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Il lucro cessante dell'avvocato? Da provare, da provare... (Cass. 23761/11)

Materia: Risarcimento danni - Fonte: Cassazione - 14.12.2011
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Abstract: Non spetta in automatico

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Sull'argomento si veda anche Cassazione n. 21062/09.


Il punto fondamentale che viene ribadito in questa sentenza,  e non può essere definito una novità, è la necessità di allegare e provare la perdita patrimoniale subita dal professionista. 


 

La Corte territoriale ha motivato perchè, nel caso di specie, dall'accettata esistenza di una invalidità temporanea, peraltro protrattasi per soli 17 giorni oltre la ripresa dell'attività giurisdizionale all'esito del "periodo ferialè; non poteva "automaticamente" discendere la presunzione di esistenza di un danno da lucro cessante, dando atto che anche in primo grado esso era stato escluso, non avendo l'attore allegato le circostanze di fatto "idonee ad autorizzare l'ammissione delle ragionevoli presunzioni" idonee al riconoscimento della voce di danno in questione.

 

Infatti,


 

tra lesione della salute e diminuzione della capacità di guadagno non sussiste alcun rigido automatismo, per cui in presenza di una lesione della salute, anche di non modesta entità, non può ritenersi ridotta in egual misura la Capacità di produrre reddito, ma il soggetto leso ha sempre l'onere di allegare e provare, anche mediante presunzioni, che l'invalidità permanente abbia inciso sulla capacità di guadagno.

 

Certo: la prova richiesta non è per nulla facile, lo so.


Ma non ci sono alternative...

 

                                                                                                     Renato Savoia

 

* * *

 

Cass. civ. Sez. III, Sent., 14-11-2011, n. 23761

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FILADORO Camillo - Presidente

Dott. CARLEO Giovanni - Consigliere

Dott. GIACALONE Giovanni - rel. Consigliere

Dott. TRAVAGLINO Giacomo - Consigliere

Dott. CARLUCCIO Giuseppa - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 23236/2009 proposto da:

*****, elettivamente domiciliato in ROMA, *****, presso lo studio dell'avvocato ***** difensore di sè medesimo unitamente all'avvocato ***** giusta delega in atti; - ricorrente -

contro

***** (già *****) in persona del procuratore Dr. *****, elettivamente domiciliata in ROMA, *****, presso lo studio dell'avvocato *****, che la rappresenta e difende giusta delega in atti; - controricorrente -

e contro

*****; - intimati -

avverso la sentenza n. 3182/2008 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 23/07/2008, R.G.N. 6907/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/10/2011 dal Consigliere Dott. GIOVANNI GIACALONE;

udito l'Avvocato ***** per delega;

udito l'Avvocato ***** per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IANNELLI Domenico, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Svolgimento del processo e motivi della decisione

1. Il ricorrente impugna la sentenza della Corte di Appello di Roma, depositata il 23 luglio 2008, la quale, confermando sul punto che qui rileva quella di primo grado, ha ritenuto non provata la richiesta di liquidazione del danno patrimoniale futuro da lucro cessante, non potendo la presunzione di esistenza dello stesso discendere automaticamente dall'accertata esistenza di un'invalidità temporanea; pur essendo ammissibile la prova per presunzioni, il danneggiato non può eludere il proprio onere di allegare le circostanze di fatto idonee all'ammissione delle ragionevoli presunzioni; l'incidente si era verificato il 28.8.1991 e le sue conseguenze protratte al 3.10.1991 (epoca di poco successiva alla ripresa dell'ordinaria attività giurisdizionale; di primo acchito, poteva escludersi un'apprezzabile contrazione della possibilità di lavoro e di guadagno (avvocato) poichè per i liberi professionisti l'invalidità temporanea può comportare solo un mero differimento temporale dell'esecuzione delle prestazioni, per verificare l'effettivo decremento patrimoniale è opportuno tener conto di un ampio periodo di osservazione, onde acclarare se alla riduzione degli introiti nel tempo immediatamente successivo al sinistro non corrisponda un aumento degli incassi (in seguito) ascrivibile ragionevolmente all'attuazione degli impegni assunti ante fatto dannoso. Pertanto, la Corte territoriale riteneva che la valutazione del Tribunale, che aveva negato la possibilità di ritenere "automaticamente provato" il danno patrimoniale solo perchè erano state presentate le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni (la diversità dei redditi lavorativi del 1991 rispetto a quelli del 1992 era per la Corte territoriale sintomatica, non dell'asserita contrazione dei redditi professionali nel periodo d'invalidità temporanea, ma dell'aleatorietà dei redditi del professionista, come dimostrava anche il dato relativo ad un altro degli anni in considerazione), stante il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte del danneggiato.

