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L'infortunio in itinere e il preteso contrasto giurisprudenziale (Cass. 19937/10 e 20221/10)

Materia: Sentenze - Fonte: Cassazione - 05.11.2010
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Abstract: Contrasto giurisprudenziale? A mio avviso no, ecco il perchè.

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Torno a parlare di infortunio in itinere.

 


E torno in argomento a seguito della lettura di due sentenze della Cassazione, Sezione Lavoro, rispettivamente la n. 19937/10 e la n. 20221/10.

 


A distanza di pochi giorni, infatti, due sentenze che si occupano dell'aspetto relativo alla scelta del percorso da parte del lavoratore, e che hanno fatto gridare da parte di alcuni commentatori al contrasto giurisprudenziale.

 


Dico subito che, a mio parere (o "in my humble opinion", come direbbero oltremanica) tale contrasto non sussiste.

 


Cominciamo col rileggere la definizione di "infortunio in itinere" contenuta nell'art. 12 del D. Lgs. 38/2000:

 


"Salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate, l'assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro e, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti. L'interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all'adempimento di obblighi penalmente rilevanti. L'assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purchè necessitato. Restano, in questo caso, esclusi gli infortuni direttamente cagionati dall'abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni; l'assicurazione, inoltre, non opera nei confronti del conducente sprovvisto della prescritta abilitazione di guida.".

 

 

(Mi permetto a questo punto di rimandare al mio commento alla sentenza n.12326/09 ove ho già commentato brevemente tale articolo).

 

 

A questo punto, vediamo il preteso contrasto.

 


a) Cass. 19937/10 (va ricordato che, come risulta dalla lettura della sentenza, la vicenda processuale giunge per la seconda volta alla Suprema corte) afferma:

 

 

- con la sentenza, sempre della Cassazione, n. 18855 del 2003 era stata annullata con rinvio la sentenza di secondo grado statuendo tra l'altro che "si sarebbe solo dovuto chiarire lo svolgimento del percorso, per verificare l'esistenza dell'infortunio in itinere, una volta individuato, sulla base delle risultanze di causa, il luogo dell'incidente";

 

 

- il giudice del rinvio ha sancito che nel caso di specie non si potesse parlare di infortunio in itinere giacchè

 


il luogo del sinistro si trovava fuori rotta rispetto all'itinerario che il sanitario avrebbe dovuto seguire per raggiungere la sede di lavoro. Rilevava la Corte adita che la direttrice stradale che conduce a ***** postula quale percorso ordinario l'itinerario verso l'interno, orientato nel primo tratto verso *****, e quindi verso *****, mentre il luogo dell'incidente si trovava sposato verso il mare, nell'area compresa tra *****, e quindi in direzione esterna orientata verso il litorale *****. La Corte disattendeva poi la tesi del ricorrente, per cui avrebbe seguito un percorso alternativo utilizzato per la minore presenza di barriere e di centri abitati, in quanto non aveva riprodotto questo assunto in sede di giudizio di rinvio, anche considerando che la deviazione verso ***** non comportava minori intoppi rispetto all'itinerario normale;

 

 

- ebbene la sentenza del giudice del rinvio deve ritenersi corretta dal momento che in motivazione lo stesso

 

 

ha dichiarato di attenersi in primo luogo all'elemento topografico e cioè a quello che era il percorso più breve dalla abitazione alla sede di lavoro ed ha aggiunto che la deviazione per ***** che il ricorrente aveva fatto, non sembrava comportare, rispetto al percorso normale, minori intoppi e attraversamenti urbani.

 

 

Dunque, riassumendo, la sentenza 19937/10 ci dice che il giudice di secondo grado ha espressamente preso in considerazione lo stato dei luoghi e ha valutato che nel caso di specie non si possa parlare di "infortunio in itinere".

 

 

E (attenzione”) espressamente motiva con riferimento al percorso normale.

 


Trattandosi di valutazione di merito, evidentemente, la Cassazione non può mettervi parola.

 


Certo, possiamo noi disquisire se sia stata una valutazione corretta o meno, da parte del giudice di secondo grado, ma non è questo che qui interessa.

 


Quel che rileva è che la Cassazione in brutale sintesi dice: giudice di merito, a te la decisione se si tratta o meno di infortunio in itinere, ma devi motivare!

 


Fin qui, come detto, la n. 19937/10.

 


B) Vediamo adesso la n. 20221/10.

 


Qui la Corte rinvia al giudice d'appello, con la seguente motivazione :

 


La Corte ha invece omesso di esaminare tali aspetti, configurando la sussistenza del ed. rischio elettivo, senza motivare adeguatamente la ragione della sua decisione.

