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Ancora confermata la cedibilità del fermo tecnico (Cass. 51/12)

Materia: Sentenze - - 01.08.2012
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Abstract: Con buona pace delle assicurazioni... E da oggi 17/08 finalmene online anche il testo della sentenza




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Sentenza non recentissima, ma che ribadisce un principio spesso contestato dalle compagnie assicurative, ovvero quello della libera trasmissibilità del danno da fermo tecnico.

 

Chiedo scusa se al momento non pubblico la sentenza, ma il motivo... lo si capisce dal video :)

 

                                                                                     Renato Savoia

 

* * *

 

 

Cass. civ. Sez. III, Sent., 10-01-2012, n. 51

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista - Presidente

Dott. D'ALESSANDRO Paolo – Consigliere

Dott. FRASCA Raffaele - Consigliere

Dott. SCARANO Luigi Alessandro - rel. Consigliere

Dott. CARLUCCIO Giuseppa - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 8125/2009 proposto da:

*****, in persona del suo legale rappresentante prò tempore sig. *****, elettivamente domiciliato in *****, presso lo studio dell'avvocato *****che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato *****, giusta delega in atti; - ricorrente -

contro

*****, in persona del suo Dirigente e procuratore ad negotia *****, elettivamente domiciliato in *****, presso lo studio dell'avvocato *****, rappresentato e difeso dall'avvocato *****, giusta delega in atti; - controricorrenti -

e contro

*****; - intimato -

avverso la sentenza n. 40/2009 del TRIBUNALE di TERNI, depositata il 13/01/2009; R.G.N. 1774/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/09/2011 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

Con sentenza del 13/1/2009 il Tribunale di Terni - reietto quello principale della società ***** -, in accoglimento del gravame incidentale interposto dal sig. ***** e dalla compagnia assicuratrice ***** e in conseguente riforma della pronunzia G. di P. Terni 27/4/2007, rigettava la domanda dalla prima spiegata di condanna al pagamento della somma di Euro 270,00, corrispondente al costo del noleggio di auto sostitutiva per il tempo occorrente ai fini della riparazione dell'autovettura della sig.ra ***** resasi necessaria in conseguenza di sinistro stradale avvenuto il ***** in cui quest'ultima era rimasta coinvolta, il cui credito le era stato dalla medesima ceduto in data 21/3/2006.

Avverso la suindicata pronunzia del giudice dell'appello la società ***** propone ora ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo, illustrato da memoria.

Resiste con controricorso la compagnia assicuratrice *****.

L'altro intimato non ha svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

Con unico motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione del D. Lgs. n. 209 del 2005, art. 144, artt. 1260, 1261 e 1263 c. c., art. 349 c.p.c., in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si duole che il giudice di pace l'abbia erroneamente ritenuta priva di legittimazione attiva argomentando dal rilievo che "la cessione del credito non ha comportato ex art. 1263 c. c., la cessione dell'azione diretta e cioè la possibilità di agire direttamente nei confronti dell'assicurato danneggiante e dell'assicuratore di quest'ultimo, essendo ciò consentito al solo danneggiato, per la posizione dello stesso ritenuta dal legislatore degna di particolare considerazione ai fini della realizzazione dei suoi diritti".

Lamenta che il giudice di pace, nell'affermare "che il cessionario del credito risarcitorio non è legittimato ad agire verso l'assicuratore" ha "in realtà - pur utilizzando una terminologia processuale - negato la cedibilità del credito che il danneggiato ha verso l'assicurazione. La c.d. azione diretta di cui al D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 144, infatti altro non è che un diritto di credito che il danneggiato ha nei confronti dell'assicurazione".

Si duole che a tale stregua risulti violato il principio informatore della libera "trasferibilità dei crediti, a sua volta specificazione del principio più generale della disponibilità dei diritti patrimoniali", in assenza di una "incedibilità del credito... espressamente prevista dalla legge". Con violazione altresì del "principio della commerciabilità dei diritti patrimoniali, che costituisce il fondamento di tutta l'attività economica".

Il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.

