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Legittima la statuizione differita sull'assegno divorzile rispetto alla sentenza di divorzio (Cassazione 9614/10)
Materia: Divorzio - Fonte: Cassazione - 16.09.2010 Condividi su Facebook |
Il principio sancito dalla Corte di Cassazione nella sentenza sottoriportata è il seguente: nessuna norma costituzionale impone che la definitiva regolamentazione dei diritti e dei doveri scaturenti da un determinato status sia dettata in un unico contesto. Ricordo che l'art. 4 della legge 899 del 1970 recita: 1. La domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio si propone al tribunale del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio oppure, nel caso di irreperibilità o di residenza all'estero, al tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente e, nel caso di residenza all'estero di entrambi i coniugi, a qualunque tribunale della Repubblica. La domanda congiunta può essere proposta al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell'uno o dell'altro coniuge. 2. La domanda si propone con ricorso, il quale deve contenere: a) l'indicazione del giudice; b) il nome e il cognome, nonché la residenza o il domicilio del ricorrente nel comune in cui ha sede il giudice adito, il nome e il cognome e la residenza o il domicilio o la dimora del coniuge convenuto; c) l'oggetto della domanda; d) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso, con le relative conclusioni; e) l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi. 3. Del ricorso il cancelliere dà comunicazione all'ufficiale dello stato civile del luogo dove il matrimonio fu trascritto per l'annotazione in calce all'atto. 4. Nel ricorso deve essere indicata l'esistenza dei figli legittimi, legittimati od adottati da entrambi i coniugi durante il matrimonio. 5. Il presidente del tribunale fissa con decreto in calce al ricorso, nei cinque giorni successivi al deposito in cancelleria, la data dell'udienza di comparizione dei coniugi innanzi a sé e il termine per la notificazione del ricorso e del decreto. Nomina un curatore speciale quando il convenuto è malato di mente o legalmente incapace. 6. Tra la data della notificazione del ricorso e del decreto e quella dell'udienza di comparizione devono intercorrere i termini di cui all'art. 163 bis del codice di procedura civile ridotti alla metà. 7. I coniugi devono comparire davanti al presidente del tribunale personalmente, salvo gravi e comprovati motivi. Il presidente deve sentire i coniugi prima separatamente poi congiuntamente, tentando di conciliarli. Se i coniugi si conciliano, o comunque, se il coniuge istante dichiara di non voler proseguire nella domanda, il presidente fa redigere processo verbale della conciliazione o della dichiarazione di rinuncia all'azione. 8. Se il coniuge convenuto non compare o se la conciliazione non riesce, il presidente, sentiti, qualora lo ritenga strettamente necessario anche in considerazione della loro età, i figli minori, dà, anche d'ufficio, con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole, nomina il giudice istruttore e fissa l'udienza di comparizione delle parti dinanzi a questo. L'ordinanza del presidente può essere revocata o modificata dal giudice istruttore a norma dell'art. 177 del codice di procedura civile. Si applica l'art. 189 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile. 9. Nel caso in cui il processo debba continuare per la determinazione dell'assegno, il tribunale emette sentenza non definitiva relativa allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Avverso tale sentenza è ammesso solo appello immediato. Appena formatosi il giudicato, si applica la previsione di cui all'art. 10. 10. Quando vi sia stata la sentenza non definitiva, il tribunale, emettendo la sentenza che dispone l'obbligo della somministrazione dell'assegno, può disporre che tale obbligo produca effetti fin dal momento della domanda. 11. Per la parte relativa ai provvedimenti di natura economica la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva. 12. L'appello è deciso in camera di consiglio. 13. La domanda congiunta dei coniugi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio che indichi anche compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, è proposta con ricorso al tribunale in camera di consiglio. Il tribunale, sentiti i coniugi, verificata l'esistenza dei presupposti di legge e valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse dei figli, decide con sentenza. Qualora il tribunale ravvisi che le condizioni relative ai figli siano in contrasto con gli interessi degli stessi, si applica la procedura di cui al comma 8 del presente articolo. * * * Cass. civ. Sez. I, Sent., 22-04-2010, n. 9614 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CARNEVALE Corrado - Presidente Dott. DI PALMA Salvatore - rel. Consigliere Dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere Dott. GIANCOLA Maria Cristina - Consigliere Dott. FITTIPALDI Onofrio - Consigliere ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso proposto da: *****, elettivamente domiciliata in ROMA, *****, presso l'avvocato *****, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso; - ricorrente - contro *****, elettivamente domiciliato in ROMA, *****, presso l'avvocato *****, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato *****, giusta procura in calce al controricorso; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3112/2007 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 11/07/2007; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/11/2009 dal Consigliere Dott. SALVATORE DI PALMA; udito, per il controricorrente, l'Avvocato ***** che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE Ignazio, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo 1. - Con ricorso al Tribunale di Roma del 29 aprile 2005, ***** chiese di pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Bologna, il 14 marzo 1992, con *****. Quest'ultima, costituitasi, si oppose ad una pronuncia di scioglimento del matrimonio disgiunta dalla decisione sull'assegno divorzile e sul mantenimento del cognome del marito dalla stessa richiesti. Il Tribunale adito, con la sentenza n. 10032/06 del 3 maggio 2006, pronunciò lo scioglimento del matrimonio dei predetti coniugi, confermò "in via provvisoria i provvedimenti di separazione" e dispose la prosecuzione del giudizio per la determinazione dell'assegno e per le altre questioni. 2. - Avverso tale sentenza la **** propose appello dinanzi alla Corte d'Appello di Roma, chiedendo che, in riforma della sentenza impugnata, la Corte: affermasse il principio che la pronuncia di divorzio "non può essere disgiunta dalla determinazione del regolamento economico e delle statuizioni accessorie" o, in subordine, sollevasse questione di illegittimità costituzionale della L. n. 898 del 1970, art. 4, comma 9, nella parte in cui prevede che la pronuncia di divorzio può essere disgiunta da quella concernente la determinazione dell'assegno, per violazione degli artt. 2, 3 e 29 Cost.; condannasse il ***** a corrisponderle la somma mensile di Euro 35.000,00 "a titolo di assegno provvisorio divorzile o quanto meno nella misura stabilita in sede di separazione"; stabilisse che l'appellante poteva conservare il cognome del marito. La Corte adita, in contraddittorio con il ***** - il quale resistette all'appello, chiedendo che questo fosse dichiarato inammissibile e infondato e, in subordine, che fosse respinta la domanda di assegno -, con la sentenza n. 3112/07 dell'11 luglio 2007, rigettò l'appello, confermando la decisione impugnata in ogni sua parte. In particolare, la Corte ha motivato la decisione, osservando quanto segue. A) I Giudici a quibus hanno, innanzitutto, ritenuto che la domanda di assegno divorzile è inammissibile e, comunque, improponibile. Inammissibile, perchè la domanda proposta nel giudizio di appello è "nuova" rispetto a quella proposta nel giudizio di primo grado: secondo i Giudici dell'appello - dal momento che la *****, con la domanda introduttiva proposta nel giudizio di primo grado, si era opposta non alla domanda di divorzio, ma soltanto ad una pronuncia sullo status disgiunta dalla decisione sull'assegno e sul mantenimento del cognome, chiedendo quindi che il Tribunale, contestualmente alla pronuncia sullo status, le attribuisse l'assegno mensile di Euro 35.000,00, con decorrenza dal passaggio in giudicato della sentenza; e che invece, con l'atto d'appello, aveva chiesto che la Corte, affermato il principio che la pronuncia di divorzio non può essere disgiunta dalla determinazione del regolamento economico e delle statuizioni accessorie condannasse il ***** a corrisponderle la somma mensile di Euro 35.000,00 a titolo di assegno provvisorio divorzile o quanto meno nella misura stabilita in sede di separazione -, la domanda proposta in grado d'appello deve considerarsi nuova rispetto a quella formulata in primo grado e, perciò, inammissibile, ai sensi dell'art. 345 cod. proc. civ., comma 1. Improponibile, altresì, sia perchè su di essa il Tribunale non si era pronunciato, sia perchè "la circostanza dell'attuale pendenza dinanzi a tale giudice del giudizio per le determinazioni di carattere economico connesse allo scioglimento del matrimonio *****- ***** (ivi compresa quella circa l'attribuzione dell'assegno divorzile da quest'ultima richiesto) fa sì che l'impugnazione proposta comporti una litispendenza fra i due procedimenti, e ciò in spregio del principio del ne bis in idem". B) I Giudici a quibus hanno poi respinto, per manifesta infondatezza, l'eccezione di illegittimità costituzionale della L. n. 898 del 1970, art. 4, comma 9, nella parte in cui prevede che la pronuncia di divorzio può essere disgiunta da quella concernente la determinazione dell'assegno, per violazione