1.1. L'infortunato ricorre per cassazione con unico motivo articolato in tre profili; resiste la compagnia assicuratrice con controricorso, illustrato con memoria, mentre l'altro intimato non ha svolto attività difensiva.

2. Questi i profili di censura dedotti dal ricorrente:

2.1. violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 857 del 1976, art. 4, come modificato dalla L. n. 39 del 1977, rispetto al quale chiede alla Corte:

2.1.a. se vi è violazione e falsa applicazione del D.L. 23 dicembre 1976, n. 587, art. 4, convertito e modificato con L. 26 febbraio 1977, n. 39, allorquando, come nella specie, la Corte territoriale dovendo procedere ad esaminare e decidere la domanda di risarcimento del danno per lucro cessante proposta dal lavoratore autonomo (nella specie avvocate)), conseguente e correlata alla inabilità temporanea pari al 100% di giorni 40, accertata dal Giudice di primo grado con statuizione definitiva, in relazione ad un sinistro stradale, ha rigettato la suddetta domanda, ritenendola non adeguatamente provata da parte del danneggiato, senza considerare, quindi, che in ipotesi di inabilità temporanea totale era necessario e sufficiente, ai fini della individuazione e quantificazione del lamentato danno patrimoniale (lucro cessante) e, quindi, ai fini di assolvere l'onere probatorio di spettanza dello stesso danneggiato, depositare in atti, come avvenuto nella fattispecie, la dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni, così come previsto dal precitato art. 4;

2.1.b. se, alla stregua del precitato art.4, in ipotesi di inabilità temporanea totale (100%), il professionista (lavoratore autonomo) debba addurre elementi di prova specifici ulteriori rispetto alle dichiarazioni dei redditi relativi agli ultimi tre anni, ovvero se, in considerazione dell'entità di detta inabilità (100%), si deve dedurre automaticamente una perdita di guadagno proporzionata alla durata e al grado di inabilità, ritenendo, quindi, sufficiente ai fini della individuazione e quantificazione del danno l'allegazione delle dichiarazioni dei redditi di cui si è detto;

2.2. violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 c.c., e chiede alla Corte:

2.2.a. se vi è violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., e dell'art. 2729 c.c., e più in generale dei principi e norme che disciplinano l'onere della prova in ipotesi di domanda di risarcimento del danno patrimoniale (lucro cessante) conseguente e correlata alla inabilità temporanea totale (100%) che ha colpito il lavoratore autonomo (avvocato) in conseguenza di sinistro stradale, allorquando, come nella specie, la Corte territoriale, facendo applicazione dei principi sanciti da codesta Suprema Corte in ipotesi lucro cessante in presenza di menomazione di lieve entità, ha ritenuto che fosse onere del danneggiato, non solo allegare le dichiarazioni dei redditi relative agli ultimi tre anni, ma allegare, altresì, circostanze di fatto idonee a dimostrare, anche a livello presuntivo, che l'invalidità temporanea, che ebbe a colpire il lavoratore, ha, in concreto, inciso sulla sua capacità di produrre reddito, con conseguente danno patrimoniale risarcibile;

2.2.b. se, quindi, vi può essere equiparazione, anche con riferimento alle regole che governano l'onere della prova, tra l'ipotesi di domanda di risarcimento del danno per lucro cessante conseguente a microinvalidità (fino al 9%) permanente e l'ipotesi di domanda di risarcimento del danno per lucro cessante conseguente a inabilità temporanea totale (100%).

