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Anche per il risarcimento del danno vige il divieto di dividere la domanda (Cass. Civ. 28286/11)

Materia: Circolazione stradale - Fonte: Cassazione - 14.03.2012
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Abstract: Danno a cose e danno alla persona

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Le sezioni Unite nel 2007 (sentenza n. 23726, che sono sicuro che te la ricordi, ma siccome magari no, te la metto qui in fondo così non devi fare la fatica di cercarla :) hanno sancito il cd. divieto di parcellizzazione del credito, sostenendo che la parcellizzazione giudiziale del credito è

 

non in linea con il precetto inderogabile (cui l'interpretazione della normativa processuale deve viceversa uniformarsi) del processo giusto.

 

Questo, per l'appunto, in tema di diritto di credito avente natura contrattuale.

 

Vale lo stesso principio anche in caso di risarcimento da fatto illecito?

 

Ebbene sì, come ha riconosciuto la Terza Sezione con la sentenza n. 28286/11.

 

 

I principi di buona fede e di correttezza, per la loro ormai acquisita costituzionalizzazione in rapporto all'inderogabile dovere di solidarietà di cui all'art. 2 Cost., costituiscono un canone oggettivo ed una clausola generale che non attiene soltanto al rapporto obbligatorio e contrattuale, ma che si pone come limite all'agire processuale nei suoi diversi profili.

 

In concreto ciò significa non poter fare due cause, una per i danni a cose e una per i danni fisici.

 

E lo stesso principio dovrebbe valere, per esempio, nell'ipotesi in cui la fonte di responsabilità non sia un sinistro stradale ma, per esempio, una responsabilità ex art. 2051c.c..

 

Un dubbio, a mio avviso legittimo: nel caso in cui i danni fisici non siano stabilizzati, e quindi non siano azionabili, e anzi magari lo diventino a distanza di anni (pensiamo a lesioni molto gravi), può intanto il danneggiato agire per il risarcimento del danno a cose?

 

A mio avviso sì, giacchè se i postumi della lesione non sono stabilizzati non dovrebbe valere il principio sopradetto.

 

Certo però sussiste il rischio di vedersi eccepito il "frazionamento" e magari pure  accolto da un giudice frettoloso...

 

Insomma: occhio!

 

                                                                                                         Renato Savoia  

 

 * * *

 

Cass. civ. Sez. III, Sent., 22-12-2011, n. 28286

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMATUCCI Alfonso - Presidente

Dott. VIVALDI Roberta - rel. Consigliere

Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere

Dott. SCARANO Luigi Alessandro - Consigliere

Dott. D'AMICO Paolo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 22892/2009 proposto da:

***** , elettivamente domiciliato in ROMA, *****, presso lo studio dell'avvocato *****, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ***** giusta delega in atti; - ricorrente -

contro

COMUNE *****, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore Dott. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, *****, presso lo studio dell'avvocato *****, rappresentato e difeso dall'avvocato SENESI Augusto, giusta delega in atti; - controricorrente -

avverso la sentenza n. 513/2009 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 29/04/2009; R.G.N. 675/2008. udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/10/2011 dal Consigliere Dott. ROBERTA VIVALDI;

udito l'Avvocato *****;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per il rigetto del 1^ motivo del ricorso, delibata la non manifesta infondatezza e la rilevanza della questione, sospensione del giudizio e trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale, al fine di stabilire se ancorchè la IURISDICTIO presupponga un IUS DICTUM e POSITUM, sia compatibile con l'art. 24 Cost. e con l'art. 111 Cost., comma 1 (predeterminazione legale delle regole che disciplinano il giusto processo) l'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nella parte in cui predica l'applicazione retroattiva del sopravvenuto mutamento dell'orientamento costante della Suprema Corte in tema di interpretazione delle norme processuali, anche quando ad esso la parte si fosse già diligentemente conformata; in subordine, accoglimento del secondo motivo del ricorso.

Svolgimento del processo

***** conveniva, davanti al tribunale di Lucca, il Comune di ***** chiedendone la condanna al risarcimento dei danni alla persona subiti in occasione del sinistro stradale in cui aveva riportato, oltre al danno materiale al proprio ciclomotore, anche lesioni personali.

