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Ancora sul valore delle dichiarazioni rese nel modulo c.a.i. (Cass. 6526/11)
Materia: Circolazione stradale - Fonte: Cassazione - 08.04.2011 Condividi su Facebook |
Già lo scorso anno, con la sentenza n. 16376/10, la Cassazione aveva avuto modo di ribadire il proprio orientamento "inaugurato dalle Sezioni Unite nel 2006 in tema di efficacia probatoria delle dichiarazioni rese dai conducenti nel modulo di constatazione amichevole. Tale orientamento viene ancora una volta ribadito, con la sentenza qui riprodotta, che ribadisce dapprima il principio stabilito dalle S.U. di questa Corte (Cass. Sez. Unite, 05/05/2006, n. 10311), secondo cui nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile da circolazione stradale, il responsabile del danno, che deve essere chiamato nel giudizio sin dall'inizio, assume la veste di litisconsorte necessario, poichè la controversia deve svolgersi in maniera unitaria tra i tre soggetti - del rapporto processuale (danneggiato, assicuratore e responsabile del danno) e coinvolge inscindibilmente sia il rapporto di danno, originato dal fatto illecito dell'assicurato, sia il rapporto assicurativo, con la derivante necessità che il giudizio deve concludersi con una decisione uniforme per tutti i soggetti che vi partecipano. e poi che la dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro (cosiddetto C.I.D.), resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e - come detto - litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all'art. 2733 c.c., comma 3, secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per l'appunto, liberamente apprezzata dal giudice. Renato Savoia * * * Cass. civ. Sez. III, Sent., 22-03-2011, n. 6526 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PREDEN Roberto - Presidente Dott. SEGRETO Antonio - rel. Consigliere Dott. AMATUCCI Alfonso - Consigliere Dott. SPIRITO Angelo - Consigliere Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso 29171/2006 proposto da: *****, elettivamente domiciliato in ROMA, ******, presso lo studio dell'avvocato *****, rappresentato e difeso dagli Avvocati *****, giusta delega a margine del ricorso; - ricorrente - contro ***** SPA, *****; - intimati - e sul ricorso 33381/2006 proposto da: *****, in persona del suo Dirigente e procuratore speciale pro tempore Dr. *****, considerata domiciliata "ex lege" in ROMA, presso CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato *****, giusta delega in atti; - ricorrente contro *****, elettivamente domiciliato in ROMA, ,***** presso lo studio dell'avvocato *****, rappresentato e difeso dagli avvocati ***** giusto mandato a margine del controricorso; - controricorrenti - e contro *****; - intimato - avverso la sentenza n. 672/2005 del TRIBUNALE di CHIETI, emessa il 21/06/2005, depositata il 20/07/2005; R.G.N. 1287/2003; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/01/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO SEGRETO; udito l'Avvocato *****; udito l'Avvocato *****; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE Umberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l'assorbimento o il rigetto del ricorso incidentale. Svolgimento del processo Il giudice di pace di Chieti rigettava la domanda di risarcimento dei danni proposta da ***** contro ***** e la sua assicuratrice per la rea, *****, conseguenti a sinistro stradale. Il Tribunale di Chieti, con sentenza depositata il 2.7.2005, riteneva che, nonostante la rituale sottoscrizione del modulo di constatazione amichevole da parte del ***** e la confessione della sua responsabilità per tamponamento, dovevano condividersi le conclusioni del ctu, secondo cui, data la pochezza dei danni subiti dai due autoveicoli nel preteso punto d'urto, doveva escludersi che l'incidente si era verificato come descritto in citazione. Il tribunale, quindi, condannava il ***** al risarcimento del danno subito dall'attore, mentre rigettava la domanda nei confronti della *****. Proponeva ricorso per cassazione l'attore. Resiste con controricorso la *****, che ha anche proposto ricorso incidentale condizionato. Motivi della decisione 1. Preliminarmente vanno riuniti i ricorsi. Va quindi rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata indicazione dei quesiti di diritto, a norma dell'art. 366 bis c.p.c., non essendo la norma, introdotta dal D.Lgs. n. 40 del 2006, applicabile alla fattispecie ratione temporis, essendo stata impugnata una sentenza depositata il 20.7.2005. Infondata è anche l'eccezione di necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti di *****, poichè il ricorso è stato allo stesso notificato. 