2.3. Insufficiente ed erronea motivazione su punto decisivo e chiede alla Corte:

2.3.a. se ricorre il vizio di insufficiente ed erronea motivazione su un punto decisivo della controversia allorquando, come nella specie, la Corte territoriale, chiamata a decidere su una domanda di risarcimento del danno patrimoniale (lucro cessante) correlata e conseguente alla accertata inabilità temporanea totale (100%) che ha colpito il lavoratore autonomo (avvocato), in conseguenza di sinistro stradale, ha ritenuto operanti i principi sanciti da codesta Suprema Corte con la sentenza n. 19357/07, pronunciata nella diversa fattispecie in cui era stato riconosciuto ad un avvocato un danno biologico permanente minimo e si dibatteva sulla possibilità o meno di riconoscere al medesimo anche il lucro cessante;

2.3.b. se, quindi, possa ritenersi sufficientemente e correttamente motivata la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte territoriale, benchè consapevole della diversità delle due fattispecie (quella di cui è causa e quella contemplata nella sentenza di codesta Suprema Corte n.19357/07), abbia proceduto ad una loro equiparazione, limitandosi a statuire che detta sentenza della Suprema Corte "appariva istruttiva" e che, pertanto, in applicazione dei principi enunciati nella predetta sentenza, si doveva negare automatismo nella risarcibilità del danno patrimoniale fondato sulla L. n. 39 del 1977.

3. I quesiti ed i momenti di sintesi sono idonei, diversamente da quanto ritenuto dal ***** (sul punto dovendosi condividere le osservazioni scritte della difesa del ricorrente). Tuttavia, le censure - da trattarsi congiuntamente data l'intima connessione, avendo tutte ad oggetto il medesimo punto della decisione impugnata - sono infondate. La Corte territoriale ha motivato perchè, nel caso di specie, dall'accettata esistenza di una invalidità temporanea, peraltro protrattasi per soli 17 giorni oltre la ripresa dell'attività giurisdizionale all'esito del "periodo ferialè; non poteva "automaticamente" discendere la presunzione di esistenza di un danno da lucro cessante, dando atto che anche in primo grado esso era stato escluso, non avendo l'attore allegato le circostanze di fatto "idonee ad autorizzare l'ammissione delle ragionevoli presunzioni" idonee al riconoscimento della voce di danno in questione.

3.1. Ciò dimostra che la decisione adottata non incorre negli indicati vizi motivazionali, essendo stata congruamente motivata, nè nelle dedotte violazioni di legge, avendo, peraltro dichiaratamente, fatto corretta applicazione del consolidato orientamento di questa S.C., secondo cui tra lesione della salute e diminuzione della capacità di guadagno non sussiste alcun rigido automatismo, per cui in presenza di una lesione della salute, anche di non modesta entità, non può ritenersi ridotta in egual misura la Capacità di produrre reddito, ma il soggetto leso ha sempre l'onere di allegare e provare, anche mediante presunzioni, che l'invalidità permanente abbia inciso sulla capacità di guadagno (Cass. 10 luglio 2008 n. 18866; 29 aprile 2006 n. 10031). In altri termini, mentre l'invalidità permanente (totale o parziale) concorre di per sè a dar luogo a danno biologico, la stessa non comporta necessariamente anche un danno patrimoniale, a tal fine occorrendo che il giudice, oltre ad accertare in quale misura la menomazione fisica abbia inciso sulla capacità di svolgimento dell'attività lavorativa specifica e questa, a sua volta, sulla capacità di guadagno, accerti se ed in quale misura in tale soggetto persista o residui, dopo e nonostante l'infortunio subito, una capacità ad attendere ad altri lavori, confacente alle sue attitudini e condizioni personali ed ambientali, ed altrimenti idonei alla produzione di altre fonti di reddito, in luogo di quelle perse o ridotte. Solo se dall'esame di detti clementi risulti una riduzione della capacità di guadagno e del reddito effettivamente percepito, questo è risarcibile sotto il profilo del lucro cessante. La relativa prova incombe al danneggiato e può essere anche presuntiva, purchè sia certa la riduzione della capacità di lavoro specifica (Cass. 29 gennaio 2010 n. 2062; 23 gennaio 2006 n. 1230).

La liquidazione di tale danno, peraltro, non può essere effettuata in modo automatico in base ai criteri dettati dalla L. 26 febbraio 1977, n. 39, art. 4, norma che non comporta alcun automatismo di calcolo, ma si limita ad indicare alcuni criteri di quantificazione del danno sul presupposto della prova relativa, che comunque incombe al danneggiato e che può essere data anche in via presuntiva, purchè sia certa la riduzione di capacità di lavoro specifica (Cass. 20 gennaio 2006 n. 1120).

Ne deriva il rigetto del ricorso. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza nei rapporti tra le parti costituite, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento nei confronti della controricorrente delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 3.200,00, di cui Euro 3.000,00, per onorario, oltre spese generali ed accessori di legge.