Nel ricorso faceva presente di avere già convenuto lo stesso Comune davanti al giudice di pace competente per il risarcimento dei danni materiali, riservandosi di promuovere separato giudizio per ottenere il risarcimento per le lesioni riportate.

La sentenza del giudice di pace, che riconosceva la responsabilità del Comune convenuto, con la conseguente condanna al risarcimento dei danni materiali, passava in giudicato.

Il Tribunale di Lucca, con sentenza del 6.2.2008, rigettava la domanda.

Ad eguale conclusione perveniva la Corte d'Appello che, con sentenza del 29.4.2009, rigettava l'appello proposto dal *****.

Quest'ultimo ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi illustrati da memoria.

Resiste con controricorso il Comune di Lucca.

Motivi della decisione

Il ricorso è stato proposto per impugnare una sentenza pubblicata una volta entrato in vigore il D.Lgs. 15 febbraio 2006, n. 40, recante modifiche al codice di procedura civile in materia di ricorso per cassazione; con l'applicazione, quindi, delle disposizioni dettate nello stesso decreto al Capo 1^.

I motivi rispettano i requisiti richiesti dall'art. 366 bis c.p.c..

Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2043 c.c. in relazione all'art. 1181 c.c., art. 1175 c.c., art. 539 c.p.p., art. 211 c.p.c. e art. 278 c.p.c., con riferimento all'art. 360 c.p.c., n. 3.

Il motivo non è fondato.

Diversamente da quel che sembra ritenere l'odierno ricorrente, infatti, i principi di buona fede e di correttezza, per la loro ormai acquisita costituzionalizzazione in rapporto all'inderogabile dovere di solidarietà di cui all'art. 2 Cost., costituiscono un canone oggettivo ed una clausola generale che non attiene soltanto al rapporto obbligatorio e contrattuale, ma che si pone come limite all'agire processuale nei suoi diversi profili. Il criterio della buona fede costituisce, quindi, strumento, per il giudice, atto a controllare, non solo lo statuto negoziale nelle sue varie fasi, in funzione di garanzia del giusto equilibrio degli opposti interessi, ma anche a prevenire forme di abuso della tutela giurisdizionale latamente considerata, indipendentemente dalla tipologia della domanda concretamente azionata (v. ad es. Cass. 3.12.2008 n. 28719; Cass. 11.6.2008 n. 15476).

Che è ciò che si verificherebbe con il consentire la "parcellizzazione" della tutela processuale dell'azione extracontrattuale per i danni materiali e personali da circolazione stradale, davanti al giudice di pace ed al tribunale in ragione delle rispettive competenze per valore, quando le conseguenze dannose derivanti dal fatto illecito si siano puntualmente e definitivamente verificate.

Anche in questo caso, infatti, esiste una controparte (il danneggiante) i cui interessi meritano una equilibrata tutela, senza consentirne alterazioni ad opera del danneggiato-creditore, con il prolungamento ed i costi ulteriori di una inutile duplicazione dell'azione processuale per i danni conseguenti ad unico fatto illecito.

Ed allora, una tale disarticolazione dell'unico rapporto sostanziale nascente dallo stesso fatto illecito, oltre ad essere lesiva del generale dovere di correttezza e buona fede, con l'aggravamento della posizione del danneggiante-debitore, per essere attuata con ed attraverso il processo, si risolve anche in un abuso dello strumento processuale.

Con la violazione anche della finalità deflattiva insita nella norma costituzionale dell'art. 111 per il paradosso esistente tra la moltiplicazione dei processi e la possibile limitazione della relativa durata.

Del resto, in tema di rapporto tra giudizi pendenti davanti al giudice di pace ed al tribunale, il principio della necessaria unicità del giudizio davanti al tribunale è, dall'art. 40 c.p.c., u.c., proclamato in modo espresso, anche per le domande solo connesse tra loro.

Nel caso in esame, i criteri identificativi della domanda erano gli stessi, il rapporto era identico, il fatto illecito generatore del danno era unico e le sue conseguenze dannose si erano definitivamente verificate, sia in rapporto alle conseguenze materiali, sia a quelle personali, delle quali l'originario attore chiedeva il risarcimento.

