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Anche il Tribunale di Milano si pronuncia sulla condanna alle spese in caso di ricorso vittorioso (Trib. Milano 7912/10)

Materia: Sentenze - Fonte: Tribunale di Milano - 09.09.2010
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Abstract: A questo punto attendiamo che si adeguino al "nuovo corso" i Giudici di Pace

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Dopo le due sentenze della Cassazione, rispettivamente la n. 10354/10 e la n. 12907/10, pubblicate su questo sito pochi giorni fa, ecco adesso una sentenza del Tribunale di Milano, resa in un procedimento di appello, sempre avente per oggetto la liquidazione dellle spese in un procedimento conclusosi in primo grado con l'accoglimento del ricorso nei confronti del Comune ma con la compensazione delle spese.

 

Questa volta tocca appunto al Tribunale, quale giudice d'appello, riformare la sentenza di primo grado che aveva compensato le spese di lite.

 

Il principio non può che essere lo stesso di quello seguito dalla Cassazione nelle proprie sentenze sopracitate. In particolare, nel caso di specie, il Giudice di secondo grado ha ritenuto che 

 

in caso d'integrale vittoria di una parte, la compensazione delle spese di lite - che costituisce deroga al principio di soccombenza fissato dall'art. 91 c.p.c. - deve essere ex art. 92 c.p.c. motivate, con giustificazione esplicita o quanto meno desumibile dall'intero contesto del provvedimento (cfr. tra le altre Cass n. 20017/07)...

 

Pare proprio, dunque, che il vento stia cambiando (almeno su questo aspetto).

 

                                                                                                       Renato Savoia

 

* * *

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Milano

PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. ORIETTA STEFANIA MICCIHE' ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di II Grado iscritta al N. 78383/2008 R.G. promossa da:

***** con il patrocinio dell'avv. *****, con elezione di domicilio in *****, presso l' avv. ***** APPELLANTE

contro:

COMUNE DI MILANO, ***** con il patrocinio degli avv. ***** e , con elezione di dornicilio in *****, 10 20122 MILANO , presso e nello studio dell'avv. *****; APPELLATO

L'appellante così rassegna le conclusioni:

"Voglia l'lll.mo Tribunale di Milano riformare l'impugnata sentenza n. 18982/08 emessa dal Giudice di Pace di Milano, relativamente al capo inerente alle spese di lite, condannando il Comune di Milano a rifondere al Signor ***** le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio ai sensi dell'art. 91 c.p.c. in conformità della nota spese depositata".

La difesa comunale, nel richiamare tutto quanto esposto e dedotto nei precedenti scritti difensivi, cosi precisa le proprie Conclusioni: “Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, respingere la domanda di parte avversa in ordine alla parziale riforma. della sentenza n. 18982 del 14.03/29.07.2008 del Giudice di Pace di Milano. Con il favore di spese, diritti e onorari di lite”.

Dato atto che all'udienza odierna le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale proceduto alla discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexier c.p.c.;

rilevato che ***** ha tempestivamente impugnato la sentenza n. 18982 emessa il 14.3.08 --e pubblicata il 29.7.08 - dal Giudice di Pace di Milano limitatamente alla pronuncia sulle spese di lite, deducendo l'erroneità della compensazione delle stesse;

rilevato che il giudice di prime cure ha accolto il ricorso ex art. 204 bis D. L.vo 285/92 proposto dall’odierno appellante avverso il verbale emesso della Polizia municipale di Milano il 14.9.07 per violazione dell'art. 14/2 CDS e ha interamente compensato le spese di lite;

ritenuto che in caso d'integrale vittoria di una parte, la compensazione delle spese di lite - che costituisce deroga al principio di soccombenza fissato dall'art. 91 c.p.c. - deve essere ex art. 92 c.p.c. motivate, con giustificazione esplicita o quanto meno desumibile dall'intero contesto del provvedimento (cfr. tra le altre Cass n. 20017/07); rilevato che, al contrario, il primo giudice non ha esplicitamente chiarito le ragioni della propria decisione sul regolamento delle spese, ne d'altra parte la motivazione della sentenza - fondata sul mancato assolvimento dell'onere probatorio incombente sul Comune, non costituitosi e che non aveva trasmesso la documentazione richiesta con il decreto di fissazione d'udienza fornisce elementi di giustificazione della scelta di compensare le spese del giudizio;

ritenuto che in tale contesto la pronuncia sulle spese risulta priva di motivazione e dunque censurabile in quanta contraria alla nuova formulazione dell'art. 92 c.p.c. applicabile al caso concreto ratione temporis;

ritenuto fondato l'appello proposto da *****;

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda, eccezione o istanza disattesa:

riforma la sentenza n. 18982 emessa il 14.3.08 e pubblicata il 29.7.08 dal giudice di Pace di Milano limitatamente alla pronuncia sulle spese di lite e per l'effetto condanna il Comune di Milano in persona del sindaco pro tempore al rimborso delle spese sostenute da ***** nel primo giudizio e liquidate complessivamente in € 196,00 (di cui € 101,00 per diritti e € 95,00 per onorari) oltre rimborso ex art. 14 T.F. ed accessori di legge;

condanna il Comune di Milano in persona del sindaco pro tempore al rimborso delle spese sostenute da ***** nel presente giudizio e liquidate complessivamente in 453,00 (di cui € 143, 00 per diritti e € 310,00 per onorari) oltre rimborso ex art. 14 T.F. ed accessori di legge.

Così deciso in Milano, il 16.6.2010.

DEPOSITATO OGGI 16 GIU 2010