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I costi, previsti dal decreto, della conciliazione obbligatoria
Materia: Attualità - Fonte: Decreto 18 ottobre 2010, n. 180 - 18.02.2011 Condividi su Facebook ![]() |
Aggiornamento del 22/02/11: segnalo lo scambio di opinioni tra il sottoscritto e il direttore di Civile.it, Valentino Spataro in materia di conciliazione e mediazione obbligatoria. * * * I paladini, ma sarebbe meglio dire i "pasdaran", della conciliazione obbligatoria, che entrerà in vigore il prossimo 22 marzo (tranne che nella materia condominiale e per quel che concerne il risarcimento danni da incidente stradale dove salvo sorprese parlamentari dell'ultimo momento dovrebbe verificarsi un ritrado di un anno) tra gli argomenti che portano a favore di questa "ottava meraviglia", di questa miracolosa soluzione per la giustizia chiamata conciliazione obbligatoria o mediazione o ancora media-conciliazione, vi è senza dubbio quella di un risparmio che andrebbe a tutto vantaggio del cittadino. E la parola "risparmio", naturalmente, è di quelle capaci di calamitare l'attenzione pubblica. Ma è davvero così? Diciamolo subito: NO (enne o). E non lo dico per partito preso ("ecco il solito avvocato contrario alle novità"), ma per dimostrarlo lascio parlare la tabella A allegata al Regolamento attuativo della conciliazione, vale a dire il Decreto 18 ottobre 2010, n. 180. La tabella dice: Valore della lite - Spesa (per ciascuna parte) Ricordo che nell'ipotesi in cui non si raggiungesse un accordo (come succederà, anche perchè mentre vi è l'obbligo per chi vuole iniziare una causa di intraprendere prima la strada della mediazione, non vi è alcun obbligo per l'altra parte di aderire), a queste spese (oltre a quelle, evidentemente, di chi avvocato o no, assiste la parte) si aggiungeranno quelle di causa. E tanto per capirci i costi del contributo unificato sono questi: Naturalmente. Renato Savoia