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Il diritto di abitazione al coniuge superstite (Tribunale di Cuneo 17/02/10)
Materia: Successioni - Fonte: Tribunale di Cuneo - 19.11.2010 Condividi su Facebook |
Interessante sentenza in tema di diritto di abitazione a favore del coniuge superstite,in cui si evidenzia la differenza di disciplina in caso di: a) successione necessaria (in tal caso si veda l'art. 540,2° comma, c.c.); b) successione legittima (in tal caso occorre fare riferimento agli artt. 581 e 582 c.c.). In ogni caso, dice il Tribunale, va sempre tenuto presente il disposto dell'art. 553 c.c., vale a dire: A seguire la sentenza, il commento pure inviato dall'avv. Alberto Serpico. Renato Savoia * * * REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI CUNEO Il Giudice Dott. Gian Paolo MACAGNO ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta in primo grado al n. ***** R.G.C., promossa da: ***** e *****, elettivamente domiciliate *****presso lo studio dell'avv. *****, che le rappresenta e difende con l’avv. ***** per procura in atti; - PARTE ATTRICE - CONTRO *****, elettivamente domiciliata *****, presso lo studio degli avv.ti ***** e *****, che la rappresentano e difendono per procura in atti; - PARTE CONVENUTA - OGGETTO: “Altri istituti relativi alle successioni”. CONCLUSIONI PER LE ATTRICI ***** e *****: “Voglia l’On.le Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previo accertamento che le attrici sono parenti del defunto *****; previo accertamento che le attrici sono eredi di *****, padre del de cuius; previo accertamento ed individuazione – ove del caso a mezzo di opportuna CTU – dei beni costituenti il patrimonio ereditario dismesso morendo da *****; previo ordine alla signora ***** di rendere il conto ex art. 723 cod. civ. degli eventuali atti di disposizione compiuti sui beni ereditari; previo ordine di esibizione alla Banca ***** e ad ***** degli estratti dei conti correnti bancari e della documentazione, come indicata nella memoria di parte attrice dell’8.2.2008; nel merito: accertare e dichiarare che alla morte di ***** so è aperta una successione legittima; dichiarare che le convenute sono eredi legittime di *****; dichiarare che il sig. ***** era erede legittimo di *****; dichiarare, pertanto, che la sig.ra ***** è succeduta per rappresentazione al defunto padre *****; accertare e dichiarare che, in ragione delle norme sulla successione legittima, il diritto di abitazione ex art. 540 c.c. della casa coniugale e degli arredi che la compongono ha natura di legato che concorre a formare la quota spettante al coniuge superstite; previo ogni più opportuno accertamento ed incombente, procedere alla divisone della comunione ereditaria attribuendo rispettivamente alla signora *****, alla sig.ra ***** e alla sig.ra ***** le porzioni loro spettanti pro quota, tanto in virtù della successione apertasi alla morte del sig. *****, quanto in virtù della successione apertasi alla morte del sig. *****, procedendo ad ogni conseguente provvedimento; ordinare al competente Conservatore dei Registri Immobiliari la trascrizione dell’emananda sentenza, con esonero da ogni responsabilità. In ogni caso, con vittoria delle spese, diritti ed onorari di giudizio”. CONCLUSIONI PER LA CONVENUTA *****: “Reiectis adversis, previe le declaratorie di legge, in via preliminare e pregiudiziale a) ex art. 540 c.c., dichiararsi e riconoscersi preliminarmente che al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano e, nel contempo, che tali diritti gravano sulla porzione disponibile e, qualora questa non sia sufficiente (così sembrerebbe ricorrere nel caso di specie) per il rimanente sulla quota di riserva del coniuge stesso; b) ex artt. 467 e 468 c.c., dichiararsi e riconoscersi – sempre preliminarmente – che la convenuta ***** non è succeduta al premorto fratello germano *****, nato a ***** il ***** e deceduto in ***** il *****, per rappresentazione del di loro padre *****, nato a ***** il ***** ed ivi deceduto il *****, giacché l’istituto della rappresentazione opera solo in linea discendente e sempreché il chiamato che non possa o non voglia accettare sia figlio