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Pagare di più, pagare tutti: come aumenta il contributo unificato
Materia: Contributo unificato - Fonte: Manovra 2011 - 09.07.2011 Condividi su Facebook |
Aggiornamento del 15/07/11: segnalo la campagna lanciata da LeggiOggi.it " Fermiamo l’aumento del contributo unificato!". Io ho già firmato, e tu? * * * Abbiamo letto tutti le pessime notizie di questi giorni, relativamente all'aumento del costo del contributo unificato, della riduzione dei procedimenti esenti, delle mannaie che si abbatteranno sugli avvocati per meri vizi formali dell'atto (e peraltro, queste ultime, in odore di incostituzionalità). Andiamo con ordine (intenzionalmente limito qui l'indicazione dei valori del processo civile, anche se segnalo che aumenti hanno toccato sia il processo amministrativo che tributario). Relativamente al contributo unificato: C.U. C.U. Valore della lite prima adesso - fino a euro 1.100 33 37 - per i processi in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie 0 37 - da euro 1.101 a 5.200 77 85 - da euro 5.201 a 26.000 187 206 - da euro 26.001 a 52.000 374 450 - da euro 52.001 a 260.000 550 660 - da euro 260.001 a 520.000 880 1.056 - oltre 520.000 1.221 1.466 - Esecuzioni immobiliari 220 242 - Esecuzioni mobiliari fino a € 2.500 30 37 - Opposizioni agli atti esecutivi 132 146 - Controversie di lavoro 0 C.U./2 - Procedura fallimentare (dalla sentenza dichiarativa di fallimento in poi) 672 740 Inoltre adesso il nuovo comma 3-bis, dell’art. 13 del T.U. sulle spese di giustizia (alias D.P.R. 115/02) prevede una sanzione ,sembra più per gli avvocati che non per le parti (se non in forma indiretta) nel caso di mancata indicazione, sugli atti, del numero di fax, dell’indirizzo di posta certificata e del Codice Fiscale. Tali omissioni vengono infatti sanzionate con l'aumento del 50% del Contributo Unificato. Tale ultima disposizione appare, come accennanto sopra, di dubbia costituzionalità, ma naturalmente fino al momento in cui non verrà tolta di mezzo dalla Corte Costituzinoale, ce la troviamo tra i piedi. Per quanto riguarda separazioni e divorzi e tutte le altre ipotesi in cui prima non vi era applicazione di alcun contributo unificato, con l'art. 37 del D.L del 6 luglio 2011 n. 98 è stato introdotto un contributo unificato "base" di € 37. Segnalo peraltro che questo decreto legge andrà ovviamente convertito, a pena di decadenza. Renato Savoia