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Se l'incidente è causato da ignoti non occorre la denuncia-querela (Cass. 4360/12)

Materia: Sentenze - Fonte: Cassazione - 03.04.2012
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Abstract: Orientamento ribadito



Probabilmente non avrei pubblicato questa Ordinanza, se non fosse  stato per un ... "coccolone" procurato da un Collega.

 

Mi spiego: ieri mattina ero in riunione per l'appunto con un Collega, si parlava di tutt'altro, quando a un certo mi si rivolge con "Tu certamente l'hai già letta, cosa ne pensi della novità che adesso occorre sempre la denuncia/querela contro il Fondo di Garanzia?".

 

Da un lato ho sorriso per questa presunzione (errata) di mia onniscenza, dall'altro appunto mi è preso un "coccolone".

 

Accidenti!, ho pensato, questa è grossa.

 

Così ieri pomeriggio ho fatto una ricerchina e quel che ne è venuto fuori è questa Ordinanza della terza Sezione, del 19 marzo.

 

Dalla lettura, però, si evince proprio il contrario!

 

Icasticamente la Cassazione afferma infatti che

 

Il Tribunale non ha affatto sostenuto che la preventiva denuncia alle autorità inquirenti costituisca una condizione di procedibilità (o di ammissibilità), e nemmeno un onere, a carico del danneggiato, per agire nei confronti dell'impresa designata del F.G.V.S. , e men che meno ha sostenuto che tale azione possa essere intrapresa soltanto a seguito della infruttuosa chiusura delle indagini.

 

Anzi,

 

nessuna automatica conseguenza il giudice a quo ha tratto dalla mancata presentazione della querela, ma ha valutato la circostanza, unitamente alle altre risultanze di causa, per giungere alle conclusioni di cui sopra.

 

il concetto, quindi, è che, come sempre, ma a maggior ragione quando si tratta di Fondo di Garanzia (che, lo ricordo, provvede ai risarcimenti con soldi pubblici) occorre provare il fatto, il nesso di causa e il danno.

 

Ma, stiamo tutti sereni, non occorre necessariamente la denuncia - querela contro ignoti.

 

Anzi, adesso chiamo il Collega e lo tranquillizzo :-)

 

                                                                 Renato Savoia

 

* * *

 


 

Cass. civ. Sez. VI, Ord., 19-03-2012, n. 4360

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto - Presidente

Dott. CHIARINI Maria Margherita - Consigliere

Dott. GIACALONE Giovanni - Consigliere

Dott. DE STEFANO Franco - Consigliere

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 1137/2011 proposto da:

*****, elettivamente domiciliata in ROMA, *****, presso lo studio dell'avvocato *****, rappresentata e difeso dall'avvocata ***** giusta mandato a margine del ricorso; - ricorrente -

contro

***** ASSICURAZIONI SPA; - intimata -

avverso la sentenza n. 696/2009 del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE, SEZIONE DISTACCATA di AVERSA 9/12/2009, depositata il 09/12/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/02/2012 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;

è presente il P.G. in persona del Dott. SERGIO DEL CORE.

Svolgimento del processo

E' stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

"1.- Con la sentenza impugnata il Tribunale ha rigettato l'appello proposto da ***** avverso la sentenza del Giudice di Pace di Trentola Ducenta, con la quale era stata rigettata la domanda proposta dalla ***** nei confronti delle ***** Assicurazioni S.p.A., quale impresa designata del F.G.V.S. per sentire dichiarare responsabile dell'evento dannoso, occorsole in data *****, il conducente di un'autovettura rimasta sconosciuta e, per l'effetto, condannare la convenuta, nella qualità, al risarcimento dei danni da quantificarsi in corso di causa.

2.- Il Tribunale ha ritenuto che l'attrice, poi appellante, non abbia fornito la prova nè della incolpevole impossibilità di identificare il veicolo rimasto sconosciuto - avendo anzi omesso di denunciare i fatti alle autorità inquirenti ovvero di riferirli a chi sarebbe stato tenuto alla denuncia o al referto - nè della determinazione del sinistro da parte di un veicolo non identificato.

3.- Col primo motivo di ricorso, è denunciata la violazione e falsa applicazione della L. n. 990 del 1969, art. 19, lett. A), perchè il giudice di merito avrebbe erroneamente ritenuto che la norma imponga al danneggiato il preventivo onere di presentare denuncia o querela contro ignoti e di attendere l'esito negativo delle indagini prima di agire nei confronti dell'impresa designata ed avrebbe pertanto violato le regole ordinarie in tema di ripartizione dell'onere probatorio. Secondo la ricorrente, sarebbe stata disattesa la giurisprudenza di questa Corte regolatrice, ponendosi la sentenza in contrasto, tra gli altri, col precedente del 3 settembre 2007 n. 18532.

