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Il proprietario è colui che risulta al P.R.A.(Cassazione 21109/10)

Materia: Sentenze - Fonte: Cassazione - 04.11.2010
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Abstract: Orientamento costante.

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Posto che nel giudizio (faccio evidentemente riferimento all'azione cd. ordinaria, e non al risarcimento diretto) deve essere convenuto il proprietario del mezzo e l'assicurazione del mezzo stesso, per proprietario si intende il soggetto che risulta dall'accertamento al P.R.A..

 

Eventuali altri accordi o patti con cui un soggetto dichiara di accollarsi la responsabilità in merito a eventuali sinistri accaduti da una certa data avranno, evidentemente, mera rilevanza obbligatoria, quinid tra le parti.

 

Ma nie confronti dei terzi rilevano le risultanze del P.R.A.

 

                                                                                                            Renato Savoia

 

* * *

 

 

Cass. civ. Sez. III, Sent., 12-10-2010, n. 21009

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VARRONE Michele - Presidente

Dott. FILADORO Camillo - rel. Consigliere

Dott. FINOCCHIARO Mario - Consigliere

Dott. MASSERA Maurizio - Consigliere

Dott. D'AMICO Paolo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

*****, *****, *****, *****, ****, *****, *****, *****, *****, *****, elettivamente domiciliati in ROMA, *****, presso lo studio dell'avvocato *****, rappresentati e difesi dall'avvocato ***** giusta delega a margine del ricorso; - ricorrenti -

contro

***** S.P.A. IN LCA, in persona del Commissario Liquidatore Avv. *****, elettivamente domiciliata in ROMA, *****, presso lo studio dell'avvocato *****, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ***** giusta delega in calce al controricorso; - controricorrente -

e contro

*****, *****, *****, ***** ASSICURAZIONI S.P.A., LA ***** S.A.S.; - intimati -

avverso la sentenza n. 2780/2005 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, SEZIONE QUARTA CIVILE, emessa il 20/07/2005, depositata il 05/10/2005 R.G.N. 2371/2000;

udita la relazione della causa, svolta nella pubblica udienza del 07/07/2010 dal Consigliere Dott. CAMILLO FILADORO;

udito l'Avvocato ***** (per delega dell'Avv. *****);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PRATIS Pierfelice che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

Con sentenza 20 luglio - 5 ottobre 2005 la Corte di appello di Napoli dichiarava la nullità della sentenza del locale Tribunale del 22 dicembre 1999, per violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, rimettendo la causa al Tribunale.

Osservavano i giudici di appello che i genitori esercenti la potestà su tre minori (*****, ***** e *****: rispettivamente, conducente e trasportati su una Vespa 50 cc, rimasti coinvolti in un incidente stradale del ***** avevano chiamato in giudizio *****, ***** e la soc. ***** nella qualità di proprietario, conducente e compagnia di assicurazione della vettura Fiat Ritmo targata ****, chiedendo la condanna dei convenuti in solido al pagamento di tutti i danni subiti in conseguenza del sinistro.

Mentre il ***** era rimasto contumace, ***** e la compagnia di assicurazione si erano costituiti in giudizio.

***** aveva precisato che - al momento dell'incidente - proprietario del veicolo era *****, al quale la vettura era stata consegnata in data *****, assumendosi ogni responsabilità in merito alla circolazione dell'autovettura.

Dopo l'incidente, la vettura era stata venduta in data ***** alla ***** s.a.s..

Per questo motivo, ***** chiedeva di chiamare in garanzia *****, per essere manlevato dalle pretese attrici.

Il Giudice Istruttore autorizzava la chiamata in causa del *****, che si costituiva in giudizio, riconoscendo di avere ritirato la vettura nel ***** e precisando che il ritardo nella trascrizione del passaggio di proprietà era imputabile all'inerzia della mandataria del *****.

Con sentenza 22 dicembre 1999 il Tribunale di Napoli, riconosciuta la responsabilità esclusiva di C****, lo condannava in solido con la compagnia di assicurazione al pagamento del risarcimento dei danni.

Avverso tale decisione proponevano appello principale gli originari attori (alcuni dei quali divenuti maggiorenni nelle more del giudizio) ed appello incidentale la soc.p.a. *****, quale impresa designata della società in liquidazione coatta amministrativa.

La ***** s.a.s. chiedeva che fosse dichiarata l'improcedibilità della impugnazione per non essere mai stata evocata in giudizio (osservando che erroneamente il G.O.A. aveva dichiarato la sua contumacia).

