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Il danno patrimoniale da morte del coniuge (Cassazione 18800/09)

Materia: Sentenze - Fonte: Cassazione - 01.12.2010
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Abstract: La cassazione delinea il criterio di calcolo

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(segnalo che sul numero 1/11 è stato pubblicato un mio intervento dal titolo "Il risarcimento  del danno patrimoniale da morte del congiunto" sulla rivista Il Civilista, ed. Giuffrè)

 

* * *


Il danno va esaminato non con riguardo alla somma che presumibilmente la vittima apportava alla comunione familiare, poichè parte di questa somma era destinata a consumi, in senso lato, che essa stessa realizzava, per quanto nell'ambito familiare (ad esempio quello alimentare), ma con solo riferimento a quelle voci di spesa che, nonostante la scomparsa del coniuge, non si sono contratte e che l'attore, coniuge superstite, ha dovuto sostenere da solo (quale appunto il costo dell'alloggio)

 

 

Conseguentemente viene giudicato corretto il metodo utilizzato dalla Corte dìAppello che ha escluso

1) la parte di reddito che, per quanto conferita alla gestione familiare, veniva poi utilizzata per sopperire ai consumi (in senso lato) nell'ambito di tale comunione familiare da parte della stessa vittima;

2) la c.d. "quota sibi" (la parte, cioè, del reddito che la defunta avrebbe speso per sè, senza farla transitare attraverso la comunione familiare) .

 

 

 

 

Cass. civ. Sez. III, Sent., 28-08-2009, n. 18800

CASSAZIONE CIVILE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SENESE Salvatore - Presidente

Dott. FINOCCHIARO Mario - Consigliere

Dott. CALABRESE Donato - Consigliere

Dott. SEGRETO Antonio - rel. Consigliere

Dott. D'AMICO Paolo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 7334/2005 proposto da:

***** elettivamente domiciliato in ROMA, *****, presso lo studio dell'avvocato *****, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ***** per delega a margine del ricorso; - ricorrente -

contro

***** SPA, ***** in persona del legale rappresentante pro tempore *****, elettivamente domiciliata in ROMA, *****, presso lo studio dell'avvocato *****, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ***** per procura a margine del controricorso; - controricorrente -

e contro

*****, *****, *****, *****, ***** SPA, *****; - intimati -

avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO di MILANO, Terza Sezione Civile, emessa il 09/12/03; depositata il 03/02/2004; R.G.N. 828/02;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/05/2009 dal Consigliere Dott. ANTONIO SEGRETO;

udito l'Avvocato ***** (per delega avv. *****);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LECCISI Giampaolo, che ha concluso per il rigetto del gravame.

Svolgimento del processo

*****, *****, *****, ***** e *****, rispettivamente coniuge, genitori e fratelli della giovane ****, di anni 29, vittima di un incidente stradale il *****, convenivano davanti al tribunale di Lodi ***** e la sua assicuratrice per la R.C.A., *****, per sentirli condannare al risarcimento del danno. I convenuti chiamavano in giudizio ***** e la sua assicuratrice ***** per sentirsi manlevati dalle domande attrici.

Il tribunale, con sentenza n. 436/2001, dichiarava il concorso di colpa di ***** e di ***** nella produzione del sinistro e condannava gli stessi e le rispettive assicuratrici al risarcimento dei danni subiti dagli attori, liquidati in complessive L. 1.457.756.830, oltre rivalutazione ed interessi.

La Corte di Appello di Milano, adita dai convenuti e dagli interventori, riduceva la somma liquidata a L. 1.307.756.830.

Segnatamente, per la parte che ancora interessa, la Corte territoriale riduceva il danno patrimoniale, subito dall' ***** per il decesso della moglie, in L. 100 milioni, con solo riguardo alle spese fisse della gestione familiare, non soggette a contrazione a seguito del decesso del coniuge, ritenute determinabili nel 20% del reddito della vittima, e ciò anche tenuto conto che l' **** percepiva, a seguito del decesso, una pensione di reversibilità.

Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione l' *****.

Resiste con controricorso la ***** Assicurazioni, incorporante la *****.

Motivi della decisione

1. Con l'unico motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in relazione agli artt. 2056, 1226 e 143 c.c., per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in relazione al riconoscimento del danno patrimoniale per lucro cessante da morte del coniuge.