3.1.- La censura è infondata. Il Tribunale non ha affatto sostenuto che la preventiva denuncia alle autorità inquirenti costituisca una condizione di procedibilità (o di ammissibilità), e nemmeno un onere, a carico del danneggiato, per agire nei confronti dell'impresa designata del F.G.V.S. , e men che meno ha sostenuto che tale azione possa essere intrapresa soltanto a seguito della infruttuosa chiusura delle indagini. Piuttosto, si è avvalso del dato di fatto, costituito non soltanto dalla mancata presentazione di denuncia- querela, ma anche dalla mancata rappresentazione dei fatti, in sede di ricovero ospedaliero, da parte della danneggiata, per trame la conclusione, rientrante nell'apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, non solo che l'attrice si fosse trovata nell'incolpevole impossibilità di identificare il responsabile o almeno il veicolo, ma anche, valutate le ulteriori risultanze probatorie (di cui si dirà), che non si potessero ritenere attendibili i fatti de quibus.

E' da escludere che risulti violata la norma della L. n. 690 del 1969, art. 19, pure così come interpretata dalla costante giurisprudenza di questa Corte che qui si richiama, per la quale è necessario provare che il sinistro si è verificato a causa della condotta dolosa o colposa del conducente di un veicolo e che questo sia rimasto sconosciuto, senza presupporre automatismi, in senso favorevole o sfavorevole al danneggiato, in conseguenza della presentazione o della mancata presentazione da parte sua di denuncia- querela (cfr., oltre alla citata Cass. n. 18532/07, da ultimo, Cass. n. 4480/11). Orbene, come detto, nessuna automatica conseguenza il giudice a quo ha tratto dalla mancata presentazione della querela, ma ha valutato la circostanza, unitamente alle altre risultanze di causa, per giungere alle conclusioni di cui sopra.

4.- Col secondo motivo di ricorso si deduce la violazione dell'art. 2054 cod. civ., comma 1, per non avere il Tribunale applicato la presunzione ivi prevista.

4.1.- Il motivo è infondato poichè non è pertinente il richiamo dell'art. 2054 cod. civ., essendo questa norma applicabile ai casi quale quello in oggetto soltanto dopo che si sia dimostrata la ricorrenza della fattispecie di cui al già citato della L. n. 990 del 1969, art. 19. Ciò che, come detto, non si è ritenuto da parte del Tribunale.

5.- Il terzo ed il quarto motivo di ricorso possono essere esaminati congiuntamente poichè relativi a vizi di motivazione concernenti, rispettivamente, la prova del coinvolgimento di un veicolo rimasto sconosciuto e l'impossibilità da parte della danneggiata di identificare lo stesso.

5.1.- Si tratta di fatti oggetto di apprezzamento riservato al giudice del merito, non censurabile in questa sede se congruamente e logicamente motivato.

Orbene, la sentenza impugnata, dopo aver fornito ampia ed efficace motivazione quanto al comportamento omissivo della danneggiata - sia in generale sia al momento del ricovero ospedaliere - nel senso, sopra detto, della sua rilevanza, non in sè considerato, ma quale indice di inattendibilità degli assunti dell'attrice, poi appellante, ha altresì congruamente motivato in punto di inattendibilità, e quindi insufficienza, dell'unica testimonianza offerta, poichè contenente gravi contraddizioni in ordine alla dinamica dei fatti.

Con i motivi di ricorso in esame risulta sostanzialmente criticata la valutazione in fatto che il giudice d'appello ha dato delle prove, indiziaria e testimoniale, delle quali la ricorrente pretenderebbe un nuovo esame; esame che, attenendo alla ricostruzione del fatto, è evidentemente precluso al giudice di legittimità (cfr. Cass. n. 2948/01, nonchè Cass. n. 10052/01); in particolare, non può certo questa Corte ripercorrere l'apprezzamento che il giudice del merito ha fatto della prova testimoniale, essendogli riservato, tra l'altro, il giudizio sull'attendibilità dei testimoni, purchè congruamente motivato (cfr., tra le tante, Cass. n. 11933/03, n. 12362/06, n. 17097/10).

In applicazione dei principi richiamati, non meritano accoglimento nemmeno il terzo ed il quarto motivo di ricorso".

La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata al difensore della parte ricorrente.

Non sono state presentate conclusioni scritte. La parte ricorrente ha depositato memoria.

Motivi della decisione

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione. Questi non risultano in alcun modo confutati dagli argomenti esposti nella memoria di parte ricorrente; in particolare, va ribadito quanto osservato con riferimento al primo motivo di ricorso: non solo non risulta affatto dalla motivazione che il giudice di merito abbia ritenuto che, in difetto di denuncia querela, non possa essere provata altrimenti la sussistenza del presupposto di cui alla L. n. 990 del 1969, art. 19, ma occorre rilevare che la ricorrente non ha indicato di quali elementi di prova il giudice di merito si sarebbe dovuto avvalere - ed erroneamente non si sia avvalso - per addivenire a conclusioni diverse da quelle raggiunte; e ciò anche in ragione del fatto che il Tribunale ha comunque validamente motivato in punto di inattendibilità dell'unico testimone (come detto trattando degli ultimi due motivi di ricorso).

Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato.

Non sussistono i presupposti per la pronuncia sulle spese, poichè l'intimata non si è difesa.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.