2.1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., ed il vizio motivazionale della sentenza nella ricostruzione dell'incidente sulla base delle deposizioni testimoniali, con conseguente esclusiva responsabilità del convenuto *****. 2.2. Con il secondo ed il terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 2697 c.c., ed il vizio motivazionale dell'impugnata sentenza che si è riportata alla c.t.u., pur essendo la stessa affetta da vizi logici e tecnici, e per essersi il giudice adeguato alle sue conclusioni, pur in presenza di contestazioni. 2.3. Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 2697 c.c., nonchè il vizio motivazionale della sentenza nell'interpretazione di guanto deposto dai testi, sempre relativamente alla dinamica dell'incidente. 3. I suddetti motivi vanno esaminati congiuntamente, essendo strettamente connessi. Essi sono infondati. Le censure, nonostante il richiamo a pretesa violazione dell'art. 2697 c.c., e artt. 244, 253 e 256 c.p.c., si risolvono in contestazioni della ricostruzione della dinamica del sinistro, operata dal giudice di merito. Il giudice di appello, in conformità a quanto deciso dal primo giudice ha ritenuto di dover escludere che il sinistro in cui era incorso l'attore si fosse verificato secondo la dinamica indicata dall'attore - appellante. L'assunto del giudice di merito si fonda sui riscontri effettuati dal c.t.u. ed emergenti anche dalle fotografie, per cui stante la pochezza dei danni subiti dalle due vetture nei pretesi punti d'urto, non vi era compatibilità tra la versione del sinistro fornita dall'attore ed i danni riportati nel presunto sinistro. Come costantemente affermato da questa Corte, in tema di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, l'apprezzamento del giudice del merito in ordine alla ricostruzione delle modalità di un incidente e al comportamento delle persone alla guida dei veicoli in esso coinvolti si concreta in un giudizio di mero fatto che resta insindacabile in sede di legittimità, quando sia adeguatamente motivato e immune da vizi logici e da errori giuridici (Cass. 2/03/2004, n. 4186; Cass. 25/02/2004, n. 3803; Cass. 30/01/2004, n. 1758; Cass. 05/04/2003, n. 5375). Nella fattispecie non si ravvisa il suddetto vizio motivazionale, stante l'accertata incompatibilità tra i danni riportati dal sinistro e la dinamica pretesa, secondo cui l'auto del convenuto avrebbe tamponato e spinto fuori strada l'auto dell'attore. 4. Con il quarto ed il quinto motivo l'attore lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697, e dell'art. 2733 c.c., nonchè violazione della L. n. 990 del 1969, art. 18, per avere adottato due distinte decisioni una nei confronti dell'assicurato *****, ritenendone la responsabilità sulla base della confessione, ed altra nei confronti dell'assicuratore, con esclusione della stessa, ritenendo che la confessione del conducente non facesse piena prova nei confronti della compagnia assicuratrice. Ritiene poi il ricorrente che sussiste il vizio di motivazione della sentenza per non avere liberamente apprezzato tale confessione nei confronti dell'assicuratore. 5.1. I due motivi vanno esaminati congiuntamente per la loro confessione. Essi sono in parte inammissibili per carenza di interesse (allorchè considerano la valenza della confessione nei confronti del *****) ed in parte sono infondati allorchè considerano la valenza probatoria di tali dichiarazioni del conducente nei confronti dell'assicuratore. Va ribadito il principio stabilito dalle S.U. di questa Corte (Cass. Sez. Unite, 05/05/2006, n. 10311), secondo cui nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile da circolazione stradale, il responsabile del danno, che deve essere chiamato nel giudizio sin dall'inizio, assume la veste di litisconsorte necessario, poichè la controversia deve svolgersi in maniera unitaria tra i tre soggetti - del rapporto processuale (danneggiato, assicuratore e responsabile del danno) e coinvolge inscindibilmente sia il rapporto di danno, originato dal fatto illecito dell'assicurato, sia il rapporto assicurativo, con la derivante necessità che il giudizio deve concludersi con una decisione uniforme per tutti i soggetti che vi partecipano. Pertanto, avuto riguardo alle dichiarazioni confessorie rese dal responsabile del danno, deve escludersi che, nel giudizio instaurato ai sensi