degli artt. 2, 3 e 29 Cost., in quanto la pronuncia non definitiva sullo status non pregiudica il coniuge economicamente più debole, la cui posizione, sia sostanziale che processuale, trova adeguata tutela per tutta la durata del giudizio mediante l'esercizio della facoltà di chiedere, e quindi la possibilità di ottenere, provvedimenti economici interinali e la retroattività degli effetti del riconoscimento del diritto all'assegno dal momento della domanda, ai sensi del comma 10 dello stesso art. 4; ed hanno richiamato, al riguardo, la conforme sentenza della Corte di cassazione n. 11838 del 2003. C) I Giudici a quibus hanno anche dichiarato inammissibile la domanda, volta ad ottenere la conservazione del cognome del marito, sia perchè su di essa il Tribunale non si era ancora pronunciato, sia perchè il suo esame avrebbe "l'effetto di costituire un'indebita pendenza delle medesime questioni controverse nei due distinti gradi di giudizio". D) I Giudici a quibus hanno infine contestato le argomentazioni della ***** circa la necessaria inscindibilità della pronuncia di divorzio e delle statuizioni di ordine economico, affermando che: la sentenza di divorzio, in mancanza di contestazioni sulla sua pronuncia ed in presenza dei presupposti di legge, può essere emanata anche d'ufficio, per la natura del relativo procedimento e per le finalità di celerità e di snellezza che lo caratterizzano; la possibilità di statuire contestualmente alla pronuncia sullo status, sia pure in via provvisoria, in ordine all'assegno di divorzio è "circoscritta alla verifica immediata della ricorrenza dei relativi presupposti", come, ad esempio, quando si controverta soltanto sul quantum dell'assegno; quando, invece - come nella specie -, si controverta sull'an debeatur dell'assegno divorzile, "risulta corretta la conferma provvisoria delle condizioni economiche della separazione (che nella specie prevedevano un contributo mensile di mantenimento di L. 20.000.000 in favore della moglie) fino al momento della decisione definitiva sul punto da parte del giudice del divorzio, disposta dal Tribunale nella sentenza impugnata". 3. - Avverso tale sentenza ***** ha proposto ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi di censura. Resiste, con controricorso, *****. Motivi della decisione 1. - Con il primo motivo (con cui deduce: "Violazione e falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c. - art. 360 c.p.c., n. 3"), la ricorrente critica la sentenza impugnata (cfr., supra, Svolgimento del processo, n. 3, lettera A), sostenendo che: a) quanto alla dichiarata inammissibilità della domanda di assegno, sia pur provvisorio, proposta in grado d'appello, tale domanda e quella proposta nella comparsa di costituzione in primo grado sono assolutamente identiche, salvo che per la qualificazione dell'assegno come "provvisorio"; b) quanto alla dichiarata improponibilità della stessa domanda, l'erroneità di tale decisione discende dalla ritenuta inscindibilità della pronuncia sul vincolo da quella concernente i provvedimenti di natura economica. 1.1. - Il controricorrente eccepisce l'inammissibilità di tale motivo sia per carenza di interesse a proporlo, in quanto difetta il presupposto della soccombenza sul punto - avendo il Tribunale di Roma confermato in via provvisoria i provvedimenti della separazione -, sia per la contraddittorietà e l'erroneità della formulazione del quesito di diritto. 2. - Con il secondo (con cui deduce: "Violazione e falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, art. 4, comma 9, - art. 360 c.p.c., n. 3") e con il terzo motivo (con cui deduce: "Eccezione di illegittimità costituzionale della L. n. 898 del 1970, art. 4, comma 9, in relazione agli artt. 2, 3 e 29 Cost.") - i quali possono essere esaminati congiuntamente avuto riguardo alla loro evidente connessione -, la ricorrente critica per altro verso la sentenza impugnata, sostenendo che un'interpretazione costituzionalmente orientata della L. n. 898 del 1970, art. 4, comma 9, esige la pronuncia contestuale sullo status e sulla domanda dell'assegno di divorzio, in quanto, altrimenti opinando, l'ex coniuge economicamente più debole - una volta passata in giudicato la sentenza di divorzio e divenute, perciò, inefficaci le statuizioni economiche adottate in sede di separazione - rimane privo di tutela, non avendo la possibilità di far valere nè il titolo formatosi in sede di separazione nè quello, non ancora formatosi, di cui al giudizio di divorzio. In via sostanzialmente subordinata, la stessa ricorrente solleva nuovamente eccezione di illegittimità costituzionale della L. n. 898 del 1970, art. 4, comma 9, nella parte in cui prevede che la pronuncia di divorzio può essere disgiunta da quella concernente la determinazione dell'assegno, per contrasto con gli artt. 2, 3 e 29 Cost., perchè la norma censurata violerebbe: l'art. 2, non garantendo i diritti inviolabili del coniuge economicamente più debole; gli artt. 2, 3 e 29 Cost., sia introducendo "un'altra abnorme categoria, non qualificata, "di coniuge divorziato senza nessun diritto e nessun dovere ..." in attesa di una loro definizione", sia discriminando il coniuge economicamente più debole e bisognoso di tutela, sia derogando ai principi della doverosa solidarietà economica e sociale e della uguaglianza morale e giuridica dei coniugi. 