 


Quindi: viene cassata la sentenza di secondo grado (che aveva escluso si trattasse di infortunio in itinere) perchè

 

 

il Giudice del merito ha omesso di effettuare una completa valutazione in concreto su tali aspetti della fattispecie, limitandosi ad osservare che il tragitto prescelto dal dipendente non risultava essere il "più breve" per raggiungere il posto di lavoro, mentre invece avrebbe dovuto procedere alla verifica della sussistenza del diverso criterio della "normalità" della percorrenza dell'indicato itinerario tra casa e lavoro, secondo i principi già enunciati dalla giurisprudenza citata, ed attualmente codificati nella L. n. 38 del 2000, art. 12.

 

 

Per completezza, va detto che la sentenza di secondo grado aveva escluso

 


la circostanza - decisiva - che l'infortunio mortale occorso al sig.***** fosse avvenuto in "occasione di lavoro" sulla base delle seguenti considerazioni:

- la strada prescelta per raggiungere il posto di lavoro non risultava essere la "più breve" rispetto al percorso tra l'abitazione dell'infortunato (sita nel Comune di ***** e la P.zza ***** (sita nel Comune di *****;

- il ***** non si era recato al lavoro il giorno precedente all'infortunio.

 

 

Ora, premesso il richiamo effettuato dagli Ermellini al soprariportato art.12, gli stessi concludono, rinviando ad altro giudice d'appello, con la motivazione che il giudice di secondo grado

 

 

avrebbe dovuto procedere alla verifica della sussistenza del diverso criterio della "normalità" della percorrenza dell'indicato itinerario tra casa e lavoro, secondo i principi già enunciati dalla giurisprudenza citata, ed attualmente codificati nella L. n. 38 del 2000, art. 12, che riconoscono la copertura assicurativa qualora il comportamento del lavoratore non sia motivato come appena accennato - in base a ragioni del tutto personali, al di fuori dell'attività lavorativa.

 

 

Quindi, e nuovamente mi esprimo in termini brutali (ma spero chiari), in questo caso la Cassazione dice: giudice di merito, quando decidi se si tratta o meno di infortunio in itinere, deve motivare con riferimento all'art.12 D. Lgs.38/00, e in particolare devi considerare la “normalità” del percorso compiuto dal lavoratore!

 

 

Vale a dire, parlo del concetto di “normalità”, proprio quello su cui si basa la sentenza n. 19937/10.

 

 

Non credo serva aggiungere altro: il cerchio direi che è chiuso.

 

 

E di contrasti, sarò orbo, ma io non ne vedo.



                                                                                                          Renato Savoia


 

* * *

 


Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 21-09-2010, n. 19937

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido - Presidente

Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere

Dott. LA TERZA Maura - rel. Consigliere

Dott. NOBILE Vittorio - Consigliere

Dott. NAPOLETANO Giuseppe - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

*****, elettivamente domiciliato in ROMA, *****, presso lo studio dell'avvocato *****, rappresentato e difeso dall'avvocato *****, giusta mandato a margine del ricorso; - ricorrente -

contro

AZIENDA SANITARIA LOCALE *****, GESTIONE LIQUIDAZIONE DELLA EX USL ***** DI *****, in persona del Direttore Generale quale Commissario Liquidatore, elettivamente domiciliata in ROMA, *****, presso lo studio dell'avvocato *****, che la rappresenta e difende, giusta mandato a margine del controricorso; - controricorrente -

e contro

REGIONE CAMPANIA; - intimata -

avverso la sentenza n. 3872/2005 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 12/09/2005 R.G.N. 10164/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/07/2010 dal Consigliere Dott. MAURA LA TERZA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUZIO Riccardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

