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Signori, abbiamo scherzato! Il testo (vero) dell'art.9 in tema di tariffe professionali del decreto-legge

Materia: Attualità - Fonte: Gazzetta Ufficiale - 25.01.2012
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Abstract: Come al solito, il testo finale è diverso da quello circolato in questi giorni



Tanto tuonò, che non piovve, si potrebbe dire.
 
Mi riferisco alla norma, di cui tanto si è discusso (soprattutto all'interno della categoria degli avvocati) sull'obbligo del preventivo scritto, la cui inosservanza avrebbe costituito addirittura un illecito disciplinare.
 
Beh!, signori abbiamo scherzato (e discusso inutilmente).
 
Infatti è stato da poco (sono le 00.10 del 25 gennaio,  al momento in cui scrivo ed il testo è da pochi minuti online) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il testo "vero" del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1.
 
Ebbene, il testo dell'art. 9, 3° comma, espressamente recita:
 
3. Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito al momento del conferimento dell'incarico  professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento   alla   conclusione dell'incarico e deve  altresì  indicare i dati della polizza assicurativa per i danni  provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso, previamente resa nota al cliente anche in forma scritta se da questi richiesta, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di  spese, oneri e contributi. L'inottemperanza di quanto disposto nel presente comma costituisce illecito disciplinare del professionista.
 
Quindi: è scomparso l'obbligo indiscriminato di dover pattuire sempre e comunque il compenso, sostituito da un più blando (e decisamente meno antipatico) obbligo di dover fornire al cliente il preventivo ma in forma scritta solo ove richiesta.
 
Conseguentemente, sarà solo il rifiuto del professionista (infatti ricordo che non è riferita solo agli avvocati, la norma) a fornire il preventivo scritto se richiesto a costituire un illecito disciplinare.
 
 
Quanto al resto si conferma l'abrogazione delle tariffe, che verranno sostituite da un decreto ministeriale da utilizzarsi per la liquidazione giudiziale e, direi, per l'atto di precetto.
 
Mi rimane un dubbio: sono stati i giornalisti a essere cialtroni e a inventarsi versioni alternative del decreto, o è il Governo a giocare un po' troppo?
 
                                                                  Renato Savoia
 
 
QUI il testo ufficiale e integrale del decreto.