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Ridotti i costi per le mediazioni 'contumaciali'

Materia: Normativa - Fonte: D.M 145/11 - 26.08.2011
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Abstract: Pubblicato ieri il D.M. 145/11



Uno degli aspetti obiettivamente critici della mediazione (non capisco perchè da qualche parte si insista per chiamarla "mediaconciliazione", che è un termine inventato n.d.s.) era il costo della procedura per il caso in cui la mediazione in realtà non si potesse svolgere per la mancata presenza della parte chiamata.

 

Il fenomeno noto in gergo con il termine, formalmente inesatto in quanto derivato dalla procedura civile ma di immediata comprensione, di "mediazione contumaciale.

 

Con il Decreto Ministeriale pubblicato ieri 25 agosto sulla Gazzetta Ufficiale, D.M. 145 del 6 luglio 2011, tra le altre modifiche introdotte (su cui non mi soffermo in questa sede) vi è quella relativa all'art. 16 del D.M. 180/10.


Nella versione modificata (le parti modificate sono in neretto) recita così:

 

Art. 16 
(Criteri di determinazione dell’indennità)

1. L’indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.


2. Per le spese di avvio, a valere sull’indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte un importo di euro 40,00 che è versato dall’istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento.


3. Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l’importo indicato nella tabella A allegata al presente decreto.


4. L’importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella A:


a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell’affare;


b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione;


c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo;


d) nelle materie di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e  della  meta’ per i restanti, salva la riduzione  prevista  dalla  lettera  e)  del presente comma, e non si  applica  alcun  altro  aumento  tra  quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello  previsto  dalla lettera b) del presente comma;


e) deve essere ridotto a  euro quaranta per il primo scaglione e ad euro  cinquanta  per  tutti  gli altri scaglioni, ferma restando l’applicazione della lettera  c)  del presente comma quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento.


5. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l’importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.


6. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.


7. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.


8. Qualora  il  valore risulti  indeterminato,  indeterminabile,  o  vi  sia  una   notevole divergenza tra le parti sulla stima, l’organismo decide il valore  di riferimento, sino al limite di  euro  250.000,  e  lo  comunica  alle parti. In ogni caso, se all’esito del procedimento di  mediazione  il valore risulta diverso, l’importo dell’indennita’ e’  dovuto  secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

9. Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell’inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà.
 Il regolamento  di  procedura  dell’organismo  puo’  prevedere  che   le indennita’ debbano essere corrisposte per intero prima  del  rilascio del  verbale  di  accordo  di  cui  all’articolo   11   del   decreto legislativo. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, l’organismo e il  mediatore  non  possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.

10. Le spese di mediazione comprendono anche l’onorario del mediatore per l’intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo.


11. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.


12. Ai fini della corresponsione dell’indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d’interessi si considerano come un’unica parte.


13. Gli organismi diversi da quelli costituiti dagli enti di diritto pubblico interno stabiliscono gli importi di cui al comma 3, ma restano fermi gli importi fissati dal comma 4, lettera d),  per le materie di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo.Resta altresì ferma ogni altra disposizione di cui al presente articolo.

14.  Gli  importi minimi delle indennita’ per ciascun scaglione  di  riferimento,  come determinati a norma della tabella A  allegata  al  presente  decreto, sono derogabili.

 

Quindi in caso di mediazione contumaciale (e peraltro, attenzione, solo nel caso in cui NESSUNA delle parti si presenti, il che SEMBRA voler dire che nel caso in cui siano chiamate ad esempio due parti e se ne presenti una sola la riduzione non vale, il che non sembra molto logico, invero) le somme dovute, saranno:

 

€40 (+ iva) come spesa di avvio e in più

 

a)  € 40 (+ iva) per se il valore è inferiore a  € 1.000,00;

b)  € 50 (+ iva) per tutti gli altri casi.

 

Quindi, complessivamente, per mediazioni contumaciali di valore fino a  € 1.000,00 si pagheranno € 96,00 e  € 108,00 negli altri casi.

 

Peraltro la norma come modificata prevede espressamente la derogabilità dei minimi.

 

                                                                                          Renato Savoia