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L'invio della sentenza di condanna all'ISVAP, ex art. 148, 10° comma (G.d.P. Mascalucia)

Materia: Sentenze - Fonte: G.d.P. Mascalucia - 22.11.2010
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Abstract: Grazie per la segnalazione al p.a. Riccardo Nicotra

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L'art. 148 del codice delle assicurazioni (d. lgs. 209/05), al decimo comma recita:

 

In caso di sentenza a favore del danneggiato, quando la somma offerta ai sensi dei commi 1 o 2 sia inferiore alla metà di quella liquidata, al netto di eventuale rivalutazione ed interessi, il giudice trasmette, contestualmente al deposito in cancelleria, copia della sentenza all'ISVAP per gli accertamenti relativi all'osservanza delle disposizioni del presente capo.

 

Non v'è dubbio che si tratti di una delle norme più neglette dell'intero codice (e non solo).

 

In realtà, almeno teoricamente, potrebbe essere un ottimo strumento per portare, certo non immediatamente ma in una prospettiva di medio-lungo tempo, le compagnie assicurative a gestire in maniera più corretta, nei confronti dei danneggiati, le pratiche risarcitorie.

 

Vero è anche che molto spesso (a partire da chi sta scrivendo) ci si dimentica di chiedere al giudice la trasmissione della sentenza

 

E anche se tale richiesta non sarebbe necessaria, stante il tenore letterale della norma che sembra configurare una attività doverosa per il giudice, è evidente che ove manchi la richiesta della parte interessata ben difficilmente il giudice e la cancelleria di propria iniziativa avvieranno la procedura di segnalazione...

 

Ecco quindi una delle poche sentenze in cui troviamo evidenziata l'ordine del giudice alla cancelleria di trasmettere copia della sentenza all'ISVAP per l'avvio dell'istruttoria.

 

Direi che, d'ora in poi, è il caso di farsi un nodo al fazzoletto, e ricordarsene in sede quantomeno di precisazione delle conclusioni.

 

                                                                                                      Renato Savoia

 
 * * *
 
REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

l’avv. Antonio Zarrillo, Giudice di Pace di Mascalucia, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta con R.G. 343/2010,

PROMOSSA DA

***** nata a *****, il ***** e ivi residente in *****, elettivamente domiciliata in ***** presso lo studio dell’avv. ***** che la rappresenta e difende per mandato olografo a margine dell’atto introduttivo di lite Attrice

CONTRO

***** Assicurazioni -in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in ***** Convenuta–Contumace

***** nato a ***** il ***** residente in ***** Convenuto-Contumace

***** S.P.A. p.iva e codice fiscale *****, con sede in ***** ed elettivamente domiciliata in ***** presso lo studio dell’avv. ***** che la rappresenta e difende per procura in atti Interveniente volontaria

OGGETTO: Risarcimento danni da circolazione stradale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione regolarmente notificato, *****, conveniva in giudizio, innanzi a questo Giudice, la ***** Assicurazioni e ***** esponendo:

-che il giorno *****, alle ore ***** in *****, *****, alla guida della propria autovettura Ford Focus SW targata *****, percorreva la via *****, direzione di ***** , quando giunto all’altezza del civico 73, nel tentativo di immettersi nel distributore di carburante Agip, posto nel senso opposto della carreggiata, approfittando dello spazio esistente tra due aiuole spartitraffico delimitate da strisce di raccordo (contraddistinte da zebratura bianca), improvvisamente e senza segnalazione alcuna, si spostava da destra verso sinistra , senza preventivamente accertarsi del mancato sopraggiungere di veicoli e/o persone e senza concedere la dovuta precedenza ai veicoli che circolavano in marcia normale, ponendosi trasversalmente rispetto all’asse della carreggiata e tagliando, così la direttrice di marcia dell’autovettura Opel Corsa targata *****, di proprietà e condotta da essa attrice, la quale procedeva regolarmente nella corsia di marcia posta a sinistra della Ford Focus;

- che nulla essa poteva fare per evitare l’impatto;

- che l’Opel Corsa riportava danni per €. 3.513,52 Iva inclusa;

-che la ***** Assicurazioni, compagnia che garantiva la RCA della Ford Focus veniva messa in mora.

