"Non hai veramente capito qualcosa fino a quando non sei in grado di spiegarlo a tua nonna"

Albert Einstein

Preventivi

Newsletter

Ricevi le novità via email:
(info e privacy)

Argomenti:

Cerca:




Recapiti

Avv. Renato Savoia
Via Diaz 11
37121 Verona

NON SI EFFETTUANO CONSULENZE GRATUITE

WhatsApp

Tel +39 045 21030899
Webmail
Fax +39 045 21090404

C.F.: SVARNT75A06L781I
P.IVA: 03826270237

Polizza professionale
TOKYO MARINE HCC22-W0086360

ENGLISH SPEAKING




Approvato il disegno di legge sulle norme del lavoro, eliminato il tentativo obbligatorio di conciliazione.

Materia: Normativa - Fonte: Camera dei Deputati - 20.10.2010
Condividi su Facebook

Abstract: Dopo 7 passaggi tra Camera e Senato



Il 19 ottobre 2010, come riportato oggi  (20 ottobre) su tutti i quotidiani, è stato approvato il cosiddetto "collegato sul lavoro", termine con cui ci si riferisce al disegno di legge n. 1441-quater-F, vale a dire il disegno di legge che introduce importanti novità nell'ambito della normativa in  tema di rapporto di lavoro.

 

Segnalo in particolare la nuova formulazione degli articoli 410 (in cui balza evidentemente al'occhio l'eliminazione dell'obbligatorietà del tentativo di conciliazione, quale condizione di procedibilità dell'azione) e l'art. 411 del codice di procedura civile, che adesso recitano:

 

 

ART. 410. – (Tentativo di conciliazione).

 

– Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti dall’articolo 409 può promuovere, anche tramite l’associazione sindacale alla quale aderisce o conferisce mandato, un previo tentativo di conciliazione presso la commissione di conciliazione individuata secondo i criteri di cui all’articolo 413.

La comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i venti giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza.

Le commissioni di conciliazione sono istituite presso la Direzione provinciale del lavoro. La commissione è composta dal direttore dell’ufficio stesso o da un suo delegato o da un magistrato collocato a riposo, in qualità di presidente, da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei datori di lavoro e da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello territoriale. Le commissioni, quando se ne ravvisi la necessità, affidano il tentativo di conciliazione a proprie sottocommissioni, presiedute dal direttore della Direzione provinciale del lavoro o da un suo delegato, che rispecchino la composizione prevista dal terzo comma. In ogni caso per la validità

della riunione è necessaria la presenza del presidente e di almeno un rappresentante dei datori di lavoro e almeno un rappresentante dei lavoratori.

La richiesta del tentativo di conciliazione, sottoscritta dall’istante, è consegnata o spedita mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Copia della richiesta del tentativo di conciliazione deve essere consegnata o spedita con raccomandata con ricevuta di ritorno a cura della stessa parte istante alla controparte.La richiesta deve precisare:

1) nome, cognome e residenza dell’istante e del convenuto; se l’istante o il convenuto sono una persona giuridica, un’associazione non riconosciuta o un comitato, l’istanza deve indicare la denominazione o la ditta nonché la sede;

2) il luogo dove è sorto il rapporto ovvero dove si trova l’azienda o sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto;

3) il luogo dove devono essere fatte alla parte istante le comunicazioni inerenti alla procedura;

4) l’esposizione dei fatti e delle ragioni posti a fondamento della pretesa.

Se la controparte intende accettare la procedura di conciliazione, deposita presso la commissione di conciliazione, entro venti giorni dal ricevimento della copia della richiesta, una memoria contenente le difese e le eccezioni in fatto e in diritto, nonché le eventuali domande in via riconvenzionale. Ove ciò non avvenga, ciascuna delle parti è libera di adire l’autorità giudiziaria. Entro i dieci giorni successivi al deposito, la commissione fissa la comparizione delle parti per il tentativo di conciliazione, che deve essere tenuto entro i successivi trenta giorni. Dinanzi alla commissione il lavoratore può farsi assistere anche da un’organizzazione cui aderisce o conferisce mandato.

La conciliazione della lite da parte di chi rappresenta la pubblica amministrazione, anche in sede giudiziale ai sensi dell’articolo 420, commi primo, secondo e terzo, non può dar luogo a responsabilità, salvi i casi di dolo e colpa grave ».

2. Il tentativo di conciliazione di cui all’articolo 80, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è obbligatorio.

 

 

ART. 411 (Processo verbale di conciliazione).

 

– Se la conciliazione esperita ai sensi dell’articolo 410 riesce, anche limitatamente ad una parte della domanda, viene redatto separato processo verbale sottoscritto dalle parti e dai componenti

della commissione di conciliazione. Il giudice, su istanza della parte interessata, lo dichiara esecutivo con decreto.

Se non si raggiunge l’accordo tra le parti, la commissione di conciliazione deve formulare una proposta per la bonaria definizione della controversia. Se la proposta non è accettata, i termini di essa sono riassunti nel verbale con indicazione delle valutazioni espresse dalle parti. Delle risultanze della proposta formulata dalla commissione e non accettata senza adeguata motivazione il giudice tiene conto in sede di giudizio.

Ove il tentativo di conciliazione sia stato richiesto dalle parti, al ricorso depositato ai sensi dell’articolo 415 devono essere allegati i verbali e le memorie concernenti il tentativo di conciliazione non riuscito. Se il tentativo di conciliazione si è svolto in sede sindacale, ad essonon si applicano le disposizioni di cui all’articolo 410. Il processo verbale di avvenuta conciliazione è depositato presso la Direzione provinciale del lavoro a cura di una delle parti o per il tramite diun’associazione sindacale. Il direttore, o un suo delegato, accertatane l’autenticità, provvede a depositarlo nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione è stato redatto. Il giudice, su istanza della parte interessata, accertata la regolarità formale del verbale di conciliazione, lo dichiara esecutivo con decreto ».

 

Per il testo integrale del disegno di legge, ecco il link direttamente del sito della Camera: http://nuovo.camera.it/view/doc_viewer_full?url=http%3A//www.camera.it/_dati/leg16/lavori/stampati/pdf/16PDL0041160.pdf&back_to=http%3A//nuovo.camera.it/126%3FPDL%3D1441-QUATER-F%26leg%3D16%26tab%3D2%26stralcio%3D%26navette%3D il testo integrale con il provvedimento.

 

Non posso fare a meno di sottolineare l'evidente schizofrenia legislativa (cui peraltro siamo ormai abituati): mi riferisco al confronto tra questa abrogazione (nell'ambito del rito del lavoro) e invece dell'introduzione, che definisco "omnibus", del tentativo obbligatorio di conciliazione prevista (a decorrere dal 20 marzo 2011, ma con obbligo già dal 20 marzo del 2010 di informare la clientela) dal D. Lgs. 28/10.

 

La "spiegazione" è semplice: la riforma del lavoro è partita nel 2008, e da subito ha previsto  l'abrogazione del tentativo di conciliazione, abrogazione che è arrivata a ottobre 2010 adesso dopo i vari passaggi tra Camera e Senato. Nel frattempo, con un colpo di mano, e con scopi evdentemente "politico-pubblicitari" a marzo 2010 con il predetto decreto si è "pensato bene" di introdurre questa mediazione  "omnibus", prevista praticamente in ogni campo possibile e immaginabile.

 

Ecco, come si è arrivati a oggi.

 

                                                                                                           Renato Savoia