Con la sentenza in epigrafe indicata del 12 settembre 2005 la Corte d'appello di Napoli in sede di rinvio, rigettava la domanda proposta dal dr. *****, medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, nei confronti della Asl *****, Gestione Liquidatoria della ex Usl ***** di *****, per ottenere l'indennizzo di tutti i danni derivatigli dall'incidente automobilistico occorsogli il ******, mentre si recava dal suo luogo di residenza - ***** - a quello di lavoro - *****. Con la sentenza di questa Corte n. 18855 del 2003 si era annullata la statuizione di rigetto della domanda del sanitario sul rilievo che, contrariamente a quanto affermato dai giudici di merito, non rilevavano le concrete modalità del sinistro perchè, per la configurabilità dell'infortunio in itinere, si prescinde dalla colpa del lavoratore assicurato, mentre si sarebbe solo dovuto chiarire lo svolgimento del percorso, per verificare l'esistenza dell'infortunio in itinere, una volta individuato, sulla base delle risultanze di causa, il luogo dell'incidente. I Giudici del rinvio accoglieva la tesi della Asl per cui l'infortunio non era indennizzabile, in quanto il luogo del sinistro si trovava fuori rotta rispetto all'itinerario che il sanitario avrebbe dovuto seguire per raggiungere la sede di lavoro. Rilevava la Corte adita che la direttrice stradale che conduce a ***** postula quale percorso ordinario l'itinerario verso l'interno, orientato nel primo tratto verso *****, e quindi verso *****, mentre il luogo dell'incidente si trovava sposato verso il mare, nell'area compresa tra *****, e quindi in direzione esterna orientata verso il litorale *****. La Corte disattendeva poi la tesi del ricorrente, per cui avrebbe seguito un percorso alternativo utilizzato per la minore presenza di barriere e di centri abitati, in quanto non aveva riprodotto questo assunto in sede di giudizio di rinvio, anche considerando che la deviazione verso ***** non comportava minori intoppi rispetto all'itinerario normale.

Avverso detta sentenza il soccombente propone ricorso con due motivi.

Resiste la Asl *****, Gestione Liquidatoria della ex Usl ***** di *****.

Motivi della decisione

Con il primo motivo si denunzia violazione dell'art. 384 cod. proc. civ. perchè il disconoscimento della fattispecie quale incidente in itinere, proprio alla luce del luogo ove questo era occorso, configgerebbe con la premessa logico giuridica della sentenza rescindente che invece, proprio in base al luogo dell'incidente, era pervenuta a qualificare la fattispecie come infortunio in itinere. I1 motivo non merita accoglimento.

Ed infatti la sentenza rescindente si era limitata ad affermare che le modalità dell'incidente stradale erano irrilevanti, perchè si doveva prescindere dalla colpa dell'assicurato ed ha poi rilevato, che, essendo accertato il luogo del sinistro, si doveva verificare il percorso, per accertare se fosse occorso nel normale tragitto da cassa a lavoro. Al giudice del rinvio era quindi rimesso proprio l'accertamento del nesso tra infortunio e tragitto dalla abitazione alla sede di lavoro, e quindi la sentenza impugnata ben si è attenuta, al decisum della sentenza rescindente.

Con il secondo motivo si denunzia violazione dell'art. 394 cod. proc. civ. e difetto di motivazione, per non avere i Giudici del rinvio considerato che, essendo questo tipo di giudizio mera prosecuzione di quello instaurato a suo tempo, non era necessaria la riproposizione della questione sulle ragioni che lo avevano indotto a seguire quel percorso a causa della minore presenza di barriere e di centri abitati. Inoltre la Corte territoriale non avrebbe considerato che l'itinerario per ***** avrebbe comportato l'attraversamento di ***** e di quello di ***** e di una barriera ferroviaria, mentre quello per ***** non attraversa alcun centro abitato densamente popolato e nemmeno la stessa *****. Neppure queste censure meritano accoglimento.

Invero la sentenza impugnata - dopo avere affermato che la questione relativa al percorso più agevole doveva essere riproposta nel giudizio di rinvio, ed in ciò ha errato perchè, trattandosi di prosecuzione del giudizio precedente, tutte le questioni già sollevate dovevano considerarsi automaticamente riproposte - ha tuttavia esaminato il merito della questione, di talchè l'errore processuale non risulta decisivo ai fini dell'annullamento della sentenza.

Nel merito la censura non è fondata, perchè la sentenza ha dichiarato di attenersi in primo luogo all'elemento topografico e cioè a quello che era il percorso più breve dalla abitazione alla sede di lavoro ed ha aggiunto che la deviazione per ***** che il ricorrente aveva fatto, non sembrava comportare, rispetto al percorso normale, minori intoppi e attraversamenti urbani. Dette considerazioni non possono ritenersi errate e quindi tali da comportare l'annullamento della sentenza, giacchè rientrano nell'ambito di valutazione dei fatti riservata al giudice di merito.

E' stato infatti più volte affermato (tra le tante Cass. n. 9233 del 20/04/2006) che il motivo di ricorso per cassazione, con il quale la sentenza impugnata venga censurata per vizio della motivazione, non può essere inteso a far valere la rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della parte e, in particolare, non si può proporre con esso un preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all'ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell'apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi del percorso formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della disposizione di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5); in caso contrario, questo motivo di ricorso si risolverebbe in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, e, perciò, in una richiesta diretta all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione". Il ricorso va quindi rigettato. Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro 20,00 oltre duemila/00 Euro per onorari, oltre Iva, CPA e spese generali.