Emerge, infatti, dagli atti che, al momento della proposizione della domanda davanti al primo giudice, l'odierno ricorrente fosse pienamente conscio anche dei danni personali conseguenti al fatto illecito (consolidamento dei postumi invalidanti - invalidità riconosciuta dall'INAIL).

In tale situazione, alla luce delle considerazioni che precedono, non è giustificabile la disarticolazione della tutela giurisdizionale richiesta mediante la proposizione di distinte domande, privilegiando la scelta del giudice di pace secondo la sua corretta individuazione per valore.

E ciò, neppure con la riserva di far valere ulteriori e diverse "voci di danno" in altro procedimento, che l'attuale ricorrente aveva inserito nella domanda proposta con il primo giudizio.

La strumentante di una tale condotta frazionata è - come già detto - evidente, ma non è consentita dall'ordinamento che le rifiuta protezione per la violazione di precetti costituzionali e valori costituzionalizzati, concretizzandosi, in questo caso, la proposizione della seconda domanda, in un abuso della tutela processuale, ostativa al suo esame.

Nè, in questo caso, può invocarsi, in senso contrario, il principio seguito dalla giurisprudenza della corte di cassazione, per il quale la riserva di far valere ulteriori danni in un autonomo giudizio, sia consentita (ad es. Cass. 30.10.2006 n. 23342; ma v. anche Cass. 22.8.2007 n. 17873; cass. 7.12.2004 n. 22987).

Per le caratteristiche del caso in esame - in cui il danno derivante dall'unico fatto illecito riferito alle cose ed alla persona si era già verificato nella sua completezza -, il consentire un uso parcellizzato della tutela processuale colliderebbe con i principi ricordati, nel mutato, ed attuale, assetto dei valori costituzionali, cui deve necessariamente ispirarsi anche il processo civile.

Correttamente, pertanto, il giudice del merito ha, sotto questo profilo, rigettato la domanda.

Con il secondo motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 11 disp. gen. (R.D. 16 marzo 1942, n. 262), art. 25 Cost., comma 2, e art. 5 c.p.c..

Anche questo motivo non è fondato.

Il ricorrente sostiene l'erroneità della sentenza impugnata, per avere rigettato l'appello sul presupposto della improponibilità della domanda, ricavata da una mutata interpretazione di principi giuridici, con effetto retroattivo: la domanda, infatti, al momento in cui era stata proposta (anno 2004), era pienamente legittima alla stregua della giurisprudenza delle Sezioni Unite.

La tesi non può essere seguita.

Il "giusto processo" espresso dalla norma dell'art. 111 Cost., come riformato con la legge costituzionale 23.11.1999 n. 2, sulla scia dei principi enunciati dalla Convenzione Europea dei diritti dell'uomo (art. 6), è principio che nella giurisprudenza della Corte di cassazione, dopo la sua emersione, ha subito una maturazione interpretativa.

Le linee che si sono così delineate sono state caratterizzate dal legame inscindibile che ha legato la "giustezza" del processo alla meritorietà della tutela giurisdizionale della situazione fatta valere dall'interessato e delle sue modalità di attuazione; di modo che una condotta che si fosse caratterizzata per l'uso strumentale del processo non avrebbe potuto trovare tutela nell'ordinamento (v. ad es. Cass. 10.10.2011 n. 20798; Cass. 10.5.2010; Cass. Ord. 3.5.2010 n. 10634; Cass. Ord. 5.2.2011 n. 2799; S.U. 14.1.2009 n. 553; Cass. 3.12.2008 n. 28719; Cass. 11.6.2008 n. 15476).

Ora, è opportuno sottolineare che il precedente delle Sezioni Unite richiamato a proprio favore dal ricorrente (S.U. 10.4.2000 n. 108) - che consentiva il frazionamento della domanda relativa ad unico rapporto obbligatorio - era stato emesso in sede di risoluzione di contrasto fra le sezioni semplici, segno questo della non univocità, nel tempo, di una tale l'interpretazione giurisprudenziale.

Ma quel che più conta è che il concetto di giusto processo, con la riforma costituzionale dell'art. 111 (anno 1999), ancora non aveva subito - per la sua recente introduzione rispetto al momento della pronuncia delle sezioni unite richiamata (2000) - quella maturazione di interpretazione conclusasi con il definitivo approdo del 2007 (S.U. 15.11.2007 n. 23726).

