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Rassegna di giurisprudenza sul danno patrimoniale da morte del congiunto (seconda parte)

Materia: Sentenze - Fonte: Rassegna di giurisprudenza - 14.12.2010
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Abstract: Breve rassegna di giurisprudenza, senza pretesa di esaustività.

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(segnalo che sul numero 1/11 è stato pubblicato un mio intervento dal titolo "Il risarcimento  del danno patrimoniale da morte del congiunto" sulla rivista Il Civilista, ed. Giuffrè)

* * *

Ecco dunque la seconda parte della breve rassegna in tema di danno non patrimoniale, sempre in vista del convegno di venerdì prossimo, 17 dicembre, a Padova.

 

La prima parte si trova QUI.

 

Questa volta parliamo di:

 

La modalità di calcolo

 

Cass. civ. Sez. III Sent., 28/08/2009, n. 18800

 

Il danno patrimoniale per la morte del coniuge deve essere calcolato con esclusivo riferimento alle spese fisse di gestione familiare, ossia a quelle voci di spesa che il coniuge superstite ha continuato a sostenere, nonostante il decesso dell'altro, stante la mancata diminuzione. Vanno, infatti, esclusi da tale calcolo sia la parte di reddito che, sebbene conferita alla gestione familiare, veniva, in realtà, utilizzata per soddisfare i consumi (in senso lato) della medesima vittima nell'ambito di tale comunione familiare, sia la c.d. quota sibi, ossia quella parte del reddito che il coniuge deceduto avrebbe speso per sé, senza farla transitare attraverso la comunione familiare.


 

La necessità di rivalutare le somme già perdute e capitalizzare le future

 

Cass. civ. Sez. III, 18-11-1997, n. 11439

 

Qualora la liquidazione del danno da perdita o contrazione del reddito, subite in conseguenza di lesioni della persona, intervenga a distanza di tempo dall'illecito, essa va effettuata sommando i redditi già perduti dalla data dell'illecito alla data della liquidazione; ed attualizzando i redditi futuri prevedibilmente conseguibili, sulla base della vita futura residua

 

Sull'esclusione del danno patrimoniale nel caso il richiedente, essendo figlio minorenne, erediti beni sufficienti a garantire il mantenimento del precedente tenore di vita

 

Trib. Roma, 08/03/1991

è impossibile stabilire con certezza, sul piano strettamente patrimoniale, l'esistenza di un danno risarcibile per un minore che abbia perduto entrambi i genitori in un sinistro stradale, nel caso in cui il suddetto minore abbia ereditato mezzi finanziari idonei ad assicurargli lo stesso tenore di vita che avrebbe avuto viventi i genitori; pertanto, va solamente riconosciuto un cospicuo danno morale perché la perdita in tenera età di entrambi i genitori rappresenta un ingente trauma, suscettibile di profondi effetti psicologici.

 

Sul risarcimento del danno patrimoniale al coniuge in caso di morte della casalinga

 

Cass Civ Sez III, 2/02/2007 n. 2318

richiama, sul punto, il costante insegnamento di questa Corte secondo il quale costituisce danno patrimoniale, come tale risarcibile a norma dell'art. 2043 c.c., quello subito dal marito per il decesso del coniuge, a seguito di altrui fatto illecito, anche nel caso in cui quest'ultimo fosse stato privo di un effettivo reddito personale, tutte le volte in cui dall'evento discenda la perdita per il coniuge superstite di prestazioni e vantaggi economici legati all'esistenza in vita della vittima.

Tale danno, infatti, si concreta nella perdita, da parte dei familiari, di una serie di prestazioni attinenti alla cura, all'educazione ed all'assistenza da parte del congiunto deceduto nell'ambito del rapporto familiare, prestazioni che sono economicamente valutabili come qualsiasi altra attività corrispondente al lavoro di casalinga

 

Sull'applicazione del principio della compensatio lucri cum damno per quel che riguarda i mancati costi da sostenere in caso di morte del figlio

 

Cass. civ. Sez. III, 07/05/1996, n. 4242

Nella liquidazione del danno patrimoniale spettante ai genitori per la morte, cagionata dal fatto illecito di un terzo, del figlio minore, devono compensarsi la somma dovuta a tale titolo e gli esborsi che i genitori avrebbero sostenuto per il mantenimento del figlio fino al raggiungimento della indipendenza economica. Trova applicazione, in tal caso, il principio della "compensatio lucri cum damno" in quanto il fatto illecito del terzo è causa immediata e diretta sia delle conseguenze pregiudizievoli sia di quelle vantaggiose che si producono in capo ai genitori. Questi ultimi, invero, tenuti, in base al rapporto di filiazione all'istruzione, all'educazione e al mantenimento del figlio minore, con la morte di questi ancora in tenera età vengono liberati dai doveri inerenti al rapporto di filiazione. Quest'ultimo elemento deve essere valutato ai fini della quantificazione del pregiudizio economico subito dai genitori.

 

 

L'inapplicabilità della compensatio lucri cum damno in caso di erogazione di pensione di reversibilità

Sul punto si deve constatare una difformità di vedute, potendosi così distinguere un orientamento maggioritario, di cui si è finora fatta portavoce la Cassazione e uno, evidentemente minoritario, seguito da alcuni giudici di merito.

 

A) ORIENTAMENTO MAGGIORITARIO

 

Cass. civ. Sez. III, 19/08/2003, n. 12124

 

Nel calcolo dei danni patrimoniali futuri risarcibili non rileva che il coniuge diventi titolare di pensione di reversibilità, fondandosi tale attribuzione su un titolo diverso dall'atto illecito e non potendo essa comprendersi tra quei contributi patrimoniali o quelle utilità economiche che il coniuge defunto avrebbe presumibilmente apportato.

 

Cass. civ. Sez. III, 31-05-2003, n. 8828

L'ipotesi della "compensatio lucri cum damno" non si configura quando, a seguito della morte della persona offesa, ai congiunti superstiti, aventi diritto al risarcimento del danno, sia stata concessa una pensione di reversibilità.

 

ORIENTAMENTO MINORITARIO

Trib. Spoleto, 28/06/1991

In caso di risarcimento del danno spettante al coniuge di un pensionato Inps deceduto a seguito di un sinistro stradale, la voce di danno patrimoniale dipendente dalla perdita della pensione Inps non può essere presa in considerazione se il coniuge superstite gode di pensione di reversibilità.

 

Trib. Oristano, 11/02/1985

L'avvenuta erogazione di una pensione di reversibilità, a favore del superstite-danneggiato, esclude o limita il danno patrimoniale che quest'ultimo avrebbe invece innegabilmente subito nella opposta ipotesi in cui dalla morte del congiunto fosse derivata l'irrimediabile perdita dell'assegno già percepito dal defunto, e ciò indipendentemente dalla circostanza che all'ente erogatore della pensione competa o meno il diritto di rivalsa, per surroga, nei confronti del responsabile civile.