Nel prevedere la cedibilità del credito anche senza il consenso del debitore ceduto, salvo che il credito abbia carattere strettamente personale o che sussista un divieto legale o negoziale di cessione, l'art. 1260 c.c., pone il principio della libera cessione del credito.

Ai fini del perfezionamento della cessione del credito è infatti normalmente (laddove il credito non sia cioè di natura strettamente personale e non sussista uno specifica divieto normativo al riguardo) necessario e sufficiente l'accordo tra il cedente e il cessionario (v. Cass., 13/11/1973, n. 3004), che determina la successione del cessionario al cedente nel medesimo rapporto obbligatorio con effetti traslativi immediati non solo tra di essi (v. Cass., 20/10/2004, n. 210548).

La cessione del credito diviene nei confronti del debitore ceduto efficace all'esito della relativa notificazione ovvero della relativa accettazione da parte del medesimo ( art. 1264 c.c.), quest'ultima in particolare avendo, come osservato anche in dottrina, natura non già costitutiva bensì ricognitiva, a tale stregua non comportando - diversamente dalla delegazione - un'assunzione del debito nei confronti del cessionario, nè rimanendo al debitore ceduto precluso far valere l'eccezione di invalidità e di estinzione del rapporto obbligatorio. L'accettazione vale per altro verso a rimarcare il limite della tutela del debitore di buona fede (v. Cass., 20/10/2004, n. 210548), facendo venire meno la presunzione di persistenza della titolarità del creditore originario (in dottrina indicata come c.d. legittimazione storica del cedente) ed escludendo pertanto l'efficacia liberatoria del pagamento fatto al medesimo.

Il debitore non è di norma tenuto a dare informazioni a terzi in ordine a precedenti accettazioni o notifiche di cessioni. In caso di pignoramento o di sequestro del credito è tuttavia obbligato ad indicare l'esistenza di pignoramenti, nonché a specificare i sequestri precedentemente eseguiti presso di lui e le cessioni che gli sono state notificate o che ha accettato ( art. 547 c.p.c., comma 2), incorrendo in responsabilità nei confronti del creditore procedente ove dia false risposte negative, mentre se tace o se sorgono contestazioni circa le sue dichiarazioni può farsi luogo a giudizio di accertamento.

La cessione del credito è a causa variabile, a tale stregua assumendo rilievo gli interessi dalle parti con la relativa stipulazione in concreto perseguiti nello specifico caso (causa concreta), e come sottolineato in dottrina giusta principio generale valevole per i contratti non formali essa deve invero ritenersi a causa presunta, fino a prova della relativa inesistenza o illiceità, potendo avere ad oggetto anche una ragione di credito o un diritto futuro, purchè determinato o determinabile, nel qual caso l'effetto traslativo si produce al momento della relativa venuta ad esistenza in capo al cedente.

Orbene, come questa Corte ha già avuto modo di affermare, anche il credito al risarcimento di danni patrimoniali da sinistro stradale può costituire oggetto di cessione, non essendo esso di natura strettamente personale nè sussistendo specifico divieto normativo al riguardo (v. Cass., 13/5/2009, n. 11095; Cass., 5/11/2004, n. 21192.

E già Cass., 21/4/1986, n. 2812), né d'altro canto ricorrendo nel caso un'ipotesi di cessione di crediti litigiosi ( art. 1261 c.c.).

A tale stregua, il credito da risarcimento in particolare del c.d. danno da fermo tecnico, consistente nel ristoro del mancato godimento (disponibilità) dell'autovettura incidentata per il tempo occorrente per la relativa riparazione, solitamente commisurato al costo del noleggio di veicolo sostitutivo, deve ritenersi senz'altro suscettibile di cessione.

Ove come nella vicenda in esame ricorra ipotesi di cessione onerosa, il cedente è al riguardo tenuto a garantire (solamente) il nomen veruni, e cioè l'esistenza del credito al tempo della cessione ( art. 1266 c.c.), e questa Corte ha già avuto modo di affermare che il credito derivante da fatto illecito ha i caratteri del credito attuale (v. Cass., 5/11/2004, n. 21192, ove se ne trae conferma dalla decorrenza degli interessi dal momento del fatto e non già del relativo accertamento giudiziale).