Chiedeva, pertanto, la condanna dei convenuti al risarcimento del danno nell’importo di € 3828/52, ivi compreso fermo tecnico, oltre interessi e rivalutazione monetaria e svalutazione commerciale del mezzo nonché spese di patrocinio o in quell’altra maggiore o minore somma determinanda in corso di giudizio, nei limiti di competenza del giudice adito. Con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del procuratore costituito. I convenuti rimanevano contumaci. Interveniva volontariamente in giudizio la ***** Assicurazioni, sostenendo di avere un interesse all’esito del giudizio in forza di accordo tra Compagnie di Assicurazioni, incombendo alla stessa l’obbligo di rimborsare alla Cattolica le somme che sarebbe stata costretta a pagare. In ordine all’an si rimetteva alle risultanze istruttorie mentre contestava il quantum debeatur in una alla richiesta di spese di patrocinio stragiudiziale. Ammesse ed esitate prova per testi e consulenza tecnica, precisate le conclusioni e depositate note conclusionali, la causa all’udienza del 30.6.2010 è stata introitata a sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va dichiarata ante omnia, la contumacia dei convenuti, i quali, benché ritualmente convenuti, non si sono costituiti in giudizio. Preliminarmente viene evidenziato che è stata regolarmente assolta la condizione di proponibilità dell’azione prevista dal Dlgs. 209/95, avendo l’attrice formulato la richiesta risarcitoria alla Compagnia di Assicurazione,che copriva la RCA del veicolo confliggente al momento del sinistro, con raccomandate n.129629426335 e n. 129629426324 recapitate il 6.5.2009 e proposto l’azione per il risarcimento dei danni dopo il decorso dello spatium deliberandi cogitationisque. Ancora in via preliminare, va esaminata la sussistenza dell’interesse ad agire della ***** e l’ammissibilità del suo intervento volontario proposto ai sensi della normativa sull’indennizzo ex art. 149 D.Lgs. 209/2005 e relativo regolamento approvato con D.P.R. 204/2006 (contestate in sede di comparsa conclusionale dalla difesa di parte attrice). Con la recente ordinanza n. 154 anno 2010 la Corte Costituzionale nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 149 e 150 del D.Lgs. n. 209 del 7.9.2005, (Codice delle assicurazioni private) e dell’art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254 (Regolamento recante disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, a norma dell’articolo 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private), promosso dal Giudice di Pace di Prato, ha avuto modo di riconfermare che accanto all’azione diretta contro la compagnia assicuratrice del veicolo utilizzato, persiste la tutela tradizionale nei confronti del responsabile civile, dal momento che il Codice delle assicurazioni si è limitato a rafforzare la posizione dell’assicurato rimasto danneggiato, considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire direttamente nei confronti della propria compagnia assicuratrice, senza peraltro togliergli la possibilità di fare valere i suoi diritti secondo i principi della responsabilità civile dell’autore del fatto dannoso. (sentenza n. 180 del 2009, ordinanza n. 441 del 2008). Il legislatore italiano, con la previsione dell’istituto dell’azione diretta, che consente al danneggiato, soggetto estraneo al contratto di assicurazione, di convenire in giudizio direttamente l’impresa di assicurazione del veicolo o natante danneggiante, ha fornito al sinistrato stesso uno strumento processuale, estremamente pratico, per consentirgli di ottenere, in caso di esito positivo dell’azione, l’effettivo risarcimento dei danni, da parte di soggetto solvibile. La ***** spa ha giustificato il proprio intervento ai sensi della normativa sull’indennizzo diretto ex art. 149 D.Lgs. 209/2005 e relativo regolamento approvato con DPR 204/2006 in considerazione dell’obbligo della medesima di rimborsare alla consorella ***** di Assicurazione le somme che quest’ultima sarebbe stata costretta a pagare all’attrice. Va evidenziato a tal proposito che quest’ultima, non ha proposto azione diretta contro il proprio assicuratore ai sensi dell’art. 149 CDA, né nella fase stragiudiziale ha formulato nei confronti del medesimo richiesta risarcitoria. Gli accordi tra assicuratori, richiamati dalla difesa della *****, sono convenzioni tra privati, prive di rilevanza pubblicistica, le quali non costituiscono fonte normativa, nè hanno valenza alcuna nei rapporti con i terzi né possono legittimare il preteso esercizio di diritti avanti l’Autorità Giudiziaria in contrasto con le norme di legge. Non vertendosi nella gestione del risarcimento diretto è evidente come la “normativa convenzionale” adottata dall’ANIA, non possa costringere il danneggiato a difendersi contro un soggetto che ha consapevolmente scelto di non evocare in giudizio e con il quale è invece legata da vincoli contrattuali tipici ex art. 1917 c.c. Oltremodo condivisibili appaiono le motivazioni esposte nella sentenza del Giudice di Pace di Torino n. 5588 del 23 Aprile 2010 e assai apprezzabili sono le osservazioni contenute nella nota a commento dell’avv. Angelo Massimo Perrini che in talune parti appare utile evidenziare.

