto infertole dalla motocicletta; b) il limite di velocita 50 km/h nel luogo del sinistro; c) l'individuazione del luogo dell'impatto con il punto di intersezione della strada statale del *****.

Si afferma, sul primo punto, che la vettura stava svoltando, sicché parte della rotazione complessiva era da ascriversi, per 90 gradi, alla svolta stessa. E, sul secondo e sul terzo, che le risultanze documentali attestavano che il limite era di 60 km/h e che non vi erano intersezioni.

3.1.- Va subito detto che gli errori che si assumono commessi dalla corte territoriale sulle circostanze di cui sub b) e c) si risolvono nella prospettazione di errori percettivi da parte del giudice del merito, eventualmente sindacabili col mezzo della revocazione e non del ricorso per Cassazione.

Quanto all'entità della rotazione impressa alla vettura (la cui massa è, peraltro, anche di 5 o 6 volte superiore a quella di una motocicletta), essa costituisce uno soltanto tra i molteplici elementi che la corte d'appello ha considerato per evincere una velocità della motocicletta inadeguata al contesto; elementi dai quali i ricorrenti prescindono e che sono tali e di tale pregnanza (cfr. le pagine 7 e 8 della sentenza) da apparire in se stessi ampiamente sufficienti a sorreggere la conclusione cui è addivenuta.

4.- Infondato è anche il ricorso incidentale, con il quale la sentenza è censurata per non avere compensato quanto meno parzialmente le spese in relazione alla soccombenza reciproca e per avere omesso di motivare in ordine alla condanna alle spese dell'appellante società assicuratrice.

Ciò in quanto la corte d'appello ha espressamente ravvisato, nella parte finale della motivazione, la preponderante soccombenza dei convenuti in ordine alle domande svolte dagli attori, avendo correttamente riguardo all'esito complessivo della lite ai fini della regolazione delle spese, secondo quanto statuito da Cass., sez. un., n. 15559 del 2003.

5.- Lo stesso criterio induce ad addossare ai ricorrenti principali quelle del giudizio di legittimità sostenute dall'*****, dovendo considerarsi la loro soccombenza prevalente.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Riunisce i ricorsi, li rigetta e condanna i ricorrenti principali alle spese, che liquida in Euro 3.700,00, di cui 3.500,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2010