2.1. - Il controricorrente ha parimenti eccepito l'inammissibilità sia del secondo motivo, per carenza di interesse a proporlo - avendo il Tribunale di Roma confermato in via provvisoria i provvedimenti della separazione -, sia del terzo motivo, in quanto non sarebbe consentito dedurre come motivo di cassazione la censura alla pronuncia di reiezione, per manifesta infondatezza, dell'eccezione di illegittimità costituzionale. 3. - Con il quarto motivo (con cui deduce: " Violazione e falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c. e L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 3, - art. 360 c.p.c., n. 3"), la ricorrente critica infine la sentenza impugnata, sostenendo che la Corte romana ha erroneamente dichiarato inammissibile la domanda di conservazione del cognome del marito, perchè la doverosità di tale pronuncia contestualmente alla sentenza di divorzio discende sia dall'evocato principio di inscindibilità, sia dal testuale tenore della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 3. 3.1. - Il controricorrente eccepisce l'inammissibilità anche di questo motivo, perchè difetta, sul punto, una pronuncia che possa formare oggetto di impugnazione. 4. - Il controricorrente, alla luce della sostenuta totale infondatezza del ricorso della ricorrente, chiede che questa venga condannata al risarcimento dei danni, ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ., comma 1. 5. - Il ricorso non merita accoglimento. 5.1 - E' preliminare, sul piano logico-giuridico, l'esame congiunto del secondo e del terzo motivo del ; ricorso, concernenti la questione della affermata inscindibilità, secondo un'interpretazione "costituzionalmente orientata", della pronuncia sullo status da quella sulla domanda dell'assegno di divorzio. Il secondo motivo è privo di fondamento e la relativa eccezione di illegittimità costituzionale e manifestamente infondata. Quanto al motivo di censura - che attiene all'interpretazione della L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 4, comma 9, nel testo sostituito dalla L. 6 marzo 1987, n. 74, art. 8, applicabile alla specie ratione temporis, secondo il quale, "Nel caso in cui il processo debba continuare per la determinazione dell'assegno, il tribunale emette sentenza non definitiva relativa allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Avverso tale sentenza è ammesso solo appello immediato. Appena formatosi il giudicato, si applica la previsione di cui all'art. 10", che a sua volta detta la disciplina sul riconoscimento e sulla determinazione dell'assegno di divorzio -, deve ribadirsi, conformemente a quanto già affermato da questa Corte con la sentenza n. 11838 del 2003, che detta disposizione: a) è stata introdotta dal legislatore allo scopo di delineare uno strumento di accelerazione dello svolgimento del processo, favorendo il più possibile, attraverso l'imposizione dell'appello immediato con esclusione della riserva facoltativa di impugnazione, la formazione in tempi brevi del giudicato sulla pronuncia di divorzio (e di separazione, ai sensi della citata L. n. 74 del 1987, art. 23, comma 1), così frustrando gli intenti dilatori che pongano ostacoli ad un rapido intervento della decisione sullo status matrimoniale tale da eliminare l'incidenza negativa della durata della controversia attinente ai rapporti diversi da quello personale tra i coniugi; b) configura non una deroga, ma un'ipotesi di applicazione del principio generale di cui all'art. 277 c.p.c., comma 2, (e all'art. 279 c.p.c., comma 1, n. 4), con l'unico elemento distintivo della sostituzione, rispetto all'istanza di parte ed alla necessaria verifica della sussistenza dell'apprezzabile interesse di questa alla sollecita definizione della domanda, di una valutazione generale ed astratta della rispondenza della pronuncia non definitiva ad un interesse siffatto; c) è stata quindi estesa dalla giurisprudenza di questa Corte, condivisa dalla maggioranza della dottrina, ad ogni caso in cui restino ancora da definire, non soltanto i rapporti patrimoniali dei coniugi, ovvero la spettanza o la quantificazione dell'assegno di divorzio o l'assegnazione della casa familiare o il diritto alle quote delle indennità di fine lavoro, ma altresì quelli, patrimoniali e non, nei riguardi dei figli, o anche altre questioni pendenti tra le parti che richiedano un'ulteriore istruttoria; d) viene infine intesa dalla prevalente dottrina nel senso che il tribunale, qualora la causa sia matura per la