In sede ANIA, è stato delineato un complesso sistema teso sostanzialmente a scoraggiare i danneggiati dall’intraprendere azioni ex art.144 c.d.a. attraverso l’utilizzo strumentale dell’istituto dell’intervento volontario. Nella prassi accade dunque che il danneggiato che evochi in giudizio il civile responsabile e il suo assicuratore, quasi sempre nella contumacia di entrambi, veda il proprio assicuratore intervenire volontariamente nel predetto giudizio per sostenere le difese della propria controparte contumace, o addirittura per sentirne inammissibilmente richiedere la estromissione. Tali comportamenti, al limite della lite temeraria, non appaiono incontrare il favore della giurisprudenza di merito. Secondo l’impianto costruito dalle imprese assicurative l’interveniente dovrebbe richiedere “l’estromissione della compagnia convenuta” che secondo la stessa impostazione deve rimanere coscientemente contumace. Già solo per tale ragione la richiesta estromissione appare impossibile, prima ancora che inammissibile giacchè non può essere estromessa dal giudizio una parte che in detto giudizio non è presente. In particolare, l’art. 149 comma 6 cod.ass. dispone che - l’impresa di assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere l’altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato fermo restando, in ogni caso, la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime secondo quanto previsto nell’ambito del sistema di risarcimento diretto. Detta norma pertanto prevede che sia la compagnia del responsabile civile a poter intervenire nel giudizio per estromettere la seconda e non prevede affatto l’intervento ad adiuvandum in giudizio della compagnia del danneggiato che, peraltro, ha obbligazioni di ausilio nei confronti del proprio assicurato ex art. 9 D.P.R. n. 254/2006, esattamente opposte a quelle che con l’atto di intervento vengono dispiegate. Trattandosi di norma di carattere processuale non può trovare applicazione analogica per un caso non disciplinato espressamente. La condotta processuale dell’assicuratore del danneggiato che, invece di intervenire ad adiuvandun del proprio assicurato, interviene, in maniera peraltro inammissibile ad adiuvandum della controparte, si presta per ciò solo ad essere fonte di responsabilità ulteriore ed autonoma nei confronti del proprio assicurato. La esistenza di un interesse dell’assicuratore ex art. 100 c.p.c. che lo legittima ad intervenire va dunque valutato alla luce della norma citata (art. 1917 c.c. -richiamato dall’art.122 Cod. Ass. il quale recita: “nell’assicurazione della responsabilità civile l’assicuratore è obbligato a tenere indenne l’assicuratore di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell’assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto)
diretta evidentemente a tutelare l’assicurato (“tenerlo indenne
) e non già a contrastarlo,
come intenderebbe fare la interveniente mediante lo spiegato intervento, posto che diversamente verrebbe inammissibilmente stravolta la funzione e la disciplina propria del contratto assicurativo RC Auto, che nell’ambito della assicurazione per responsabilità civile integra principi inderogabili la cui violazione appare contraria al c.d. ordine pubblico. Per ragioni diverse dalle problematiche processuali e sostanziali che qui rilevano, le imprese assicuratrici - a fronte del chiarissimo disposto della normativa - ritengono di interpretare l’art. 149 cod. ass. che regola il risarcimento diretto, in maniera difforme,ponendo in essere comportamenti sostanzialmente elusivi della facoltatività della procedura come delineata anche a seguito dell’intervento della Corte Costituzionale.”.

L’interesse che legittima l’intervento a norma dell’art. 105 comma 2 cpc, è da individuare, a giudizio di questo decidente, nella titolarità, presunta o affermata, di un rapporto giuridico dipendente da quello oggetto del giudizio (Cass. 27 Febbraio 201 n. 2842). Nessun interesse giuridicamente tutelabile, e comunque tale da giustificare un interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., può essere ravvisato nell’intervento della ***** spa, mirato alla esclusiva tutela di interessi associativi privati quali quelli espressi con la c.d. Card, nell’ambito di accordi tra aziende associate all’ANIA e non promosso per fare valere un diritto relativo all’oggetto o dipendente dal titolo nei confronti di altre parti.

Va dichiarato pertanto inammissibile l’intervento volontario della *****.

