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Danno tanatologico: il diritto alla salute, distinto dal diritto alla vita (Cassazione 79/10)
Materia: Sentenze - Fonte: Cassazione - 29.07.2010 Condividi su Facebook |
(Sul danno tanatologico si vedano anche: Cass. 12326/09, Cass. 24679/09, Cass. 8360/10; Cass. Sez Lav. 13672/10). Per anni si è utilizzato, da dottrina e giurisprudenza, lo schema per cui la lesione del bene-vita era la più grave forma possibile della lesione del bene-salute. Le cose, come ho già avuto modo di vedere a commento delle sentenze soprariportate, sono cambiate. Ad esempio, nella sentenza qui riprodotta viene detto che: i diritti assoluti primari alla salute e alla vita, garantiti dalla Costituzione italiana - artt. 2 e 32 - ed europea - artt. 62 e 63 - sono distinti, la lesione dell'integrità" fisica con esito letale non può considerarsi la più grave forma possibile della lesione alla salute perché la tutela di questo bene implica che il soggetto leso resti in vita menomato, mentre se la persona offesa muore in conseguenza delle lesioni senza una fase di malattia la morte impedisce che la lesione del bene giuridico della salute sia risarcibile per colui che non è più in vita. Per il resto rimando alle altre sentenze sul tema del danno tanatologico. Renato Savoia * * * Cass. civ. Sez. III, 08-01-2010, n. 79 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MORELLI Mario Rosario - Presidente Dott. UCCELLA Fulvio - Consigliere Dott. CALABRESE Donato - Consigliere Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere Dott. CHIARINI Maria Margherita - rel. Consigliere ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso 16400/2005 proposto da: *****, *****, elettivamente domiciliati in ROMA, *****, presso lo studio dell'avvocato *****, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato ***** con delega in calce al ricorso; - ricorrenti - contro ***** ASSICURAZIONI SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, *****, presso lo studio dell'avvocato *****, che lo rappresenta e difende con delega in calce al controricorso; - controricorrente - e contro *****, ***** SRL; - intimati - avverso la sentenza n. 1839/2004 della CORTE D'APPELLO di MILANO, Sezione Terza Civile, emessa il 3/02/2004 depositata il 25/06/2004; R.G.N. 2570/c/2002; udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 05/11/2009 dal Consigliere Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI; udito l'Avvocato ***** per delega Avvocato *****; udito l'Avvocato GIORGIO *****; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con citazione del 9 giugno 1997 ***** e ***** convenivano dinanzi al Tribunale di Vigevano *****, la ditta ***** s.r.l. e la ***** s.p.a Assicurazioni deducendo che la loro figlia, trasportata su una BMW condotta dal *****, era deceduta il ***** perché egli, conducendo l'auto inadeguatamente alle condizioni della strada e a velocità eccessiva, si era schiantato contro un muro e pertanto chiedevano la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni. Con sentenza del 25 giugno 2004 la Corte di appello di Milano accoglieva parzialmente l'appello dei genitori e lo respingeva nella restante parte sulle seguenti considerazioni: 1) ***** era deceduta quasi all'istante perché era giunta in coma al P.S. dell'ospedale di ***** dopo pochi minuti dal rocambolesco incidente ed il suo EEG era risultato costantemente privo di attività bioelettrica cerebrale all'ospedale di ***** senza fattori morbosi successivi a quello gravissimo iniziale, e perciò il danno biologico e morale iure hereditatis non erano riconoscibili; 2) le tabelle milanesi del maggio 1996 sono state adottate quale criterio di calcolo equitativo, e per questo non sono state devalutate alla data dell'incidente - maggio 1994 - e poi aumentate di rivalutazione ed interessi fino al luglio 1995, data di corresponsione dalla ***** a ciascun genitore dell'acconto di L. 70 milioni, sui quali non sono stati conteggiati gli interessi e la rivalutazione maturati fino al maggio 1996 a favore dei danneggiati, né costoro avevano dimostrato, con calcoli analitici, che il diverso criterio auspicato era loro più favorevole e perciò gli accessori liquidati erano da confermare. Ricorrono per cassazione ***** e ***** cui resiste la s.p.a. *****; che ha altresì depositato memoria. Motivi della decisione 1.- Con il primo motivo deducono: "Violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2056 e 2059 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, con particolare riferimento al risarcimento del danno da morte e precisamente del danno biologico e morale jure hereditatis. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5". La vita è il massimo diritto inviolabile dell'uomo, costituzionalmente protetto e garantito dalla Convenzione dei diritti dell'uomo, e la perdita di esso è la violazione massima dell'integrità pscicofisica della persona e quindi sorge il credito per il risarcimento di tale diritto nel patrimonio del leso che muore, trasmissibile agli eredi, anche per il danno morale, perché non è necessaria la coincidenza tra danneggiato e risarcito. Inoltre, se la morte è collegata all'evento lesivo, la perdita della vita assorbe il danno biologico, sia se la morte è immediata, sia se è seguita a distanza di tempo. Ed infatti per l'art. 2 Cost., e per i trattati internazionali ratificati dall'Italia, da osservare nel nostro ordinamento - art. 10 Cost. - la perdita della vita è da risarcire in sé, indipendentemente dalle conseguenze negative patrimoniali e non, perché la salute è una qualità della vita ed il diritto alla vita è il presupposto del diritto alla salute. Il motivo è infondato. Premesso che i diritti assoluti primari alla salute e alla vita, garantiti dalla Costituzione italiana - artt. 2 e 32 - ed europea - artt. 62 e 63 - sono distinti, la lesione dell'integrità" fisica con esito letale non può considerarsi la più grave forma possibile della lesione alla salute perché la tutela di questo bene implica che il soggetto leso resti in vita menomato, mentre se la persona offesa muore in conseguenza delle lesioni senza una fase di malattia la morte impedisce che la lesione del bene giuridico della salute sia risarcibile per colui che non è più in vita. Pertanto correttamente la Corte di merito ha escluso la risarcibilità del danno c.d. tanatologico iure hareditatis. 2.- Con il secondo motivo deduce: "Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia ai sensi dell'art. 350 c.p.c., n. 5. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2056 e 2059 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, con particolare riferimento al risarcimento del danno da morte e precisamente del danno biologico e morale jure hereditatis". La Corte di merito ha equiparato il coma alla morte ed invece da questo si può uscire e per questo incide sul bene salute e sull'integrità psicofisica della persona determinando la perdita dell'utilità dell'esistenza e quindi la sentenza è illogica e contraddittoria. Inoltre la sentenza di appello non motiva sulla mancanza di danno biologico e morale per il tempo intercorso - dal 12 al 14 maggio 1994 - dal coma alla morte. La censura è infondata. Come evidenziato in narrativa la Corte di merito ha messo in luce le ragioni per cui ha ritenuto la vittima "sostanzialmente deceduta" all'istante e conseguentemente ha escluso che abbia patito danni non patrimoniali (S.U. 26972 e Cass. 28423/2008). 3.- Con il terzo motivo deduce: "Violazione e falsa applicazione degli artt. 2056, 1223, 1224, 1226, 1219 e 1194 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, con particolare riferimento alle modalità di calcolo della liquidazione dei danni e precisamente alle modalità di calcolo della rivalutazione e degli interessi. Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5". Per i danni biologico e morale jure proprio sono stati liquidati gli importi previsti dalle tabelle del 1996 detraendo l'acconto versato e stabilendo che rivalutazione ed interessi decorrevano dal maggio 1996, mentre per le spese e altre voci di danno patrimoniale dall'epoca del sinistro ed in tal modo gli accessori delle obbligazioni, volti ad adeguare la prestazione all'effettivo valore da reintegrare e a risarcire il ritardo nella relativa corresponsione, non hanno una decorrenza omogenea. Peraltro in materia di risarcimento del danno da fatto illecito si esclude il ricorso all'art. 1194 c.c., che prescrive di imputare i pagamenti parziali prima agli interessi e poi al capitale, ed il criterio equitativo è consentito soltanto se non è possibile provare l'importo dovuto nel suo preciso ammontare, mentre nella fattispecie i criteri sono matematici. Quindi l'acconto versato dalla ***** doveva esser imputato al capitale nella sua interezza - risarcimento globale - e non al solo danno morale, calcolato ad una data successiva rispetto al suo accadimento avendo adottato criteri tabellari del 1996, in tal modo restringendo l'ammontare di rivalutazione ed interessi. La sentenza impugnata ha respinto per carenza di interesse le medesime censure formulate avverso la sentenza di primo grado non avendo i danneggiati allegato, dimostrandolo con calcoli matematici, quale minore importo è stato loro riconosciuto dal giudice di primo grado che, per liquidare il danno biologico e quello morale, avendo scelto come parametri le tabelle di Milano del 1996, ha riconosciuto rivalutazione ed interessi sui corrispondenti importi a decorrere da tale data, anzichè dal 1994 previa devalutazione a tale epoca degli stessi, evidentemente ritenendo che la rivalutazione nel frattempo maturata era in essi ricompresa. Analogamente i giudici di appello hanno respinto la doglianza sul mancato riconoscimento degli interessi compensativi su detti importi dall'illecito al 1996 per mancanza di prova sul corrispondente danno da ritardo subito dai genitori della vittima avendo essi nel frattempo - 1995 - percepito un acconto di L. 70 milioni ciascuno. Queste ragioni non sono state impugnate e perciò le reiterate censure vanno respinte. 4.- Concludendo il ricorso va rigettato. Si compensano le spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 5 novembre 2009. Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2010