In sostanza, ciò che si vuoi dire è che la meritorietà della tutela, nella interpretazione della Corte di cassazione, si è evoluta fino ad acquisire un ruolo determinante come ratio decidendi della controversia; nel senso che non può essere accordata protezione ad una pretesa priva di meritorietà.

Non coglie nel segno, pertanto, il riferimento, cui fa cenno il ricorrente in memoria, circa il concetto di overruling (con la cit. Cass. 17.6.2010 n. 14627), anche perchè la rimessione in termini disposta dalla Corte, - a fronte di una possibile pronuncia di inammissibilità e di improcedibilita - , in quel caso, conseguiva ad una preclusione all'esame dell'atto di impugnazione - derivante da un mutamento di orientamento interpretativo - ; preclusione non prevista al momento del deposito dell'atto.

Nè gli ulteriori precedenti in tema (Cass. ord. interl. 4.11.2011 n. 98; Cass. ord. interl. 8.6.2011 n. 12515; Cass. ord. 26.7.2011 n. 16365) sono rilevanti ai fini che qui interessano, perchè si riferiscono alle attività necessarie alla proposizione del ricorso per cassazione, e, più in generale, a norme processuali relative al giudizio di legittimità, o a norme regolanti il processo, implicanti un vizio di inammissibilità od improcedibilità dell'impugnazione.

Ma il tema dell'overruling è stato oggetto di esame anche da parte delle Sezioni Unite di questa Corte di legittimità (S.U. 11.7.2011 n. 15144) la quale - con riferimento al tema qui in discussione - ha sancito che il mutamento della propria precedente interpretazione della norma processuale da parte del giudice della nomofilachia (c.d. overruling), il quale porti a ritenere esistente, in danno di una parte del giudizio, una decadenza od una preclusione prima escluse, opera - laddove il significato che essa esibisce non trovi origine nelle dinamiche evolutive interne al sistema ordinamentale - come interpretazione correttiva che si salda alla relativa disposizione di legge processuale ora per allora; nel senso di rendere irrituale l'atto compiuto od il comportamento tenuto dalla parte in base all'orientamento precedente.

Ora, qui non si tratta di impedire ex post l'esercizio di una tutela di cui l'ordinamento continua a ritenere la parte meritevole, quanto di non più consentire di utilizzare, per l'accesso alla tutela giudiziaria, metodi divenuti incompatibili con valori avvertiti come preminenti ai fini di un efficace ed equo funzionamento del servizio della giustizia.

Conclusivamente, il ricorso è rigettato.

La peculiarità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese fra le parti.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Compensa spese.


* * *


Cass. civ. Sez. Unite, 15-11-2007, n. 23726

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARBONE Vincenzo - Primo Presidente

Dott. VITTORIA Paolo - Presidente di sezione

Dott. MENSITIERI Alfredo - Consigliere

Dott. DI NANNI Luigi Francesco - Consigliere

Dott. MORELLI Mario Rosario - rel. Consigliere

Dott. RORDORF Renato - Consigliere

Dott. MALPICA Emilio - Consigliere

Dott. TOFFOLI Saverio - Consigliere

Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

***** S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, *****, presso lo studio dell'avvocato *****, rappresentata e difesa dall'avvocato *****, giusta delega a margine del ricorso; - ricorrente -

contro

***** S.N.C., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, ******, presso lo studio dell'avvocato *****, rappresentata e difesa dagli avvocati *****, *****, giusta delega a margine del controricorso; - controricorrente -

e sul 2^ ricorso n. 13143/05 proposto da:

***** S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, *****, presso lo studio dell'avvocato *****, rappresentata e difesa dall'avvocato *****, giusta delega a margine del ricorso; - ricorrente -

contro

***** S.N.C., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, *****, presso lo studio dell'avvocato *****, rappresentata e difesa dagli avvocati *****. *****, giusta delega a margine del controricorso; - controricorrente -

e sul 3^ ricorso n. 13144/05 proposto da:

***** S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, *****, presso lo studio dell'avvocato *****, rappresentata e difesa dall'avvocato *****, giusta delega a margine del ricorso; - ricorrente -

contro

***** S.N.C., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, *****, presso lo studio dell'avvocato *****, rappresentata e difesa dagli avvocati *****. *****, giusta delega a margine del controricorso; - controricorrente -

e sul 4^ ricorso n. 13145/05 proposto da:

***** S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, *****, presso lo studio dell'avvocato *****, rappresentata e difesa dall'avvocato *****, giusta delega a margine del ricorso; - ricorrente -

contro

***** S.N.C., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, *****, presso lo studio dell'avvocato *****, rappresentata e difesa dagli avvocati *****. *****, giusta delega a margine del controricorso; - controricorrente -

avverso le sentenze n. 29/05 per quanto riguarda l'r.g. n. 13142/05, n. 30/05 per quanto riguarda l'r.g. n. 13143/05, n. 31/05 per quanto riguarda l'r.g. n. 13144/05 e n. 28/05 per quanto riguarda l'r.g. n. 13145/05, tutte depositate il 28/02/05, del Giudice di Pace di GIULIANOVA;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 23/10/07 dal Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NARDI Vincenzo, che ha concluso, disattese in via preliminare le eccezioni di inammissibilità dei ricorsi, per il rigetto nel merito dei ricorsi stessi.

Svolgimento del processo e motivi della decisione

1. Con quattro distinti ricorsi (R.G. nn. da 13142 a 13145/05), la ***** s.r.l. ha impugnato per cassazione le sentenze da n. 28 a 31 del 28 febbraio 2005, con le quali il Giudice di Pace di Giulianova - in parziale accoglimento di altrettanti opposizioni proposte dalla ***** s.n.c. avverso i decreti ingiuntivi (dell'importo, rispettivamente, di Euro 825,70, Euro 902,80, Euro 985,60 ed Euro 984,00) emessi in favore di essa società ricorrente - ha confermato, nel merito, la condanna della medesima opponente al pagamento delle somme portate dai singoli provvedimenti monitori, previa revoca, però, dei decreti opposti - dichiarati nulli, in condivisione della tesi della *****, per cui sarebbe stato contrario a buona fede e correttezza da parte della società opposta aver chiesto ed ottenuto un distinto decreto ingiuntivo per ogni fattura (o gruppo di fatture) non pagata, ben potendo essa chiedere un solo decreto ingiuntivo per la totalità del preteso credito - ed ha compensato, quindi, le spese di lite, in ragione appunto della reciproca soccombenza.

Con i due motivi, di cui si compone ciascuno dei quattro riferiti ricorsi la *****, rispettivamente, denuncia ora violazioni di legge (artt. 1175, 1374, 1181 c.c.; art. 633 c.p.c.) e vizi di motivazione, sostenendo che il G. di P. abbia, in primo luogo, errato, in linea di principio, con il ritenere contraria a correttezza e buona fede la parcellizzazione in plurime e distinte domande di un unico credito pecuniario; ed abbia altresì, in fatto, poi del pari errato nel non rilevare che, nella specie, non si trattava comunque di un unico credito ma di crediti distinti e diversi per ciascuna fattura posta a base delle istanze monitorie.

Resiste in tutti i giudizi, la *****, in ciascuno preliminarmente eccependo l'inammissibilità del ricorso avversario, sul rilievo che, alla domanda azionata in sede monitoria dalla ***** s.r.l., si sarebbe aggiunta quella risarcitoria da essa proposta, con superamento, quindi, del limite di valore delle controversie entro il quale soltanto sarebbe possibile ricorrere direttamente per cassazione.

Con ordinanza interlocutoria 21 maggio 2007 della Sezione Terza, i quattro giudizi, previa loro riunione, sono stati rimessi al Primo Presidente che li ha quindi assegnati a queste Sezioni Unite, per risolvere la questione di massima - sottesa al primo motivo dei ricorsi, e ritenuta comunque di particolare importanza - "se sia consentito al creditore chiedere giudizialmente l'adempimento frazionato di una prestazione originariamente unica, perchè fondata sullo stesso supporto". 2. Per la sua natura pregiudiziale, va, però, esaminata preliminarmente la formulata eccezione di inammissibilità dei ricorsi.

La quale non è però fondata.