Sull’an debeatur, si rileva che gli elementi di prova emersi dall’espletata istruttoria sono costituiti dalle dichiarazioni testimoniali rese da ***** e *****, le quali sono state conformi alla prospettazione della dinamica del sinistro come rappresentata nell’atto introduttivo di lite. E’ innegabile che il convenuto, non ottemperò al disposto di cui all’art. 154 CDS le cui disposizioni hanno carattere rigido. In difetto di apporto probatorio tale da fare individuare profili di responsabilità a carico della *****, deve ascriversi la genesi verificatoria del sinistro alla condotta di guida del conducente dell’autoveicolo Ford Focus, contraria alle norme generiche e specifiche che regolano la circolazione, causativa del danno posto a fondamento della domanda, rivelatasi come circostanza esclusiva per la verificazione dell’evento stesso. La domanda è pertanto meritevole di accoglimento e va riconosciuto all’attrice il diritto di essere integralmente risarcita.

Passando al quantum della pretesa risarcitoria azionata, le conclusioni della CTU appaiono assolutamente condivisibili perché sufficientemente dettagliate e corrette. Il CTU infatti, ha accertato e descritto la natura dei danni riportati dall’Opel Corsa targata *****, ritenuti compatibili con la dinamica rassegnata nell’atto introduttivo di lite, anche sulla scorta della documentazione fotografica prodotta, ed ha indicato il periodo necessario per l’esecuzione dei lavori. Cosicché il danno arrecato al veicolo, già riparato, può essere quantificato in € 2.504/87 con esclusione dell’Iva per carenza di prova in ordine all’addebito da parte dell’autoriparatore dell’imposta ex D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 18 a titolo di rivalsa al committente (Cass. n. 1688 del 27.1.2010 ). A detta somma vanno aggiunti € 265/00 liquidati in via equitativa, a titolo di danno da fermo tecnico, che, come è noto, va indennizzato per l’impossibilità, da parte del proprietario, di utilizzare la vettura durante il tempo necessario alla sua riparazione, indipendentemente da una prova specifica in ordine al danno subito, in quanto, anche durante la sosta, questi è tenuto a sopportare le spese di gestione del veicolo che è, altresì, soggetto ad un naturale deprezzamento di valore ( Cass. 14.12.2002 n.17963). Ed ancora il cosiddetto danno da fermo tecnico subito dal proprietario di un autoveicolo coinvolto in un incidente stradale, può essere, comunque, liquidato, anche in via equitativa, indipendentemente da una prova specifica, in difetto di elementi di prova contraria (Cass. 17973/2003, 12908/2004). L’autoveicolo è, difatti, anche durante la sosta forzata, fonte di spesa (tassa di proprietà, premio di assicurazione) comunque sopportata dal proprietario (Cass. Civ., sez. III, 27.01.2010 n. 1688; conforme: Cass. 9 novembre 2006, n. 23916). Tale orientamento è peraltro ormai radicato nel Supremo Collegio atteso che lo stesso più volte ha avuto modo di statuire che: "…...Il giudice di merito non può ignorare che il danno al mezzo meccanico da sinistro stradale provoca al danneggiato questo ulteriore pregiudizio economico, costituito dalla perdita della disponibilità del mezzo meccanico durante il tempo necessario per le riparazioni, e in presenza di un danno certo, ma non determinato nella sua esatta entità, ha l'obbligo di provvedere alla liquidazione del medesimo in via equitativa, secondo il disposto dell'art. 1226 c.c.” (Cass. civ. 12908/2004).

Il danno da fermo tecnico può essere liquidato in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c., indipendentemente dalla prova specifica, dovendosi dare rilievo al fatto che la mancata disponibilità del veicolo è di per sé idonea a provocare al danneggiato un ulteriore pregiudizio economico, certo nella sua esistenza, pur se difficilmente determinabile nella sua precisa entità, essendo indubbio che il danneggiato dovrà affrontare delle spese per muoversi con altri mezzi, e che dovrà comunque sopportare i costi dell'autovettura(Cassazione civile , sez. III, 21 ottobre 2008, n. 25558). Il Supremo Collegio sezione Terza con recente sentenza n. 1688 del 27.1.2010 ha così statuito:

Occorre, infatti, ribadire il consolidato principio giurisprudenziale, di ordine generale, in ragione del quale il risarcimento del danno da fatto illecito ha la funzione di porre il patrimonio del danneggiato nello stesso stato in cui si sarebbe trovato senza l'evento lesivo e, quindi, trova presupposto e limite nell’effettiva perdita subita da quel patrimonio in conseguenza del fatto stesso, indipendentemente dagli esborsi materialmente effettuati (tra le varie, cfr. Cass. 5 luglio 2002, n. 9740). Più in particolare ed in applicazione di questo stesso principio, con riferimento poi al cosiddetto danno da fermo tecnico subito dal proprietario dell'autovettura danneggiata a causa della impossibilità di utilizzarla durante il tempo necessario alla sua riparazione, è stato affermato che è possibile la liquidazione equitativa di detto danno anche in assenza di prova specifica in ordine al medesimo, rilevando a tal fine la sola circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall'uso effettivo a cui esso era destinato. L'autoveicolo è, difatti, anche durante la sosta forzata, fonte di spesa (tassa di circolazione, premio di assicurazione) comunque sopportata dal proprietario, ed è altresì soggetta a un naturale deprezzamento di valore, del veicolo (Cass. 9 novembre 2006, n. 23916).