Assume il ricorrente che ha errato la corte di merito nel ridurre a sole L. 100 milioni il danno patrimoniale da riconoscersi al coniuge **** a seguito del decesso della moglie, considerando che questa avrebbe apportato alla comunione familiare solo il 20% del proprio reddito, trattenendo per sè ben l'80% destinato al "perseguimento egoistico di scopi e necessità estranee alla comunione coniugale", mentre è di comune conoscenza che l'apporto percentuale del proprio reddito da parte di ciascun coniuge alla comunione familiare è di gran lunga superiore.

2. Il motivo è infondato.

Va, anzitutto, premesso che il ricorso attiene, ai fini del richiesto danno patrimoniale, solo alla mancanza dell'apporto del reddito della vittima e non anche ad altre utilità materiali - economiche nell'ambito della vita domestica da parte della vittima.

La Corte di merito, ai fini del risarcimento di tale danno patrimoniale, ha correttamente ritenuto che andasse esaminato solo il contributo economico prestato dalla vittima per quelle voci della gestione familiare, che non fossero suscettibili di contrazione, a seguito del decesso.

Ciò comporta che il danno va esaminato non con riguardo alla somma che presumibilmente la vittima apportava alla comunione familiare, poichè parte di questa somma era destinata a consumi, in senso lato, che essa stessa realizzava, per quanto nell'ambito familiare (ad esempio quello alimentare), ma con solo riferimento a quelle voci di spesa che, nonostante la scomparsa del coniuge, non si sono contratte e che l'attore, coniuge superstite, ha dovuto sostenere da solo (quale appunto il costo dell'alloggio).

Nè l'attore assume di aver allegato e provato che il coniuge versava a lui personalmente parte del suo reddito per utilità proprie di esso attore (nel qual caso bisognava anzitutto compensare tali somme con quelle versate ad eguale titolo personale dal marito alla moglie), per cui, a seguito del decesso, avrebbe perso tali proventi.

Ne consegue che correttamente la corte di merito ha calcolato il danno patrimoniale subito dall'attore, coniuge superstite, escludendo sia la parte di reddito che, per quanto conferita alla gestione familiare, veniva poi utilizzata per sopperire ai consumi (in senso lato) nell'ambito di tale comunione familiare da parte della stessa vittima, sia la c.d. "quota sibi" (la parte, cioè, del reddito che la defunta avrebbe speso per sè, senza farla transitare attraverso la comunione familiare).

3. L'accertamento di tale danno patrimoniale, come l'accertamento dell'ammontare di detta "quota sibi", rientra nei poteri del giudice di merito ed è incensurabile in cassazione, se immune da vizi di motivazione (Cass. 2/03/2004, n.4186; Cass. 16 maggio 2000, n. 6321; Cass. 21 novembre 1995, n. 12020).

La liquidazione di tale danno non può che essere essenzialmente equitativa, fondata su nozioni rientranti nella comune esperienza, stante l'impossibilità di un accertamento specifico del quantum.

Nella fattispecie non sussiste il lamentato vizio motivazionale.

A tal fine va osservato che nel controllo in sede di legittimità della adeguatezza della motivazione del giudizio di fatto contenuto nella sentenza impugnata, i confini tra - da un lato - la debita verifica della indicazione da parte del giudice di merito di ragioni sufficienti, senza le quali la sentenza è invalida, e - dall'altro - il non ammissibile controllo della bontà e giustizia della decisione possono essere identificati tenendo presente che, in linea di principio, quando la motivazione lascia comprendere le ragioni della decisione, la sentenza è valida. Tale rilievo non esclude la necessità che dalla motivazione (alla luce del disposto dell'art. 360 c.p.c., n. 5, nel testo di cui alla novella del 1950) risulti il rispetto, nella soluzione della questione di fatto, dei relativi canoni metodologici, dall'ordinamento direttamente espressi o comunque da esso ricavabili. Deve rimanere fermo, però, che la verifica compiuta al riguardo può concernere la legittimità della base del convincimento espresso dal giudice di merito e non questo convincimento in se stesso, come tale incensurabile. E' in questione, cioè, non la giustizia o meno della decisione, ma la presenza di difetti sintomatici di una possibile decisione ingiusta, che tali possono ritenersi solo se sussiste un'adeguata incidenza causale dell'errore oggetto di possibile rilievo in cassazione.

5. Il ricorso va pertanto rigettato.

Esistono giusti motivi (segnatamente la gravità del fatto generatore del danno) per compensare tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 6 maggio 2009.

Depositato in Cancelleria il 28 agosto 2009