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Tra sciocchezze e malafede sui risarcimenti e costo delle polizze auto (e Calimero)

Materia: Attualità - Fonte: Renato Savoia - 04.04.2012
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Abstract: La mia risposta a un articolo pubblicato su Repubblica.it



Ieri 3 aprile è uscito su Repubblica, a firma Sara Ficoncelli, un articolo dal titolo "Ridurre i costi della RcAuto si può ma bisogna puntare sulla sicurezza".

 

Beh!, messo così suona bene, no?

 

Poi uno, incuriosito e un po' sospettoso, non essendo nato ieri,  lo va a leggere.

 

E si accorge che il testo parla di tutt'altro: altro che sicurezza e sicurezza!

 

Infatti già al terzo capoverso  la vera ragione dell'articolo fa capolino, ovvero sponsorizzare la proposta di legge (di "ben" 4 articoli...) volta a "abbattere drasticamente (fino al 40%) i prezzi delle polizze di assicurazione e dare così un forte contributo alla sicurezza stradale."

 

Sono sincero: io non capisco cosa centri l'abbattimento del costo delle polizze con la sicurezza stradale.

 

E per la verita la lettura e rilettura dell'articolo non mi ha giovato.

 

Peraltro pare che l'argomento non importi molto neanche all'articolista, visto che abbandona subito il tema della sicurezza, per virare con decisione a sponsorizzare questa fantasmagorica proposta volta ad abbattere il costo delle polizze del 40%.

 

D'altra parte sbandierare l'abbattimento delle polizze RCA è uno di quei temi che "ti fanno vincere facile", è noto.

 

E allora vediamola, questa proposta.

 

Anzitutto: "Le imposte e le tariffe delle compagnie sono proporzionali ai premi e possono essere ridotti riducendo il rimborso dei sinistri."

 

Uao, è una novità questa! [ironico], nessuno ci aveva mai pensato!

 

Aspetta, aspetta... forse sì...

 

L'introduzione delle tabelle per le micropermanenti (l.57/01) non era volta a diminuire i risarcimenti per far scendere le polizze? Il nefasto indennizzo diretto non era volto a eliminare i costi legali e quindi a far diminuire le polizze (del 20%, diceva la propoganda)?

 

Bene, quanti risparmi sono derivati da queste riforme?

 

Rullino i tamburi, squillino le trombe: ZERO, NADA, NOTHING, RIEN, NULL, NIETS, NICHTS.

 

In compenso le compagnie assicurative dal 2001 in poi hanno risparmiato milioni e milioni di euro.

 

Ogni anno.

 

Che poi li abbiano gestiti mali o li abbiano regalati agli amministratori (e sempre di ieri la notizia che il presidente di Fondiaria Sai abbia percepito nel 2011 compensi per 2,5 milioni di euro) è tutto un altro paio di maniche, evidentemente.

 

Poi i quattro articoli sono un concentrato di sciocchezze:

 

- "l'articolo 1 introduce un termine di decadenza di 90 giorni per l'esercizio dell'azione di risarcimento danni prodotto dalla circolazione dei veicoli"

 

Avete letto bene: 90 giorni per l'esercizio dell'azione di risarcimento.

 

Peccato che la normativa preveda un termine, di 60 giorni nel caso di soli danni a cose, e di 90 se vi sono danni alla persona (cfr. art. 145, 1° comma d. lgs. 209/05).

 

Inoltre, da pochi giorni, la materia del risarcimento danni da incidente stradale è anche soggetta all'obbligo della mediazione obbligatoria, che può durare anche 4 mesi.

 

Pare evidente che tutto questo  chi ha scritto la proposta e l'articolista di Repubblica non lo sa.

 

(D'altra parte, che volete mai, che uno debba anche studiare per fare una proposta di legge o documentarsi prima di scrivere su uno dei quotidiani nazionali? Oh suvvia, che ingenui che siete...)