o fratello del “de cuius”; c) in relazione all’eredità morendo dismessa da *****, nato a ***** e deceduto *****, senza lasciare figli e testamento, ex art. 540, II comma, dichiararsi e riconoscersi che, sin dallo stesso *****, alla di lui vedova, *****, nata a *****, spetta quale prelegato e, quindi, oltre alla quota di successione necessaria, il diritto di abitazione ex art. 1022 c.c. sulla casa adibita a loro residenza familiare, così come di seguito indicata, e quello di uso ex art. 1021 c.c., sui mobili che la corredano: porzioni immobiliari facenti parte del fabbricato in condominio denominato *****, situato in ***** e, più precisamente, le porzioni che con riferimento alla planimetria allegata al regolamento di condominio depositato nei registri del notaio ***** con atto del ***** il tutto in Catasto alla partita *****; in via principale e nel merito: d) in relazione all’eredità morendo dismessa da *****, nato a ***** il ***** e deceduto in ***** il *****, così come residuata dalla prededuzione del prelegato di cui alla domanda sub. a), ex art. 585 c.c. dichiararsi e riconoscersi ***** (coniuge superstite del de cuius *****), *****, nata ***** (madre superstite del de cuius *****) e *****, nata a ***** (sorella germana superstite del de cuius *****) uniche coeredi universali ed in comunione ereditaria per le rispettive quote di 2/3 la prima, e di 1/6 pro capite la seconda e la terza; e) dato preliminarmente atto che la coerede ***** ha incassato il prezzo di vendita di due beni mobili registrati di proprietà del de cuius (descritti in narrativa), per l’importo complessivo di € 22.724,11 e, al contempo, che la stessa ha pagato debiti del de cuius e dei coeredi tutti per € 21.450,99 nonché le spese funeratizie “de cuius” per € 1.394,43, e così per un complessivo importo di € 22.845,42, dichiararsi tenuti e, per l’effetto, condannarsi gli attori a rimborsare alla convenuta la somma procapite di € 20,22 o di quell’altra maggior o minor somma che sarà ritenuta di giustizia, se del caso anche all’esito di apposita CTU contabile”; in ogni caso: f) con il favore dei diritti di avvocato, degli onorari e delle spese (imponibili e non ai fini IVA), anche ex art. 14 D.M. 127/04, nonché dei costi delle eventuali CTU espletando in corso di causa, ivi comprese quelle dei propri CT di parte” MOTIVI DELLA DECISIONE Sussiste controversia tra le parti in merito alle modalità di vendita dell’immobile sito in *****, appartenente all’asse ereditario, di cui esaurisce quasi totalmente l’attivo. E’ in particolare dibattuta tra le parti la questione della natura del diritto di abitazione sulla casa familiare e di uso dei relativi arredi, che il coniuge superstite ***** reclama a titolo di prelegato, oltre la quota prevista dalle regole in materia di successione necessaria. La risposta offerta dalla giurisprudenza è articolata e prende le mosse dalla constatazione della differenza di disciplina tra successione legittima e necessaria. In tema di successione necessaria la disposizione di cui all'art. 540 comma 2 c.c., avente ad oggetto la riserva a favore del coniuge superstite dei diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, determina un incremento quantitativo della quota in favore del coniuge stesso, sommandosi i diritti di abitazione e di uso (e, quindi, il loro valore capitale) alla quota riservata al coniuge. Nel caso di successione legittima, invece, gli art. 581 e 582 c.c. non contemplano, in favore del coniuge superstite, i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso dei mobili che la corredano. La conseguenza non è peraltro l’esclusione di tali diritti ma un trattamento differente, nel senso che, sotto il profilo del valore della quota da assegnare al coniuge superstite, essi non potranno comunque comportare un incremento della quota ex lege determinata (Cass. 6 aprile 2000, n. 4329; Trib. Roma, 26 maggio 2003; Trib. Palermo sez. II 21 gennaio 2008; App. Milano, sez. II, 21 gennaio 2009, n. 168). Tale interpretazione è stata ritenuta corretta dalla Corte costituzionale, la quale ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 581 c.c., nella parte in cui non prevede