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Due sentenze recenti sul colpo di frusta (che va pagato, care assicurazioni...)

Materia: Sentenze - Fonte: Unarca.it - 30.08.2013
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Abstract: Dal sito dell'UNARCA



A fine luglio avevo promesso che avrei pubblicato un paio di sentenze recenti in tema di risarcimento di danno  da lesione di lieve entità: sappiamo infatti come su tali lesioni sia in atto da un anno e mezzo una vera e propria battaglia sulal pelle dei danneggiati da parte delel compagnie assicurative che hanno deciso, in buona sostanza, che il colpo di frusta non va più risarcito e hannno quindi dato istruzioni ai propri medici fiduciari di far risultare ZERO come invalidità permanente in codesti casi (e chi scrive sa che l'eventuale medico fiduciario di compagnia che non rispettase tale diktat verrebbe, senza tante cortesie, messo alla porta, con buona pace dell'indipendenza di giudizio).
 
Seppur con un po' di ritardo [d'altra parte lo dice anche il detto popolare "agosto, sito mio non ti conosco" :)] ecco quindi due interessanti sentenze che traggo dal sito dell'U.N.A.R.C.A.:
 
 
"Se, come nella maggior parte delle lesioni cosiddette micropermanenti, non si può accertare il danno in modo strumentale obiettivo, ma un meidco comunque lo determina, dopo l'incarico di CTU, ritiene il giudice che, come nel caso di specie, esso vada liquidato".
 
 
"Essa [la norma del nuovo art. 139 n.d.s.] non può essere intesa nel seno di escludere il diritto al risarcimento del danno biologico permanente, qualora la lesione non sia stata accertata in see di esame strumenrale, ma risullti comunque comprovata da accertamento medico legale. Seguendo tale interpretazione, infatti, si giungerebbe ad escludere la risarcibilità di danni alla salute effettivamente provati, solo ed esclusivamente in base alle modalità dell'accertamento, con violazione dell'art. 3 Cost. (per discriminazione fra situazioni giuridiche soggettive analoghe), dell'art.32 Cost. (per violazione discriminatoria del diritto alla salute), e dell'art. 24 Cost. (per violazione della possibilità di tutela di situazioni giuridiche soggettive rilevanti ed accertate).
Preclusa pertanto la via di concepire la disposizione come barriera di "franchigia" diretta a discriminare il danno alla salute in base alle mere modalità di accertamento, non rimane che coordinare la norma con la disposizione dell'art. 3 quater introdotta contestualmente dalla stessa legge n.27/2012, che prevede la possibilità di accertamento della lesione alla salute mediante accertamento clinico in sede di visita medico legale. 
Pertanto deve ritenersi che il danno da invalidità permanente possa essere validamente accertato e riconosciuto anche mediante accertamento medico legale, senza necessità di alcun specifico esame strumentale, come del resto avvenuto nel caso di specie ad opera del Ctu nominato.
[...]
Del resto, nemmeno l'interpretazione letterale della disposizione consentirebbe di ritenere che l'assenza di un accertamento trumentale comporti di per sè l'automatica esclusione del danno da invalidità permanente.
Il tenore dell'art 3 ter della legge n.27/2012 infatti non statuisce affatto ciò, richiedendo solo che le lesioni di lieve entità siano "suscettibili" di accertaemnto clinico strumentale obiettivo, ovvero, secondo l'unico signiifcato palese del termine in lingua italiana corrente, potenzialmente idonee ad essere rilevate mediante tale modalità di accertamento."
 
La "battaglia" naturalmente è ancora ben lontana dall'essere conclusa, e d'altra parte le compagnie di assicurazione prima di cedere avranno bisogno di subire molte ma molte bastonate sentenze di condanna.
 
Chi ne fosse, o venisse in futuro, in possesso potrà naturalmente trovare su questo sito spazio per la diffusione delle stesse.
 
Anticipatamente, grazie. (A tal proposito: devo già ringraziare l'amico avv. Diego Bucci di Vicenza, che mi aveva pure fornito la sentenza GdP Vicenza 1443/12).
 
(E buon rientro dalle vacanze!)
 
                                                                                                                    Renato Savoia