Sulla somma liquidata vanno corrisposti gli interessi legali a far data dall’evento.

Spese di Patrocinio fase stragiudiziale

Secondo un orientamento giurisprudenziale, condiviso dal Giudicante, il danneggiato, a causa di incidente stradale, ha diritto di farsi assistere da un legale o da studi tecnici esperti in incidentistica stradale anche nella fase stragiudiziale e di ottenere il rimborso delle relative spese anche nell'ipotesi di offerta , come nel caso di specie. Va osservato al riguardo che le disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile da circolazione stradale, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lvo 7.9.2005 n. 209, non sono di facile interpretazione, avendo il nuovo codice delle assicurazioni introdotto sistemi diversi di risarcimento. L'intervento legale o peritale è, pertanto, necessario non solo per la complessità e la novità della disciplina, ma anche per garantire il contraddittorio nella fase stragiudiziale. Se non si assicurasse al danneggiato detto diritto, le posizioni delle parti rimarrebbero asimmetriche, considerato che la società di assicurazioni è economicamente più forte, tecnicamente più organizzata e professionalmente già attrezzata rispetto all'assicurato che ignora la disciplina anche perché nuova e complessa da interpretare.

Il ricorso al patrocinio è, inoltre, necessario anche per predisporre tutti gli adempimenti per poter poi agire in giudizio nell'ipotesi in cui non si addivenga ad una soluzione bonaria della lite. Il riconoscimento delle spese stragiudiziali al danneggiato trova, pertanto, fondamento anche nei principi costituzionali della uguaglianza e del diritto alla difesa.

Con sentenza 26973/08, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno statuito che le spese relative all’assistenza tecnica nella fase stragiudiziale costituiscono danno patrimoniale dell’illecito, secondo il principio della regolarità causale ( art. 1223 c.c.).

Lo svolgimento delle prestazioni professionali da parte del p.a. ***** è comprovato ex actis e l’importo portato dal preavviso di parcella può contenersi in € 200/00.

Spese del giudizio

Le spese processuali, ai sensi dell’art. 91 c.p.c. seguono la soccombenza e tenendo conto della natura, del valore della controversia, della somma liquidata,dell’attività difensiva svolta , vanno liquidate in complessivi € 993/00 di cui €. 93/00 per spese, € 300/00 per diritti ed € 600/00 per onorario oltre 12,50 % per rimborso forfettario, IVA, CPA e distratte in favore del procuratore che ne ha fatto richiesta sussistendo i presupposti di cui all’ art. 93 c.p.c.

Spese di C.T.U.

Vanno poste a carico dei convenuti le spese della CTU nell’importo determinato di €. 350,00 omnicomprensivi.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Mascalucia , definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ***** nei confronti della ***** Assicurazioni e ***** così provvede:

-Dichiara inammissibile ex art. 105 comma II c.p.c. l’intervento in causa della ***** S.P.A. compensando le spese tra essa e l’attrice *****.

-Dichiara tenuti e condanna in solido i convenuti ***** e **** Assicurazioni al pagamento in favore di ***** di € 2.769/87 per danno al mezzo e fermo tecnico con gli interessi legali dal fatto al soddisfo, nonché al rimborso di € 200/00 per spese di patrocinio stragiudiziale.

-Pone in via definitiva le spese di CTU tecnica a carico dei convenuti in solido.

-Dichiara tenuti e condanna i convenuti in solido al rimborso delle spese del giudizio come sopra liquidate che vengono distratte a favore del procuratore costituito che ha dichiarato di aver anticipato le spese e non riscosso gli onorari.

In ottemperanza al disposto di cui all’art. 148.10 del D.Lgs. 7.9.2005 ordina la trasmissione, a cura della Cancelleria, della presente sentenza all’ISVAP, via del Quirinale 21 Roma- Fax 06-42133426, per gli accertamenti relativi all’osservanza da parte della Compagnia di Assicurazione ***** delle disposizioni afferenti le procedure liquidative.

La sentenza è provvisoriamente esecutiva tra le parti ai sensi dell’art. 282 c.p.c. come da ultimo modificato dalla L. 534/95.

Così deciso in Mascalucia , il 30-6-2010. Il Giudice di Pace avv. Antonio Zarrillo