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La responsabilità della scuola di sci (Cassazione 2559/11)

Materia: Sentenze - Fonte: Cassazione - 07.03.2011
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Abstract: Per il danno autoprocurato dall'allievo

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Certo, la stagione sciistica è quasi finita (ho detto quasi, sia chiaro :-), ma non pare fuori luogo parlare della responsabilità della scuola di sci, per il danno autoprocurato dall'allievo.

 

Molto correttamente la Terza Sezione anzitutto premette che


sarebbe erroneo sia assumere che, per il solo fatto della caduta, la scuola sia responsabile delle lesioni riportate dall'allievo; sìa che, comunque, poichè una caduta è altamente probabile sicchè può essere considerata come un rischio accettato, delle lesioni subite dal minore la scuola non debba mai rispondere.

 

Il punto fondamentale è


stabilire se la scuola abbia adempiuto le obbligazioni volte a garantire la sicurezza dell'allievo, per quanto è possibile.

 

Ciò premesso, l'aspetto da considerare è quello relativo a CHI debba provare COSA.

 

E per stabilirlo la Cassazione richiama la propria giurisprudenza in tema di lesione autoprocurata dall'allievo a scuola, ricordando come sia applicabile il regime previsto dall'art. 1218 del codice civile. Vale a dire:


Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

 

E per quanto concerne la lezione di sci, ai genitori sarà sufficiente addurre il fatto della lesione durante la lezione, mentre


Compete invece alla scuola provare che le lesioni sono state conseguenza di un fatto alla stessa non imputabile.

 

                                                                                                      Renato Savoia

 

* * *


Cass. civ. Sez. III, Sent., 03-02-2011, n. 2559

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMATUCCI Alfonso - Presidente

Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere

Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere

Dott. D'AMICO Paolo - Consigliere

Dott. BARRECA Luciana - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 31369-2006 proposto da:

***** in proprio e quale esercente la potestà legale sulla figlia minore *****, elettivamente domiciliata in ROMA, *****, presso lo studio dell'avvocato *****, che la rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso; - ricorrente -

contro

SCUOLA SKI ***** in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. *****, elettivamente domiciliata in ROMA, *****, presso lo studio dell'avvocato *****, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ***** giusta delega a margine del controricorso; - controricorrente -

avverso la sentenza n. 92/2006 della CORTE D'APPELLO di TRENTO SEZIONE DISTACCATA DI BOLZANO, emessa il 26/4/2006, depositata il 15/05/2006, R.G.N. 107/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/12/2010 dal Consigliere Dott. PAOLO D'AMICO;

udito l'Avvocato ***** per delega dell'Avvocato *****;

udito l'Avvocato *****;

udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. FEDELI MASSIMO che ha concluso per l'accoglimento p.q.r. del ricorso.

Svolgimento del processo

*****, in proprio e nella qualità di esercente la potestà genitoriale sulla figlia minore *****. conveniva dinanzi al Tribunale di Bolzano la Scuola Ski - ***** per sentirla condannare al risarcimento del danno subito a causa dell'infortunio del quale era rimasta vittima la stessa *****, durante una lezione collettiva di sci, sotto la direzione e la sorveglianza di un maestro istruttore della medesima scuola.

Quest'ultima si costituiva negando la propria responsabilità per il sinistro.

Il Tribunale respingeva la domanda attrice, condannando la ***** a rifondere alla convenuta le spese processuali. Deduceva il Giudice che l'attrice aveva l'onere di provare, oltre all'esistenza del danno, anche il nesso di causalità fra quest'ultimo e l'inadempimento del maestro. Tale prova non era stata tuttavia offerta, mentre la Scuola aveva provato che il corso si svolgeva su una pista classificata come pista blu (facile).

Avverso tale sentenza proponeva appello *****.

Si costituiva la Scuola Ski - ***** insistendo per il rigetto dell'appello.

La Corte d'Appello di Trento - Sezione distaccata di Bolzano, respingeva l'appello proposto dalla ***** avverso la sentenza del Tribunale e condannava l'appellante a rifondere all'appellata le spese processuali.

Proponeva ricorso per cassazione ***** con tre motivi.

Resisteva con controricorso la Scuola Ski - ****.

Le parti hanno presentato memorie.

Motivi della decisione

Con il primo motivo parte ricorrente denuncia "Violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 2697 e 2727 ss. c.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3".