* * *



Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 24-09-2010, n. 20221

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido - Presidente

Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere

Dott. STILE Paolo - rel. Consigliere

Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere

Dott. MELIADO' Giuseppe - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 23575/2006 proposto da:

*****, elettivamente domiciliata in ROMA, *****, presso lo studio dell'avvocato *****, rappresentata e difesa dall'avvocato *****, giusta mandato a margine del ricorso; - ricorrente -

contro

*****, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, *****, presso lo studio degli avvocati ***** e *****, giusta procura speciale atto notar ***** di ***** del 05/09/06, rep. 71518; - controricorrente -

avverso la sentenza n. 2764/2005 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 06/03/2006 R.G.N. 1142/05;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 27/04/2010 dal Consigliere Dott. PAOLO STILE;

udito l'Avvocato *****;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUCCI Costantino, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato l'1 luglio 1999, *****, nella qualità di erede di *****, chiedeva al giudice del lavoro di Lecce la condanna dell'***** al riconoscimento in favore del de cuius della rendita vitalizia per inabilità permanente, conseguente a infortunio mortale sul lavoro, oltre accessori. L'***** resisteva.

L'adito Tribunale, con sentenza del 25.2.04, sulla base delle risultanze della istruttoria espletata, rigettava la domanda.

Proponeva appello la parte soccombente nella qualità, con ricorso depositato il 20.4.05, e contestava le valutazioni espresse dal Giudice di primo grado; chiedeva, pertanto, l'accoglimento della domanda. L'***** si costituiva, contestando il gravame.

Con sentenza del 19 dicembre 2005-6 marzo 2006, la Corte di Appello di Lecce, rilevato che la ricostruzione dell'infortunio occorso a *****, come ricavabile dalla svolta istruttoria, conduceva ad escludere la presenza del requisito della "occasione di lavoro", rigettava l'impugnazione.

Per la cassazione di tale pronuncia, ricorre ***** con tre motivi, ulteriormente illustrati da memoria ex art. 378 c.p.c..

Resiste l'*****con controricorso.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso la *****, denunciando violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 2 e dei principi generali in tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, degli artt. 99, 112, 132 c.p.c., e omessa trascrizione delle conclusioni rassegnate dalle parti nonchè omesso esame dei motivi di gravame, sostiene che, a fronte delle censure mosse alla sentenza di primo grado, la Corte Salentina non ha offerto nè un richiamo nè alcuna valutazione (tanto meno che "critica") delle stesse".

Così operando, la Corte sarebbe venuta meno al dovere del Giudice di appello di pronunciarsi sulla domanda e di procedere ad una critica disamina di tutti i motivi di impugnazione, incorrendo nel vizio di nullità della sentenza per omessa trascrizione delle conclusioni rassegnate dalle parti e per omessa disamina delle domande ed eccezioni ritualmente proposte.

Con il secondo motivo la ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 2 e dei principi generali in tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (art. 360 c.p.c., n. 3, lamenta che il Giudice di appello abbia erroneamente ritenuto indennizzabile unicamente l'infortunio occorso lungo la strada più breve di collegamento tra il domicilio e il luogo di lavoro.

Con il terzo motivo, infine, la ricorrente, denunciando omessa o insufficiente motivazione, lamenta che la Corte di appello abbia erroneamente valutato le prove acquisite al giudizio ed omesso di ammettere gli ulteriori mezzi di prova richiesti, diretti ad inficiare "la valenza probatoria implicitamente attribuita dal giudice di primo grado all'assenza di ***** dal luogo di lavoro nel giorno precedente l'infortunio mortale".

Il ricorso è fondato.

La questione principale su cui si incentra buona parte della difesa della ricorrente è quella sollevata con il secondo motivo di ricorso, concernente il concetto di "normalità" del percorso, alla quale fanno di contorno gli ulteriori due motivi.

In proposito, nella sentenza impugnata si è esclusa la circostanza - decisiva - che l'infortunio mortale occorso al sig.***** fosse avvenuto in "occasione di lavoro" sulla base delle seguenti considerazioni:

- la strada prescelta per raggiungere il posto di lavoro non risultava essere la "più breve" rispetto al percorso tra l'abitazione dell'infortunato (sita nel Comune di ***** e la P.zza ***** (sita nel Comune di *****;

- il ***** non si era recato al lavoro il giorno precedente all'infortunio.

