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Il risarcimento del danno da fermo tecnico

Materia: Circolazione stradale - Fonte: Cassazione - 06.07.2010
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Abstract: Doveroso, eppur (quasi) sempre contrastato

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Aggiornamento del 16/10/15: devo senalare che la Cassazione nella sentenza n.20620/15 ha deciso di adottare la tesi più restrittiva, ovvero quella secondo cui il danno da fermo tecnico deve essere provato e non sussiste in re ipsa.

Potete vedere questo post.

 

* * *

(per le altre puntate dell' "European Tour Summer 2010, andare qui, qui e qui).

 

Ritengo opportuno "ripescare" una sentenza del 2006, la n. 23916, che in tema di risarcimento del danno da fermo tecnico costituisce la pronuncia cui la stessa Cassazione negli anni successivi ha più volte fatto riferimento quando si è trattato di confermare la debenza di tale voce di danno.

 

Cito, ad esempio, le sentenze n. 1688/10 e n. 7781/10.

 

In questa sentenza in commento viene infatti ribadito il

 

principio giurisprudenziale di questa Corte che, in tema di risarcimento del danno da incidente stradale, ritiene possibile la liquidazione equitativa del ed. danno da fermo tecnico subito dal proprietario dell'autovettura per impossibilità di utilizzarla durante il tempo necessario alla sua riparazione anche in assenza di una prova specifica in ordine al danno perchè "ciò che conta è che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall'uso effettivo a cui esso era destinato, giacchè l'auto è, anche durante la sosta, fonte di spese (tassa di circolazione, premio di assicurazione), che vanno perdute per il proprietario, ed è soggetta a un naturale deprezzamento di valore, calcolato sul prezzo di acquisto del veicolo" (sent. 13 luglio 2004 n. 12908; Cass. 3 aprile 1.987 n. 3234; 28 agosto 1978 n. 4009;5 maggio 1975 n. 1737; 23 giugno 1972 n. 2109).

 

                                                                                               Renato Savoia

 

* * *

 

 

Cass. civ. Sez. III, 09-11-2006, n. 23916

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NICASTRO Gaetano - Presidente

Dott. VARRONE Michele - Consigliere

Dott. FANTACCHIOTTI Mario - rel. Consigliere

Dott. FILADORO Camillo - Consigliere

Dott. FICO Nino - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

***** ASSICURAZIONE SCARL, in persona del Vice Presidente e legale rappresentante pro tempore avv. *****, elettivamente domiciliata in ROMA *****, presso lo studio dell'avvocato *****, che la difende unitamente all'avvocato ***** giusta delega in atti; - ricorrente -

contro

*****, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BANCO S SPIRITO 48, presso lo studio dell'avvocato *****, che lo difende unitamente agli avvocati *****, *****, giusta delega in atti; - controricorrente -

e contro

*****; - intimata -

avverso la sentenza n. 2829/02 del Giudice di pace di VERONA, emessa il 10/05/02, depositata il 22/05/02, R.G. 11354/01;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica Udienza del 10/10/06 dal Consigliere Dott. FANTACCHIOTTI Mario;

udito l'Avvocato *****;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso con cassazione senza rinvio.

 

Svolgimento del processo

 

La ***** Assicurazioni ha impugnato, con ricorso per cassazione, la sentenza del 22 maggio 2002 con la quale il giudice di pace di Verona ha condannato *****, responsabile dei danni riportati da ***** a seguito di un sinistro stradale da lei provocato con il proprio veicolo, e la ***** Assicurazioni, assicuratrice per la r.c.a.. derivate dalla circolazione del veicolo della *****, a risarcire al ***** il danno per il fermo tecnico del suo veicolo, equitativamente liquidato nella somma di Euro 80,00.

***** resiste con controricorso eccependo, tra l'altro, la inammissibilità del ricorso perchè sottoscritto da difensore dotato di procura rilasciata da soggetto, l'avv. *****, che, in quanto "vice presidente", deve ritenersi privo del potere rappresentativo della società.

La ***** non ha spiegato attività difensiva.

E' stata depositata memoria nell'interesse del *****.

 

Motivi della decisione

 

1. Da escludere anzitutto il fondamento della eccezione (del controricorrente) di inammissibilità del ricorso dato che il potere di rappresentanza di un ente o di una società dotata di personalità giuridica, ove spettante al presidente, deve essere di regola riconosciuto anche al vice presidente, cui normalmente competono funzioni vicarie senza necessità di apposita delega, (sent. 15 ottobre 1976 n. 3493) e che, per altro, la giurisprudenza di questa Corte è constante nell'affermare che la persona fisica che sta in giudizio come organo di una persona giuridica, ed ha rilasciato mandato al difensore, non ha l'onere di dimostrare detta veste, che deve presumersi legittimamente dedotta, spettando, piuttosto a colui che contesta il potere rappresentativo l'onere di provare la inesistenza del rapporto organico (sent. S.U. 5 febbraio 1980 n. 785 e, tra le molte successive, sent. 8 gennaio 2003 n. 83).

