"Non riesco a capire perchè le persone siano spaventate dalle nuove idee. A me spaventano quelle vecchie"

John Cage

Preventivi

Newsletter

Ricevi le novità via email:
(info e privacy)

Argomenti:

Cerca:




Recapiti

Avv. Renato Savoia
Via Diaz 11
37121 Verona

NON SI EFFETTUANO CONSULENZE GRATUITE

WhatsApp

Tel +39 045 21030899
Webmail
Fax +39 045 21090404

C.F.: SVARNT75A06L781I
P.IVA: 03826270237

Polizza professionale
TOKYO MARINE HCC22-W0086360

ENGLISH SPEAKING




Comodato e separazione rileggiamo Cassazione 10258/97

Materia: Cassazione - Fonte: Cassazione - 07.09.2010
Condividi su Facebook

Abstract: Citata dalla recente sentenza 15986/10.



La sentenza  sottoriportata viene citata nella motivazione di Cassazione 15986/10.

 

Importante il passaggio in cui si dice:

 

la disposizione del richiamato art. 6 della legge n. 898 del 1970 "non modifica la natura del rapporto e la natura del diritto in base al quale il conduttore detiene la cosa locata, ma solo consente a soggetto diverso dall'originario conduttore di sostituirsi nella titolarità del contratto, con attribuzione dei relativi diritti ed assunzione delle obbligazioni che ne derivano.

 

 

 

* * *

 

 

Cass. civ. Sez. III, 20-10-1997, n. 10258

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:

Dott. Antonio IANNOTTA Presidente

" Vittorio DUVA Consigliere

" Ugo FAVARA "

" Renato PERCONTE LICATESE "

" Luigi Francesco DI NANNI Rel. "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

*****, elettivamente domiciliata in Roma *****, presso lo studio dell'avvocato *****, che la difende anche disgiuntamente agli avvocati *****, *****, giusta delega in atti; Ricorrente

contro

***** SPA, con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma *****, presso lo studio dell'avvocato ***** che la rappresenta e difende giusta delega in atti; Controricorrente

nonché contro

*****; Intimato

avverso la sentenza n. 51/95 della Corte d'Appello di Roma, emessa il 16/12/94 e depositata il 10/01/95 (R.G. 3974/92);

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/03/97 dal Relatore Consigliere Dott. Luigi Francesco Di Nanni;

udito l'Avvocato *****;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Gambardella che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

1. Con atto di citazione del 28 marzo 1989 la s.p.a. ***** ha convenuto in giudizio davanti al tribunale di Roma ***** e ***** e ne ha chiesto la condanna al rilascio di un immobile in Roma di sua proprietà.

L'attrice ha dichiarato che il suo dante causa aveva instaurato con i convenuti un rapporto di comodato modale sull'immobile e che inutilmente questo era stato chiesto in restituzione dopo l'acquisto.

I convenuti si sono costituiti in giudizio, opponendosi alla domanda di rilascio.

La *****, in particolare, ha dedotto che deteneva l'immobile in forza di provvedimento di assegnazione della casa coniugale emesso nei procedimenti di separazione personale e divorzio dal coniuge ***** e che il provvedimento di assegnazione era opponibile alla società attrice in quanto trascritto anteriormente all'acquisto da parte di questa.

2. La domanda della s.p.a. ***** è stata rigettata dal tribunale, il quale ha ritenuto che l'attrice al momento dell'acquisto era a conoscenza che l'immobile o parte di questo erano occupati a titolo gratuito e che l'avvenuta trascrizione del provvedimento della casa coniugale aveva determinato la legale scienza dell'occupazione dell'immobile.

Questa decisione, impugnata dalla soccombente, è stata riformata dalla Corte di appello di Roma con sentenza del 10 gennaio 1995, che ha condannato gli appellati ***** ed ***** al rilascio dell'immobile in favore dell'appellante.

3. Per la cassazione di questa sentenza ***** ha proposto ricorso, articolato in due motivi. Resiste con controricorso la società *****. L'altro intimato ***** non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Motivi della decisione

1.1. Con il primo motivo è denunciata violazione falsa applicazione dell'art. 155 c.c. e art. 6 della legge 1 dicembre 1970, n. 898.

