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Convegno Legnago 27.01.12. - La responsabilità genitoriale

Materia: Convegni - Fonte: Renato Savoia - 27.01.2012
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Abstract: La relazione in mp3 liberamente scaricabile, il link al video integrale dell'intervento, la mappa dell'intervento e le massime delle sentenze che ho citato.

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Per il video: http://www.youtube.com/watch?v=FR-0wyKa8pY


Consiglio: per vedere al meglio la mappa, ingrandirla, navigarla eccetera, conviene aprirla in un'altra finestra (http://prezi.com/7dipzcpzf8ql/la-responsabilita-extracontrattuale-oltre-il-2043-cc-avv-renato-savoia/)

Massime:

Necessarietà dell'antigiuridicità per il 2047

Cass. civ. Sez. III, Sent., 30-03-2011, n. 7247
Ai fini del riconoscimento della responsabilità del sorvegliante, a norma dell'art. 2047 cod. civ., è necessario che il fatto commesso dall'incapace presenti tutte le caratteristiche oggettive dell'antigiuridicità e cioè che sia tale che, se fosse assistito da dolo o colpa, integrerebbe un fatto illecito. Ne consegue che, nell'ipotesi di lesione personale inferta da un minore ad un altro nel corso di una competizione sportiva, occorre verificare, al fine di escludere l'antigiuridicità del comportamento dell'incapace e la conseguente responsabilità del sorvegliante, se il fatto lesivo derivi o meno da una condotta strettamente funzionale allo svolgimento del gioco, che non sia compiuto con lo scopo di ledere e che non sia caratterizzato da un grado di violenza od irruenza incompatibile con lo sport praticato.


Alternatività 2047-2048
Cass. civ. Sez. III, 04/10/1979, n. 5122
La responsabilità del genitore, per il danno cagionato dal fatto illecito del figlio minore, trova fondamento, a secondo che il minore stesso manchi o meno della capacità di intendere e di volere al momento del fatto, nel disposto dell'art. 2047 c.c., in relazione ad una presunzione iuris tantum di difetto di sorveglianza, ovvero nel disposto dell'art. 2048 c.c., in relazione ad una presunzione iuris tantum di difetto di educazione e di vigilanza. Le indicate ipotesi di responsabilità presunta, pertanto, si pongono su un piano non concorrente, ma alternativo, alla stregua dello accertamento, nel caso concreto, della sussistenza o meno di quella capacità.


Sulla necessarietà della coabitazione con il minore
Cass. civ. Sez. III, 13/04/1979, n. 2195
La responsabilità del genitore per il danno cagionato dal fatto illecito del figlio minore non emancipato, a norma dell'art. 2048 cod. civ., è subordinata al requisito della coabitazione, perché solo la convivenza può consentire l'adozione di quelle attività di sorveglianza e di educazione, il cui mancato assolvimento giustifica la responsabilità medesima.


Sulla prova liberatoria, orientamento minoritario
Cass. civ. Sez. III, 18-01-2006, n. 831
I genitori non sono responsabili del danno provocato dal figlio minore nell'ipotesi in cui diano la positiva dimostrazione di aver impartito una corretta educazione, la quale può essere desunta dal curriculum scolastico, militare e lavorativo del ragazzo, oltre che dal contesto familiare in cui è cresciuto. Nel caso di specie, si è esclusa la responsabilità dei genitori di un ragazzo, ormai prossimo alla maggiore età, che aveva aggredito nell'oratorio parrocchiale durante una festa di carnevale un altro minore con un manganello di plastica.


Sulla prova liberatoria, orientamento maggioritario
Cass. civ. Sez. III, 14/03/2008, n. 7050
Ai sensi dell'art. 2048 c.c., i genitori sono responsabili dei danni cagionati dai figli minori che abitano con essi, sia per quanto concerne gli illeciti comportamenti che siano frutto di omessa o carente sorveglianza, sia per quanto concerne gli illeciti riconducibili ad oggettive carenze nell'attività educativa, che si manifestino nel mancato rispetto delle regole della civile coesistenza, vigenti nei diversi ambiti del contesto sociale in cui il soggetto si trovi ad operare. L'eventuale allontanamento del minore dalla casa dei genitori non vale di per sé ad esimere i genitori stessi da responsabilità, ove l'illecito comportamento del figlio sia riconducibile non all'omissione della contingente e quotidiana sorveglianza sul comportamento di lui, ma alle suddette, oggettive carenze educative. In quest'ultimo ambito rientrano i danni provocati dalle manifestazioni di indisciplina, negligenza o irresponsabilità, nello svolgimento di attività suscettibili di arrecare danno a terzi, fra cui in particolare l'inosservanza delle norme della circolazione stradale.

