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Aggiornamento annuale degli importi per il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entita', derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti. (Ministero Sviluppo Economico - Decreto 27/5/10 )

Materia: - - Fonte: Ministero Sviluppo Economico - 23.06.2010
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Abstract: Ecco il consueto aggiornamento annuale



Di seguito il testo del Decreto, in estrema sintesi si passa:

- per il primo punto di invalidita' da € 728,16 a 739,81;

- per ogni giorno di inabilità assoluta da € 42,48 a  € 43,16.

 

* * *

 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 27 maggio 2010
Aggiornamento annuale degli importi per il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entita', derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti. (10A07400)


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni private;

Visto, in particolare, l'art. 139, comma 5, del predetto codice, ai sensi del quale gli importi indicati nel comma 1 del medesimo articolo sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro delle attivita' produttive (ora dello sviluppo economico) in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati, accertata dall'ISTAT;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, con il quale e' stato istituito il Ministero dello sviluppo economico;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo, in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;
Visto l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, relativo al mese di aprile 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 116 del 20 maggio 2010;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, in data 19 giugno 2009, adottato ai sensi dell'art. 139, comma 5, del codice delle assicurazioni private, con il quale gli importi di cui al predetto art. 139, comma 1, sono stati da ultimo aggiornati alla variazione del sopracitato indice ISTAT a decorrere dal mese di aprile 2009;

Ritenuto di dover adeguare gli importi di cui al citato decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 19 giugno 2009, applicando la maggiorazione dell'1,6% pari alla variazione percentuale del predetto indice ISTAT, a decorrere dal mese di aprile 2010;

Decreta:

Art. 1

A decorrere dal mese di aprile 2010, gli importi indicati nel comma  1 dell'art. 139 del codice delle assicurazioni private e rideterminati, da ultimo, con il decreto ministeriale 19 giugno 2009, sono aggiornati nelle seguenti misure:
settecentotrentanove euro e ottantuno centesimi per quanto riguarda l'importo relativo al valore del primo punto di invalidita', di cui alla lettera a);
quarantatre euro e sedici centesimi per quanto riguarda l'importo relativo ad ogni giorno di inabilita' assoluta, di cui alla lettera b).
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 maggio 2010

Il Ministro ad interim: Berlusconi