E ciò per l'assorbente considerazione che l'istanza risarcitoria, formulata dalla ***** nei giudizi a quibus in ragione della dedotta "malafede processuale" ravvisata nel frazionamento del credito operato, da controparte, non è altrimenti configurabile che come domanda di condanna dell'avversario per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c., per cui attiene, propriamente ed esclusivamente, al profilo del regolamento delle spese processuali e non incide, quindi, sul valore della controversia che resta perciò contenuto, in ciascuno dei su riferiti giudizi, nel limite di valore entro il quale il G.d.P. decide (ex art. 113 c.p.c.) secondo equità, con conseguente diretta ricorribilità, appunto, delle correlative decisioni, direttamente in Cassazione.

3. Può quindi passarsi all'esame della questione di massima devoluta a queste Sezioni Unite.

La quale, qui, per altro, rileva unicamente con riguardo alla pronuncia del G. di P. sulle spese - per il profilo della loro mancata attribuzione alla *****, per sua parziale soccombenza - e non anche ala statuizione di accoglimento, e di presupposta ammissibilità dell'esame, delle domande di pagamento frazionato del credito, in ordine alla quale non è stata proposta impugnazione incidentale da parte dell'odierna resistente.

4. Con la sentenza n. 108 del 2000, in sede di composizione di precedente contrasto, queste Sezioni Unite si sono, per altro, già pronunziate, in senso affermativo, sul tema della frazionalità della tutela giudiziaria del credito. Ritenendo, in quella occasione, "ammissibile la domanda giudiziale con la quale il creditore di una determinata somma, derivante dall'inadempimento di un unico rapporto, chieda un adempimento parziale, con riserva di azione per il residuo, trattandosi di un potere non negato dall'ordinamento e rispondente ad un interesse del creditore, meritevole di tutela, e che non sacrifica, in alcun modo, il diritto del debitore alla difesa delle proprie ragioni". 5. Nel rimeditare questa soluzione - come sollecitato con la su riferita ordinanza di rimessione - il Collegio ritiene ora però di non poterla mantenere ferma, in un quadro normativo nel frattempo evolutosi nella duplice direzione, sia di una sempre più accentuata e pervasiva valorizzazione della regola di correttezza e buona fede - siccome specificativa (nel contesto del rapporto obbligatorio) degli "inderogabili doveri di solidarietà", il cui adempimento è richiesto dall'art. 2 Cost. - sia in relazione al canone del "giusto processo", di cui al novellato art. 111 Cost..

In relazione al quale si impone una lettura "adeguata" della normativa di riferimento (in particolare dell'art. 88 c.p.c.), nel senso del suo allineamento al duplice obiettivo della "ragionevolezza della durata" del procedimento e della "giustezza" del "processo", inteso come risultato finale (della risposta cioè alla domanda della parte), che "giusto" non potrebbe essere ove frutto di abuso, appunto, del processo, per esercizio dell'azione in forme eccedenti, o devianti, rispetto alla tutela dell'interesse sostanziale, che segna il limite, oltrechè la ragione dell'attribuzione, al suo titolare, della potestas agendi.

5/1. Per il primo profilo, viene in rilievo l'ormai acquisita consapevolezza della intervenuta costituzionalizzazione del canone generale di buona fede oggettiva e correttezza, in ragione del suo porsi in sinergia con il dovere inderogabile di solidarietà di cui all'art. 2 Cost., che a quella clausola generale attribuisce all'un tempo forza normativa e ricchezza di contenuti, inglobanti anche obblighi di protezione della persona e delle cose della controparte, funzionalizzando così il rapporto obbligatorio alla tutela anche dell'interesse del partner negoziale (cfr., sull'emersione di questa linea di indirizzo, Cass. sez. 1^ n. 3775/94; Id. n. 10511/99; Sez. un. 18128/2005).

Se, infatti, si è pervenuti, in questa prospettiva, ad affermare che il criterio della buona fede costituisce strumento, per il giudice, atto a controllare, anche in senso modificativo o integrativo, lo statuto negoziale, in funzione di garanzia del giusto equilibrio degli opposti interessi (cfr., in particolare, nn. 3775/94 e 10511/99 citt.), a maggior ragione deve ora riconoscersi che un siffatto originario equilibrio del rapporto obbligatorio, in coerenza a quel principio, debba essere mantenuto fermo in ogni successiva fase, anche giudiziale, dello stesso (cfr. Sez. 3^ n. 13345/06) e non possa quindi essere alterato, ad iniziativa del creditore, in danno del debitore.