che a favore del coniuge superstite, anche quando concorra con altri chiamati, siano riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni, in relazione all'art. 584 c.c. il quale invece, attraverso l'espresso richiamo dell'art. 540 comma 2 c.c., stabiliva tale riserva a favore del coniuge putativo (cfr. Corte cost. ord. 5 maggio 1988 n. 527). La Corte ha motivato la sua pronuncia osservando che la questione sollevata era basata su una errata interpretazione della norma impugnata in quanto, contrariamente all'assunto del giudice a quo, nella successione ab intestato il diritto di abitazione della casa coniugale, nonché il diritto di uso sui mobili che la corredano, sono comunque attribuiti al coniuge nella sua qualità di legittimario; la Corte ha tuttavia precisato che l'omesso richiamo dell'art. 540 comma 2 c.c. da parte dell'art. 581 c.c. è frutto di una scelta consapevole del legislatore volta ad escludere non già che i diritti di abitazione e di uso siano ricompresi nella quota del coniuge superstite, bensì che tali diritti siano attribuiti al coniuge autonomamente e si cumulino pertanto con la quota riconosciutagli dallo stesso articolo nelle ipotesi di successione ab intestato. In altri termini, in caso di successione legittima, non potendo trovare applicazione gli istituti della «riserva» e della «disponibile», i diritti di abitazione e di uso, pur spettando al coniuge superstite, costituiscono una mera indicazione di beni che concorrono a formare la sua quota ex lege: ne consegue, evidentemente, che i diritti in esame non si aggiungono ma devono essere compresi nella quota di eredità di pertinenza del coniuge (cfr. Trib. Roma, 26 maggio 2003, cit.). Al coniuge superstite *****, in quanto erede legittimo, devono riconoscersi i diritti di abitazione e di uso, attribuiti come legato in conto e quindi conteggiati nella quota di eredità intestata in sede di divisione. Tale soluzione non può peraltro prescindere dal principio fondamentale, statuito dall’art. 553 c.c., in forza del quale colui che succede ab intestato, se appartiene alla categoria dei legittimari, non può ottenere meno di quanto la legge gli garantisca quale quota di riserva e pertanto quanto osservato potrà valere esclusivamente se, nel caso concreto, la quota dei 2/3 del patrimonio ereditario, spettante ab intestato alla sig.ra *****, comprensiva dei diritti di abitazione e d’uso, dovesse risultare inferiore alla quota di riserva ex art. 540 secondo comma c.c., pari ad ½ del patrimonio ereditario oltre i diritti di abitazione ed uso. In caso contrario, si dovrà fare ricorso al rimedio offerto dall’art. 553 c.c., a scapito delle porzioni che spetterebbero ai non legittimari (essendo evidentemente inammissibile una riduzione delle quote riservate agli altri legittimari). Va riservata la definitiva assegnazione secondo i criteri ora esposti, essendo preliminare la liquidazione del patrimonio ereditario nel suo cespite indivisibile. Ai fini che ora interessano, risulta ad ogni modo incontestabile che l'attribuzione dei diritti di abitazione e di uso costituisca comunque un legato "ex lege" in favore del coniuge – fatta salva la differenza di computo dipendente dalla capienza o meno della quota di eredità nei termini appena esposti. Ne consegue che deve ordinarsi, ai sensi degli art. 570 c.p.c. e ss. la vendita senza incanto dell’immobile in oggetto, gravato dal diritto di abitazione, a prezzo decurtato in corrispondenza del valore di tale diritto e con espressa previsione di tale circostanza nel provvedimento di vendita, riservando a separato provvedimento, previa convocazione del CTU per la necessaria attualizzazione dei valori, la determinazione delle modalità attuative della vendita. Spese al definitivo. P. Q. M. Il Tribunale, non definitivamente pronunciando; respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, visti gli artt. 788 secondo comma e 570 ss. c.p.c. DISPONE la vendita senza incanto dell’immobile sito in ***** Comune di così censito ***** gravato dal diritto di abitazione, a prezzo decurtato in corrispondenza del valore di tale diritto e con espressa previsione di tale circostanza nel provvedimento