***** proponeva anche egli appello incidentale, sottolineando la mancata integrazione del contraddittorio deducendo che il primo giudice aveva erroneamente deciso la causa sia in punto di "an" sia in punto di "quantum".

La Corte territoriale - come già accennato - dichiarava la nullità della decisione per violazione delle norme sul litisconsorzio necessario.

Osservavano i giudici di appello che la ***** s.a.s. non era mai stata evocata in giudizio, nel giudizio di primo grado, neanche dopo la costituzione del ***** e la acquisizione agli atti del rapporto dei Carabinieri di *****.

Dalla documentazione prodotta era risultato che la vettura in questione, al momento dell'incidente, era di proprietà della ***** s.a.s. e condotta da *****.

Avverso tale decisione hanno proposto ricorso gli originari attori (o i minori divenuti nel frattempo maggiorenni o i loro eredi).

Resiste con controricorso la compagnia di assicurazione ***** s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa.

Gli altri intimati non hanno svolto difese.

Motivi della decisione

Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione dell'art. 354 c.p.c., comma 1, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3.

La Corte territoriale aveva ritenuto che la ***** s.a.s. doveva essere convenuta in giudizio quale litisconsorte necessaria, in quanto proprietaria del veicolo targato *****. Per questo motivo aveva rimesso la causa al primo giudice, ai fini della integrazione del contraddittorio.

In realtà, proprietario al momento del sinistro era *****, mentre la ***** s.a.s aveva acquistato la vettura solo in data *****.

La notificazione dell'appello alla ***** s.a.s. era scaturita dall'errore di intestazione della sentenza compiuta dal giudice di primo grado.

Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano vizi della motivazione in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5.

La Corte territoriale aveva erroneamente ritenuto che la ***** s.a.s. di ***** fosse proprietaria del veicolo al momento dell'incidente, quando da tutta la documentazione risultava che fino a due mesi dopo la proprietà del veicolo era rimasta in capo al *****.

Agli atti del procedimento vi era anche una dichiarazione di *****, il quale, in data 5 marzo 1987, aveva rilasciato una dichiarazione scritta con la quale sollevava il ***** da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale fino alla trascrizione della dichiarazione di vendita al P.R.A., con la precisazione che la vettura sarebbe rimasta intestata al ***** fino a quel momento.

Nessuna rilevanza, infine, poteva assumere il verbale di sequestro della vettura, redatto dai Carabinieri, dal quale risultava che il veicolo in questione era di proprietà della ***** s.a.s. ed era condotto da *****. Lo stesso, infatti, era contrastato da tutta la documentazione prodotta e si spiegava con il fatto che - al momento dell'incidente - i verbalizzanti non avevano potuto consultare il libretto di circolazione, poichè il conducente ne era sprovvisto.

Osserva il Collegio:

i due motivi, da esaminare congiuntamente in quanto connessi tra di loro, sono fondati.

Il ricorso appare fondato, non potendosi ritenere la sentenza adeguatamente motivata quanto alla proprietà dell'autoveicolo al momento del sinistro.

Sul punto il giudice di primo grado ha rilevato che proprietario del veicolo era, all'epoca del sinistro, il *****, e che sarebbe stato suo onere fare annotare il trasferimento di proprietà presso il PRA, ente istituito proprio per far conoscere ai terzi a chi appartengono i veicoli muniti di targa di circolazione.

Si richiama la disposizione di cui alla L. n. 990 del 1969, art. 23 secondo la quale, in tema di assicurazione obbligatoria della r.c.a., il responsabile del danno, che a norma della L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 23 deve essere chiamato in causa come litisconsorte necessario nel giudizio promosso dal danneggiato contro l'assicuratore con azione diretta, in deroga al principio della facoltatività del litisconsorzio in materia di obbligazioni solidali, è unicamente il proprietario del veicolo assicurato, non anche il conducente, trovando detta deroga giustificazione nell'esigenza di rafforzare la posizione processuale dell'assicuratore, consentendogli di opporre l'accertamento di responsabilità al proprietario del veicolo, quale soggetto del rapporto assicurativo, ai fini dell'esercizio dei diritti nascenti da tale rapporto, ed in particolare, dall'azione di rivalsa ex art. 18 della legge citata.

La decisione impugnata deve, pertanto, essere cassata, con rinvio ad altro giudice che procederà a nuovo giudizio, provvedendo anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Napoli anche per le spese del giudizio di cassazione.