Il relativo mancato riconoscimento per inesistenza o nullità non ridonda invero sul piano della validità della cessione (così come la inesistenza della cosa di per sè normalmente non comporta la nullità del contratto), ma comporta il mancato conseguimento da parte del cessionario della titolarità del credito, assumendo rilievo meramente sul piano dell'inadempimento, e venendo se del caso a tradursi nel risarcimento del danno a carico del cedente.

La cessione del credito avviene in favore del cessionario, oltre che con i privilegi e le garanzie personali e reali, anche con gli altri accessori ( art. 1263 c.c., comma 1), tra i quali vanno senz'altro ricompresi, come anche in dottrina posto in rilievo, i poteri connessi al contenuto e all'esercizio del credito, e in particolare i rimedi convenzionali contro l'inadempimento (es., clausola penale).

Non anche, invero, i rimedi posti a tutela della parte contrattuale, sia giudiziali (es., l'azione di risoluzione o di annullamento o di rescissione del contratto: cfr. Cass., 28/4/1967, n. 776), che convenzionali (es., clausola risolutiva espressa), attenendo essi alla sorte del contratto, e non del mero credito.

A parte l'ipotesi ex art. 111 c.p.c., a tale stregua il cessionario può esercitare tutte le azioni previste dalla legge a tutela del credito, volte cioè ad ottenerne la realizzazione (v. Cass., 18/7/2006, n. 16383; Cass., 9/12/1971, n. 3554), potere invero spettantegli già in base al principio generale della tutela giurisdizionale dei diritti.

Il cessionario può fare dunque valere l'acquisito diritto di credito al risarcimento nei confronti del debitore ceduto (nel caso che ne occupa l'assicuratore del danneggiante) non già in base al D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 144, (e già alla L. n. 990 del 1969, art. 18), in relazione al quale non può invero propriamente parlarsi di cessione, bensì in ragione del titolo costituito dal contratto di cessione del credito, quale effetto naturale del medesimo ( art. 1374 c.c.).

Orbene, nell'affermare che nel caso "la cessione del credito non ha comportato, ex art. 1263 c.c., la cessione dell'azione diretta e cioè la possibilità di agire direttamente nei confronti dell'assicurato-danneggiante e dell'assicuratore di quest'ultimo, essendo cioè consentito al solo danneggiante, per la posizione dello stesso, ritenuta dal legislatore degna di una particolare considerazione al fine della realizzazione dei suoi diritti", e nell'accogliere "l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della ***** posto che la cessione del credito non ha comportato, ex art. 1263 c.c, la cessione dell'azione diretta e cioè la possibilità di agire direttamente nei confronti dell'assicurato- danneggiante e dell'assicuratore di quest'ultimo", il giudice dell'appello ha nell'impugnata sentenza invero disatteso il suindicato principio, pervenendo a violare i principi informatori in materia di libera circolazione dei diritti laddove prospetta un'interpretazione che, pur del medesimo astrattamente ossequiosa, finisce per tradursi nella sostanziale incedibilità del credito in argomento, altresì negativamente riverberante sul concreto esercizio della tutela giurisdizionale dei diritti.

Risultandone il relativo vaglio da parte di questa Corte allora pienamente legittimato (cfr., da ultimo, Cass., 4/5/2011, n. 9759;

Cass., 22/2/2011, n. 4282), dell'impugnata sentenza s'impone pertanto la cassazione, con rinvio al Tribunale di Terni che, in diversa composizione, procederà a nuovo esame, facendo applicazione del seguente principio di diritto: il credito da risarcimento del danno da c.d. fermo tecnico, consistente nel costo del noleggio di auto sostitutiva per il tempo occorrente ai fini della riparazione dell'autovettura incidentata, è suscettibile di cessione ex art. 1260 c.c. e ss., e il cessionario può in base a tale titolo domandarne anche giudizialmente il pagamento al debitore ceduto, pur se assicuratore per la r.c.a..

Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Terni, in diversa composizione.