di vendita; RISERVA a separato provvedimento, previa convocazione del CTU per la necessaria attualizzazione dei valori, la determinazione delle modalità attuative della vendita. Spese al definitivo. Cuneo, li 17.2.2010. IL GIUDICE Dott. Gian Paolo MACAGNO (grazie per la segnalazione all'avv. Alberto Serpico di Cuneo - http://avvocatiserpico.beepworld.it ) * * * Commento a cura dell'Avv. Alberto Serpico. (Scioglimento della comunione ereditaria di un unico cespite immobiliare costituito dalla casa coniugale – Vendita giudiziaria – Valutazione del diritto di abitazione ex art. 540 C.C. spettante al coniuge superstite – Natura di prelegato del diritto di abitazione, da attribuirsi in prededuzione sino alla concorrenza della porzione c.d.disponibile ed oltre ancora) L’art. 540, comma II°, c.c., dispone che al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti d’abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni. Secondo la migliore Dottrina (G. Capozzi, Successioni e Donazioni, Giuffrè, I, 284 ss., 1983), “tali diritti rappresentano propriamente dei prelegati ex lege che l’art. 540, c.c. ha considerato come un’aggiunta alla quota di piena proprietà già riservata al coniuge. I compilatori hanno voluto, cioè, attribuire al legato in questione funzione di porzione aggiunta non solo qualitativa (garantire al coniuge il godimento della casa familiare arredata), ma anche quantitativa. Solo se la disponibile non è sufficiente, i diritti in esame potranno gravare sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli”. Ne consegue che al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni, quale prelegato, che, in prededuzione, grava sulla porzione c.d. disponibile e, qualora questa non sia sufficiente, per la parte eccedente sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli. Concorde con tale ricostruzione dell’istituto è la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, la quale, con sentenza 4329/2000, ha stabilito che: “In tema di successione necessaria, la disposizione di cui all'art. 540 comma 2 cod. civ. determina un incremento quantitativo della quota contemplata in favore del coniuge, in quanto i diritti di abitazione e di uso (quindi, il loro valore capitale) si sommano alla quota riservata al coniuge in proprietà. Posto che la norma stabilisce che i diritti di abitazione e di uso gravano, in primo luogo, la disponibile, ciò significa che, come prima operazione si deve calcolare la disponibile sul patrimonio relitto, ai sensi dell'art. 556 cod. civ. e, per conseguenza, determinare la quota di riserva. Calcolata poi la quota del coniuge nella successione necessaria, in base a quanto stabiliscono gli artt. 540 comma 1, 542 e 543 comma 1 cod. civ., alla quota di riserva così ricavata si devono aggiungere i diritti di abitazione e di uso in concreto, il cui valore viene a gravare la disponibile (sempre che la disponibile sia capiente). Se la disponibile non è sufficiente, i diritti di abitazione e di uso gravano, anzitutto, sulla quota di riserva del coniuge, che viene ad essere diminuita della misura proporzionale a colmare l'incapienza della disponibile. Se neppure la quota di riserva del coniuge risulta sufficiente, i diritti di abitazione e di uso gravano sulla riserva dei figli (o degli altri legittimari)”. Tale pronuncia di legittimità smentisce altra e diversa interpretazione del sistema normativo in esame, pur formulata in Dottrina ed in più datata Giurisprudenza, volta al fine di attribuire al coniuge superstite detti diritti reali in aggiunta a quanto spettategli a titolo di successione ab intestato. Avv. Alberto Serpico sr. del foro di Cuneo. (Sito web: http://avvocatiserpico.beepworld.it/)
Quando sui beni lasciati dal defunto si apre in tutto o in parte la successione legittima (c.c.457), nel concorso di legittimari con altri successibili, le porzioni che spetterebbero a questi ultimi si riducono proporzionalmente nei limiti in cui è necessario per integrare la quota riservata (c.c.537 e seguenti) ai legittimari, i quali però devono imputare a questa, ai sensi dell`art. 564, quanto hanno ricevuto dal defunto in virtù di donazioni o di legati.