Cass. civ. Sez. III, 28/08/2009, n. 18804
I genitori sono responsabili per il fatto illecito del figlio minorenne, ancorché prossimo al compimento della maggiore età al momento del fatto, non per un difetto di vigilanza, ma per l'inadempimento ai doveri di educazione e formazione della personalità del minore.

Cass. civ. Sez. III, 06/12/2011, n. 26200
Ai sensi dell'art. 2048 c.c., i genitori sono responsabili dei danni cagionati dai figli minori che abitano con essi, per quanto concerne gli illeciti riconducibili ad oggettive carenze nell'attività educativa, che si manifestino nel mancato rispetto delle regole della civile coesistenza, vigenti nei diversi ambiti del contesto sociale in cui il soggetto si trovi ad operare.



Le linee guida di applicazione del 2048
Cass. civ. Sez. III, 06/12/2011, n. 26200
La norma dell'art. 2048 c.c. è costruita in termini di presunzione di colpa dei genitori (o dei soggetti ivi indicati).
In relazione all'interpretazione di tale disciplina, quindi, è necessario che i genitori, al fine di fornire una sufficiente prova liberatoria per superare la presunzione di colpa desumibile dalla norma, offrano, non la prova legislativamente predeterminata di non aver potuto impedire il fatto (e ciò perché si tratta di prova negativa), ma quella positiva di aver impartito al figlio una buona educazione e di aver esercitato su di lui una vigilanza adeguata, il tutto in conformità alle condizioni sociali, familiari, all'età, al carattere ed all'indole del minore (v. anche Cass. 14.3.2008 n. 7050).
Inoltre, l'inadeguatezza dell'educazione impartita e della vigilanza esercitata su di un minore, può essere ritenuta, in mancanza di prova contraria, dalle modalità dello stesso fatto illecito, che ben possono rivelare il grado di maturità e di educazione del minore, conseguenti al mancato adempimento dei doveri incombenti sui genitori, ai sensi dell'art. 147 c.c.”



Sulla discrezionalità nell'applicazione dell'articolo 2048 c.c.

Cass. civ. 30/10/1984, n. 5564
Per vincere la presunzione di responsabilità posta a suo carico dall'art. 2048 c. c., è necessario che il genitore dimostri di avere svolto nei riguardi del minore una vigilanza adeguata alla sua età, al suo carattere ed alla sua indole, nonché di avergli impartito una educazione normalmente idonea, in relazione all'ambiente, alle sue attitudini ed alla sua personalità, ad avviarlo ad una corretta vita di relazione e, in particolare, a correggere eventuali difetti, come l'imprudenza e la leggerezza; ne consegue che, a mano a mano che l'opera educatrice consegua i propri progressivi risultati, consentendo al minore una sempre maggiore capacità di corretto inserimento nella vita di relazione, consono alla sua età e al suo ambiente, si attenua la intensità del correlativo dovere di vigilanza del genitore, con possibilità di elargire al minore proporzionali, maggiori gradi di libertà di movimento e di autodeterminazione e con esclusione di un obbligo prudenziale di ininterrotta presenza fisica del genitore, o di un suo delegato, accanto al figlio minore al di fuori delle pareti domestiche.

Cass. civ. 18/06/1985, n. 3664
La prova liberatoria consentita ai genitori dall'art. 2048 c. c. si risolve nella dimostrazione sia di avere impartito al minore una sana educazione, che di avere svolto nei suoi confronti una vigilanza adeguata all'età, al carattere ed all'indole dello stesso; tale prova non è possibile, ed i genitori devono essere condannati al risarcimento del danno, se le modalità del fatto illecito commesso dal figlio minore rivelano di per sé una impropria educazione.