decisione sul divorzio, ma non per quella sull'assegno (nei sensi di cui sopra), anche d'ufficio, (non può, ma) "deve", senza alcun potere discrezionale in merito, pronunciare sentenza non definitiva sul divorzio medesimo (cfr. anche, nello stesso senso, la sentenza n. 23567 del 2004). Quanto all'eccezione di illegittimità costituzionale della citata L. n. 898 del 1970, art. 4, comma 9, per assunta violazione degli artt. 2, 3 e 29 della Costituzione - eccezione che, contrariamente a quanto sostenuto dal controricorrente, sebbene precedentemente respinta per manifesta infondatezza, "può essere riproposta all'inizio di ogni grado ulteriore del processo" (L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 24, comma 2) -, essa è manifestamente infondata in riferimento a tutti i parametri costituzionali evocati. Infatti, come già puntualmente rilevato con la richiamata sentenza n. 11838 del 2003, detta disposizione, interpretata alla luce della su individuata ratio legis, non determina alcuna arbitraria discriminazione rispetto ai soggetti che vedano definiti in unico contesto tutti i predetti rapporti, in quanto - fermo il riconoscimento al legislatore di un'"ampia potestà discrezionale nella conformazione degli istituti processuali col solo limite della non irrazionale predisposizione di strumenti di tutela pur se tra loro differenziati" (cfr., ex plurimis, le sentenze della Corte costituzionale nn. 295 del 1995 e 180 del 2004) - nessuna norma costituzionale impone che la definitiva regolamentazione dei diritti e dei doveri scaturenti da un determinato status sia dettata in un unico contesto; inoltre la tutela assicurata dai provvedimenti temporanei e urgenti di cui al citato art. 4, comma 8, revocabili o modificabili da parte del giudice istruttore al mutare delle circostanze, e la possibile attribuzione di efficacia retroattiva, fin dal momento della proposizione della domanda, al definitivo riconoscimento dell'assegno di divorzio valgono a garantire il coniuge più debole per tutta la durata del processo. 5.2. - Il primo ed il quarto motivo del ricorso sono inammissibili, per carenza di interesse attuale a proporli. Quanto al primo motivo, la censura con esso formulata presuppone, a ben vedere, che sussista una pronuncia pregiudizievole per la ricorrente in punto domanda di assegno di divorzio, mentre la sentenza impugnata - al pari di quella emessa in primo grado - non ha assunto alcuna decisione al riguardo, con la conseguenza che la domanda di assegno di divorzio proposta dalla ricorrente resta del tutto impregiudicata dinanzi al Tribunale di Roma e con l'ulteriore conseguenza che la censura medesima è priva di oggetto. Quanto al quarto motivo, la censura con esso formulata è inammissibile sia per le considerazioni svolte con riferimento al secondo ed al terzo motivo,- sia per le medesime ragioni argomentate da ultimo: la sentenza impugnata infatti - come quella di primo grado - non ha assunto alcuna decisione in ordine alla domanda di conservazione del cognome del marito, sicchè tale domanda, al pari di quella concernente l'assegno di divorzio, resta del tutto impregiudicata dinanzi al Tribunale di Roma. 6. - Il controricorrente (cfr., supra, n. 4) ha formulato, nei confronti della ricorrente, domanda di risarcimento del danno per responsabilità processuale aggravata, ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ., comma 1. La domanda non può essere accolta. Infatti - anche a voler ammettere che sia individuabile la sussistenza, in capo alla ricorrente, del presupposto soggettivo (mala fede o colpa grave) della denunciata responsabilità - deve tuttavia ribadirsi che, secondo il costante orientamento di questa Corte (cfr., ex plurimis e tra le ultime, la sentenza n. 3388 del 2007), in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96 cod. proc. civ., comma 1, - proponibile per la prima volta in sede di legittimità, se concerne i danni che si riconnettono esclusivamente al giudizio di cassazione, come nella specie - richiede pur sempre la prova, il cui onere incombe sulla parte istante, sia dell'an sia del quantum debeatur, ovvero che, pur essendo la liquidazione effettuabile d'ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa. Nella specie, il controricorrente (cfr. pag. 17 del controricorso), nell'addebitare all'azione della ricorrente (ricorso per cassazione) la violazione del proprio diritto fondamentale alla libertà di stato, lamenta però un generico "danno esistenziale", senza fornire alcun elemento idoneo alla sua precisa individuazione e quantificazione (cfr., da ultimo, la sentenza delle sezioni unite n. 3677 del 2009). 7. - Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in complessivi Euro 5.200,00, ivi compresi Euro 200,00 per esborsi, oltre le spese generali e gli accessori come per legge. Respinge la domanda di responsabilità processuale aggravata di cui all'art. 96 cod. proc. civ., comma 1.