della L. n. 990 del 1969, art. 18, sia nel caso in cui sia stata proposta soltanto l'azione diretta che nell'ipotesi in cui sia stata avanzata anche la domanda di condanna nei confronti del responsabile del danno, si possa pervenire ad un differenziato giudizio di responsabilità in base alle suddette dichiarazioni, in ordine ai rapporti tra responsabile e danneggiato, da un lato, e danneggiato ed assicuratore dall'altro. Conseguentemente, va ritenuto che la dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro (cosiddetto C.I.D.), resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e - come detto - litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all'art. 2733 c.c., comma 3, secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per l'appunto, liberamente apprezzata dal giudice. 5.2. Ne consegue che sulla base della sola dichiarazione confessoria del conducente non poteva giungersi,nella siffatta ipotesi di litisconsorzio necessario, all'affermazione della responsabilità del *****, proprio perchè il litisconsorzio necessario escludeva che la confessione potesse costituire piena prova, sia pure nei coli confronti del confidente. Sennonchè tale censura poteva essere mossa esclusivamente dal ***** con apposita impugnazione, mentre l'attuale ricorrente, che pure aveva richiesto la condanna solidale di entrambi i convenuti, non ha alcun interesse processuale (e quindi sotto questo profilo legittimazione) a far valere tale erronea applicazione della norma nei confronti del ***** convenuto. 6. Infondata è invece la censura quanto alla valenza assegnata alla confessione del conducente nei confronti dell'assicuratore. Essa, a norma dell'art. 2733 c.c., u.c., va liberamente apprezzata. Nella fattispecie ritiene questa Corte, adeguatamente interpretando la sentenza impugnata, che il giudice di appello nel valutare la posizione dell'assicuratore, (pag. 3 ultimo capoverso) abbia tenuto conto anche della confessione resa dal *****, ma che abbia ritenuto prevelenti, nell'escludere la dinamica del sinistro proposta dall'attore, le risultanze delle fotografie e della C.T.U.. 7. Quanto al ricorso incidentale, il primo motivo è proposto in via subordinata all'accoglimento del ricorso principale (pag. 10 ult. rigo), e, quindi è assorbito. 8. Con il secondo motivo di ricorso incidentale la ricorrente censura l'impugnata sentenza per violazione dell'art. 96 c.p.c., e art. 360 c.p.c., n. 3, per omessa pronunzia e valutazione della richiesta di risarcimento del danno per lite temeraria. 9. Il motivo è inammissibile, così come proposto. Tale censura di omessa pronuncia integra una violazione dell'art. 112 c.p.c., e quindi una violazione della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, che deve essere fatta valere esclusivamente a norma dell'art. 360 c.p.c., n. 4, (nullità della sentenza e del procedimento) e non come violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, ed a maggior ragione come vizio motivazionale a norma dell'art. 360 c.p.c., n. 5, (attenendo quest'ultimo esclusivamente all'accertamento e valutazione di fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia). Infatti l'omessa pronuncia, quale vizio della sentenza deve essere fatta valere dal ricorrente per cassazione esclusivamente attraverso la deduzione del relativo error in procedendo e della violazione dell'art. 112 c.p.c., e non già con la denuncia della violazione di norme di diritto sostanziale ovvero del vizio di motivazione, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in quanto tali ultime censure presuppongono che il giudice del merito abbia preso in esame la questione oggetto di doglianza e l'abbia risolta in modo giuridicamente non corretto ovvero senza giustificare, o non giustificando adeguatamente, la decisione resa al riguardo. Contemporaneamente solo la corretta deduzione della doglianza ex art. 112 c.p.c., trattandosi di una norma processuale, può consentire al giudice di legittimità l'esame degli atti dei giudizio al fine di verificare la effettiva deduzione come motivo di appello della censura la cui mancata considerazione da parte dei giudice di secondo grado è dedotta come motivo di gravame nel ricorso per cassazione (Cass. 24/02/2004, n. 3646; 23/01/2004, n. 1170; Cass. 17/10/2003, n. 15555; Cass. 15/07/2003, n. 11034). 9. I ricorsi vanno pertanto rigettati e vanno compensate le spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. Riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa le spese del giudizio di cassazione.