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Rassegna di giurisprudenza sul danno patrimoniale da morte del congiunto (prima parte)

Materia: Sentenze - Fonte: Rassegna di Giurisprudenza - 10.12.2010
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Abstract: Breve rassegna di giurisprudenza, senza pretesa di esaustività.

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(segnalo che sul numero 1/11 è stato pubblicato un mio intervento dal titolo "Il risarcimento  del danno patrimoniale da morte del congiunto" sulla rivista Il Civilista, ed. Giuffrè)

* * *

In vista
della relazione che terrò al Convegno di Padova del prossimo 17 dicembre, pubblico in due tranches (la seconda è QUI), le sentenze, sia di legittimità che di merito, più rilevanti tra quelle che mi sono letto preparando l'intervento.

 

Per evidenti ragioni di spazio in questo caso, contrariamente a quello che faccio di solito, pubblico solo le massime relative all'aspetto del danno patrimoniale da morte del congiunto.
 
 
Peraltro, anticipo già che alcune sentenze verranno pubblicate prossimamente nella versione integrale.
 
 
 
                                                                                              Renato Savoia
 
 
* * *

 

In generale, sul risarcimento del danno patrimoniale da morte del congiunto

 

Cass Civ, Sez. III, 23/02/2004, n. 3549 (conforme Cass. civ. Sez. lavoro, 08/03/2006, n. 4980):

a norma dell'art. 2043 cod. civ. ai prossimi congiunti di un soggetto, deceduto in conseguenza del fatto illecito addebitabile ad un terzo, compete il risarcimento del danno anche patrimoniale, purchè sia accertato in concreto che i medesimi siano stati privati di utilità economiche di cui già beneficiavano e di cui, presumibilmente, avrebbero continuato a beneficiare in futuro.

 

 

Sulla necessità di allegare e provare il pregiudizio patrimoniale subito

 

Cass. civ. Sez. III, Sent., 22-06-2009, n. 14551 (per la sentenza in versione integrale andare QUI)

ai fini del danno patrimoniale futuro, occorre pur sempre un minimo di allegazione di fatti idonei o anche di elementi presuntivi da cui desumerlo, nella specie non ravvisabili”.

 

 

Sull'onere di allegazione e probazione nel caso di morte del figlio

 

Cass. civ. Sez. III Sent., 14/02/2007, n. 3260

I genitori di persona minore di età, deceduta in conseguenza dell'altrui atto illecito, ai fini della liquidazione del danno patrimoniale futuro hanno l'onere di allegare e provare, anche per mezzo di presunzioni semplici, che il figlio deceduto avrebbe verosimilmente contribuito ai bisogni della famiglia”.

 

 

Cass. Civ, Sex III, 10/10/1992 n. 11097

Con riguardo al risarcimento del danno futuro sofferto dai familiari per la morte di un congiunto ed in particolare alla privazione della legittima aspettativa dei genitori ad un contributo economico da parte del figlio prematuramente scomparso, è necessario che le circostanze del caso permettano di ritenere probabile, e non soltanto come possibile, l'anzidetto danno futuro, sicché il risarcimento deve di regola escludersi in rapporto ai futuri risparmi che il defunto avrebbe realizzato, dovendo ritenersi probabile che il medesimo si sarebbe formato una famiglia i cui membri avrebbero avuto esclusivamente diritto sui risparmi del loro genitore e marito.

 

 

 

Cass. Civ. , sez III, 29/11/1999, n. 13336

La circostanza che i genitori di persona deceduta in conseguenza dell'altrui atto illecito, fino al momento della morte, non avessero avuto bisogno dell'aiuto economico del defunto, non è da sola sufficiente ad escludere l'esistenza d'un danno patrimoniale futuro in capo ai superstiti. La liquidazione di tale danno dovrà invece essere accordata dal giudice quando risulti, anche in base a fatti notori e dati di comune esperienza, che una contribuzione del defunto in favore dei genitori sarebbe stata possibile e verosimile.

 

 

 

Sul perdurante diritto del figlio al risarcimento del danno patrimoniale, anche se economicamente indipendente

 

Cass. civ. Sez. III Sent., 26/01/2010, n. 1524

Il fatto che il figlio della vittima, deceduta a seguito di un fatto illecito altrui, sia maggiorenne ed economicamente indipendente non esclude la configurabilità (e la conseguente risarcibilità) del danno patrimoniale da lui subito per effetto del venir meno delle provvidenze aggiuntive che il genitore gli destinava, posto che la sufficienza dei redditi del figlio esclude l'obbligo giuridico del genitore di incrementarli, ma non il beneficio di un sostegno durevole, prolungato e spontaneo, sicché la perdita conseguente si risolve in un danno patrimoniale, corrispondente al minor reddito per chi ne sia stato beneficato.

 

 

Sulla titolarità in capo ai nonni che sostituiscano i genitori deceduti del diritto al risarcimento del danno patrimoniale

 

Cass. civ. Sez. III, 25/07/2002, n. 10898

Qualora i figli, a seguito della morte dei genitori, siano stati accolti dai nonni e questi abbiano provveduto alle spese di istruzione, educazione, mantenimento dei nipoti, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica, il pregiudizio patrimoniale viene subito dai nonni medesimi, i quali hanno diritto al risarcimento degli oneri assunti, senza che possa essere attribuito un ulteriore risarcimento in favore dei figli per la perdita del sostentamento dei genitori poichè ciò comporterebbe l'illegittima duplicazione della stessa voce di danno.

 

Sul diritto al risarcimento del convivente more uxorio

 

Cass. civ. Sez. III Sent., 16/09/2008, n. 23725

Il diritto al risarcimento del danno da fatto illecito concretatosi in un evento mortale va riconosciuto - con riguardo sia al danno morale, sia a quello patrimoniale, che presuppone, peraltro, la prova di uno stabile contributo economico apportato, in vita, dal defunto al danneggiato - anche al convivente "more uxorio" del defunto stesso, quando risulti dimostrata tale relazione caratterizzata da tendenziale stabilità e da mutua assistenza morale e materiale; a tal fine non sono sufficienti né le dichiarazioni rese dagli interessati per la formazione di un atto di notorietà, né le indicazioni dai medesimi fornite alla P.A. per fini anagrafici.

 

Trib. Bologna Sez. III, 14/04/2010

Anche il convivente more uxorio ha diritto, in caso di morte del convivente, al risarcimento del danno patrimoniale, quale perdita di chances per un futuro apporto economico del convivente deceduto alla comunità di vita formata dai conviventi stessi, e del danno non patrimoniale. E' onere del richiedente dimostrare la stabilità della convivenza, non intesa solo come durata ma anche come animus di porre in comune le rispettive vite.

 

 

Sul diritto al risarcimento per la morte del padre all'epoca del concepimento

 

Cass. pen. Sez. IV, 21/06/2000, n. 11625

“il nascituro, concepito all'epoca del fatto illecito, e che sia successivamente nato, è personalmente titolare del diritto di azione per ottenere il risarcimento dei danni ingiusti provocatigli da tale fatto purché si verifichi la nascita e a decorrere da questo momento o da quello in cui si verificano gli effetti dannosi. Se la nascita non si verifica (per fatto colposo dell'agente o per altra causa) il danno ingiusto (ovviamente nei confronti del nascituro) non sorge...”