2. Il ricorso è sostenuto da due motivi con i quali, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 113 c.p.c., comma 2, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3 e dell'art. 132 c.p.c., n. 4 in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 4 la ricorrente sostiene anzitutto che il giudice di merito ha liquidato equitativamente un danno senza curarsi di accertarne l'esistenza e senza enunciare il principio equitativo applicato e rileva, comunque, la nullità della sentenza perchè priva della concisa esposizione delle vicende processuali e della indicazione del motivo della decisione.

2.1. Entrambi i motivi sono infondati.

Sul secondo, che evidenti ragioni di ordine logico consigliano di esaminare per primo, basta rilevare, infatti, che nella sentenza impugnata vi è puntuale esposizione del fatto e della vicenda processuale e sono, sia pure sinteticamente, chiariti anche i motivi della decisione, posto che, essendo del tutto pacifico, perchè non contestato (dalla ***** e dalla società Assicuratrice, che ha addirittura pagato i danni di riparazione del veicolo, che dal sinistro sono derivati danni alla carrozzeria, si è solo ritenuto necessario precisare che la liquidazione della voce del danno per il fermo tecnico, non compresa nella somma pagata dalla società assicuratrice, può essere effettuata, anche in assenza di specifica prova, con criteri equitativi ed essere così liquidata nella somma di Euro 80,00.

Il primo motivo sembra confusamente addebitare al giudice di pace la violazione di non meglio definiti principi regolatori della materia sia per la liquidazione del danno per fermo tecnico senza previo accertamento della sua esistenza, sia per l'omessa "qualificazione giuridica" e "valutazione giuridica" del fatto, sia per l'omessa indicazione del criterio equitativo seguito.

Ma gli ultimi due vizi denunciati attengono piuttosto alla completezza della motivazione e, neppure sotto questo profilo, del resto neppure prospettato, possono essere riconosciuti da questa Corte dato che l'obbligo di motivazione della sentenza, al quale anche il giudice di pace è tenuto, implica solo la necessità di indicazione dell'iter logico seguito dal giudice nella motivazione, non quello di una espressa e formale "qualificazione e valutazione giuridica del fatto", spesso del tutto inutile per la descrizione del predetto iter, e neppure richiede necessariamente l'enunciazione espressa del criterio equitativo, soprattutto quando, come nel caso in esame, si tratta solo della valutazione di un modesto equivalente pecuniario di un danno ritenuto certo.

Il primo vizio avrebbe potuto essere, invece, astrattamente riconducibile ad un principio informatore della materia.

Ma la denuncia di questo vizio è, anzitutto, incompleta nei termini in cui è prospettato dato che la ricorrente non indica espressamente, come, invece, avrebbe dovuto, il principio che assume violato.

Essa è, comunque, infondata.

E' vero che nella sentenza impugnata il giudice di pace procede direttamente alla liquidazione del danno per il fermo tecnico del veicolo senza punto curarsi di indicare gli elementi di prova, nell'an, di questo danno.

Ma il silenzio sul punto indica solo che il giudice di pace, essendo certo che il veicolo del ***** ha riportato danni alla carrozzeria, perchè, come chiarito nella esposizione del fatto, non contestati, ha solo ritenuto di potere presumere, nell'an, anche il pregiudizio legato al fermo tecnico così allineandosi al principio giurisprudenziale di questa Corte che, in tema di risarcimento del danno da incidente stradale, ritiene possibile la liquidazione equitativa del ed. danno da fermo tecnico subito dal proprietario dell'autovettura per impossibilità di utilizzarla durante il tempo necessario alla sua riparazione anche in assenza di una prova specifica in ordine al danno perchè "ciò che conta è che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall'uso effettivo a cui esso era destinato, giacchè l'auto è, anche durante la sosta, fonte di spese (tassa di circolazione, premio di assicurazione), che vanno perdute per il proprietario, ed è soggetta a un naturale deprezzamento di valore, calcolato sul prezzo di acquisto del veicolo" (sent. 13 luglio 2004 n. 12908; Cass. 3 aprile 1.987 n. 3234; 28 agosto 1978 n. 4009;5 maggio 1975 n. 1737; 23 giugno 1972 n. 2109).

3. La rilevata infondatezza dei due motivi che lo sostengono conduce al rigetto del ricorso ed alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in cassazione, liquidate in Euro 300,00 in esse comprese Euro 70,00 per spese.

 

P.Q.M.

 

La Corte, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio in cassazione, liquidate in Euro 300,00 in esse comprese Euro 70,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2006.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2006