 

- "L'articolo 2 invece interviene nell'art. 148, reintroducendo il riferimento al modulo di denuncia di cui all'art. 143 del codice e ripristinando il termine di 5 giorni entro il quale il danneggiato deve mettere a disposizione le cose danneggiate per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno"

 

Qui da un lato vi è una inesattezza macroscopica, probabilmente un altro frutto dell'ignoranza, visto che di modulo di denuncia si parla anche nella attuale formulazione dell'art. 143; dall'altro una evidente mancanza di conoscenza di come funzionano le cose, giacche non è certo il danneggiato a voler tirare in lunga con la perizia del veicolo, ma sono invece i periti assicurativi che ricevono incarico dalla compagnia con ritardi biblici!!!

 

Quindi, anche in questo caso, per cortesia qulcuno mi dice di che cosa stiamo parlando??? Detta alla veneta, mi sembrano "ciacole da bar".

 

- "L'articolo 3 introduce una nuova disposizione sulla non risarcibilità del danno alla persona per lesioni, qualora la documentazione medica non attesti con assoluta certezza e con il supporto di mezzi strumentali e clinici l'esistenza della lesione stessa."

 

Ora: io auguro al redattore della proposta, all'articolista, e a tutti i sostenitori filoassicurativi che loro in prima persona e tutte le persone a loro care vengano coinvolte in incidenti di minima entità (minima, sia chiaro!) in cui riportino quelle stesse lesioni e colpi di frusta che vogliono smettere di risarcire.

 

Poi mi faranno la cortesia di riferirmi come si sentono quando cambia il tempo, quando c'è umido, eccetera eccetera.

 

Peraltro mi pare che questa norma non tenga conto della recente modifica  introdotta dal D.L cd. Liberalizzazioni di cui riporto due commi dell'art. 32

 

3-ter. Al comma 2 dell'articolo 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto il legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, le lesioni di lieve entita', che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente».

3-quater. Il danno alla persona per lesioni di lieve entita' di cui all'articolo 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l'esistenza della lesione.

 

 

- Da ultimo, "L'articolo 4, infine, disciplina il risarcimento in forma specifica nel caso di danni alle cose: se la compagnia di assicurazione offre al danneggiato questa forma di risarcimento, costui deve fare riparare la propria autovettura presso le officine convenzionate della compagnia stessa e, nel caso in cui non lo faccia, il risarcimento è comunque limitato a quanto l'assicurazione avrebbe speso presso una propria officina convenzionata".

 

Evidentemente all'estensore il concetto di libertà non deve essere molto chiaro, e probabilmente auspica anche la reintroduzione della tessera annoraria, il coprifuoco, lo ius primae noctis e chissà cos'altro.

 

Inoltre, sfugge il concetto (e non mi pare difficile da capire, ma forse sono un ottimista) che chi deve essere tutelato è il soggetto danneggiato, che deve essere risarcito integralmente (come ripetono costantemente le sentenze della Cassazione, SS.UU. 26972/08 in testa)e non l'assicurazione.

 

Ora: io non credo (rectius: non voglio credere) che una siffatta sconcezza venga adottata, ma il punto non è questo: il solo fatto che venga presentata, e che, senza vergogna, un primario quotidiano nazionale la riprenda a mò di grancassa, fa capire quanto sia forte e di quanti strumenti e mezzi possa contare la lobby assicurativa.

 

E di fronte, ahimè, come dimostra anche proprio la recene introduzione delle norme che ho soprariportato in tema di lesioni di lieve entità, quello che dovrebbe essere l'antagonista per eccellenza, ovvero l'Avvocatura, in quanto difensore dei diritti, è attualmente (anzi da anni) in stato confusionale, distratta da altre battaglie, quelle che io chiamo da mesi battaglie di retroguardia (leggi: tariffe minime, mediazione, eccetera).

 

Certo, io questa volta come l'altra, faccio il mio, come posso e come riesco.

 

Ma confesso di sentirmi abbastana come Calimero: piccolo e nero.

 

Quindi, visto che non ne parla praticamente nessuno, una richiesta: diffondete, indignatevi, fate girare la notizia.

 

Perchè una volta che un diritto viene limitato, quel che si è perso è perso per sempre.

 

                                                              Renato Savoia