Orbene, deve anzitutto chiarirsi che - come anche la più recente giurisprudenza di questa Corte si è espressa - in materia di infortuni sul lavoro, il D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, art. 12, che ha espressamente ricompreso nell'assicurazione obbligatoria la fattispecie dell'infortunio "in itinere", inserendola nell'ambito della nozione di occasione di lavoro di cui al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 2, esprime dei criteri normativi (come quelli di "interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate", che delimitano l'operatività della garanzia assicurativa) utilizzabili per decidere anche controversie relative a fatti antecedenti alla sua entrata in vigore, militando in tal senso: a) la circostanza che la L. 17 maggio 1999, n. 144, art. 55, lett. u), ha posto come criterio direttivo per il legislatore delegato il recepimento dei principi giurisprudenziali consolidati in materia, i quali, pertanto, hanno costituito, dapprima, diritto vivente nell'ambito dell'interpretazione del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 2, per poi plasmare, come tali, il contenuto del precetto introdotto dal D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 12; b) il fatto che il sistema dell'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali si è evoluto tramite interventi legislativi che, non di rado, hanno avuto la funzione di far assurgere a dignità di norma positiva gli orientamenti giurisprudenziali (come è dimostrato proprio in relazione all'istituto dell'infortunio "in itinere", che l'opera della giurisprudenza ha conformato muovendo dalla nozione di occasione di lavoro); c) il rilievo in base al quale una norma successiva ben può costituire criterio interpretativo che illumina anche il regime precedente (Cass. 6 luglio 2007 n. 15266).

Pertanto, ben può affermarsi che, in tema di infortunio "in itinere", indipendentemente dall'applicazione del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 2, comma 3 (aggiunto dal D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 12), per rischio elettivo, che esclude la c.d. "occasione di lavoro", si intende una condotta personalissima del lavoratore, avulsa dall'esercizio della prestazione lavorativa o ad essa riconducibile, esercitata ed intrapresa volontariamente in base a ragioni e a motivazioni dei tutto personali, al di fuori dell'attività lavorativa e prescindendo da essa, idonea ad interrompere il nesso eziologico tra prestazione ed attività assicurata (Cass. 8 giugno 2005 n. 11950).

Orbene, il Giudice del merito ha omesso di effettuare una completa valutazione in concreto su tali aspetti della fattispecie, limitandosi ad osservare che il tragitto prescelto dal dipendente non risultava essere il "più breve" per raggiungere il posto di lavoro, mentre invece avrebbe dovuto procedere alla verifica della sussistenza del diverso criterio della "normalità" della percorrenza dell'indicato itinerario tra casa e lavoro, secondo i principi già enunciati dalla giurisprudenza citata, ed attualmente codificati nella L. n. 38 del 2000, art. 12, che riconoscono la copertura assicurativa qualora il comportamento del lavoratore non sia motivato come appena accennato - in base a ragioni del tutto personali, al di fuori dell'attività lavorativa.

E. tuttavia, la sig.ra ***** ha riportato nel ricorso in esame, nel rispetto del principio di autosufficienza, le deposizioni dei testi escussi da cui emergono ulteriori elementi di valutazione, quali, ad esempio, l'orario in cui avvenne l'incidente, di poco anteriore dall'inizio del turno di lavoro - ore 6 -, mentre, per altro verso, alcun raffronto risulta essere stato fatto tra "la strada più breve" e quella percorsa dall'infortunato, descritta come più comoda e conveniente (presenza di una stazione di rifornimento 24/h; più diretto accesso rispetto al luogo di lavoro).

La Corte ha invece omesso di esaminare tali aspetti, configurando la sussistenza del ed. rischio elettivo, senza motivare adeguatamente la ragione della sua decisione.

Appare quindi evidente l'errore in cui è incorsa la Corte d'Appello di Lecce, per aver escluso l'occasione di lavoro nell'infortunio occorso a ***** esclusivamente a causa della mancata percorrenza della strada "più breve" di collegamento tra il proprio domicilio e il luogo di lavoro.

Anche il rilievo dato dalla sentenza della Corte territoriale all'assenza dal lavoro del dipendente nel giorno precedente il sinistro, risulta del tutto insufficiente (sul piano del corredo motivazionale) rispetto alle circostanze riportate nelle dichiarazioni dei testi escussi ed espressamente riprodotte nel ricorso in oggetto.

Per quanto esposto il ricorso va accolto con annullamento della impugnata decisione e rinvio ad altra Corte di appello, designata in dispositivo, la quale procederà al riesame della controversia, attenendosi al principio di diritto sopra enunciato e provvedendo anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Bari.