La ricorrente sostiene che la norma della legge n. 898 del 1970 si applica anche al contratto di comodato avente per oggetto l'immobile attribuito al coniuge separato o divorziato a titolo di abitazione familiare, nel senso che detta norma è volta ad assicurare vantaggi ulteriori rispetto a quelli già previsti dall'ordinamento con riferimento al contratto di locazione.

Il motivo non è fondato.

1.2. Il sesto comma dell'art. 6 della legge n. 898 del 1970, come modificato dall'art. 11 della legge 6 marzo 1987, n. 74, dispone: "l'abitazione nella casa familiare spetta di preferenza al genitore cui vengono affidati i figli... L'assegnazione, in quanto trascritta, è opponibile al terzo acquirente ai sensi dell'art. 1599 del codice civile".

In base a questa disposizione il titolo personale di godimento di cui gode il coniuge assegnatario della casa coniugale può essere opposto al terzo acquirente.

Naturalmente, si tratta di opponibilità corrispondente al contenuto del titolo preesistente, come è proprio degli effetti meramente dichiarativi della trascrizione degli atti di disposizione di beni immobili: art. 2644 c.c.

Il principio è stato già affermato da questa Corte ed interpretato nel senso che la disposizione del richiamato art. 6 della legge n. 898 del 1970 "non modifica la natura del rapporto e la natura del diritto in base al quale il conduttore detiene la cosa locata, ma solo consente a soggetto diverso dall'originario conduttore di sostituirsi nella titolarità del contratto, con attribuzione dei relativi diritti ed assunzione delle obbligazioni che ne derivano": sent. 18 giugno 1993, n. 6804 tra le altre.

Né vale porre l'accento sul riferimento all'art. 1599 del codice civile, contenuto nella norma già indicata, per attribuire alla disposizione la più vasta portata del conferimento al coniuge assegnatario della casa coniugale "presidi ulteriori rispetto a quelli... già previsti dall'ordinamento".

Il vero è che, nel riferirsi alle disposizioni sulla locazione, il richiamo indicato non integra una norma a fattispecie esclusiva, ma ha avuto riferimento ai casi più frequenti di godimento della casa coniugale e non esclude, quindi, che lo stesso sistema di opponibilità si applichi ad altri titoli di godimento, senza mutarne la natura.

Ne consegue che la trascrizione dei provvedimenti di attribuzione della casa coniugale in favore di ***** ha lasciato immutata la qualificazione del contratto in base al quale i coniugi ***** godevano della casa familiare.

Il rapporto con il quale fu instaurato il diritto di godimento di detti coniugi sull'immobile in contestazione derivava da contratto di comodato senza determinazione di tempo.

In base a detto contratto, pertanto, i coniugi, ed ora la ricorrente, erano tenuti a restituire l'immobile non appena la Società ***** l'avesse richiesta, come dispone l'art. 1810 c.c.

La sentenza impugnata si è attenuta a questo principio e si sottrae alla critiche mosse con il motivo che è stato esaminato.

2. Con il secondo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione dell'art. 1803 c.c. e insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia.

La ricorrente sostiene che il rapporto si doveva qualificare come locazione e non già come comodato gratuito.

Il motivo non è fondato.

Esso pone in discussione l'interpretazione di fatti, la quale è riservata al giudice del merito, il quale l'ha compiuta in maniera coerente ed esaustiva.

Infatti, la Corte d'Appello ha esaminato una serie di elementi (rimborso delle spese di gestione dell'immobile, dichiarazioni dei coniugi interessati e titolo di attribuzione dell'immobile al comproprietario Pierfrancesco Calvi) dai quali era legittimo trarre il convincimento della natura del contratto che era di comodato e non di locazione.

3. Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato con la condanna della ricorrente al rimborso delle spese di questo giudizio secondo la regola della soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese di questo giudizio, liquidate in lire 300.500, oltre onorari che si liquidano in lire 2.500.000.

Così deciso in Roma, il 26 marzo 1997, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte Suprema di Cassazione.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 20 OTTOBRE 1997.