Il secondo motivo verte sulla "sussistenza di obblighi accessori di protezione e di garanzia, discendenti dal dovere di buona fede oggettiva, inadempiuti dalla debitrice scuola di sci: violazione e falsa applicazione degli artt. 1375 e 1175 c.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3".

I due motivi, strettamente connessi, devono essere congiuntamente esaminati.

Ad avviso di ***** la Corte d'Appello di Trento ha erroneamente interpretato l'art. 1218 c.c. e sulla base di tale errata interpretazione ha ritenuto che incombeva sulla danneggiata l'onere di provare l'inadempimento della controparte e il nesso causale fra l'inadempimento stesso e il danno.

Sostiene altresì parte ricorrente che la motivazione della sentenza impugnata risulta erronea per avere il Giudice dell'appello omesso di valutare come la scuola di sci sì sia resa inadempiente agli obblighi di protezione assunti ex contrada nei confronti della minore *****, optando per una restrittiva interpretazione del contenuto negoziale in esame.

Entrambi i motivi sono fondati.

Non v'è dubbio che l'affidamento di un bambino di cinque anni ad una scuola di sci perchè gli siano impartite lezioni (il che integra un contratto) comporti a carico della scuola l'assunzione di obbligazioni di protezione volte a garantirne l'incolumità. Ed è altresì ovvio che, per quanta cautela sia profusa dal maestro di sci, è pur sempre possibile che l'allievo cada, per l'intrinseca natura dell'attività che la scuola è richiesta di svolgere e perchè costituisce dato di comune esperienza che non è dato imparare a sciare senza incappare mai in cadute.

Sulla base di tali dati sarebbe erroneo sia assumere che, per il solo fatto della caduta, la scuola sia responsabile delle lesioni riportate dall'allievo; sia che, comunque, poichè una caduta è altamente probabile sicchè può essere considerata come un rischio accettato, delle lesioni subite dal minore la scuola non debba mai rispondere. Si tratterà invece di stabilire se la scuola abbia adempiuto le obbligazioni volte a garantire la sicurezza dell'allievo, per quanto è possibile.

Il problema è costituito dalla distribuzione degli oneri probatorii se, cioè, debba la scuola provare di aver fatto quanto doveva per salvaguardare la sicurezza (relativa) dell'allievo sicchè l'incidente non possa essere imputato alla stessa o al maestro della cui azione risponde; o se debba l'allievo (e, per lui, chi ne ha la potestà genitoriale) provare l'inadempimento della scuola.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, invero, nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da autolesione nei confronti dell'istituto scolastico e dell'insegnante, è applicabile il regime probatorio desumibile dall'art. 1218 c.c. (Cass., 3.3.2010, n. 5067).

Alla stregua di tale disposizione, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (Cass., S.U., 30.10.2001, n. 13533).

Dal vincolo negoziale sorto a seguito dell'accoglimento della domanda di iscrizione all'istituto scolastico e dalla conseguente ammissione dell'allievo alla scuola sorge infatti a carico del medesimo istituto l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso. Nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche l'insegnante assume quindi uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, onde evitare che l'allievo si procuri da solo un danno alla persona (Cass., 3.3.2010, n. 5067; Cass., 18.11.2005, n. 24456).

L'errore della corte d'appello consiste, dunque, nell'aver ritenuto che dell'inadempimento dovesse dar prova il creditore della prestazione. Esso è, in realtà, addotto per il fatto stesso che sia proposta una domanda di risarcimento per le lesioni conseguite ad una caduta e non v'è bisogno che sia prospettato in relazione ad eventi specifici, che la parte (madre del bambino) ovviamente ignora e che non versa nella possibilità di conoscere. Compete invece alla scuola provare che le lesioni sono state conseguenza di un fatto alla stessa non imputabile.

Nulla impedisce che la prova possa essere data anche a mezzo di presunzioni. Anzi, il procedimento di inferenza induttiva deve essere adeguato al contesto.

Ma se la prova manchi e la causa della caduta resti dunque ignota, il sistema impone che le conseguenze patrimoniali negative del fatto siano subite da chi abbia oggettivamente assunto la posizione di inadempiente e non del creditore della prestazione.

Con il terzo ed ultimo motivo parte ricorrente denuncia infine "Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in punto alla liquidazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio".

Il motivo è assorbito.

In conclusione, i primi due motivi devono essere accolti con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte d'Appello di Trento, in diversa composizione, che deciderà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi due motivi del ricorso e dichiara assorbito il terzo. Cassa e rinvia alla Corte d'Appello di Trento in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

 

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