Il che, però, è quanto, appunto, accadrebbe in caso di consentita parcellizzazione giudiziale dell'adempimento del credito. Della quale non può escludersi la incidenza, in senso pregiudizievole, o comunque peggiorativo, sulla posizione del debitore: sia per il profilo del prolungamento del vincolo coattivo cui egli dovrebbe sottostare per liberarsi della obbligazione nella sua interezza, ove il credito sia nei suoi confronti azionato inizialmente solo pro quota con riserva di azione per il residuo come propriamente nel caso esaminato dalla citata Sez. un. n. 108/00 cit., in cui la richiesta di pagamento per frazione era finalizzata ad adire un giudice inferiore rispetto a quello che sarebbe stato competente a conoscere dell'intero credito, sia per il profilo dell'aggravio di spese e dell'onere di molteplici opposizioni (per evitare la formazione di un giudicato pregiudizievole) cui il debitore dovrebbe sottostare, a fronte della moltiplicazione di (contestuali) iniziative giudiziarie, come nel caso dei processi a quibus.

Non rilevando in contrario che il frazionamento del credito, come in precedenza affermato, possa rispondere ad un interesse non necessariamente emulativo del creditore (come quello appunto di adire un giudice inferiore, più celere nella soluzione delle controversie, confidando nell'adempimento spontaneo da parte del debitore del residuo debito), poichè - a parte la pertinenza di tale considerazione alla sola ipotesi (di cui alla sentenza 108/00) del frazionamento non contestuale - è decisivo il rilievo che resterebbe comunque lesiva del principio di buona fede, nel senso sopra precisato, la scissione del contenuto della obbligazione operata dal creditore, per esclusiva propria utilità con unilaterale modificazione aggravativa della posizione del suo debitore.

Ad evitare la quale neppure è persuasiva, infine, la considerazione che "il debitore potrebbe ricorrere alla messa in mora del creditore, offrendo l'intera somma", non essendo tale soluzione praticabile ove, come possibile, il debitore non ritenga di essere tale.

5/2. Oltre a violare, per quanto sin qui detto, il generale dovere di correttezza e buona fede, la disarticolazione, da parte del creditore, dell'unità sostanziale del rapporto (sia pur nella fase patologica della coazione all'adempimento), in quanto attuata nel processo e tramite il processo, si risolve automaticamente anche in abuso dello stesso.

Risultando già per ciò solo la parcellizzazione giudiziale del credito non in linea con il precetto inderogabile (cui l'interpretazione della normativa processuale deve viceversa uniformarsi) del processo giusto.

Ulteriore vulnus al quale deriverebbe, all'evidenza, dalla formazione di giudicati (praticamente) contraddittori cui potrebbe dar luogo la pluralità di iniziative giudiziarie collegate allo stesso rapporto.

Mentre l'effetto inflattivo riconducebile ad una siffatta (ove consentita) moltiplicazione di giudizi ne evoca ancora altro aspetto di non adeguatezza rispetto all'obiettivo, costituzionalizzato nello stesso art. 111 Cost., della "ragionevole durata del processo", per l'evidente antinomia che esiste tra la moltiplicazione dei processi e la possibilità di contenimento della correlativa durata.

5/3. L'esaminato primo motivo del ricorso va quindi respinto, enunciandosi, in ordine alla questione di massima ad esso sotteso, il principio (con il quale risulta in linea la sentenza impugnata) per cui è contraria alla regola generale di correttezza e buona fede, in relazione al dovere inderogabile di solidarietà di cui all'art. 2 Cost., e si risolve in abuso del processo (ostativo all'esame della domanda), il frazionamento giudiziale (contestuale o sequenziale) di un credito unitario.

6. A sua volta inammissibile, per difetto di autosufficienza, è il residuo secondo mezzo del ricorso, nel quale nessuna indicazione è fornita in ordine alle fonti pretesamente "distinte" dei crediti che si assumono azionati con i decreti di che trattasi.

7. Il ricorso va integralmente pertanto respinto.

8. L'esistenza di un difforme orientamento giurisprudenziale in ordine alla questione principale dibattuta nel presente giudizio, giustifica la compensazione delle spese correlative tra le parti.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2007.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2007.


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